Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3126
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

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Il principio secondo cui nel rito del lavoro il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ., a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non sia stata tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data, non si applica nel caso in cui l'udienza di discussione venga rinviata d'ufficio prima della data fissata e prima che l'udienza stessa si sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare, in tale ipotesi, una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, steso in calce al ricorso introduttivo, con conseguente spostamento del termine di decadenza, previsto dall'art. 416, commi primo e secondo, cod. proc. civ., alla data in cui il giudice, revocato il precedente provvedimento, abbia fissato la prima udienza, senza che ciò comporti pregiudizio per la corretta attuazione del contraddittorio e del principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro.

Allorquando la parte abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa la identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima. (Nella specie, la parte aveva eccepito la prescrizione quinquennale e il giudice del merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto applicabile la prescrizione decennale).

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 5819 del 22
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5819 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14732-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3126
Data del deposito : 3 marzo 2003

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