Sentenza 20 novembre 2007
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle norme transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005 la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la sentenza di primo grado, che deve ritenersi intervenuta all'atto della lettura del dispositivo.
Commentario • 1
- 1. Cassazione a sezioni unite; prescrizione in materia penale; applicabilita’ della disciplina piu’ favorevole; pronunica della sentenza di primo grado;…Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2010
All'indomani dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), che ha profondamente modificato il regime dei termini di prescrizione dei reati pervenendo ad una disciplina certamente più favorevole, abbreviandone la durata, per i reati di c.d. “media-gravità”, si è immediatamente posto il problema di decifrare chiaramente la locuzione contenuta nell'articolo 10 della predetta legge, laddove si era originariamente esclusa l'applicabilità della relativa disciplina – appunto maggiormente benevola – per i “processi già pendenti in primo grado, ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè per i processi pendenti in grado d'appello o avanti la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2007, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/11/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 01410
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 008955/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE AR N. IL 19/04/1952;
2) MI UI N. IL 02/04/1958;
3) AN TO N. IL 05/01/1956;
4) LL IU N. IL 21/10/1966;
5) DU AR AV N. IL 27/10/1939;
6) RO MA N. IL 16/10/1952;
7) NE LE N. IL 30/03/1940;
8) AD PA N. IL 30/06/1954;
avverso SENTENZA del 19/10/2006 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Uditi i difensore avv. Falvo Roberto S., avv. Di Taranto P., avv. Montagna V..
RITENUTO IN FATTO
1. AR LT, LU MI, LF NT, GI CH, AR OT AD, AN OM, DO NE e AL LA ricorrono contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione 16 novembre 2005 del Tribunale di Potenza che li dichiarò responsabili del delitto di concorso in abuso d'ufficio.
In particolare, AR LT, LU MI, LF NT, GI CH, AR OT AD e AN OM, quali componenti della commissione edilizia del Comune di Scanzano Jonico unitamente a LA - anch'egli componente della commissione edilizia, quale libero professionista, incaricato in base a specifica convenzione di esaminare e istruire le pratiche giacenti presso l'ufficio tecnico - e su istigazione di NE DO, all'epoca assessore della Giunta del Comune, avevano espresso il 27 ottobre 1998 parere favorevole, sotto l'aspetto paesistico/ambientale, al rilascio di due concessioni in sanatoria relative a immobili abusivamente realizzati (ab origine quali stalle e poi fabbricati destinati ad attività agrituristica) su terreni di proprietà NE;
concessioni che il Sindaco LT, previo adozione di unico nulla-osta ambientale dopo avere ottenuto parere della Commissione edilizia, rilasciò in data 8 aprile 1999, in favore di DO NE.
La Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione, sotto il profilo fattuale e giuridica, operata dal giudice di primo grado e disatteso le censure mosse al riguardo dalla difesa degli imputati. In particolare, ha ritenuto corretta l'illegittimità degli atti de quibus per:
violazione della L.R. n. 50 del 1993, artt. 3, 5 e 7 in quanto le istanze di NE erano dirette a ottenere la sanatoria di opere con volumetria complessiva di 12.548,20 mc (rispettivamente per mc. 2.0 99, 90 per gli interventi condonati con la prima concessione e mc. 10448,30 condonati con altra concessione in pari data) e pertanto il nulla osta spettava alla Regione e in via esclusiva alla Commissione Regionale beni ambientali e non alla Commissione ad hoc istituita presso il Comune, superando la volumetria di 3000 mc;
- violazione della L. n. 47 del 1985, art. 35 per avere rilasciato con un unico atto il nulla osta, riferito a due distinte pratiche di condono riferite ad altrettanti due distinti fabbricati;
- violazione della L.R. n. 3 del 1990, artt. 6 e 7 in quanto il nulla osta non avrebbe potuto essere rilasciato per opere realizzate tra il 1990 e il 31 dicembre 1993, avendo a oggetto interventi in zona vincolata nel Piano d'Ambito "C" disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico del Metapontino;
interventi che, per la mancanza di Piani di attuazione, non avrebbero potuto essere autorizzati.
La Corte d'appello - dopo avere richiamato la ricostruzione operata dal primo giudice sull'andamento delle due pratiche di condono e sulla circostanza che AL LA fu all'epoca incaricato di istruire le pratiche di condono e verificare se gli immobili sotto il profilo urbanistico e paesistico ambientale potessero essere condonabili e in quali misura dovesse essere definita l'indennità da versare ex L. n. 1497 del 1939 e, come tale, anche se libero professionista, era inserito nell'assetto dell'ufficio tecnico del Comune - ha posto in rilievo che la Commissione edilizia il 27 ottobre 1998, composta dallo stesso Sindaco LT e da MI LU, NT LF, GI CH, AD AR OT e OM AN, ebbe a esprimere parere favorevole alla condonabilità delle opere abusive de quibus al quantum di indennità nei termini proposti di L. 1.000.000, anziché in quella corretta di L. 5.000.000.
In pari data, il Sindaco, comunicato a DO NE l'importo dell'indennità, ebbe poi a rilasciare l'8 settembre 1999, su conforme parere della Commissione, un unico nulla-osta ambientale in sanatoria, in relazione alle due istanze di condono, e lo stesso giorno due concessioni edilizie in sanatoria "di condono". Il 24 aprile 1999, su intervento del Servizio Urbanistico e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata, invitava l'amministrazione comunale e NE, proprietario degli immobili, a sospendere le determinazioni adottate, in quanto l'intervento edilizio era ricompresso nel Piano Paesistico Esecutivo di Ambito in corso di redazione ex L. n. 3 del 1990. La Corte d'appello ha condiviso l'accertata la sussistenza delle violazioni di norme, come già specificate nonché la questione riferita ad un precedente nulla-osta rilasciato dalla Regione Basilicata il 17 febbraio 1992 il quale, oltre che scaduto nel giugno 1997, non aveva dato seguito al rilascio di una concessione edilizia - tanto che l'opera era stata realizzata abusivamente - e, sempre ad avviso dei giudici di merito, era viziato poiché fondato su una errata localizzazione dei manufatti rispetto al Piano D'Ambito C, mediante una non corretta rappresentazione cartografica. Si tratta, per i giudici di merito, di elementi desunti dalla documentazione amministrativa acquisita agli atti processuali che rivela un iter del procedimento frutto collusione tra i pubblici amministratori e funzionali che parteciparono alle varie fasi, il professionista incaricato di istruire le pratiche e NE, all'epoca assessore comunale, in favore del quale furono rilasciate le concessioni così arrecando un ingiusto vantaggio patrimoniale. È ritenuta sussistente la "doppia ingiustizia" e il dolo intenzionale, dimostrato quest'ultimo anche dalla particolare formazione tecnica dei singoli componenti della "commissione edilizia integrata".
Rispetto all'impostazione accusatoria, i giudici di merito considerano unico il fatto delittuoso, posto in essere su istigazione di NE e da ciascuno degli altri imputati i quali avevano realizzato un "frazione" della condotta tipica del reato e, così, da escludere la continuazione.
Su tale ricostruzione poi, la Corte d'appello ha disatteso la dedotta estinzione del reato per prescrizione, ritenendo, per un verso, il reato commesso con il rilascio dei due atti conclusivi - le concessioni edilizie rilasciate dal Sindaco l'8 aprile 1999 - e, sotto altro profilo, la sospensione del termini per complessivi sei mesi e venti giorni per impedimento dei difensori nel procedimento di primo grado, e di ulteriori quattordici giorni nel giudizio di secondo grado.
La Corte d'appello ha poi disatteso il vizio di difetto di contestazione, in quanto - nonostante la diversità della condotta ascritta ai componenti della Commissione edilizia nel capo di imputazione rispetto a quella poi ritenuta, all'esito del giudizio di primo grado, di avere espresso solo un parere favorevole - tutti gli imputati sono stati posti in condizione di difendersi da fatti come in realtà verificati.
2. I ricorsi.
2.1. AR LT, LU MI e DO NE deducono:
7. la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p., in quanto il fatto ab origine enunciato nell'imputazione ascritta ai componenti la commissione edilizia è quello di avere rilasciato due distinti nulla-osta ambientali propedeutici e necessari al rilascio di concessione edilizie in sanatoria da parte del Sindaco LT.
Mentre, il Tribunale modificava radicalmente la condotta ascritta agli imputati, chiarendo che la Commissione edilizia integrata aveva espresso parere favorevole al mantenimento delle opere e alla determinazione dell'indennità pecuniaria e poi che il sindaco rilasciava un unico nulla-osta ambientale.
Per il ricorrente il fatto descritto nell'imputazione ha assunto una diversa configurazione nella sentenze con palese violazione del corrispondenza del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza.
Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere integrata la violazione dell'art. 522 c.p.p., anziché convalidare con motivazione illogica diversa e illegittima conclusione del giudice di primo grado.
2. La violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 323 c.p., sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
Il dolo intenzionale è dimostrato in termini illogici, contraddittori, e tautologici sull'assertivo dato della preparazione tecnica dei singoli componenti e che da per acquisito il mancato perseguimento dell'interesse pubblico. Si tratta di una massima di esperienza inesistente che determina uno scollamento logico, affermandosi la necessità che i componenti della commissione pareri debbono necessariamente dotati di competenza tecnica, e che l'esame della questione avrebbe dovuto comportare l'applicazione di disposizione di semplice operatività.
Si pone in rilievo la connotazione del dolo intenzionale, come definito dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza del perseguimento in via esclusivo dell'obiettivo di realizzare un vantaggio per il destinatario dell'atto, tanto che non si configura il delitto là dove vi è una contemporanea realizzazione di un interesse pubblico.
Per i ricorrenti, si voluto realizzare l'obbiettivo centrale dei provvedimenti di condono, quello di regolarizzare manufatti abusivi anche per raggiungere finalità sociali.
Ad avviso del ricorrente, la responsabilità è stata in realtà giustificata mediante la costruzione, assertiva e priva di reale giustificazione, di un concorso di persone il cui unico intento sarebbe stato quello di favorire il privato.
Si evoca la giurisprudenza in tema di macroscopicità delle violazione per escludere la sussistenza di tale indice sintomatico su quale si è fondata essenzialmente la responsabilità dei componenti della Commissione.
3. La violazione di legge e il difetto di motivazione. Il ricorrente descrive i punti significativi della sentenza impugnata sui quali i giudici di merito e in particolare la Corte d'appello hanno espresso il convincimento circa il concorso di tutti i componenti la Commissione integrata e il ruolo di concorrente morale di NE.
Tali elementi - quali i favori ricevuti da NE nella trattazione della pratica - riportati nella sentenza di primo grado non sono stati oggetto di specifica contestazione.
I collegamenti tra la posizioni di rilievo di NE all'interno della Commissioni e il raffronto degli accertamenti tecnici di LA con quelli degli elaborati allegati all'istanza sono frutto di un ragionamento oltre che illogico, congetturale e viziato da pregiudizio nella valutazione complessiva della vicenda. Si richiamano gli elementi richiesti per dimostrare la sussistenza del concorso morale e la necessità che su di essi, a fronte dell'atipicità dell'art. 110 c.p., vi sia una partecipazione ideativa e un contributo causale al raggiungimento del risultato. Situazioni queste sulle quali mancano i passaggi motivazionali essenziali.
4. La violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al regime sanzionatorio.
La Corte ha omesso di esprimersi al riguardo, nonostante specifiche deduzioni articolate nei motivi d'appello, limitandosi a ritenere la genericità delle censure per tutti i ricorrenti.
La sentenza impugnata non si attenuta alla giurisprudenza di legittimità per la quale, in caso di applicazione di pena superiore ai limiti minimi, è richiesta una specifica motivazione al riguardo.
5. La violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 c.p.. La condotta dei componenti la Commissione, come indicato nell'imputazione, è stata commessa il 27 ottobre 1998 e, pertanto, il reato loro ascritto si è estinto prima della pronuncia della sentenza d'appello.
Il calcolo operato in sentenza è errato, in quanto si computano rispetto a sette anni e mezzo, altri sei mesi e venti giorni per sospensioni del giudizio di primo grado dovute a impedimenti dei difensori e ulteriori quattordici giorni per impedimento del difensore di LT nel giudizio di secondo grado.
L'errore è dovuto al computo di un periodo di tre mesi e venti giorni, dal 24 novembre 2004 al 16 marzo 2005, disposto non solo per le astensioni dalle udienze degli avvocati, ma anche dei magistrati e, pertanto, per l'impossibilità di formare collegi. Inoltre, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 393 del 2006 che ha reso applicabile ai procedimenti in corso la L. n. 251 del 2005 là dove non vi è stata ancora sentenza di primo grado, nella specie depositata il 23 gennaio 2006, per i ricorrenti deve applicarsi la nuova disciplina e pertanto i termini di sospensione non possono essere superiori a sessanta giorni.
Ciò comporta che, anche a considerare il reato commesso l'8 aprile 1999, vi è comunque estinzione del reato per prescrizione.
6. La violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 62 bis c.p., in quanto per il diniego delle attenuanti generiche si è fatto riferimento all'intensità del dolo già considerato ai fini dell'affermazione della responsabilità. Pertanto, avrebbe dovuto essere ponderata, come elemento dirimente per le attenuanti, l'incesuratezza.
2.2. NT LF deduce:
1. la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e per effetto la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra l'imputazione e il ritenuto in sentenza.
Si riportano parti della imputazione e della sentenza di primo grado per dimostrare che ab origine l'imputazione ascritta ai componenti la commissione edilizia è quello di avere rilasciato due distinti nulla- osta ambientali propedeutici e necessari al rilascio di concessione edilizie in sanatoria da parte del Sindaco LT.
Poi, nella seconda parte dell'imputazione si afferma che vi fu un unico atto di rilascio del nulla-osta.
Mentre, il Tribunale modificava radicalmente la condotta ascritta agli imputati, chiarendo che la Commissione edilizia integrata aveva espresso parere favorevole al mantenimento delle opere e alla determinazione dell'indennità pecuniaria e poi che il sindaco rilasciava un unico nulla-osta ambientale.
La diversità dei fatti comporta la nullità della sentenza. Per il ricorrente il fatto descritto nell'imputazione ha assunto una diversa configurazione nella sentenze con palese violazione del corrispondenza del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza.
Si censura il ragionamento della Corte di merito circa l'interpretazione dell'art. 521 c.p.p. nel senso che si ha diversità quando il fatto contesto sia in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale con quello ritenuto in sentenza. La questione va risolta in relazione al diritto di difesa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che rapporta la diversità del fatto al vulnus del diritto di difendersi da un'imputazione completa puntuale.
2. La violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 323 c.p., in quanto l'affermazione di responsabilità è fondata su di una mera petizione di principio quale quella di un accordo di tutti gli imputati sono stati d'accordo per raggiungere l'illecito risultato di arrecare vantaggio a NE. L'elemento materiale e quello soggettivo è fondato sulla macroscopicità delle violazioni.
Si tratta di affermazioni prive di specificità e con danno conto del comportamento di ciascun imputato e non considerano che gli accertamenti tecnici sono stati affidati dal pubblico ministero a un suo consulente.
Manca ogni elemento che possa dimostrare l'esclusiva "intenzionalità" di favorire richiesta per la configurazione del reato.
Si pone in evidenza la dilatazione dei tempi tra il rilascio del parere il 27 ottobre 1998 e poi del nulla-osta l'8 aprile 1999 che dimostrerebbe la mancanza di una volontà comune finalizzata ad arrecare vantaggio.
Sotto il profilo materiale, si rileva che un parere non può integrare il reato di abuso salvo si accerti il provvedimento finale sia frutto di accordo tra tutti gli imputati.
Fatto non accertato e non espressamente contesto all'imputato. La violazione di legge non di per sè sufficiente per la configurazione del reato in quanto è necessario accertare la sussistenza di una precisa intenzionalità diretta a realizzare l'evento di danno o ingiusto vantaggio altrui.
3. La violazione di legge e il difetto di motivazione in reazione agli artt. 323 e 110 c.p.. Non risulta provato il collegamento tra i componenti della Commissione edilizia e il beneficiario del provvedimento. Tale, per il ricorrente, non può essere il raffronto tra gli elaborati tecnici predisposti da LA e quelli allegati all'istanza di NE.
La sentenza impugnata non ha considerato la giurisprudenza in tema di responsabilità per illeciti penali commessi da componenti di organi collegiali e la necessità di avere elementi di prova che dimostrano l'apporto partecipativo sotto il profilo ideativi, della volontà e del contributo causale alla verificazione dell'evento.
4. La violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Il giudice d'appello, per il ricorrente, non ha risposto alle censure mosse con l'impugnazione con le quali si deduceva l'inadeguatezza della pena inflitta a LF al caso concreto. La Corte d'appello si è espressa al riguardo per l'assoluta genericità delle deduzioni, fondate solo sull'incensuratezza dell'imputato.
Non si è tenuto conto della necessità di motivare nel caso di pena superiore ai minimi edittali.
5. La violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 c.p.. La condotta dei componenti la Commissione, come indicato nell'imputazione, è stata commessa il 27 ottobre 1998 e, pertanto, il reato loro ascritto si è estinto prima della pronuncia della sentenza d'appello.
Il calcolo operato in sentenza è errato, in quanto si computano rispetto a sette anni e mezzo, altri sei mesi e venti giorni per sospensioni del giudizio di primo grado dovute a impedimenti dei difensori e ulteriori quattordici giorni per impedimento del difensore di LT nel giudizio di secondo grado.
L'errore è dovuto al computo di un periodo di tre mesi e venti giorni, dal 24 novembre 2004 al 16 marzo 2005, disposto non solo per le astensioni dalle udienze, degli avvocati, ma anche dei magistrati. Il periodo da computare avrebbe dovuto essere solo quello dal 28 settembre al 26 ottobre 2005, pari a ventotto giorni, per il rinvio dell'udienza dovuto all'impedimento dell'avv. Rago. A tali ventotto giorni avrebbero dovuto essere sommati 14 per rinvio del giudizio d'appello.
Inoltre, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 393 del 2006 che ha reso applicabile ai procedimenti in corso la L. n. 251 del 2005 là dove non vi è stata ancora sentenza di primo grado, nella specie depositata il 23.1.2006, per i ricorrenti deve applicarsi la nuova disciplina e pertanto i termini di sospensione non avrebbero potuto essere superiori a sessanta giorni.
Ciò comporta che, anche a considerare il reato il periodo di sospensione indicato in sentenza il reato si è prescritto il giorno 8 agosto 2006, e cioè prima della pronuncia della sentenza d'appello.
2.3. GI CH deduce:
1. La violazione di legge in relazione agli artt. 47, 48 e 323 c.p. e il difetto di motivazione.
Si deduce che la condonabilità del manufatto era collegata alla volumetria e su tale circostanza ebbe a riferire in commissione, l'ing. LA, tecnico incaricato dell'esame della pratica. LA ha illustrato le ragioni per le quali fu ritenuta la competenza del Comune al rilascio dell'atto di assenso paesistico. Il ricorrente riporta in parte qua la deposizione di LA e chiarisce che la Commissione si è avvalsa dell'apporto tecnico del professionista nominato per l'esame della pratica in applicazione della L.R. n. 50 del 1993, art. 7.
Infondata, pertanto, è l'accusa di avere favorito NE, in quanto il sindaco e i componenti della Commissione edilizia si sono affidati al parere tecnico per il quale la competenza era del Comune e le opere potevano essere sanate in applicazione della disciplina di settore e mediante il versamento dell'indennità determinata L. n.1497 del 1939, ex art. 15.
Con l'atto di appello fu precisato che l'istruttoria delle pratiche fu affidata all'ing. LA, su incarico contrattuale con il Comune di Scanzano.
Oltre ad essere emerse nel corso dell'istruttoria le modalità dello svolgimento dell'incarico da parte dell'ing. LA e che egli non si mai avvalso della collaborazione del geom. US, non vi è prova in ogni caso che GI IO fosse a conoscenza di rapporti di collaborazione tra US e LA.
Si precisa che LA è tecnico di esperienza e nessuno dei componenti la commissione aveva motivo di dubitare del suo operato, avendo egli collaborato per molti comuni della Basilicata e di altre regioni.
Il ricorrente illustra in ricorso le attività svolte dall'ing. LA e delle modalità di svolgimento dell'incarico come emerse nel corso della sua deposizione.
Le conclusioni raggiunte con parere tecnico non possono essere disattese se non con motivati argomenti.
Il ricorrente riporta poi la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulle attribuzioni e l'efficacia giuridica dell'attività consultiva delle Commissione edilizia, precisando che l'atto conclusivo è quello del Sindaco.
Si pone in rilievo che il IO, al pari degli altri componenti della Commissione edilizia, ha esercitato una mera attività di controllo, non essendo in possesso di specifiche competenze tecniche ed è stato indotto in errore dall'operato del tecnico LA. Peraltro, la produzione di documentazione non veridica da parte dell'istante potrebbe configurare un ipotesi di falso per induzione, come chiarito dalla giurisprudenza.
Il ricorrente pone l'accento sulla necessità di un dolo intenzionale richiesto per la configurazione del delitto di abuso e richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità.
Non è dunque sufficiente la violazione di legge, ma anche avere agito con l'intenzione di favorire l'istante.
Negli atti non vi è prova che CH abbia agito per favorire NE, in quanto si è attenuto agli tecnici redatti dall'ing. LA.
Manca la prova di una collusione tra CH e NE, in quanto si tratta di mere congetture fondate solo sulla circostanza che NE era all'epoca assessore del Comune, elemento che di per sè non ha significato ai fini di un'asserita collusione. Altra questione posta dal ricorrente è la mancanza di prova dell'illegittimità del nulla-osta.
Il rilevo che vi è stato annullamento delle due concessioni da parte del Servizio urbanistico della Regione è errato, in quanto l'annullamento non è mai intervenuto.
Il Servizio regionale non ha competenza in proposito e ogni valutazione è del Ministero dei beni ambientali che non si è affatto espresso al riguardo.
Il Ministero non è intervenuto, in quanto la procedura è stata regolare.
La nota del Servizio regionale non era un ammonimento, bensì un mero invito a soprassedere in attesa delle determinazioni sul successivo nulla-osta, essendo in corso la redazione di un nuovo Piano Paesaggistico.
La Corte d'appello non si è espressa sulla deduzione con la quale si è posto in rilievo che l'accertamento tecnico del consulente del pubblico ministero è stato meramente documentale e che l'irregolarità dell'attività svolta da LA non ha riferimento alcuno a sopralluoghi o verifiche dei manufatti.
2. La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
I fatti oggetto di imputazione non sono stati poi quelli in base ai quali è stata fondata la condanna.
Non vi è stato rilascio di nulla-osta, bensì un parere della Commissione edilizia.
La violazione de qua comporta la nullità assoluta delle sentenze di merito per violazione degli artt. 179 e 522 c.p.p.. 3. La violazione di legge in relazione all'art. 158 c.p.. Il reato si è estinto prima della pronuncia della sentenza d'appello.
Il calcolo operato in sentenza è errato, in quanto si computano rispetto a sette anni e mezzo, altri sei mesi e venti giorni per sospensioni del giudizio di primo grado dovute a impedimenti dei difensori e ulteriori quattordici giorni per impedimento del difensore di LT nel giudizio di secondo grado.
L'errore è dovuto al computo di un periodo di tre mesi e venti giorni, dal 24 novembre 2004 al 16 marzo 2005, disposto non solo per le astensioni dalle udienze degli avvocati, ma anche dei magistrati e, pertanto, per l'impossibilità di formare collegi. Inoltre, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 393 del 2006 che ha reso applicabile ai procedimenti in corso la L. n. 251 del 2005 là dove non vi è stata ancora sentenza di primo grado, nella specie depositata il 23 gennaio 2006, per i ricorrenti deve applicarsi la nuova disciplina e pertanto i termini di sospensione non possono essere superiori a sessanta giorni.
Ciò comporta che il reato è prescritto il 1 luglio 2006, ma, anche a considerare l'ulteriore periodo di sospensione dal 24 novembre 2004, il reato estinto per prescrizione il 27 agosto 2006. 2.4. AR AD deduce:
1. La violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e il difetto di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio, emesso all'esito dell'udienza preliminare alla quale l'imputato non era stato citato, nonché in relazione alla omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
Il ricorrente precisa di avere dedotto in appello l'omessa citazione di AR AD per l'udienza preliminare, in quanto la notifica fu effettuata ex art. 161 c.p.p., senza che ricorressero i presupposti, presso il difensore di fiducia presso il difensore di fiducia anziché al domicilio eletto o alla residenza, dove erano stati notificati gli atti precedenti e quelli successivi. La Corte di merito ha ritenuto che si tratti di nullità intermedia e non assoluta e, come tale, deducibile nei termini di cui all'art. 180 c.p.p., in quanto non si era in presenza di inesistenza di notifica,
ma di sua irregolarità.
Al riguardo, il ricorrente evoca la giurisprudenza di legittimità e in particolare la sentenza delle Sezioni unite n. 3538 del 2003, che in fattispecie identifica a quella concreta ha affermato trattarsi di nullità assoluta e ha annullato tutti gli atti successivi alla mancata notifica della citazione all'udienza preliminare. Si deduce che la sentenza delle Sezioni unite del 2005 citata dalla Corte d'appello riguarda una fattispecie diversa.
La nullità della citazione dell'imputato equivale a omessa notificazione e l'operatività dell'art. 161 c.p.p., comma 4, è stata ritenuta applicabile solo in presenza di specifiche condizioni, quali l'impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato ovvero a indirizzo cui sia stata effettuata con esito positivo una precedente notifica.
2. La violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 323 c.p. e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di abuso. AD, nonostante all'epoca fosse responsabile dell'ufficio tecnico, ha dimostrato di non avere istruito le pratiche relative al condono richiesto da NE, in quanto l'istruttoria fu affidata al tecnico esterno ing. LA.
Le prove fornite e oggetto di produzione documentale del 18 giugno 2002 non sono state esaminate dai giudici di merito.
La Corte d'appello ha travisato la deposizione del teste Pisilli, posto che questi non ha mai affermato che il parere fu espresso dal responsabile dell'ufficio tecnico.
AD avrebbe dovuto essere assolto per non avere commesso il fatto. Quanto all'elemento materiale e psicologico il ricorrente deduce che non vi è prova agli atti che dimostri la responsabilità di AD, in quanto manca ogni elemento che possa provare l'intenzionalità di favorire NE e non vi è prova che vi sia stata una violazione di legge, ma al più il fatto contestato, cioè di essersi attenuti agli schematici elementi forniti da LA potrebbe dimostrare un abuso di potere.
3. La violazione di legge in relazione all'art. 158 c.p.. Il reato si è estinto prima della pronuncia della sentenza d'appello.
Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 393 del 2006 che ha reso applicabile ai procedimenti in corso la L. n. 251 del 2005 là dove non vi è stata ancora sentenza di primo grado, nella specie depositata il 23 gennaio 2006, per i ricorrenti deve applicarsi la nuova disciplina e pertanto i termini di sospensione non possono essere superiori a sessanta giorni.
Ciò comporta che il reato è prescritto l'11 luglio 2006. 2.4. OM AN deduce:
1. la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di abuso d'ufficio.
Per il ricorrente, l'insufficiente istruttoria e l'eventuale difetto di motivazione potrebbero configurare un eccesso di potere e non una violazione di legge richiesta per la configurabilità dell'abuso d'ufficio.
Risulta dagli atti che la pratica è stata istruita dall'ing. LA, come peraltro ammesso in sede di esame testimoniale. AN OM non aveva nessun onere di svolgere un'istruttoria parallela.
2. difetto di motivazione, in relazione a una specifica censura articolata con l'appello.
Si era posto in rilievo che OM AN è un medico e non aveva alcuna competenza tecnica per rilevare una violazione di legge non colta da esperti di diritto e da tecnici in materia urbanistica. Su tale specifico punto non vi è stata risposta da parte del giudice d'appello, che tra l'altro non spiega le ragioni per le quali la violazione avrebbe dovuto essere considerata macroscopica.
3. difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'accordo criminoso, in quanto la Corte di merito fonda su tale circostanza l'integrazione del reato di abuso mediante il parere della Commissione edilizia.
4. Difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto, a fronte di una precisa censura circa la gravità del fatto sotto il profilo soggettivo e oggettivo, il giudice d'appello si è espresso con riferimento all'irrilevanza dello stato di incesuratezza.
L'uniforme trattamento sanzionatorio per i componenti della Commissione non ha, secondo il ricorrente, alcuna ragionevolezza, in quanto non si è tenuto conto della diversità della condotta del tecnico esperto in urbanistica rispetto al mero componente della commissione che ne accettato le conclusioni.
5. La violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 c.p.. La condotta dei componenti la Commissione, come indicato nell'imputazione, è stata commessa il 27 ottobre 1998 e, pertanto, il reato loro ascritto si è estinto prima della pronuncia della sentenza d'appello.
Il calcolo operato in sentenza è errato, in quanto si computano rispetto a sette anni e mezzo, altri sei mesi e venti giorni per sospensioni del giudizio di primo grado dovute a impedimenti dei difensori e ulteriori quattordici giorni per impedimento del difensore di LT nel giudizio di secondo grado.
L'errore è dovuto al computo di un periodo di tre mesi e venti giorni, dal 24 novembre 2004 al 16 marzo 2005, disposto non solo per le astensioni dalle udienze degli avvocati, ma anche dei magistrati e, pertanto, per l'impossibilità di formare collegi. Inoltre, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 393 del 2006 che ha reso applicabile ai procedimenti in corso la L. n. 251 del 2005 là dove non vi è stata ancora sentenza di primo grado - nella specie depositata il 23 gennaio 2006 - deve applicarsi la nuova disciplina e, pertanto, i termini di sospensione non possono essere superiori a sessanta giorni.
Ciò comporta che il delitto ascritto a AN è estinto l'11 luglio 2006.
Anche a considerare la sospensioni disposta il 24 novembre 2004, vi è comunque estinzione del reato per prescrizione il 27 agosto 2006. 2.5. AL LA deduce:
1. La violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e art.157, 159 e 161 c.p. e difetto di motivazione in relazione all'applicabilità delle stesse norme e di quelle di cui agli artt.110 e 323 c.p.. Il delitto ascritto a LA ed enunciato nel capo b) riporta quale tempus di commissione il 27 ottobre 1998 e pertanto, si è estinto prima della pronuncia della sentenza d'appello il 19 ottobre 2006. La Corte d'appello non si è espressa sulla questione specifica posta da LA.
Vi è stata una risposta per altro imputato, LF che, quale componente della Commissione, aveva posto in essere una condotta propedeutica al rilascio della concessione avvenuto l'8 aprile 1999, mentre il LA risponde di un reato non legato da alcun vincolo di connessione con gli altri e, pertanto, non avrebbero potuto essere applicati i periodi sospensione o interruzione riguardanti altri imputati.
Il vantaggio per NE, nell'ipotesi ascritta a LA, si è realizzato nel momento in cui si è conclusa l'istruttoria della pratica con esito favorevole o, al più, quando la Commissione edilizia ha espresso il parere e cioè il 27 ottobre 1998. Inoltre, non avrebbe potuto essere in ogni caso computato il periodo di sospensione dal 24 novembre 2004 disposto non solo per le astensioni dalle udienze degli avvocati, ma anche dei magistrati. Il reato si era prescritto il 27 aprile 2006 e cioè prima della pronuncia della sentenza d'appello.
2. La violazione e il difetto di motivazione - nei termini articolati nel terzo, quarto e quinto motivo - in relazione all'art. 323 c.p. e alla L.R. Basilicata n. 50 del 1993. La Corte d'appello non ha affatto considerato che LA non era pubblico ufficiale e in ogni caso dipendente del Comune, bensì legato da una convenzione, perfezionata il 21 aprile 1998, per un prestazione professionale.
In tale qualità ha istruito le pratiche, ma non ha partecipato alla seduta 27 ottobre 1998, come risulta dai verbali acquisiti agli atti, della Commissione edilizia integrata ex L.R. n. 50 del 1993 della quale non era componente.
Qualità non indicata nell'imputazione e priva di ogni prova, essendo componente invece il tecnico LF nominato dalla Regione. Gli atti istruttori compiuti da LA sono stati erroneamente ritenuti di natura amministrativa e per tale ragione, altrettanto erroneamente, di rilievo penale per la configurazione del delitto di abuso d'ufficio.
Si tratta di attività istruttoria costituita da calcoli materiale ed espletata nell'esercizio di un'attività professionale. Il LA non ha espresso pareri, bensì un'analisi delle due pratiche di condono attivate da NE.
In tale esame, LA ha considerato unitaria, come per prassi accadeva, l'istanza e, tenuto conto del nullaosta regionale mai decaduto o annullato, ha ritenuto che l'ulteriore nullaosta dovesse riguardare le solo opere sprovviste di autorizzazione: la tettoia della stalla, la tettoia del fienile e le modifiche interne al fabbricato esistente.
Per tal motivo, LA ritenne che la competenza fosse del Comune, in quanto i volumi urbanistici, e non geometrici, inferiori alla cubatura di 900 mc e il calcolo dell'indennità fu correttamente determinato in relazione all'effettivo danno ambientale. Per i profili urbanistici, vi fu un diverso calcolo e LA ebbe, con due formali notifiche, a definire l'importo dovuto per l'oblazione riferita al condono delle opere abusive realizzate. La concessione edilizia conteneva l'espressa previsione che la sanatoria sarebbe stata operante a condizione del nullaosta previsto dalla L.R. n. 50 del 1993.
Non vi alcuna violazione di legge e, pertanto, manca l'elemento materiale del reato.
3. La violazione di legge e difetto di motivazione - nei termini indicati con il sesto e settimo motivo - in relazione all'art. 323 c.p., art. 521 c.p.p.. Si deduce che LA non era pubblico ufficiale e la convenzione non avrebbe potuto attribuirgli tale qualifica.
Non avrebbe potuto essere, per tal motivo, dichiarato responsabile del delitto di abuso d'ufficio.
La Corte d'appello ha ritenuto che l'attività di LA era da considerare oggettivamente amministrativa e compiuta in violazione di regole di diligenza e correttezza professionale e allo scopo di determinare i componenti della Commissione a esprimere un parere favorevole sulle istanze di NE.
LA non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del delitto di abuso, oltre perché non pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, neanche a titolo di concorso in quanto egli fu incaricato di "completare" e non di "definire" le pratiche di condono.
La scheda predisposta da LA, a differenza di quanto enunciato nella imputazione, non ha espresso pareri sulle pratiche di condono. Per la difesa, la condotta di LA si è risolta in mere attività materiali e l'argomento posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, quello di avere redatto una scheda "scarna e priva di motivazione", oltre a essere in contrasto con l'affermazione che trattatasi di attività amministrativa, non avrebbe potuto costituire elemento materiale del delitto di abuso, che deve essere espressione di pubblica funzione, e non avrebbe potuto dimostrare la partecipazione all'accordo criminoso. Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente deduce la mancanza del dolo richiesto per la configurazione del reato.
LA ha esaurito il proprio compito, e non può essergli attribuito il parere espresso della Commissione, sul quale l'attività di LA non ha avuto incidenza alcuna. Conteggi ed elaborati tecnica avrebbero dovuto essere posti all'esame della Commissione per esprimere il parere a essa spettante. Il dolo non può, ad avviso del ricorrente, discendere implicitamente dall'eventuale erronea applicazione di norme.
4. La violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 110 e 323 c.p., in quanto, nonostante la mancanza di prova, la Corte d'appello ha affermato la responsabilità di LA per avere con la sua scheda - in tal modo radicalmente mutando l'accusa di avere espresso un parere - indicato elementi per riconoscere la competenza della Commissione edilizia intergrata. Per il ricorrente, non vi è stato un contributo causale, in quanto l'attività di LA non fu determinante per il successivo parere di esclusiva competenza e valutazione della Commissione. In conclusione, il ricorrente insiste per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le questioni pressoché comuni dedotte da tutti i ricorrenti e quelle collegate alle specifiche posizioni sono manifestamente infondate e, sotto per alcuni profili, dirette a censurare scelte di merito, a fondamento delle quali il Tribunale e la Corte d'appello hanno sviluppato argomenti corretti e coerenti.
I ricorsi in realtà appaiono diretti in via pressoché esclusiva a dimostrare che il reato si sia estinto per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado e che il giudice d'appello avrebbe dovuto concludere il giudizio con la relativa declaratoria.
2. Un primo dato di rilievo sul quale entrambe le pronunce di merito esprimono il proprio uniforme convincimento è quello del tempus commissi delicti.
Si è già detto in narrativa, rispetto all'impostazione accusatoria, i giudici di merito considerano unico il fatto delittuoso, posto in essere su istigazione di NE e da ciascuno degli altri imputati i quali avevano realizzato un "frazione" della condotta tipica del reato e, così, da escludere la continuazione.
Sono posti in evidenza gli elementi sui quali si fonda l'ipotesi di concorso di tutti, ivi compreso il tecnico esterno LA, costituiti anzitutto dal particolare significato che assume il raffronto tra la scheda tecnica predisposta da LA per l'esame della Commissione edilizia e gli allegati tecnici della istanza di NE.
Elementi significativi sono rappresentati: dalle macroscopiche violazioni di legge commesse per favorirlo e infine, come specificamente posto in rilievo dalla decisione di primo grado e recepito dalla Corte di merito, da vari comportamenti volti a favorire NE, quali l'accettazione fuori termine dei documenti integrativi della sua istanza, la predisposizione di elaborati da parte di un componente del gruppo che ha coadiuvato LA nell'attività istruttoria, dall'inclusione nella sanatoria di opere per le quali non vi era domanda a norma delle leggi di settore applicabili, dalla posizioni di rilievo rivestita da NE, all'epoca assessore, all'interno, dell'amministrazione comunale. Su tale ricostruzione poi, la Corte d'appello ha disatteso la dedotta estinzione del reato per prescrizione, ritenendo, per un verso, il reato commesso con il rilascio dei due atti conclusivi - le concessioni edilizie rilasciate dal Sindaco l'8 aprile 1999 - e, sotto altro profilo, la sospensione del termini in primi per complessivi sei mesi e venti giorni per impedimento dei difensori nel procedimento di primo grado, e di ulteriori quattordici giorni nel giudizio di secondo grado.
Una ricostruzione corretta e aderente ai dati probatori esposti nelle due sentenze di merito e ampiamente giustificata da un argomentato convincimento rispetto al quale le deduzioni dei ricorrenti si caratterizzano nel loro complesso alternative e non ammissibili in questa sede.
I comportamenti di ciascuno sono stati segmenti di un unica condotta criminosa volta a raggiungere, mediante la palese violazione di norme di legge e regolamento, il rilascio delle concessioni in sanatoria in favore di NE, assessore del Comune l'8 aprile 1999. A tale risultato ciascuno, dei pubblici funzionali ha consapevolmente fornito contributo causale in tal modo ben realizzando la fattispecie concorsuale, come accertato dai giudici di merito attraverso un complessivo, inquadramento dei singoli tasselli probatori. Un volta correttamente definito il tempus commissi delicti il giudice d'appello - fissato l'8 aprile 1999 il dies a quo e computate le sospensioni del giudizio di primo grado per sei mesi e venti giorni, di cui l'una di tre mesi per astensione degli avvocati e, l'altra, di tre mesi venti giorni per astensione degli avvocati dall'udienze e contestuale adesione allo sciopero per dei magistrati componenti il collegio, e ancora una sospensione di quattordici giorni del giudizio d'appello - ha escluso che il reato fosse estinto per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza.
A fronte di tale conclusione i ricorrenti deducono che la disciplina applicabile sia quella introdotta con la L. n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre 2005, in virtù della declaratoria di illegittimità della legge de qua, art. 10, comma 3, nella parte in cui, per i procedimenti pendenti, ancorava la vigenza della nuova disciplina a quelli nei quali non fosse stato dichiarato aperto il dibattimento, anziché alla sentenza di primo grado. Il dies de quo, secondo i ricorrenti, è da individuare in quello in cui la sentenza di condanna fu pubblicata, e cioè il 23 gennaio 2006, e non in quello della lettura del dispositivo il 16 novembre 2005.
In base a tale assunto, la sospensione per ragione d'impedimento delle parti non avrebbe che potuto essere computata ex art. 159 c.p., comma 1, come novellato ex L. n. 251 del 2005, per un periodo superiore a sessanta giorni.
La questione è manifestamente infondata.
La ratio decidendi della illegittimità costituzionale è stata quella che l'incombente di cui all'art. 492 c.p. non è incluso tra gli atti ai quali l'art. 160 c.p. attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione, tra quali, invece vi sono la sentenza di condanna e il decreto penale.
Pertanto, è indiscutibilmente corretto il riferimento della difesa dell'efficacia ratione temporis della nuova disciplina alla sentenza di condanna di primo grado, è altrettanto però indiscutibilmente errato il riferimento al momento della pubblicazione e non a quello della pronuncia della sentenza di condanna.
È incontrovertibile, in generale, il principio di diritto che, al fine di individuare il momento nel quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato, occorre aver riguardo a quello dell'emissione di uno degli atti indicati nell'art. 160 c.p. (ex plurimis Sez., un. 16 marzo 1994, dep. 31 marzo 1994, dep. 3760, id. 28 ottobre 1998, dep. 18 dicembre 1998, n. 13390) e, con specifico riferimento, alla sentenza di condanna che l'interruzione della prescrizione opera al momento della lettura del dispositivo e non a quello del deposito della motivazione (Sez. 2^, 20 ottobre 1980, dep. 3 dicembre 1980, n. 1283; Sez. 5^, 4 novembre 2003, dep. 2 dicembre 203, n. 46231), in quanto tale è il momento in cui si accerta la responsabilità e si infligge la pena.
Ne consegue che, in considerazione della lettura del dispositivo il 16 novembre 2005, la disciplina applicabile è stata correttamente individuata dal giudice in quella anteriore alla novella introdotta con L. 5 dicembre 2005, in quanto al momento della sua entrata in vigore vi era già stata la pronuncia di condanna.
Ciò comporta che - anche a voler sottrarre il rinvio di tre mesi e venti giorni, per ragioni di astensione degli avvocati e dei magistrati dalle udienze, - la prescrizione è maturata il 22 gennaio 2007, e quindi in pendenza/scadenza del termine per proporre ricorso contro la sentenza d'appello, depositata il 28 novembre 2006. 2. Ulteriore questione pressoché comune posta è quella della violazione dell'art. 522 c.p.p., per essere stati chiamati, i componenti della Commissione edilizia, rispondere del delitto di abuso d'ufficio per il rilascio del nulla osta e non di un parere per il suo rilascio cui ha poi provveduto il Sindaco LT. La questione esprime la assoluta manifesta infondatezza per l'evidente non riconducibilità alla situazione giuridica riferita al mutamento del fatto.
Il mero errore di fatto contenuto nell'imputazione è stato assolutamente conoscibile dagli imputati che hanno ab origine impostato la loro attività difensiva in relazione alle condotte in concreto e in tutta evidenza realizzate.
In tal senso, si è correttamente e in termini chiari espressa la Corte d'appello.
Pertanto, la manifesta infondatezza della censura si dimostra anche e soprattutto per le stesse modalità di articolazione. È uniforme giurisprudenza la formatasi al riguardo secondo cui la diversità del fatto rispetto a quello contestato ricorre allorché vi sia una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, tanto da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa e ciò comporta che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (ex plurimis, Sez. un. 19 giugno 1996, dep. 22 ottobre 1996, n. 16 Di Francesco). Parametri cui incontrovertibile e evidente che non possano essere inquadrate le apparenti diversità dedotte: il thema decidendum è costituito oltre che dal fatto enunciato anche dagli episodi e dagli atti posto a suo fondamento che sono stati oggetto di ampia dialettica tra le parti nel corso delle fasi e dei gradi del procedimento.
3. Si è già posto in rilievo che altra questione comune dedotta dai ricorrenti è quella del difetto di motivazione e che, al riguardo, il Collegio ritiene che le censure si distinguono - oltre che per la loro manifesta infondatezza per la completezza e coerenza argomentativa della sentenza impugnata che nel suo unicum ricostruttivo con la decisione di primo grado fornisce il quadro complessivo della concreta situazione accertata e esposta in narrativa - per essere volte a proporre scelte ricostruttive alternative rispetto a quelle uniformi di entrambi i giudici di merito.
La Corte d'appello articola sugli elementi sinora sviluppati due fondamentali snodi logico-argomentativi per avvalorare le proprie scelte interpretative e disattendere le ipotesi difensive orientate a una diversa lettura degli apporti probatori.
Il Collegio ritiene, dunque, tali elementi caratterizzati da notevole e incontrovertibile significato probatorio del coinvolgimento "oltre ogni ragionevole dubbio" di ciascuno dei funzionari pubblici intervenuti nel iter amministrativo della "gestione della pratica di condono" in favore di NE che ha trovato impulso e apparente fondamento giuridico nell'apporto concreto del tecnico LA, legato con convenzione al Comune per la disamina delle pratiche all'epoca pendenti e, come tale, indiscutibilmente pubblico ufficiale, figura che prescinde dalle specifiche modalità di investitura e si caratterizza per l'attività in concreto svolta. I rispettivi segmenti di condotte criminose di ciascun imputato trovano l'elemento unificatore nel rilascio degli atti conclusivi del Sindaco LT funzionalmente e intenzionalmente orientati al vantaggio che ciascuno di loro ha voluto arrecare a NE. In tale contesto, appare corretto quanto posto in risalto dai giudici di merito circa l'unitaria trattazione e concentrazione temporale dell'esito della procedura e la mancata considerazione della formale sollecitazione rivolta dal Servizio competente della Regione a non definire la procedura.
La prova dell'elemento materiale di quello soggettivo discende, infatti, in termini in equivoci da quanto posto in rilievo in sentenza circa l'intervento del 24 aprile 1999 - sebbene successivo al rilascio degli atti in questione - del Servizio Urbanistico e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata, con il quale si invitava l'amministrazione comunale a sospendere le determinazioni adottate, in quanto l'intervento edilizio era ricompresso nel Piano Paesistico Esecutivo di Ambito in corso di redazione ex L. n. 3 del 1990. Vanno ancora una volta richiamate le corrette specificazioni delle norme palesemente violate, già sinteticamente esposte in narrativa nel p. 1.
In particolare, in termini corretti è stata ritenuta e adeguatamente argomentata l'illegittimità degli atti de quibus per:
- violazione della L.R. n. 50 del 1993, artt. 3, 5 e 7 in quanto le istanze di NE erano dirette a ottenere la sanatoria di opere con volumetria complessiva di 12.548,20 mc (rispettivamente per mc. 2.0 99, 90 per gli interventi condonati con la prima concessione e mc. 10448,30 condonati con altra concessione in pari data) e pertanto il nulla osta spettava alla Regione e in via esclusiva alla Commissione Regionale beni ambientali e non alla Commissione ad hoc istituita presso il Comune, superando la volumetria di 3000 mc;
- violazione della L. n. 47 del 1985, art. 35 per avere rilasciato con un unico atto il nulla osta, riferito a due distinte pratiche di condono riferite ad altrettanti due distinti fabbricati;
- violazione della L.R. n. 3 del 1990, artt. 6 e 7 in quanto il nulla osta non avrebbe potuto essere rilasciato per opere realizzate tra il 1990 e il 31 dicembre 1993, avendo a oggetto interventi in zona vincolata nel Piano d'Ambito "C" disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico del Metapontino e, per la mancanza di Piani di attuazione, non avrebbe potuto essere autorizzata la realizzazione di fabbricati.
La Corte d'appello ha condiviso l'accertata la sussistenza delle violazioni di norme, come già specificate nonché la questione riferita a un precedente nulla-osta rilasciato dalla Regione Basilicata il 17 febbraio 1992 il quale, oltre che scaduto nel giugno 1997, non aveva dato seguito al rilascio di una concessione edilizia - tanto che l'opera era stata realizzata abusivamente - e, sempre ad avviso dei giudici di merito, era viziato poiché fondato su una errata localizzazione dei manufatti rispetto al piano di zona, mediante una scorretta rappresentazione cartografica. Si tratta, per i giudici di merito, di elementi desunti dalla documentazione amministrativa acquisita agli atti processuali che rivela un iter del procedimento frutto collusione tra i soggetti che parteciparono alle varie fasi, il professionista incaricato di istruire le pratiche e dello stesso NE, all'epoca assessore comunale, in favore del quale furono rilasciate le concessioni. È ritenuta sussistente la "doppia ingiustizia" e il dolo intenzionale, dimostrato quest'ultimo anche dalla particolare formazione tecnica di gran parte dei componenti della "commissione edilizia integrata".
In tale contesto, la macroscopicità delle violazioni si rivela come quaestio facti che avvalora ancorpiù la complessiva e coerente valutazione dei giudici di merito.
Si spiegano in termini logici e coerenti l'evidente coinvolgimento di LA i cui asseriti conteggi e proposte interpretative, indicati in una mera scheda tecnica, furono fatti propri da tutti i componenti della Commissione edilizia integrata - al cui interno, oltre al responsabile dell'ufficio tecnico, vi erano tecnici qualificati chiamati farne parte per la ubicazione del manufatto abusivo da condonare in zona sottoposta a tutela ambientale - per radicare in essa la competenza a decidere in palese violazione della disciplina e per esprimere il parere che avrebbe, e in realtà ha poi legittimato il Sindaco, anch'egli membro della Commissione, al rilascio dei nulla osta e della concessione in sanatoria.
3.1. Rispetto alla ricostruzione del giudice d'appello, le censure di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione si rivelano manifestamente infondate, per essere riferite ad aspetti marginali e ingiustificatamente enfatizzati, e volte solo - attraverso congetture e diverse ipotesi interpretative e ricostruttive della disciplina urbanistica violata ben descritta nella sentenza di primo grado e riprodotta nei punti significativi nella sentenza impugnata - a screditare il corretto e coerente lavoro di elaborazione degli elementi di prova caratterizzati, si è già detto, da una univocità ictu oculi percepibile e su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità di ciascuno.
Come si è posto in rilevo, la ricostruzione operata dai giudici di merito riportata nei punti significativi neutralizza tutte le censure articolate con i ricorsi.
Non è da revocare in dubbio che il difetto di motivazione non è configurabile là dove si accerti che la sentenza impugnata, pur se abbia utilizzato un elemento di prova e un dato argomentativo non riscontrato e non riscontrabile negli atti processuali, che tale elemento non ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale e riveste solo un tema a margine di quello fondamentale e sul quale è fondato il convincimento e il dictum del giudice di merito.
La sintesi di quanto si è detto è che, anche dopo la novella del 2006, non può che essere riaffermato il principio di diritto, già enunciato più volte dalle Sezioni unite (ex plurimis, Sez. un., 23 novembre 1995, dep. 23 febbraio 1996, n. 2110, Fachini), secondo cui la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è in via esclusiva attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova.
Il ragionamento probatorio che il giudice d'appello sviluppa per ricostruire e definire, nei rispettivi ambiti, le condotte di ciascun correo e per riconoscere a esse la caratteristica "di consapevole contributo causale alla verificazione del fatto" è di tale accuratezza e rigore logico.
Argomenti che, nel loro nucleo centrale e negli snodi argomentativi di maggiore significato, sono di tale coerenza e significato logico da sottrarsi ad ogni sindacato in questa sede di legittimità.
3.2. In conclusione, le vicende, riassunte nei termini esposti in narrativa e riprodotte ancora una volta nei punti significativi, sono state oggetto di una accurata motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale ed astratta racchiusa nel citato art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 di dare "... conto ...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
La fattispecie concreta, fotografata nella sentenza impugnata mediante la ricomposizione di tasselli probatori con cura esposti, racchiude un sè gli elementi costitutivi il concorso di ciascuno nell'abuso d'ufficio.
Completa e coerente dunque la motivazione, inammissibili le censure articolate da ciascuno dei ricorrenti.
3.3. La inammissibilità delle censure investe anche il trattamento sanzionatorio e il diniego di attenuanti generiche, punti sui quali la sentenza impugnata da conto delle ragioni che hanno guidato la Corte di merito verso un trattamento uniforme per tutti i Componenti della commissione edilizia.
Si tratta di censure che, come specificamente articolate nei singoli ricorsi, si caratterizzano per essere volte a un inammissibile sindacato su scelte correttamente e adeguatamente giustificate dai giudici di merito.
4. Inammissibile per manifesta infondatezza la censura articolata solo in appello da AD là dove eccepisce la nullità di tutto ciò che è stato deciso dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero per l'omessa citazione dell'imputato all'udienza preliminare.
La Corte d'appello ha reso al riguardo una risposta conforme ai principi affermati da questa Corte.
Ciononostante la questione è riproposta negli stessi termini in questa sede.
È stata omessa la citazione di AR AD per l'udienza preliminare, in quanto la notifica fu effettuata ex art. 161 c.p.p., comma 4, senza che ricorressero i presupposti, presso il difensore di fiducia presso il difensore di fiducia anziché al domicilio eletto o alla residenza, dove erano stati notificati gli atti precedenti e quelli successivi.
La Corte di merito ha ritenuto che si tratti di nullità intermedia e non assoluta e, come tale, deducibile nei termini di cui all'art. 180 c.p.p., in quanto non si è in presenza di inesistenza di notifica,
ma di sua irregolarità.
La manifesta infondatezza della questione qui dedotta è evidente. Come noto, le Sezioni unite hanno affermato in termini generali che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Sez. un., 27 ottobre 2004, dep. 7 gennaio 2005, n. 119). Vi è poi giurisprudenza uniforme dopo tale pronuncia nel senso che il ricorso alla notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4, senza che ne ricorrano le condizioni realizza una violazione delle modalità e non un omessa notifica all'imputato.
Si è detto che l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4, integra una invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178 c.p.p., lett. c) (Sez. 2^, 3 marzo 2005, dep. 7 marzo 2005, n. 8747 rv. 231041; idem Sez. 5^, 10 febbraio 2005, dep. 7 marzo 2005, n. 8826) e deducibile nei tempi indicati nell'art. 180 c.p.p.. 5. In conclusione, nell'ipotesi in cui la prescrizione del reato maturi dopo la sentenza impugnata, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.. In tal caso, come chiarito da questa Corte, si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione (Sez. un. 22 novembre 2000, dep. 21 dicembre 2000, n. 32). I ricorsi sono, dunque, inammissibili e, a norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannato, oltre che in solido al pagamento delle spese del procedimento, a versare ciascuno una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008