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2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 46. 1. All' articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale , sono soppresse le parole da: "Tuttavia" sino alla fine.
Commentari • 8
- 1. L’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., tra (frettolosi) interventi legislativi correttivi e questioni rimesse alle Sezioni unitehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 4.0635166
[…] La norma superò anche il controllo di costituzionalità[27], finchè non venne abrogata per effetto dell'art. 46 della legge n. 479/1999 (c.d. legge Carotti) [28], generando quegli effetti preclusivi rispetto all'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p. che la libera impugnazione proposta dal difensore (di fiducia o di ufficio) dell'imputato contumace inevitabilmente provocava[29], effetti poi definitivamente rimossi dalla Corte costituzionale con la nota e già citata sentenza n. 317 del 2009, che dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 175, […]
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Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20145Provvedimento: […] Pur non essendo necessario uno specifico mandato (come richiesto per l'impugnazione della sentenza contumaciale fino alla modifica introdotta dall'art. 46, della legge n. 479 del 1999), occorre tuttavia che la nomina del difensore preesista all'impugnazione, e che il mandato sia conferito anteriormente ad essa. 2 Il necessario rispetto di tali formalità impedisce di ritenere equipollente la presenza dell'imputato in udienza, come prospettato dal difensore. […]Leggi di più...
- ratifica atti difensivi·
- legittimazione a impugnare·
- nomina difensore di fiducia·
- revoca mandato difensivo·
- giudizio abbreviato·
- art. 571 cod. proc. pen.·
- travisamento risultanze processuali