Articolo 15 bis della Legge 28 aprile 2014, n. 67
Articolo 15Articolo 16
Versione
22 agosto 2014
Art. 15-bis. (( (Norme transitorie). )) (( 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita' ))
Entrata in vigore il 22 agosto 2014
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