Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
Oltre che al giudice dell'impugnazione, l'istanza di restituzione in termini ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. può essere proposta al giudice dell'esecuzione, che venga investito da incidente inteso ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un provvedimento giurisdizionale. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la remissione in termini, pur avendo dichiarato la non esecutività della sentenza, è affetto da nullità per violazione del disposto di cui all'art. 670, comma 3 cod. proc. pen., ma una volta divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, è suscettibile di spiegare in pieno i suoi effetti, sia per il generale principio di conservazione dell'efficacia dei provvedimenti definitivi, sia perché la decisione del giudice dell'esecuzione in merito all'istanza di restituzione preclude all'interessato la possibilità di riproporla al giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 17886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17886 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO PRESIDENTE
1. Dott. MOCALI PIERO CONSIGLIERE
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO "
3. Dott. VANCHERI ANGELO "
4. Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI UR N. IL 29/04/1973;
avverso SENTENZA del 29/01/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giovanni Palombarini, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.1.2002 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l'impugnazione tardivamente proposta da PI UR avverso la pronuncia del 9.11.1995 del Tribunale della stessa città, che lo aveva dichiarato colpevole di detenzione illegale di un fucile cal. 1,77 con binocolo e di 9 cartucce cal. 12, reato accertato in S. Angelo Romano il 6.2.1995, e lo aveva condannato alla pena di mesi 6 e giorni 10 di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
Osservava la Corte territoriale:
1) che non poteva avere alcun rilievo il fatto che il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell'esecuzione, avesse, con ordinanza del 19.7.1996, dichiarato non esecutiva la sentenza di primo grado e avesse, in applicazione dell'art. 670, comma 3, c.p.p., restituito lo Spina nel termine per proporre impugnazione, in quanto la domanda di restituzione in termini, anche se era stata esaminata ed accolta dal tribunale, era in realtà diretta alla medesima Corte di Appello, cui spettava la decisione sulla stessa;
2) che non sussistevano le condizioni per concedere la restituzione in termini, in quanto l'imputato era perfettamente a conoscenza della data dell'udienza nella quale il processo sarebbe stato celebrato, e non aveva proposto impugnazione nei termini di legge perché, in assoluta libertà, aveva deciso volontariamente di farsi ricoverare presso una comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti;
che, pertanto, non essendo la mancata conoscenza della sentenza dovuta a causa di forza maggiore, non avrebbe potuto essere rimesso in termini per proporre impugnazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Spina, deducendo:
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che, una volta che era stato regolarmente rimesso in termini per proporre appello, la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione;
2) Illogicità della motivazione, in quanto alla data di presentazione della domanda di rimessione in termini era competente a decidere il Tribunale di Roma nella qualità di giudice dell'esecuzione;
3) Violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto, nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta, il fucile non era stato sottoposto a perizia tecnica, e da tale adempimento sarebbe emerso che si trattava in realtà di un'arma giocattolo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, una volta che erano trascorsi i termini per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, la competenza a decidere in ordine alla istanza di restituzione in termini non era riservata;
come sembra implicitamente volere affermare la Corte di appello, alla medesima;
ma in casi analoghi, in applicazione delle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 175 c.p.p. e nel terzo comma dell'art. 670 stesso codice,
sussiste una competenza alternativa sia del giudice che sarebbe competente per l'impugnazione che del giudice dell'esecuzione, e la relativa scelta è affidata alla discrezionalità dell'istante (v. Cass., Sez. VI, sent, n. 843 dell'8.3.1995, Tounsi). Ora, nella specie, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 19.7.1996 ha dichiarato la non esecutività della sentenza emessa il 9.11.1995 e, contemporaneamente, ha accolto l'istanza di restituzione in termini presentata dallo Spina in applicazione del terzo comma dell'art. 670 c.p.p.. A nulla rileva che la predetta istanza fosse formalmente diretta alla Corte di Appello, in quanto era stata di fatto presentata al giudice della esecuzione, e questi, come sopra rilevato, era ugualmente competente a pronunciarsi sulla stessa e, in quanto tale, ha legittimamente deciso in senso favorevole al richiedente. Vero è che, in osservanza della norma contenuta nel primo periodo del terzo comma dell'art. 670 c.p.p., secondo cui il giudice dell'esecuzione provvede sulla domanda di restituzione in termini "se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento", avendo il tribunale di Roma dichiarato la non esecutività della sentenza, non avrebbe dovuto decidere anche sulla restituzione in termini. Ma, poiché tale provvedimento non è stato impugnato da chi ne aveva facoltà, anche se emesso in violazione di legge, esso è ormai divenuto definitivo e suscettibile di spiegare in pieno tutti i suoi effetti giuridici. Così stando le cose, si era ormai creata nell'imputato la legittima aspettativa di vedere applicato e rispettato il provvedimento di restituzione in termini che era stato emesso a suo favore dal giudice dell'esecuzione, e tale provvedimento non avrebbe potuto essere posto nel nulla e, in pratica, non tenuto in alcun conto dalla Corte di appello quale giudice competente per l'impugnazione. Ciò, oltre che per il principio della conservazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi, anche per la semplice ragione che, a norma della disposizione contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 670 c.p.p., all'interessato, una volta che il giudice dell'esecuzione aveva provveduto sulla richiesta di restituzione in termini, era ormai preclusa la possibilità di riproporre analoga istanza al giudice dell'impugnazione. La rado di tale disposizione è evidentemente quella di evitare disparità di decisioni tra giudice dell'esecuzione e giudice dell'impugnazione. Decidendo di non tenere alcun conto del provvedimento di restituzione in termini emesso dal giudice dell'esecuzione - e decidendo, quindi, in termini diametralmente opposti - la Corte di appello ha in pratica adottato una decisione avente contenuto nettamente contrastante rispetto al contenuto di quella previamente e legittimamente emessa dal giudice dell'esecuzione, violando in tal modo la ratio della disposizione sopra richiamata, che intende evitare proprio che si verifichino contrasti tra provvedimenti emessi da giudici egualmente, anche se alternativamente, competenti. Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché la sentenza impugnata appare pertanto emessa in violazione di legge, la stessa va annullata, con conseguente rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, rimanendo assorbite le altre doglianze avanzate dal ricorrente.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 2003.