Sentenza 24 giugno 2005
Massime • 3
In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e però riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna.
Non è appellabile dall'imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti.
Quando il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto, con provvedimento irrevocabile, la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ordinando la sua rinnovazione, la relativa questione deve considerarsi definitivamente risolta, restandone preclusa la rivalutazione da parte del giudice dell'impugnazione successivamente proposta dall'interessato avverso la sentenza contumaciale.
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Leggi di più… - 4. PatteggiamentoAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/06/2005, n. 36084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36084 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
1. dott. Nicola MARVULLI Presidente
2. " Edoardo FAZZIOLI (Rel.) Componente
3. " RU SS "
4. " GI AT "
5. " ES AR "
6. " TO ST AG "
7. " DO LI AR "
8. " NN ZI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 23 novembre 2001 dalla Corte di appello di Torino. Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Edoardo FAZZIOLI;
Udito il P.G. nella persona dell'Avvocato Generale dott. NN PALOMBARINI il quale conclude chiedendo in via principale annullarsi senza rinvio la sentenza 23.11.2001 della Corte di Appello di Torino nella parte in cui decide in ordine alla sentenza 19.7.1997 del Tribunale di Torino di applicazione della pena a AN OM e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ritenuto tale l'originale atto di appello. In subordine annullarsi l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Torino con rinvio ad altra sezione della stessa Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso.
Sentiti per la difesa l'avv. Alfredo Gaito del foro di Roma e l'avv. ES Dassano del foro di Torino che concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con decreto del 7 febbraio 2006 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino disponeva il giudizio davanti allo stesso Tribunale di RI RA, TI DO e OM AN, imputati di reati di circonvenzione di persone incapaci commessi, in tempi e con modalità diversi, nei confronti di NN RS.
Prima della apertura del dibattimento e, quindi, tempestivamente secondo la originaria previsione dell'art. 446, comma 1, c.p.p. (poi modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a), legge 16 dicembre 1999, n. 479), RI e OM chiedevano al Tribunale l'applicazione della pena, ma il pubblico ministero prestava il proprio consenso soltanto per il RI, per cui il giudizio proseguiva nei confronti di TI e OM.
All'esito del dibattimento, il Tribunale, con sentenza del 9 giugno 1997, dichiarava TI responsabile dei reati ascritti e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia con le conseguenti determinazioni a favore della parte civile.
Ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applicava al OM, ai sensi dell'art. 448, comma 1, c.p.p., la pena da lui richiesta, condannandolo, altresì, al risarcimento dei danni patrimoniali a favore della parte civile nella misura da liquidarsi in separata sede.
Entrambi gli imputati appellavano la sentenza.
La Corte d'appello di Torino si poneva d'ufficio, innanzi tutto, la questione dell'ammissibilità dell'appello del OM e, risoltala positivamente, con sentenza del 23 novembre 2001, in contumacia dello stesso, rigettava entrambi i gravami, confermando integralmente le statuizioni di primo grado.
In data 28 maggio 2004 il OM, al quale era stato notificato ordine di esecuzione della sentenza, proponeva incidente di esecuzione, sostenendo la nullità della notificazione della sentenza perché eseguita presso il difensore non domiciliatario ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. pur risultando dagli atti, come certificato dall'ufficiale giudiziario, che aveva trasferito la propria residenza nel comune di Caprie.
Con ordinanza del 1 luglio 2004 la Corte d'appello di Torino, giudice dell'esecuzione, accogliendo la richiesta, sospendeva l'esecuzione della sentenza, e disponeva ai sensi dell'art. 670, comma 1, c.p.p. la rinnovazione della notificazione.
Il OM presentava, pertanto, ricorso per cassazione contro la sentenza del 23 novembre 2001, denunziando: a) la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d'appello; b) la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità; c) la mancata derubricazione del reato di circonvenzione di persone incapaci in quello di truffa;
d) la mancata rinnovazione del dibattimento mediante l'espletamento di nuova "consulenza d'ufficio". Successivamente depositava nella cancelleria della Corte, due memorie, contenenti "motivi nuovi", redatte rispettivamente dai difensori, avv. Alfredo Gaito e avv. ES Dassano, con le quali ampliava i temi già sinteticamente proposti con i motivi di ricorso, in particolare sostenendo la nullità della notificazione della citazione per il giudizio d'appello e la sussistenza di manifesti vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. La Seconda Sezione ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite penali, avendo ravvisato un contrasto di giurisprudenza in ordine alla validità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore non domiciliatario dopo l'esito negativo della notificazione presso il domicilio dichiarato e senza che si sia proceduto a nuove ricerche, nonostante la conoscenza dell'effettivo domicilio dell'imputato in base alle informazioni assunte nel compimento dell'atto.
Considerato in diritto
1. Il OM ha proposto ricorso per cassazione a seguito dell'ordinanza del 1 luglio 2004 con la quale la Corte d'appello di Torino, giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la nullità della notifica della sentenza contumaciale, disponendo la rinnovazione della medesima.
Preliminarmente va stabilito se tale decisione precluda ogni indagine sulla regolarità della prima notificazione della sentenza contumaciale, ovvero se tale accertamento possa formare oggetto di nuovo esame da parte di questa Corte ai fini del controllo, quale giudice dell'impugnazione, della tempestiva proposizione del ricorso.
La questione risulta già affrontata con sentenza, sez. VI, 11 luglio 2002, n. 30758, Fiorentino, RV. 222355, secondo cui "in tema di questioni relative al titolo esecutivo, se il giudice dell'esecuzione abbia ordinato la rinnovazione della notifica - ritenuta invalida - del provvedimento da eseguirsi prima che sia proposto gravame, il giudice dell'impugnazione deve valutare la tempestività di quest'ultimo a partire dalla nuova notificazione, restando preclusa una diversa valutazione della ritualità della prima notifica e quindi la possibilità di far decorrere da quella il termine per l'impugnazione".
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale soluzione. Va in proposito rilevato che nel previgente codice di rito non esistevano disposizioni analoghe a quelle contenute nell'art. 670 c.p.p., che è stato introdotto dal legislatore al fine evidente di mettere ordine nella materia attinente i rapporti tra incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e restituzione nel termine, nonché di definire le competenze del giudice dell'esecuzione e di quello dell'impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni.
A tale scopo, con elencazione non completamente esaustiva come di seguito precisato, i commi 2 e 3 prendono in esame alcune situazioni che in concreto possono porsi con maggior frequenza e che si caratterizzano perché, in mancanza di una specifica regolamentazione, potrebbero dare luogo a sovrapposizioni di decisioni, direttamente o indirettamente, sullo stesso oggetto. Elemento comune dei casi regolati dal codice è la contestuale pendenza davanti al giudice dell'esecuzione di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o della non esecutività del titolo e dell'atto di impugnazione o di opposizione (art. 670, comma 2, c.p.p.), ovvero della richiesta di restituzione nel termine (art. 670, comma 3, c.p.p.), situazione che il legislatore risolve attribuendo nel primo caso la competenza su entrambi i procedimenti al giudice dell'impugnazione (il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione competente e può adottare soltanto provvedimenti interinali urgenti "de libertate" ), e nella seconda ipotesi al giudice dell'esecuzione. Elencazione, tuttavia, come si diceva, non esaustiva: infatti, mentre il comma 3 prevede anche l'ipotesi che la richiesta di restituzione nel termine sia stata precedentemente proposta davanti al giudice dell'impugnazione, nel qual caso ogni giudice decide autonomamente sulla questione di sua competenza (soluzione del tutto logica in quanto in considerazione dei diversi presupposti dell'incidente di esecuzione e della restituzione in termini, non è ipotizzabile la pronunzia di decisioni tra loro in contrasto), il comma 2 non disciplina le ipotesi in cui l'impugnazione o l'opposizione sia stata in precedenza autonomamente proposta davanti al giudice di cognizione competente, ovvero venga proposta davanti a quest'ultimo dopo la presentazione dell'incidente di esecuzione, ma prima della decisione.
Poiché anche in questi casi sussiste un'identica situazione di potenziale conflitto, dal momento che la stessa questione (esistenza o meno di un regolare titolo esecutivo) deve essere esaminata da entrambi i giudici, sia pure per finalità diverse, la questione deve essere risolta applicando lo stesso principio di cui all'art. 670, comma 2, c.p.p., e, quindi, attribuendo la competenza anche per l'incidente di esecuzione al giudice dell'impugnazione. Con riferimento al caso in esame, va rilevato che il OM ha proposto ricorso per cassazione soltanto dopo l'ordinanza della Corte d'appello che, quale giudice dell'esecuzione, ha deciso sulla regolarità della notificazione della sentenza contumaciale, disponendone la sua rinnovazione.
Di conseguenza, poiché non sussisteva la condizione prevista dal comma 2 per la deroga alla competenza del giudice dell'esecuzione, l'ordinanza della Corte d'appello è divenuta definitiva e la questione della regolarità della notificazione non può formare oggetto di ulteriore esame da parte di questa Corte di legittimità. Infatti, in base ai principi generali che regolano il procedimento di esecuzione, la decisione del giudice che accoglie la richiesta della parte (il rigetto non pregiudica la presentazione di nuova richiesta fondata su altri elementi), una volta che è divenuta definitiva ai sensi dell'art. 666 c.p.p., non può essere modificata ed ha efficacia tra le parti precludendo ogni ulteriore decisione sul punto del giudice dell'esecuzione o di altro giudice. Il ricorso del OM, poiché lo stesso è stato proposto nei termini di cui all'art. 585 c.p.p., decorrenti dalla data della rinnovazione della notificazione della sentenza, dev'essere pertanto considerato tempestivo.
2. Il ricorso va, tuttavia, dichiarato inammissibile. Come precisato nella esposizione in fatto, il OM, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, chiedeva, ai sensi dell'art. 446, comma 1, c.p.p. nel testo allora vigente, l'applicazione della pena, ma il pubblico ministero non prestava il proprio consenso, per cui si procedeva al dibattimento. Con sentenza del 9 giugno 1997, il Tribunale di Torino pronunziava sentenza con la quale condannava l'imputato TI DO, il cui procedimento era stato riunito nel corso delle indagini preliminari a quello del OM, e applicava a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, la pena nella misura da lui richiesta. Contro tale sentenza proponevano appello sia il TI che il OM. La Corte d'appello di Torino, d'ufficio, si poneva il problema della ammissibilità dell'appello del OM e lo risolveva in senso affermativo per due ordini di ragioni. Osservava la Corte di merito che la pena era stata applicata soltanto dopo il dibattimento celebrato con il rito ordinario ed in esito alla affermazione della responsabilità dell'imputato, circostanza che integrava una situazione di fatto "ben diversa" da quella della sentenza di patteggiamento pronunziata "in apertura di giudizio", perché la richiesta dell'imputato è accolta, in punto di pena, "dopo che è stato compiuto un pieno accertamento della sua colpevolezza", accertamento che "potrebbe essere viziato da errori e deve consentire un riesame".
Aggiungeva che, comunque, la ammissibilità dell'appello derivava dall'applicazione dell'art. 580 c.p.p., secondo il quale "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte in appello", per cui, essendo stato proposto dal TI appello, non diversamente poteva essere qualificata l'impugnazione del OM.
Nel merito, rigettava, ritenendo infondati i motivi di doglianza, sia l'appello del OM che quello del TI.
3. In base alla lettera dell'art. 448, comma 1, c.p.p., tutte le sentenze di applicazione della pena, anche quelle dibattimentali, sono inappellabili, con l'unica eccezione delle sentenze pronunziate malgrado il dissenso del pubblico ministero, eccezione che si giustifica in considerazione del fatto che la decisione sulla fondatezza del dissenso presuppone una indagine di merito sulla gravità del fatto e sulla congruità della pena che non può essere compiuta in sede di legittimità.
La questione, tuttavia, ha formato oggetto di contrastanti decisioni da parte delle sezioni semplici della Corte di cassazione. Si è sostenuto, infatti, che la sentenza pronunziata dopo la celebrazione del dibattimento (e addirittura dopo il giudizio di impugnazione) non sarebbe una sentenza di "patteggiamento" in senso tecnico, in quanto "la rinuncia a contestare l'accusa (implicita nella richiesta di applicazione della pena), per il carattere essenzialmente consensualistico e strutturalmente bilaterale del rito del patteggiamento, ha effetto solo ed unicamente nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo con il pubblico ministero sulla pena da applicare e questo sia stato recepito dal giudice (avverandosi così una sorte di 'condicio iuris'), dovendosi altrimenti ritenere detta rinunzia (unilaterale) 'tamquam non esset' salvo che per gli effetti premiali conseguibili nel caso di riconosciuta infondatezza del dissenso del pubblico ministero" (Sez. IV, 2 marzo 1999, n. 3183, Ganz, RV. 213483 e conforme;
Sez. IV, 10 ottobre 2000, n. 4585, Bettini, RV. 217254). Soluzione questa che richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite, sia pure con riguardo al rito abbreviato, con sentenza 21 aprile 1995, n. 7227, Zoccoli, RV. 201375, con la quale si è affermato che il riconoscimento postumo dell'accoglibilità della richiesta formulata dall'imputato "non può essere assimilato alla prestazione di un consenso che non vi è stato e non vale a cancellare il fatto che il processo si è svolto con il rito ordinario", con la conseguenza che in tale caso si è ritenuto applicabile il regime ordinario delle impugnazioni. È stato altresì osservato, a comprova della diversa natura della sentenza di cui all'art. 448 c.p.p., che la stessa presuppone la 'plena cognitiò del giudice, per cui può essere pronunziata soltanto ove si "ritenga provata ex art. 533 la responsabilità dell'imputato", e non anche "quando si deve prosciogliere l'imputato ex art. 529 perché manca una condizione di procedibilità", ovvero quando si "deve assolverlo ex art. 530 perché manca o è insufficiente o contraddittoria la prova della sua colpevolezza" (Sez. III, 17 aprile 2002, n. 21406, Cacace, RV. 222141). La opposta tesi secondo la quale, invece, anche le sentenze di applicazione della pena pronunziate a seguito di giudizio ordinario sono inappellabili è sostenuta in base ad un duplice ordine di considerazioni.
Da una parte si fa riferimento alla sentenza Sezioni Unite 25 marzo 1998, n. 6, Giangrasso, RV. 210872, che ha ritenuto inapplicabili alle sentenze di patteggiamento la revisione (poi ammessa dal legislatore con la recente modifica dell'art. 629, comma 1, c.p.p.) e i mezzi ordinari di impugnazione. Tale sentenza ha esaminato, sia pure "incidenter tantum", anche la natura delle sentenze di applicazione della pena pronunziate a seguito di dibattimento ed ha escluso che possa attribuirsi loro una diversa natura in quanto rimane fermo il regime tipico delle sentenze a pena "patteggiata", perché, anche se vi è una richiesta formulata dall'imputato che non è stato accolta per il dissenso del pubblico ministero o del giudice, l'imputato consegue, comunque, i notevoli effetti premiali connessi alla scelta del rito (cfr. in tal senso, tra le altre, Sez. IV, 10 febbraio 1999, n. 4551, Nardi, RV. 213482, Sez. II, 28 febbraio 1994, n. 1166, Superbo, RV. 197319). D'altra parte, si è rilevato che "l'art. 448, primo comma, c.p.p., accomuna, senza introdurre alcuna riserva, il regime delle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate in esito al dibattimento a quello di tutte le altre sentenze di patteggiamento" (Sez. VI, 11 ottobre 1993, n. 190, Lattisi, RV. 197230, Sez. VI, 16 aprile 1999, n. 8635, P.M. in proc. Arces, RV. 215262 ; Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 12309, Vacca, RV. 223928).
4. Queste Sezioni Unite ritengono che le sentenze pronunziate dal giudice, ai sensi dell'art. 448, comma 1, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta da parte sua o di altro giudice, siano inappellabili (ad esclusione ovviamente dell'appello del pubblico ministero nell'unico caso espressamente previsto). Dall'esame dell'art. 448, comma 1, c.p.p. risulta che il legislatore ha preso in esame un ventaglio di situazioni processualmente eterogenee che si concludono, tuttavia, tutte nello stesso modo e cioè con la pronunzia in ogni caso della stessa sentenza di applicazione della pena.
Questa, infatti, malgrado possa essere pronunziata nel corso delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare, nel giudizio di primo grado prima della apertura del dibattimento e dopo la sua celebrazione e persino dopo il giudizio di impugnazione, in presenza o in mancanza del consenso del pubblico ministero, non può mai contenere statuizioni di condanna ad una determinata pena ed i suoi effetti sono, in tutti i casi, quelli previsti dall'art. 445 c.p.p.. E l'assoluta identità degli effetti di tutte le sentenze di applicazione della pena risulta anche dal rinvio implicito dell'art. 448 all'art. 445 ed è confermata espressamente dall'art. 445, comma 1-bis, che testualmente recita: "salvo quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è
pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi".
Né sussiste la analogia, ravvisata in alcune decisioni dalle Sezioni semplici della Corte, tra la sentenza in esame e quella pronunziata ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p. (nel testo vigente prima della riforma di cui alla legge 16 dicembre 1999, n. 479) dopo la celebrazione del dibattimento per il dissenso del pubblico ministero. Sia la sentenza pronunziata nel giudizio abbreviato che quella all'esito del dibattimento celebrato per il dissenso del pubblico ministero sono, infatti, sentenze di condanna. Di talché è logico, oltre che in linea con il principio della parità delle parti e rispondente a evidenti esigenze di giustizia, consentire all'imputato la proposizione di tutti i mezzi di impugnazione per contestare una decisione di condanna. Né la diversa natura della sentenza di applicazione della pena pronunziata dal giudice malgrado il dissenso del pubblico ministero può dedursi dalla circostanza che, mancando l'accordo, non si perfezionerebbe il negozio giuridico processuale che sta alla base di questo rito speciale, in quanto, se è vero che il consenso del pubblico ministero può avere l'effetto di rendere irrevocabile la richiesta di applicazione della pena, la prestazione del consenso non è condizione indispensabile per l'applicazione della pena in quanto, come è espressamente previsto, il consenso può essere sostituito dalla valutazione del giudice che "ritiene fondata la richiesta".
La circostanza, poi, che la sentenza di applicazione della pena non possa essere pronunziata dal giudice del dibattimento qualora ritenga di dovere assolvere l'imputato per una delle cause di cui all'art. 530 c.p.p., ampliando così le ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., è una conseguenza della celebrazione del giudizio dei cui risultati l'imputato non può non beneficiare, in considerazione che l'applicazione della pena, in presenza dell'accertamento della mancanza delle condizioni per l'affermazione della sua responsabilità, si risolverebbe in una abnormità giuridica. Né argomenti contrari possono essere dedotti dal comma 3 dell'art. 448, secondo il quale "quando la sentenza è pronunziata nel giudizio di impugnazione il giudice decide sull'azione civile ai sensi dell'art. 578". Si tratta, infatti, di una disposizione speciale a favore della parte civile che, avendo "incolpevolmente" partecipato a due gradi di giudizio, con la pronunzia della sentenza di applicazione della pena vedrebbe frustrate le sue più che fondate aspettative. Va anzi rilevato che tale disposizione conferma ancora una volta la natura di vera e propria sentenza di applicazione della pena della sentenza in esame, sia perché con il suo inserimento il legislatore ha inteso introdurre una deroga agli effetti della sentenza di patteggiamento, che altrimenti non sarebbe stata necessaria, se tale non fosse stata la sentenza in esame, sia perché la regolamentazione adottata è quella prevista negli stessi casi in cui il giudizio si conclude senza l'accertamento della responsabilità o dell'innocenza dell'imputato.
Deve, pertanto, affermarsi il principio di diritto che le sentenze di applicazione della pena, anche se pronunziate dopo la chiusura del dibattimento e dopo il giudizio di impugnazione, quando il giudice ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta, sono inappellabili, a norma dell'art. 448, comma 2, c.p.p.. Una diversa interpretazione si risolverebbe, peraltro, nella attribuzione ingiustificata ed illogica all'imputato di un ulteriore beneficio, oltre a quelli premiali derivanti dalla scelta del rito, in quanto gli sarebbe consentito contestare nelle forme ordinarie una sentenza conforme alle sue richieste e pronunziata proprio sul presupposto della rinuncia alla celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie.
5. Non può inoltre trovare applicazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, il disposto dell'art. 580 c.p.p. in tema di conversione del ricorso in appello.
Il presupposto, infatti, su cui si basa la disposizione richiamata è costituito dalla possibilità prevista dalla legge di proporre mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza.
Tale è il caso in cui contro la sentenza di patteggiamento pronunziata con il dissenso del pubblico ministero, questi proponga appello e l'imputato ricorso per cassazione. Unica, infatti, è la statuizione del giudice ed unica la sentenza, per cui se le due impugnazioni non venissero trattate contestualmente dallo stesso giudice, come previsto dall'art. 580 c.p.p., si verificherebbero evidenti inconvenienti processuali, aggravati dalla possibilità di decisioni tra loro contrastanti.
Tale è il caso in cui siano previsti mezzi differenti di gravame contro la stessa sentenza, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 443 c.p.p.. Diverso, invece, è il caso in esame, in cui, anche se graficamente è stata redatta una sola sentenza, in realtà l'elaborato contiene due statuizione di natura completamente diversa (l'una di condanna, l'altra di applicazione della pena), rese nei confronti di due diversi imputati, per imputazioni diverse commesse del tutto indipendentemente l'una dall'altra.
6. L'appello proposto dal OM contro la sentenza del Tribunale di Torino in data 9 giugno 1997, per le indicate considerazioni qualificato ai sensi dell'art. 568 c.p.p. come ricorso per cassazione, deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, denunzia: a) la "mancata assoluzione per non avere commesso il fatto o quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, perché insufficiente la prova che l'imputato lo abbia commesso o che il fatto costituisca reato"; b) la "mancata derubricazione del reato ex art. 643 c.p. nella fattispecie indicata dall'art. 640 c.p.; c) la "eccessività della pena".
Ciò posto, premesso che non può costituire motivo di impugnazione da parte dell'imputato l'applicazione di una pena nella misura da lui stesso indicata, e che non è consentito "fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l'accordo abbia presupposto una modifica dell'imputazione originaria (Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valletta, RV. 228405), va rilevato che i motivi dedotti non sono specifici in quanto limitati alla sola enunciazione, peraltro del tutto sommaria, delle circostanze di fatto, senza alcuna esposizione delle ragioni di diritto per le quali il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputato o derubricare il reato di circonvenzione di incapace in quello di truffa.
Per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il OM deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
In considerazione, invece, della particolarità delle questioni trattate, queste Sezioni Unite ritengono di escludere, in applicazione dei principi di cui alla sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
7. La sentenza in data 23 novembre 2001 della Corte d'appello di Torino, limitatamente alla posizione del OM, deve essere annullata senza rinvio non essendo consentito il giudizio d'appello. La inammissibilità originaria del ricorso per non specificità dei motivi (Sezioni Unite, 11 novembre 1994, n. 21, Cresci, RV. 199903) e la mancanza di impugnazione sul punto, non consentono l'annullamento della sentenza del Tribunale in ordine alle statuizioni civili sul risarcimento del danno nella stessa contenute.
P.Q.M.
Qualificato l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 9 giugno 1997 come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e conseguentemente annulla senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello di Torino, limitatamente alla posizione di OM AN, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 OTTOBRE 2005.