Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4223
CASS
Sentenza 9 dicembre 2008

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Sussiste incompatibilità tra la deduzione della nullità della notifica dell'estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini, la quale presuppone la ritualità dell'atto cui è legato il termine scaduto mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, l'unico rimedio consentito è l'incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva.

L'omessa notifica dell'estratto contumaciale al codifensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio contestualmente presso entrambi i difensori di fiducia - pur conservando validità la duplice dichiarazione - non svolge alcun rilievo, ai fini dell'effettiva conoscenza del provvedimento o del procedimento da parte dell'imputato, rilevante per la restituzione nel termine, purché detta notifica sia ritualmente effettuata presso uno solo dei difensori di fiducia, non sussistendo un diritto dell'imputato ad una duplice notificazione dell'unico atto. (Fattispecie in cui si è ritenuta l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento o del provvedimento e si è escluso il diritto alla restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4223
    Data del deposito : 9 dicembre 2008

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