Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 20522
CASS
Sentenza 11 maggio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione tardivamente proposto avverso la sentenza d'appello pronunciata in contumacia, sul presupposto del mancato decorso dei termini d'impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell'estratto contumaciale, ferma restando la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione.

Commentario1

  • 1RICORSO PER CASSAZIONE: Inammissibilità del gravame per intempestività.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Procedura incidentale di esecuzione – Mancato passaggio in giudicato della sentenza e difetto del titolo esecutivo. Deve essere dichiarato inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione (Cass. Sez. 6, n. 20522 del 11/05/2010, El Azouzi e altro, Rv. 247392), il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello che abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame per intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del mancato decorso dei termini d'impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell'estratto contumaciale e quindi dell'erronea declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione come …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 20522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20522
Data del deposito : 11 maggio 2010

Testo completo