Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, quando la stessa sia fondata sulla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che l'unico rimedio esperibile, in tale ipotesi, è costituito dall'impugnazione tardiva della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 23957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23957 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 08/02/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 318
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 45638/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 13-7-2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Lette le richieste del Pubblico Ministero, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. PA AR ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale in data 13-7-12 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti in data 1 luglio 2010 dal medesimo organo giudicante.
Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 2, per essere stato emesso il provvedimento impugnato de plano in assenza di contraddittorio, pur non sussistendone i presupposti di legge. In secondo luogo denuncia la violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto rituale la notifica del decreto dispositivo del giudizio presso il difensore di ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 4, con conseguente conoscenza legale dell'atto.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha già chiarito che la restituzione in termini non può trovare applicazione nel caso in cui l'inosservanza del termine sia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità della sua notificazione, in quanto, in tal caso, il termine non ha mai iniziato a decorrere, nessuna decadenza si è verificata e, pertanto, non ricorre l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2. Ne deriva che, in tale ipotesi, è onere della parte presentare - non già istanza di restituzione nel termine - bensì impugnazione tardiva, fornendo la prova che il termine per impugnare non ha avuto alcuna decorrenza per la nullità della notificazione (Sez. 5^, Sentenza n. 25079 del 27/04/2004, Rv. 229868, Giovannini;
S.U. 9 luglio 2003, Mainente). Conseguentemente la denuncia di nullità della notificazione della sentenza contumaciale non legittima la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione, perché questa presuppone la ritualità della notifica, ma giustifica il ricorso allo strumento dell'impugnazione tardiva. (Sez. 2^, Sentenza n. 19646 del 29/03/2007, Rv. 236660, Mbengue;
Sez. 5^, Ordinanza n. 36517 del 26/02/2009, Rv. 245082, Cavallo). Nel caso in esame, lo stesso ricorrente ha precisato di avere motivato la richiesta di restituzione in termine da lui presentata anche "sulla nullità delle notifiche (avviso ex art. 415 bis c.p.p., decreto che dispone il giudizio, verbale di prima udienza e sentenza)".
Ne deriva la improprietà della impugnazione in esame, presentata avverso un provvedimento reiettivo di una richiesta di restituzione in termine motivata con riferimento a ragioni di nullità procedimentali estranee alla fisionomia dell'istituto di cui all'art. 175 c.p.p., e perciò costituenti motivo di impugnazione non consentito.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2013