Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
Allorché venga richiesta, con incidente di esecuzione, la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, sull'assunto della sua non esecutività per irrituale notifica del relativo estratto, grava sull'autorità giudiziaria l'onere di provare che il soggetto istante abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione. (Conf. sez. I, 17 novembre 2009 n. 46177, Fida, non massimato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2009, n. 46176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46176 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/11/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3003
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3252/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BO AB N. IL 09/09/1962;
avverso l'ordinanza n. 54/2008 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del 26/09/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del PG Dott. Jannelli Antonio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza deliberata il 26 settembre 2008, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal difensore di UN LL, nel quale si chiedeva, in via principale, l'accertamento della non esecutività della sentenza di condanna pronunciata dall'adito tribunale nei confronti del predetto imputato il 13 dicembre 2002, confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza emessa il 20 novembre 2007, ed in via subordinata la restituzione del UN nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa in grado di appello.
2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del UN, chiedendone l'annullamento:
- con il primo motivo di impugnazione, per la mancanza assoluta di motivazione sulla richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p., comma 2, che pure era stata prospettata con l'incidente di esecuzione;
- con il secondo motivo d'impugnazione, per inosservanza del combinato disposto degli art. 161 c.p.p. e art. 171 c.p.p., lett. e), per avere il giudice dell'esecuzione illegittimamente disatteso l'eccezione difensiva secondo cui alcun atto del giudizio di appello poteva ritenersi validamente notificato all'imputato, dal momento che allo stesso, che in sede di convalida dell'arresto aveva eletto domicilio, non era stato avvertito, all'atto della sua scarcerazione, delle conseguenze legate all'inidoneità o insufficienza del domicilio dichiarato, con conseguente nullità delle notifiche eseguite mediante consegna al difensore;
- con il terzo motivo, per erronea applicazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis in relazione all'art. 161 c.p.p. e art. 171 c.p.p., lett.
e), avendo il giudice dell'esecuzione illegittimamente ritenuto superabile ogni rilievo difensivo sulla nullità delle notifiche all'appellante degli atti del giudizio di secondo grado, in base al rilievo che l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, prevede che in caso di nomina di difensore di fiducia le notifiche successive (alla prima) sono eseguite mediante consegna al difensore, senza considerare che tale regola processuale opera solo nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.
3. Il ricorso è fondato, nei termini meglio illustrati in prosieguo. Con riferimento alla questione relativa all'esistenza di un titolo esecutivo ed alla legittimità della sua emissione, il cui esame è preliminare sul piano logico, va evidenziato, che dall'esame degli atti si ricava che l'estratto contumaciale della sentenza di appello emessa dalla Corte di Appello distrettuale il 20 novembre 2007 venne notificato al difensore del UN solo a seguito dell'infruttuoso tentativo di notifica dell'atto al domicilio in Acate dichiarato dall'imputato in sede di convalida dell'arresto, e che in tale sede, come espressamente precisato dal giudice dell'esecuzione, l'imputato venne avvertito dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto.
Una rilevante carenza motivazionale si registra, invece, come dedotto dal ricorrente con il primo motivo d'impugnazione, relativamente alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare, ove si consideri che la nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen. introdotta dal D.L. n. 17 del 2005, convertito nella L. n. 17 del 2005, rende obbligatoria la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, salva la dimostrazione, posta a carico dell'A.G. e nel caso in esame totalmente assente, che il soggetto abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione (si veda sul punto Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 22165 del 10/6/2005, Rv. 232520). Da tale rilievo discende, pertanto, che l'ordinanza impugnata va annullata, limitatamente all'omesso esame della questione relativa alla restituzione nel termine, con conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltagirone.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omesso esame della questione relativa alla restituzione nel termine e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltagirone.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009