Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 2
Il principio secondo cui nel rito del lavoro il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ., a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non sia stata tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data, non si applica nel caso in cui l'udienza di discussione venga rinviata d'ufficio prima della data fissata e prima che l'udienza stessa si sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare, in tale ipotesi, una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, steso in calce al ricorso introduttivo, con conseguente spostamento del termine di decadenza, previsto dall'art. 416, commi primo e secondo, cod. proc. civ., alla data in cui il giudice, revocato il precedente provvedimento, abbia fissato la prima udienza, senza che ciò comporti pregiudizio per la corretta attuazione del contraddittorio e del principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro.
Allorquando la parte abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa la identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima. (Nella specie, la parte aveva eccepito la prescrizione quinquennale e il giudice del merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto applicabile la prescrizione decennale).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5819 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5819 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14732-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. VIGOLO AN - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO AVALLONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1471/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 98/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. AN VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 3/18 maggio 2000, il Tribunale di Nola, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. AN CO nei confronti dell'I.N.P.S., avverso la sentenza del Pretore - che aveva dichiarato inammissibile la domanda dell'assicurato, volta ad ottenere l'adeguamento monetario dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni sino al 1986, e aveva rigettato la medesima domanda per l'anno 1987 -, condannava l'Istituto di previdenza all'adeguamento dell'indennità relativa ai periodi 1983 - 1985, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti. Riteneva, invece, estinti per effetto della prescrizione decennale i crediti relativi agli anni 1981 e 1982.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il CO con due motivi.
Resiste l'I.N.P.S. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di impugnazione, il CO denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art .360, primo comma, n.3 c.p.c." e si duole che il Tribunale abbia dichiarato d'ufficio la prescrizione, malgrado l'eccezione relativa non fosse stata proposta dall'Istituto che si era costituito in cancelleria oltre la prima udienza fissata per la discussione. Col secondo motivo, il ricorrente deduce "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti" e deduce che il Tribunale non aveva motivato in ordine all'avvenuta prescrizione.
I due motivi, che meritano trattazione congiunta per la stretta connessione delle censure, sono infondati.
La vicenda processuale si colloca nella fase di passaggio degli affari civili pendenti davanti alla Pretura di Napoli alla competenza della Pretura di Nola a seguito dell'inizio di funzionamento di quest'ultimo ufficio, istituito con legge 11 febbraio 1992, n.125. Si rileva dal fascicolo di ufficio della Pretura di Napoli che in calce al ricorso introduttivo del giudizio venne fissata dal Pretore di quella sede l'udienza di discussione del 28 febbraio 1994;
peraltro, tale udienza non consta essere stata tenuta e, anzi, risulta rinviata d'ufficio al 19 maggio 1994, come da annotazione nella colonna rinvii udienze della copertina del fascicolo medesimo. In data 31 marzo 1994 è attestato il deposito di memoria difensiva dell'I.N.P.S. nella quale è espressamente eccepita la prescrizione quinquennale. Infine con provvedimento del 19 maggio 1994, il Pretore di Napoli dispose la trasmissione degli atti alla Pretura di Noia che, nel frattempo, aveva iniziato a funzionare. La Corte, pur dando atto della propria giurisprudenza - secondo la quale nel rito del lavoro il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c, a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non sia stata tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data (Cass. 11 aprile 2001, n. 5444; v. anche Cass. 7 marzo 1998, n. 2546 e Cass. 24 giugno 1997, n. 5629) - ritiene che nel rinvio d'ufficio fuori (e prima) dell'udienza di discussione, prima cioè che la stessa udienza si sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, sia ravvisabile una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, steso in calce al ricorso introduttivo, e che il termine di decadenza, previsto dall'art. 416, commi primo e secondo, c.p.c, debba intendersi così spostato alla data in cui il Pretore, revocato il precedente provvedimento, ha fissato la nuova data della prima udienza, senza che, da tale ricostruzione interpretativa del sistema, siano minimamente pregiudicati la concreta, corretta attuazione del contraddittorio e il principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro e che sta alla base delle disposizioni di cui all'art. 416 c.p.c.. L'eccezione di prescrizione, come sopra proposta, è dunque tempestiva - anche se il Tribunale ha poi ritenuto applicabile la prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale - alla luce della pronuncia 25 luglio 2002, n. 10955 delle Sezioni unite di questa Corte, in conformità della quale deve darsi valore decisivo alla volontà della parte di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, essendo attribuita al giudice la identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003