Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
È inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione tardivamente proposto avverso la sentenza d'appello pronunciata in contumacia, sul presupposto del mancato decorso dei termini d'impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell'estratto contumaciale, ferma restando la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. RICORSO PER CASSAZIONE: Inammissibilità del gravame per intempestività.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Procedura incidentale di esecuzione – Mancato passaggio in giudicato della sentenza e difetto del titolo esecutivo. Deve essere dichiarato inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione (Cass. Sez. 6, n. 20522 del 11/05/2010, El Azouzi e altro, Rv. 247392), il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello che abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame per intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del mancato decorso dei termini d'impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell'estratto contumaciale e quindi dell'erronea declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione come …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 20522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20522 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/05/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 979
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 8089/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AZ HA N. IL 07/03/1979;
2) EL UL AB N. IL 30/06/1974;
avverso la sentenza n. 762/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 06/11/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
udito il P.G. in persona del Dott. Di Popolo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 - 12.11.2007 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna deliberata dal locale GIP in data 9.6.2005 nei confronti - tra gli altri - dei cittadini marocchini EL AZ HA e EL UL AB, per concorso nella detenzione di 200 gr. di cocaina (fatto del 26.8.2004), solo riducendo la pena nei confronti del secondo. La droga era stata rinvenuta in un sacchetto collocato sotto il sedile anteriore destro di un'autovettura di proprietà del primo ed intestata al secondo, con a bordo anche altre due persone - pure imputate e condannate in entrambi i gradi del giudizio di merito -. I quattro erano stati notati la sera prima, con quella ed altra autovettura e due per ciascun veicolo: un occupante per veicolo era sceso per un breve colloquio.
2.1 EL AZ HA denuncia con primo motivo mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'analisi critica degli indizi che ha formato il convincimento dei Giudici di merito:
questo sarebbe stato fondato in realtà sul riconoscimento dei quattro come gli stessi occupanti le due autovetture dell'incontro della sera prima, circostanza da ritenersi dubbia sia per le circostanze di tempo e luogo sia perché sarebbero state sottovalutate tanto la deposizione della teste TO, che aveva affermato essere stati i due odierni ricorrenti sempre con lei, altrove, quella sera, quanto la confessione del coimputato AM, che aveva affermato l'esclusiva autonoma disponibilità dello stupefacente;
- il concorso del ricorrente sarebbe stato affermato sulla base della sola conoscenza della presenza di stupefacente, al più costituente condotta di mera connivenza.
Il secondo motivo (nell'atto di ricorso erroneamente numerato come terzo) denuncia i medesimi vizi motivazionali in ordine alla quantificazione della pena, perché non motivata e perché i giudici del merito non avrebbero argomentato sull'applicabilità dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.2 EL UL AB deduce preliminarmente la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, che sarebbe stato eseguita "ai sensi dell'art. 157 c.p.p." anziché al domicilio in precedenza dichiarato. Per questo nei suoi confronti non sarebbe mai decorso il termine per l'impugnazione della sentenza d'appello, ed il presente ricorso sarebbe perciò tempestivo.
Denuncia poi con unico motivo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, per vizi motivazionali sui punti: delle modalità del nascondimento della droga nel veicolo, delle dichiarazioni del AM, della recentissima e precaria presenza del ricorrente a Padova, dell'attendibilità attribuita al riconoscimento riferito dai verbalizzanti, dell'attività lavorativa svolta dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 Il primo motivo del ricorso di EL AZ HA è inammissibile perché il motivo è diverso da quelli consentiti. In realtà infatti il ricorrente censura il contenuto dell'apprezzamento di stretto merito operato dal Giudice d'appello (in conformità a quello del GIP), sollecitando una rivisitazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
La Corte distrettuale ha giudicato che:
- la presenza dei quattro insieme la sera prima, insieme e su due autovetture - EL AZ con il coimputato EL AZZOUZI, EL UL con AM, con peculiari modalità dell'incontro e della successiva sottrazione all'inseguimento - e la presenza ancora insieme - ma su unica autovettura questa volta (appartenente ad EL AZ ma condotta da EL UL), con la droga a bordo e collocata sotto un sedile senza cautele, autovettura di proprietà del ricorrente e condotta dal secondo ricorrente - dessero conto di una comune consapevole attivazione in relazione alla detenzione ed al trasporto della cocaina;
- le dichiarazioni di AM e della teste TO, da considerarsi interessata in ragione del legame personale che la legava ai due, non erano idonee a superare il quadro probatorio complessivo, mentre doveva considerarsi attendibile il riconoscimento operato dai verbalizzanti, anche in ordine ai soggetti rimasti a bordo delle due autovetture, in relazione alla vicinanza tra i veicoli durante l'inseguimento anche della seconda autovettura - proprio quella su cui l'indomani erano stati rinvenuti tutti e quattro con la droga -.
Si tratta di un apprezzamento di stretto merito articolato, sorretto da motivazione ne' apparente ne' manifestamente illogica o contraddittoria, appunto insuscettibile di rivisitazione nel merito in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo è pure inammissibile, perché:
- manifestamente infondato quanto alla determinazione della pena (la Corte distrettuale ha rilevato trattarsi di pena prossima al minimo edittale e comunque equa e congrua in relazione alla gravità del fatto ed ai precedenti plurimi anche specifici);
- nuovo quanto all'attenuante del D.P.R. n. 309, art. 73, comma 5: il ricorrente deduce nello stesso proprio ricorso che l'appello proponeva solo motivi sul punto dell'affermazione di responsabilità, e comunque non aveva devoluto al giudice d'appello il punto, specifico ed autonomo, della configurabilità di questa circostanza attenuante.
3.2 Il ricorso di EL UL AB è pure inammissibile, perché proposto in caso non consentito.
Nei confronti di una sentenza di appello pronunciata in contumacia, non è consentito proporre tardivamente ricorso per cassazione sul presupposto che, essendo viziata la notifica dell'estratto contumaciale del provvedimento, i termini non avrebbero mai iniziato a decorrere. Il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va infatti esercitato solo mediante l'incidente di esecuzione (Sez. 6, sent. 41982 del 21.9 - 27.10.2004). Giudica questa Sezione che non possa essere condivisa la giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, ha sostenuto la convertibilità del ricorso per cassazione in incidente di esecuzione, con la conseguente diretta trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5 Sez. 5, sent. 37811 del 26.5 - 25.9.2009; Sez. 5, sent. 36779 del 17.6 - 25.9.2008). La sentenza 37811/2009, in particolare, riafferma il principio dell'applicabilità di tale norma (regula iuris) anche nel caso di gravami non omogenei, con espresso richiamo alla sentenza 8.6.1999 n. 2796. Ma le Sezioni unite di questa Corte, con Ord. del 24.11.1999 - 12.2.2000, rie. Magnani, rv 215212, hanno in tempo successivo espressamente disatteso l'insegnamento contenuto nella sentenza 2796/1999 (citata con altre nel testo della motivazione), ritenendo nè rituale ne' legittimo "trasformare (perché in ciò si risolve l'operazione di "conversione" o "qualificazione" quale operata nelle decisioni che sono state richiamate) la richiesta di annullamento di una decisione per una o più delle ragioni indicate nel catalogo di cui all'art. 606 c.p.p. (perché, se al di fuori di tale catalogo, la inammissibilità dell'atto dovrebbe trovare fondamento nella inettitudine ad attivare la giurisdizione della Corte) nella istanza di altro e diverso provvedimento".
Le articolate ragioni con le quali le Sezioni unite hanno sostenuto la soluzione indicata mantengono - a giudizio del Collegio - efficace attualità, ne' sono oggetto di confronto argomentativo nella pur recente giurisprudenza qui disattesa, sicché va oggi riconfermata adesione a questo insegnamento autorevole.
Resta ferma la facoltà della parte di proporre l'incidente di esecuzione, "dovendo ritenersi pacifico che siffatta declaratoria d'inammissibilità non consuma la facoltà di attivare il procedimento di incidente di esecuzione" (Ord. Magnani).
3.3 All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, equa in relazione al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010