Sentenza 20 aprile 2010
Massime • 1
Spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione che sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza (nella specie, contumaciale) per invalidità della notificazione e quindi per inesistenza del titolo esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 16645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16645 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1127
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 33694/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sulla domanda proposta nell'interesse di:
PO NO IT, nato il [...] a [...];
qualificata con ordinanza in data 31.8.2009 della Corte d'appello di Reggio Calabria istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunziata il 3 aprile 2008 dalla stessa Corte d'appello. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo qualificarsi l'atto richiesta d'incidente d'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. e disporsi la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
FATTO
1. Con atto in data 7-13 luglio 2009, intestato "richiesta di restituzione in termine ex art. 175 c.p.p.", depositato presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e rivolto alla Corte di cassazione, NO IT DI chiedeva di potere essere riammesso all'impugnazione della sentenza pronunziata il 3 aprile 2008 di quella Corte d'appello.
1.1. Premetteva che soltanto il 16.6.2009, all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione emanato il 6.6.2009 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria, aveva saputo dell'esistenza della sentenza di condanna a suo carico emessa il 20.11.2006 dal Tribunale di Reggio Calabria, confermata con sentenza 3.4.2008 della Corte d'appello munita di attestazione di irrevocabilità il 18.6.2008.
Si doleva quindi: (a) del fatto che, nonostante già dal dibattimento di primo grado risultasse, avendolo eccepito il difensore, lo stato di detenzione del DI, arrestato il 13.6.2005, erroneamente la Corte d'appello aveva proceduto nei suoi confronti indicandolo come "libero-assente" a seguito di citazione a giudizio notificata ai soli difensori dell'imputato, con conseguente violazione del diritto dell'imputato a partecipare al procedimento d'appello a suo carico, del quale non aveva avuto notizia, e nullità del giudizio;
(b) del fatto che anche le notifiche della sentenza di secondo grado erano state irritualmente effettuate, il 30 aprile 2008, soltanto presso i difensori, nonostante l'assenza di ogni elezione di domicilio e la ininterrotta permanenza dello stato di detenzione, venuto a cessare soltanto il 25 ottobre 2008.
Osservava in conclusione che sia la notificazione irregolare della sentenza contumaciale sia la circostanza che il ricorrente aveva avuto conoscenza della stessa sentenza soltanto a seguito del provvedimento d'esecuzione, imponevano l'accoglimento della sua richiesta.
2. Con ordinanza 31.8.2009 la Corte d'appello di Reggio Calabria, ritenuta la propria incompetenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine ad impugnare una propria sentenza, proposta ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte.
DIRITTO
1. Come esattamente rileva il Procuratore generale, la richiesta in esame, pur titolata richiesta di restituzione in termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., denunziava sia l'invalidità della notificazione della sentenza contumaciale sia la mancata conoscenza del procedimento d'appello. Ora la contestazione della validità della notificazione si risolve nella contestazione dell'esistenza stessa del titolo esecutivo, che può formarsi soltanto a seguito di rituale notificazione e dell'inutile decorso, da questa, dei termini per impugnare.
Ricorre dunque l'ipotesi dell'art. 670 c.p.p., comma 2, secondo cui quando alla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento s'accompagna la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, il giudice dell'esecuzione decide su entrambe le istanze, la prima essendo logicamente e tecnicamente pregiudiziale alla seconda, che della valida formazione del titolo presuppone l'esistenza.
Ne consegue che il provvedimento con il quale la Corte d'appello si è spogliata della cognizione dell'istanza deve essere annullato senza rinvio e che gli atti vanno restituiti alla Corte d'appello perché decida sull'istanza ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza 31.8.2009 della Corte d'appello di Reggio Calabria e dispone la restituzione degli atti alla medesima Corte d'appello per la decisione ai sensi dell'art. 670 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010