Sentenza 16 luglio 2008
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine, la notifica della sentenza contumaciale al difensore d'ufficio, ex art. 159 cod. proc. pen., non è idonea a dimostrare la certa ed effettiva conoscenza delle vicende del processo da parte dell'imputato e la scelta volontaria di non prendervi parte, salvo che tale conoscenza non emerga "aliunde", ad esempio dimostrando che il difensore d'ufficio ha avuto modo di contattare e di instaurare un effettivo rapporto professionale con il proprio assistito.
Commentario • 1
- 1. Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non garantisce conoscenza effettiva (Cass. 38647/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2008, n. 36465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36465 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2008 |
Testo completo
4 MAE
36465 /08 36465 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/07/2008
SENTENZA
N.1905 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. OLIVA BRUNO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. IL NICOLA
11 N. 015450/2008 2. Dott.LANZA LUIGI
IT 3. Dott.MATERA LINA
13 4. Dott. FIDELBO GIORGIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 14/11/1955 1) LL GABRIO
avverso ORDINANZA del 01/03/2008
TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/septite le conclusioni del P.G. Dr. E. Selvagg', che ha chiesto IL NICOLA
l'annullamento con rinvis Sel provvedimento impugnato-
бя
All'esito della procedura di consegna attiva dalla Spagna all'Italia, in esecuzione di Fatto e diritto mandato d'arresto europeo, di Cappelli Gabrio, veniva eseguito nei confronti di costui il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso, il 20/9/2007, dal P.M. presso il
La richiesta avanzata nell'interesse del Cappelli e finalizzata a contestare la legittimità Tribunale di Roma. della procedura di consegna e la legittimità del titolo esecutivo, dovendo egli essere restituito nel termine per impugnare le sentenze contumaciali di cui al provvedimento di cumulo, veniva rigettata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione,
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il Cappelli, deducendo con ordinanza 1/3/2008. diversi motivi di censura, sotto i profili della mancanza di motivazione e della violazione di legge, doglianze che s'incentrano sostanzialmente su due questioni: a) inosservanza delle regole che disciplinano la consegna di persone ricercate a seguito di emissione di un mandato d'arresto europeo;
b) inosservanza del disposto di cui all'art. 175 c.p.p..
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. La prima questione sollevata è manifestamente infondata. Non possono essere fatti valere dinanzi all'Aurorità giudiziaria italiana, una volta avvenuta la consegna della persona richiesta, eventuali vizi della procedura spagnola di esecuzione del MAE, vizi che, ove meritevoli di una qualche considerazione, avrebbero dovuto trovare tutela dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. Nel ricorso si evocano impropriamente le disposizioni della legge n. 69/'05 (artt. 2 e 11) riferibili alla procedura
D'altra parte, non va sottaciuto che il titolo di detenzione del Cappelli non è il MAE a suo passiva di consegna. tempo emesso nell'ambito della procedura attiva di consegna, ma il provvedimento di unificazione e di esecuzione di pene concorrenti. Soltanto la validità di quest'ultimo può essere oggetto di contestazione dinanzi al Giudice dell'esecuzione italiano.
Meritevole di accoglimento è la seconda questione sollevata. Con riferimento alle sentenze 19/6/2003 e 17/5/2006 pronunciate dal Tribunale di Roma nella contumacia del Cappelli e ricomprese nel provvedimento di cumulo, il Giudice dell'esecuzione ha disatteso l'istanza di restituzione nel termine per impugnarle, limitandosi a fare leva sul mero dato formale della regolare notifica ex art. 159 c.p.p. (rito dell'irreperibilità) dell'estratto delle dette sentenze. In sostanza, il Giudice a quo ha allegato a tale dato formale la effettiva conoscenza dei provvedimenti da parte del condannato, che volontariamente avrebbe rinunciato ad impugnarli. Va osservato, per contro, che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, la notifica della stessa al difensore per irreperibilità dell'imputato non è idonea a dimostrare la certa ed effettiva conoscenza delle vicende del processo da parte del medesimo imputato e la scelta volontaria di non prendervi parte, a meno che tale conoscenza e tale scelta non emergano aliunde, per esempio dimostrando che il difensore ha avuto modo di contattare e di instaurare un effettivo rapporto professionale col proprio assistito, posto così nella concreta condizione di conoscere la propria posizione processuale e di effettuare le relative scelte. L'art. 175/2° c.p.p., d'altra parte, consente all'Autorità giudiziaria, prima di decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, di dare corso ad ogni necessaria verifica, il che nella specie non è
L'ordinanza impugnata, limitatamente all'istanza di restituzione nel termine per impugnare stato fatto. le sentenze sopra citate, va annullata con rinvio al Tribunale di Roma, che, in aderenza al
2 principio innanzi enunciato, dovrà -in piena libertà di giudizio- meglio e più congruamente motivare sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato.
p.q.m.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla richiesta di rimessione in termini, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 16/7/2008
Presidente IlConsiglierensigliere est.
Depositato in Cancelleria oggi, 23 SET 2008 IL CANCELLIERE
Dott.ssa Antonela Trava
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