Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d'ufficio presso cui egli aveva in precedenza eletto domicilio e che questi avesse nel corso del giudizio avanzato istanza di rinvio al fine di valutare la possibilità di accedere a riti alternativi, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia effettivamente entrato in contatto con il suo assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2010, n. 7080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7080 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/02/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 212
Dott. ROTUNDO CE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 38596/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM IN, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza in data 24-9-09 del Tribunale di Genova, sezione Prima penale;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. CE Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Geraci CE, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1.-. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, adito ex art. 175 c.p.p., ha respinto l'istanza avanzata da MM CE, diretta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 3-12-08. Il Tribunale ha rilevato che la suddetta sentenza, pronunciata in contumacia dell'imputato, era stata ritualmente notificata al MM al domicilio dal medesimo eletto in sede di identificazione innanzi ai Carabinieri presso il difensore nominatogli di ufficio, osservando che il rifiuto del MM di sottoscrivere il relativo verbale non poteva avere alcun rilievo in ordine alla validità della manifestazione di volontà in riferimento alla elezione di domicilio, attestata dai verbalizzanti con dichiarazione fidefacente fino a querela di falso.
Il Tribunale ha anche osservato che non sussisteva elemento alcuno che potesse indurre ad escludere che il difensore di ufficio si fosse regolarmente posto in contatto con il suo assistito, tenuto presente che il MM era cittadino italiano e aveva una residenza nota e che detto difensore di ufficio non aveva mai riferito in giudizio di essersi trovato nella impossibilità di corrispondere con il proprio cliente ed anzi aveva chiesto un rinvio proprio al fine di valutare, evidentemente insieme al MM, la possibilità di accedere ai riti alternativi.
Ne derivava, ad avviso del Tribunale, che il MM aveva sicuramente avuto conoscenza del procedimento a suo carico e aveva volontariamente rinunciato a parteciparvi.
2.-. Avverso il citato provvedimento del 24-9-09 ha proposto ricorso per Cassazione il MM, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2. Il ricorrente denuncia in primo luogo che la prova della effettiva conoscenza da parte dell'imputato della sentenza di condanna (notificata in questo caso al difensore di ufficio) non può certo basarsi su congetture relative alla possibilità che detto difensore si sia messo in contatto con lui, cosa che non solo non era in realtà mai avvenuta me che non era neanche ricavabile dalla lettura del verbale di udienza, se non come mera intenzione manifestata da detto legale. Quanto al verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore, si trattava di un atto pre-procedimentale, anteriore alla iscrizione della notizia di reato, e, pertanto, del tutto inidoneo a dimostrare che esso ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento vero e proprio e della successiva sentenza di condanna. Nè il Tribunale aveva ritenuto di compiere ogni necessaria verifica, limitandosi a mere enunciazioni probabilistiche.
3.-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire (Sez. 6, Sentenza n. 2718 del 16/12/2008, Rv. 242430, Holczer). È stato altresì precisato che in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il comportamento dell'imputato che rifiuti di indicare il domicilio e alleghi false generalità, non esclude la possibilità di accedere alla restituzione in termini, che può essere negata solo al soggetto che abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia rinunciato a partecipare (Sez. 5, Sentenza n. 40734 del 29/11/2006, Rv. 235338, Karabache). In particolare, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sè inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso (Sez. 1, Sentenza n. 32678 del 12/07/2006, Rv. 235036, Somogyi). Orbene, nella specie, tale ricostruzione di una effettiva conoscenza del procedimento in capo al MM e della sua "volontà di rinuncia a comparire" è stata fondata e fatta dipendere, nel provvedimento de quo, senza disporre alcuna verifica o accertamento, unicamente dalle circostanza che il predetto era cittadino italiano e aveva una residenza nota e che il difensore di ufficio non aveva mai riferito in giudizio di essersi trovato nella impossibilità di corrispondere con il proprio cliente ed anzi aveva chiesto un rinvio proprio al fine di valutare, evidentemente insieme al MM, la possibilità di accedere ai riti alternativi.
Ne deriva un evidente errore logico da parte dei giudici di merito, i quali hanno fatto dipendere il giudizio, sulla "volontà di rinuncia a comparire" del ricorrente, dalla lettura e valutazione di una condotta (del suo difensore) il cui fine era proprio quello di attivarsi al fine di rintracciare il proprio assistito. In definitiva del tutto illogicamente, nel caso in esame, si è ritenuto dimostrato che il difensore avesse avuto contatti con l'imputato e lo avesse informato del procedimento a suo carico soltanto in base al fatto che il legale aveva chiesto un rinvio dell'udienza al fine di sperimentare la possibilità di accedere al rito alternativo. In conclusione: in tale contesto non era per nulla arguibile (con derivata illogicità della relativa motivazione), secondo massime di comune esperienza ed in termini non equivoci, la sicura volontà del MM di rinunciare a comparire nel procedimento penale. 4.-. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010