Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 2
Sussiste incompatibilità tra la deduzione della nullità della notifica dell'estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini, la quale presuppone la ritualità dell'atto cui è legato il termine scaduto mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, l'unico rimedio consentito è l'incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva.
L'omessa notifica dell'estratto contumaciale al codifensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio contestualmente presso entrambi i difensori di fiducia - pur conservando validità la duplice dichiarazione - non svolge alcun rilievo, ai fini dell'effettiva conoscenza del provvedimento o del procedimento da parte dell'imputato, rilevante per la restituzione nel termine, purché detta notifica sia ritualmente effettuata presso uno solo dei difensori di fiducia, non sussistendo un diritto dell'imputato ad una duplice notificazione dell'unico atto. (Fattispecie in cui si è ritenuta l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento o del provvedimento e si è escluso il diritto alla restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1711
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 007407/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS ST N. IL 22/09/1952;
avverso ORDINANZA del 31/01/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorre il difensore di CA TI avverso l'ordinanza emessa il 31.1.2008 dalla Corte di Appello di Salerno che respingeva la richiesta di restituzione nei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 104 emessa dal Tribunale di Salerno in data 24.1.2007. Deduce la violazione di legge per insussistenza "della conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento" da parte dell'imputato per difetto di notificazione dell'estratto contumaciale per omessa notifica al codifensore di fiducia (avv. B. Bisogno), quale secondo domiciliatario eletto contestualmente dall'imputato, rappresentando, inoltre, la mancata indicazione a verbale del medesimo dopo l'udienza del 7.3.2003 e l'omessa ricezione da parte di tale codifensore della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, non ricorrendo la violazione di legge dedotta.
A parte le ulteriori e subordinate doglianze relative alla posizione del codifensore nel corso del procedimento, che palesemente non hanno alcuna rilevanza sulla effettiva conoscenza dell'imputato della sentenza de qua e che non risultano neppure essere state oggetto di rappresentazione alla Corte di appello in occasione della richiesta in questione, deve convenirsi che nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stato eletto contestualmente domicilio presso entrambi i difensori di fiducia, pur conservando validità la duplice dichiarazione (Sez. 5^, 23.3.2005 n. 16013), la notifica dell'estratto contumaciale rimane ritualmente effettuata alternativamente presso uno solo di essi, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto. Invero, la duplice elezione di domicilio può valere ad assolvere alla funzione di rendere più agevole e sicura la notificazione dell'atto all'imputato, consentendo l'alternativa della sua effettuazione, ma non già a quella di sopperire ad eventuali omissioni professionali di uno dei codifensori domiciliatari. Deve quindi presumersi, in considerazione dell'affidamento alla difesa fiduciaria, dell'elezione presso i difensori di fiducia, della notifica della sentenza contumaciale presso uno dei difensori di fiducia e in difetto di specifici ed inequivocabili elementi indicativi del contrario, che vi sia stata "effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento" da parte dell'imputato e non sussista, quindi, il diritto alla restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2. (cfr. Sez. 5^, 13 aprile 2007, n. 32616) pur come modificato dalla L. n. 60 del 2005. Ad ogni modo, e tale rilievo sarebbe preliminare ad ogni altro, si devono ritenere (Sez. 6^, 21.2.2007, n. 10857 e Sez. 3^, 21.12.2004, n. 2933, CED 230819, laddove richiama quella della Sez. 1^, 21.4.1993, M.) comunque incompatibili tra loro la deduzione della nullità della notifica dell'estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini che presuppone, appunto, la ritualità dell'atto al cui compimento è legato il decorso del termine scaduto: si è chiarito, infatti, che in tal caso, proprio per l'asserita ricorrenza della nullità che s'invoca, non si è verificata la decadenza del termine, del quale, pertanto, non può essere disposta la restituzione.
In casi simili questa Corte (cfr. Sez. 6^, 21.2.2007, n. 10857 sopra citata) ha ribadito che l'unico rimedio consentito è, all'occorrenza, l'incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009