Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale a causa di asserita irritualità della notifica del relativo estratto, grava sull'autorità giudiziaria l'onere della prova sia della conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'interessato, sia della sua rinuncia volontaria a comparire e a impugnare. (Fattispecie nella quale si è escluso che costituisca prova della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato la notifica dell'atto avvenuto a mani di soggetto indicato come "genitore convivente", nella coesistenza simultanea di prova documentale di residenza anagrafica stabilita altrove).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 8138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8138 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 501
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35470/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di DE LE NA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 9 luglio 2009 dal Tribunale di Palmi;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale NA DE LE aveva chiesto, previa declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna (alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa) pronunciata il 16 giugno 2008 e divenuta irrevocabile il 16 ottobre dello stesso anno, la restituzione nel termine per proporre impugnazione. Spiegava il Tribunale:
- che l'estratto contumaciale della sentenza era stato notificato il 18 agosto 2008 all'indirizzo di Gioia Tauro, via Isonzo n. 7, a mani della madre ME ITALIANO, definita dall'ufficiale giudiziario "capace e convivente".
- che la notificazione era valida perché in via Isonzo n. 7 era stato, il 22 febbraio 2007, notificato il decreto di condanna opposto, che conteneva, tra l'altro, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio e l'avvertimento all'imputata del dovere di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e del fatto che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni sarebbero state eseguite nel luogo in cui l'atto era stato notificato;
- che correttamente pertanto, in assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, l'estratto contumaciale della sentenza pronunciata a seguito dell'opposizione al decreto di condanna era stato notificato in quel luogo;
- che anche il decreto di citazione a giudizio era stato notificato in data 17 gennaio 2008 allo stesso indirizzo "a mani del padre, tale qualificatosi, capace e convivente";
- che la richiedente - che aveva sostenuto che all'epoca non conviveva più con la madre e risiedeva altrove - neppure aveva prospettato le ragioni sulla base delle quali la madre e/o il padre non l'avrebbero informata delle avvenute notificazioni.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'interessata, chiedendone l'annullamento. Deduce la violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, e art. 670 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Rileva:
- che l'imputata risiedeva dal 22 maggio 2007 in Gioia Tauro, via Regina Elena n. 14;
- che il giudice non aveva "dato" la prova rigorosa del fatto che la DE LE avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento e avesse volontariamente rinunciato a proporre impugnazione;
- che detta prova non poteva rinvenirsi nel fatto che i genitori avessero ricevuto gli atti benché la figlia non vivesse più con loro;
- che il fatto che non sussistesse alcuna nullità della notificazione dell'estratto contumaciale non significava che la DE LE avesse avuto conoscenza dell'estratto contumaciale (e neppure del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito dell'opposizione al decreto di condanna).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento con riguardo all'istanza di restituzione nel termine per impugnare.
a) L'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, prevede che, qualora sia stata pronunciata sentenza contumaciale, l'imputato sia restituito, a sua domanda, nel termine per proporre impugnazione, a meno che non si accerti che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.
A tal fine (quello dell'accertamento della non "effettiva conoscenza" e degli altri presupposti "volontari" richiesti dalla norma per ottenere la remissione) è l'autorità giudiziaria richiesta che deve compiere ogni necessaria verifica.
La norma introduce così una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale prova in contrario e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire (così Cass. 4, 14 maggio 2008, Moscardini, RV 240311; Cass. 5, 16 dicembre 2008, Holczer, RV 242430).
Procurare detta prova, dunque, non spetta al richiedente, ma all'autorità giudiziaria competente a decidere sulla domanda. E se tale prova non è pienamente fornita, la concessione del nuovo termine si impone.
Il giudice è, inoltre, chiamato a fornire completa, puntuale e logica motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e, qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento.
b) Nel caso in esame, invece, come si è visto, il Tribunale si è limitato ad affermare che doveva presumersi che la DE LE avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento conclusivo del medesimo sulla base del fatto che il decreto di citazione a giudizio e l'estratto contumaciale della sentenza erano stati notificati a mani dei genitori "conviventi" (che era da presumersi l'avessero informata), benché risultasse, dagli atti dello stato civile, che l'imputata aveva trasferito la residenza in altro luogo seppur della medesima città.
Se si considera, peraltro, che effettiva conoscenza del provvedimento significa sicura consapevolezza della sua emanazione, collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata, è inevitabile concludere che non può di per sè costituire prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento, richiesta dalla norma, la "presunzione" cui si è affidato il giudice dell'esecuzione.
E, comunque, la domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunciata in absentia non può essere rigettata per il solo fatto che sarebbe provata la conoscenza del procedimento, occorrendo anche la prova - il cui onere grava sull'autorità giudiziaria - della conoscenza del provvedimento da impugnare (così Cass. 1, 28 gennaio 2008, Sylasani, RV 239137) , Nè può tacersi che la prova deve riguardare anche la rinuncia volontaria a comparire, tema del quale il Tribunale non si occupa (nonostante tale presupposto abbisogni di verifica), e, ancor più in generale, che, per rifiutarsi la restituzione in termine, è necessaria la coesistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, ovverosia della conoscenza del procedimento, della rinuncia volontaria a comparire e della rinuncia volontaria ad impugnare (v. Cass. 3, 10 dicembre 2008, Allkanjari, RV 242161).
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alla negata restituzione nel termine per impugnare, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palmi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione in termini e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palmi. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010