Sentenza 16 marzo 1994
Massime • 1
Al fine di individuare il momento nel quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato occorre aver riguardo a quello dell'emissione di uno degli atti indicati nell'art. 160 cod. pen., e non a quello della sua eventuale notificazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche evidenziato che non tutti gli atti considerati nel secondo comma dell'art. 160 cod. pen. sono recettizi).
Commentario • 1
- 1. Prescrizione, sospensione solo per fatti commessi dal 1 gennaio 2020 (Cass., 20989/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2025
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'I gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. La L. 134/2021 ha definito un assetto coerente: Reati commessi prima del 1.1.2020 → applicazione piena dell'art. 159 c.p., comma 2, come modificato nel 2017; Reati dal 1.1.2020 → art. 161-bis c.p. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/03/1994, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : 23397/93
Dott.Ferdinando Zucconi Galli Fonseca Presidente
" Gaetano Lo Coco Consigliere
" AL Valente "
" LL EL EN "
" UA La VA "
" OV D'Urso "
" Paolino Dell'Anno "
" IA AT "
" OR AT "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Ivrea;
avverso le sentenze emesse in data 8 giugno 1993 nei confronti di AR CA e AR EN OV;
sentita la relazione, fatta in pubblica udienza dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Sentito il procuratore generale nella persona del dottor ON, che ha concluso per l'annullamento delle sentenze con rinvio allo stesso pretore;
Osserva
l. Con due sentenze, emesse entrambe in data 8 giugno 1993, il pretore di Ivrea dichiarò di non doversi procedere a carico rispettivamente di AR CA e AR EN OV, entrambi imputati della contravvenzione all'articolo 9 octies - terzo comma - del decreto legge numero 379 del 1988 per avere omesso di comunicare entro il 28 febbraio 1990 la quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del 1989, per essere il reato estinto per prescrizione. Rilevò il pretore che, per quanto affermato da questa Corte con le decisioni della sezione III dell'8 novembre 1990 ( C. E. D. n. 14662 ) e della sezione VI del 2 maggio 1991 ( C. E. D. n. 187065 ), non poteva riconoscersi efficacia interruttiva al decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel giudizio pretorile per essere stato lo stesso notificato agli imputati quando già era decorso il termine dei tre anni dalla data di consumazione del reato.
2. Avverso le pronuncia ha interposto ricorso il procuratore della Repubblica che denuncia la erronea interpretazione di legge.
Deduce che al fine di individuare il momento nel quale l'atto produce la interruzione del termine di prescrizione del reato occorre avere riguardo a quello della sua emissione, il che nella concreta fattispecie avvenne il 22 febbraio 1993, e non all'altro della notificazione dello stesso all'imputato.
A sostegno della impugnazione il ricorrente richiama altre pronunce, sempre di questa Corte di segno opposto a quelle indicate dal pretore. Argomenta con l'atto di impugnazione che nella disposizione dettata dall'articolo 160 del codice penale, come modificato dall'articolo 239 del decreto legislativo numero 271 del 1989, non si rinviene riferimento alcuno alla necessità della notificazione degli atti in essa indicati al fine della loro idoneità alla interruzione della prescrizione e sottolinea che il subordinare questo effetto alla presa di conoscenza dell'atto stesso da parte dell'imputato si risolverebbe nel lasciarne la sua causazione a circostanze esterne incerte e imprevedibili rimesse talora alla esclusiva volontà di terzi.
3. La terza sezione, all'udienza di discussione dei ricorsi del 17 dicembre 1993, rilevato che si è registrato un contrasto sulla interpretazione dell'articolo 160 del codice penale in ordine alla necessità o meno della notificazione dell'atto perché da esso consegua l'effetto interruttivo della prescrizione, con ordinanza collegiale ha rimesso la decisione sugli stessi alle sezioni unite penali.
4. Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è stata costantemente orientata, fino a un certo periodo, nel ritenere la efficacia interruttiva dell'atto in sè escludendosi che questo dovesse essere seguito dalla notificazione, esprimendosi con la emanazione dell'atto stesso il non sopito interesse dello Stato alla repressione del fatto penalmente illecito.
Questa tendenza subì un arresto con la sentenza della I sezione penale numero 4216 del 2 aprile 1986, Colussi, C. E. D. 172802, seguita da altre ( tra le ultime si confronti Sez. VI, numero 4870 in data 1 febbraio 1991, C. E. D., 187065 ) con la quale si affermò per la prima volta il principio per il quale non è valido a interrompere la prescrizione l'atto non portato a conoscenza dell'interessato entro il periodo in cui matura la causa estintiva del reato, stante la necessità che concretamente, e non in maniera meramente astratta, si dia attuazione al dovere, imposto tra l'altro dalla " Convenzione europea dei diritti dell'uomo ", ratificata con la legge 4 agosto 1955 numero 848, che, con l'articolo 6, riconosce all'incolpato il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, dovendo ritenersi, secondo questa tesi interpretativa, che le norme sulla prescrizione costituiscono l'espediente di carattere formale escogitato dal legislatore per realizzare la finalità di carattere sostanziale della durata ragionevole del processo penale.
Peraltro numerose altre decisioni continuarono a seguire il precedente indirizzo ( per tutte si rinvia, tra le ultime, a Sez.III, C. c. 4 dicembre 1990, numero 5177, C. E. D. 186256 ).
5. Perché possa pervenirsi a una corretta e meditata soluzione del problema sottoposto a queste sezioni unite, occorre individuare preliminarmente quale sia la natura dell'istituto della prescrizione, la cui ratio (e sul punto non si registrano voci di dissenso) deve identificarsi nella persistenza, fino al momento in cui non si sia raggiunta una più o meno lunga distanza temporale dalla commissione. del fatto illecito, dell'interesse dello Stato alla punizione dell'autore della condotta illecita. orbene, non appare seriamente contestabile, in conformità del resto a quanto ritengono sia la predominante dottrina che la stessa giurisprudenza ( per tutte si confronti, tra le ultime, Sez. II, 5 gennaio 1993, Barbagallo, C. E. D. 193159 ), che all'istituto stesso debba attribuirsi una concezione di diritto sostanziale e non processuale.
Diversamente era per l'omologo istituto previsto dagli articoli 91 e 95 del codice Zanardelli secondo il quale la prescrizione estingueva rispettivamente l'azione penale e la condanna e non, come per gli articolo 157 e 173 di quello vigente, il reato e la pena, derivandone che, all'epoca, essa rientrava tra le cause di improcedibilità della prima e poneva processualmente nel nulla la pronuncia adottata.
Anche a volersi prescindere dal considerare, il che non sarebbe di per sè probabilmente decisivo, che testualmente si precisava nel paragrafo 81 della " Relazione" al codice penale del 1930 dal ministro guardasigilli proponente che "la prescrizione non è un istituto di diritto processuale, ma di diritto sostanziale", occorre aversi riguardo, come avvertito da una qualificata dottrina, ai fini della decisiva dimostrazione della estraneità della prescrizione rispetto alla azione penale, al disposto del comma 2 dell'articolo 129 del codice di rito penale vigente, sostanzialmente ripetitivo del corrispondente articolo 152 di quello abrogato, che impone al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione nella ipotesi in cui ricorra una causa di estinzione del reato ma risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, il che non si prevede nella eventualità che il proscioglimento sia stato determinato per la assenza di una qualche ragione processuale che determini la improcedibilità.
6. Ma se così è, se cioè la prescrizione opera automaticamente, quale fatto storico di natura sostanziale non legato alla volontà dell'autore della condotta e per il solo fatto del verificarsi della scadenza del tempo nella pendenza del quale, per finzione giuridica, si presume ancora permanente la volontà punitiva della istituzione, deve consequenzialmente ritenersi che anche gli atti nominati, che si siano compiuti nel corso di quello stesso periodo e ai quali il legislatore attribuisce l'esclusivo significato di dimostrare che lo Stato non ha inteso restare inerte e che anzi persiste l'interesse pubblico alla repressione dell'illecito, siano anche essi idonei, per il solo loro valore oggettivo, a privare il decorso del tempo della sua efficacia estintiva dell'illecito, e operino a prescindere dalla volontà e dalla stessa scienza dell'interessato, necessariamente anche a essi dovendo riconoscersi natura sostanziale, questa distinguendosi dall'altra processuale che è invece legata agli effetti che su quest'ultimo piano da essi possono derivare, se capaci a produrli una volta che siano conformi al modello normativamente stabilito.
7. E del resto, non può non rilevarsi che in questo senso è la stessa formulazione letterale del disposto dell'articolo 160 del codice penale non rinvenendosi in esso, neanche per gli atti che sono da considerarsi come ricettivi per la loro validità processuale, accenno alcuno alla necessità della loro notificazione perché possano considerarsi validi per la interruzione della prescrizione.
Diversamente era invece per il codice prima vigente, per il quale sanciva l'articolo 93 che la idoneità di un provvedimento del giudice alla interruzione della prescrizione era subordinata a che lo stesso fosse stato legalmente notificato all'imputato. La diversità delle due previsioni non è certamente casuale, dipendendo essa invece dalla stessa diversità della natura dell'istituto della causa estintiva, che è di diritto sostanziale per l'ordinamento vigente e che era di diritto processuale per quello precedente.
Quello che interessa insomma è che venga formato, prima dello spirare del termine previsto, un atto, tra quelli Il veramente fondamentali del procedimento penale " (così si legge nel paragrafo 80 della " Relazione " al Re al codice penale), con il quale l'organo, deputato nel procedimento penale alla manifestazione della volontà dello Stato, esprima tempestivamente nei confronti della collettività e non del singolo l'intendimento alla persecuzione del soggetto autore del reato e l'immanenza quindi dell'interesse pubblico alla punizione.
In questo senso del resto pare muoversi la stessa Corte costituzionale che, sia pure non occupandosi ex professo della questione che qui interessa ma esclusivamente al fine di ribadire la tassatività delle cause interruttive della prescrizione, nella motivazione della sentenza numero 155 del 1973 fa cenno della sola emissione del provvedimento, trascurando ogni richiamo alla necessità della sua notificazione, perché si esteriorizzi il convincimento del magistrato che si debba procedere 8. D'altra parte non può non evidenziarsi la fragilità della argomentazione addotta dai sostenitori della tesi opposta, in quanto pur sempre alla emanazione dell'atto, e per quello che qui interessa del decreto di citazione al giudizio dibattimentale, segue necessariamente la sua comunicazione all'interessato, che quindi prenderà conoscenza dello stesso, venendo cosi, in piena conformità al disposto del comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione europea, " informato, nel più breve tempo possibile,... dell'accusa elevata a suo carico ". Si aggiunga infine che, tra gli atti Il fondamentali", ritenuti idonei alla interruzione della prescrizione, l'articolo 160 del codice penale, nella sua vigente formulazione, annovera un atto che,
almeno di per sè, è sicuramente non recettizio, quale la richiesta di rinvio al giudizio dibattimentale, e altro al quale è estraneo un qualsiasi avvertimento di inizio della azione penale, e cioè il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di archiviazione, derivandone che appare arduo collegare la disciplina sulla interruzione del termine prescrizionale al principio posto dall'articolo 6 della Convenzione europea, dovendo invece concludersi che, pur sempre nel rispetto di questo, non essendo consentito superare il termine massimo posto per la estinzione dei reati a seconda della loro gravità, la manifestazione della volontà statuale di persecuzione del presunto responsabile dell'illecito, che avvenga attraverso uno dei provvedimenti indicati dal legislatore, vale a far nuovamente decorrere il periodo di tempo utile per la pronuncia giurisdizionale sulla responsabilità dell'imputato.
9. In accoglimento dei ricorsi, va disposto che, previo annullamento senza rinvio delle sentenze impugnate, il giudice del merito proceda al dibattimento a carico degli imputati per il reato loro contestato con i decreti di citazione a giudizio.
P. Q. M.
Visti gli articoli 615 e 620 c. p. p., annulla senza rinvio le sentenze impugnate e dispone trasmettersi gli atti al pretore di Ivrea per l'ulteriore corso del giudizio.
Roma, 16 marzo 1994.