Sentenza 28 ottobre 1998
Massime • 1
Nei procedimenti pretorili il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione - che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555, comma 1, lett. h) del codice di rito - e non già dalla data della sua notificazione.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione, sospensione solo per fatti commessi dal 1 gennaio 2020 (Cass., 20989/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2025
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'I gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. La L. 134/2021 ha definito un assetto coerente: Reati commessi prima del 1.1.2020 → applicazione piena dell'art. 159 c.p., comma 2, come modificato nel 2017; Reati dal 1.1.2020 → art. 161-bis c.p. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/10/1998, n. 13390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13390 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. NI La Torre Presidente
Dott. Gennaro Tridico Componente Ud Pubbl.
Dott. Giuseppe Consoli Componente del 28.10.98
Dott. Alfonso Malinconico Componente SENTENZA
Dott. Carmelo Sciuto Componente N. 14
Dott. Raffaele Raimondi Componente R.G.N. 38431/97
Dott. Torquato Gemelli Componente
Dott. Carlo Dapelo Componente
Dott. Adalberto Albamonte Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Perugia nel proc. OS UD, CI RC, LI MA, RR BE, NG RE, Di IN NI, BA TO;
avverso la sentenza del Pretore di Perugia -sez. dist. di Gualdo Tadino- pronunciata in data 5 aprile 1997;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Filippo Fiore che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio;
Uditi i difensori avv. G. Pansini per la parte civile, ed avv.ti D. Felisetti, G. Gatti, S. Zaganelli;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1 . Con sentenza pronunciata nell'udienza del 5 aprile 1997, il Pretore di Perugia -sez. dist. di Gualdo Tadino-, nel procedimento penale a carico di OS UD, CI RC, LI MA, RR BE, NG RE, Di IN NI, BA TO, -imputati: 1) del reato continuato di truffa (artt. 81 cpv., 112, e 640 c.p.), del valore patrimoniale di oltre 5 miliardi (capo "A"); 2) del reato continuato di appropriazione indebita (artt. 81 cpv., 112 e 646 c.p.), per un valore di lire 347 milioni circa (capo
"B"): entrambi commessi "fino al 18 novembre 1991"-, dichiarava di non doversi procedere per essere i reati suddetti estinti per intervenuta prescrizione.
Il Pretore pronunciava la declaratoria di estinzione dei reati sull'assunto che il primo ed unico atto interruttivo della prescrizione, costituito dal decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero e datato 7 novembre 1996, era stato notificato agli imputati nel mese di dicembre 1996, e quindi oltre il termine prescrizionale di cinque anni, di cui all'art. 157, comma 1 n. 4, c.p. Il Pretore, così, si adeguava, consapevolmente,
all'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, -minoritario e difforme dall'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. 31 marzo 1994, p.m. in proc. Munaro ed altro)-, secondo il quale era idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione soltanto l'atto portato a conoscenza dell'imputato prima che fossero trascorsi i termini di cui all'art. 157, comma 1, c.p. Riteneva, infine, il Pretore che il suddetto orientamento interpretativo trovasse conforto nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, (ratificata con legge 4 agosto 1955 n.848). Tale norma, garantendo all'imputato, ad un tempo, un pubblico processo ed un'adeguata informazione dell'accusa nel più breve termine, necessariamente comportava -a parere del Pretore- che ogni atto interruttivo della prescrizione, incidendo sul diritto di difesa e sulla durata del processo, non potesse non essere portato a conoscenza dell'imputato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la suddetta Pretura Circondariale, e, richiamando l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ha rilevato l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 160 comma 2, c.p., di cui all'impugnata sentenza. Non mancava di osservare, al riguardo, che tra gli atti interruttivi della prescrizione indicati dal secondo comma dell'art. 160 vi erano alcuni, -ad esempio la richiesta di rinvio a giudizio-, che certamente non avevano natura "recettizia". Senza contare, poi, -aggiungeva il ricorrente- che, nel caso in esame, essendo contenuta nell'imputazione una circostanza aggravante, cioè quella prevista dall'art. 61 n. 7 c.p., (ancorché non esplicitamente contestata), il termine prescrizionale minimo non poteva che essere superiore ai cinque anni. I difensori del OS e di NG hanno depositato memorie a sostegno della tesi sostenuta dal Pretore. Hanno sottolineato, cioè, che una diversa interpretazione della norma in parola si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della Convenzione europea, di immediata applicazione nel nostro Paese, e prevalente sulla legislazione interna. Difatti, secondo costoro, il principio che riconosce all'imputato il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole deve essere correlato a quello "ad essere informato" del contenuto dell'accusa. Ora, tale principio sarebbe gravemente eluso "se si pensasse che il tempo ritenuto, in via presuntiva, ragionevolmente necessario per concludere un processo (tale è la ratio del normale termine prescrizionale) potesse essere prorogato della metà (per effetto del secondo e terzo comma dell'art. 160), senza informare l'imputato".
Il difensore della parte civile ha sostenuto, invece, con memoria depositata in atti, la fondatezza del ricorso.
La seconda sezione penale, alla quale era stato assegnato il presente procedimento, con ordinanza depositata in data 20 aprile 1998, ha rimesso il ricorso in esame alle Sezioni Unite. Ha ravvisato, difatti, un contrasto di giurisprudenza sulla seguente questione di diritto: se, nei procedimenti davanti al pretore, il decreto di citazione emesso dal pubblico ministero interrompa il corso della prescrizione dalla data dell'emissione stessa oppure dalla data di notificazione all'imputato.
Al riguardo, la sezione remittente, partendo dalla sentenza delle Sezioni Unite (ric. p.m. in proc. Munaro ed altro), è venuta ad enunciare le ragioni per le quali l'orientamento giurisprudenziale prevalente non era convincente. E cioè il ruolo di "parte" che il codice di rito vigente assegna al pubblico ministero, -ruolo che non può che implicare una partecipazione al procedimento su basi di parità rispetto alla difesa-, doveva portare ad escludere in radice che l'emissione del decreto di citazione ad opera di questo organo potesse produrre automaticamente l'effetto interruttivo della prescrizione, con una portata cioè equivalente, ad esempio, al rinvio a giudizio disposto dal giudice;
di qui, la necessità di notificazione all'interessato del decreto di citazione a giudizio, (come una sorta di compensazione).
Inoltre, secondo la sezione remittente, la tesi interpretativa prevalente non poteva essere accolta anche perché in contrasto con il principio enunciato dall'art. 6 della Convenzione europea, in virtù del quale (come si legge nell'ordinanza) "la conoscenza da parte dell'imputato dell'accusa a lui rivolta, in un determinato termine ragionevole, va a costituire il presupposto necessario per l'esercizio della funzione repressiva e per permettere allo stesso una regolare difesa". Sicché, proprio alla luce del suddetto principio, era conseguentemente affermare - secondo l'ordinanza di rimessione - che ogni protrazione della durata del processo, oltre il parametro minimo prefissato, non potesse prescindere dalla conoscenza (certa) da parte dell'imputato dell'atto che ne aveva dato causa.
Il Primo Presidente Aggiunto, previa assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ha fissato la presente udienza per la decisione. 2 . Il dato fattuale a base della suddetta questione di diritto è che, nel caso in specie, il decreto di citazione fu sottoscritto dal pubblico ministero in data 7.11.96, ed in pari data dall'ausiliario che lo assisteva, e fu notificato agli imputati in un lasso di tempo che va dal 6 dicembre 1997 al 12.12.96, e cioè oltre cinque anni dalla commissione del fatto-reato.
Ora, il Pretore, proprio in considerazione della data di notificazione, ha dichiarato i reati contestati estinti per prescrizione, mentre il pubblico ministero -come si è detto- ha sostenuto che gli effetti interruttivi si erano già verificati con la formazione del decreto di citazione ovvero con la sua sottoscrizione, al pari di tutti gli atti indicati al predetto fine dall'art. 160.
Venendo al vaglio dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, al quale ha aderito il ricorrente, esso, nella sostanza, si ispira ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, con la sentenza del 31 marzo 1994, (p.m. in proc. Munaro ed altro). E cioè : a) la prescrizione ha una natura sostanziale e non processuale;
b) la ratio di tale istituto va ricercata nella persistenza, fino al momento in cui non si sia raggiunta una più o meno lunga distanza temporale dalla commissione del fatto illecito, dell'interesse dello Stato alla punizione dell'autore della condotta;
c) la prescrizione opera automaticamente, quale fatto storico di natura sostanziale non legato all'autore della condotta, e quindi per il solo fatto del verificarsi della scadenza temporale prefissata dalla norma.
Perciò, gli atti "nominati", ai quali il legislatore attribuisce significato interruttivo, in quanto dimostrano la mancata inerzia dello Stato e la persistenza dell'interesse pubblico alla repressione dell'illecito, -secondo le Sezioni Unite del 1994- devono essere ritenuti idonei per il solo loro valore oggettivo a privare il decorso del tempo della sua efficacia estintiva dell'illecito.
Nella citata sentenza, non si è mancato di sottolineare che anche la Corte Costituzionale (sent. n. 155 del 1973), nell'affermare la tassatività dell'elencazione normativa delle cause interruttive della prescrizione, aveva detto che bastava la sola emissione dei provvedimenti indicati nell'art. 160, per esteriorizzare "il convincimento del magistrato che si (dovesse) .. procedere", interrompendo così l'inerzia.
Quanto, infine, all'art. 6 della Convenzione europea, le Sezioni Unite hanno sostenuto che : "pur sempre all'emanazione dell'atto, ... (ovvero del decreto di citazione) segue necessariamente la sua comunicazione all'interessato, venendo così informato costui, in piena conformità del comma 3 dell'art. 6, e nel più breve termine possibile, dell'accusa elevata a suo carico", ovvero dello "slittamento" del termine prescrizionale.
L'orientamento contrario, al quale si è ispirato il Pretore nell'impugnata sentenza, (per tutte, in senso alquanto apodittico:
Cass. sez. 3, 29 luglio 1994, p.m. in proc. CH ed altro) è, invece, nel senso che il decreto di citazione debba essere notificato all'imputato ai fini dell'interruzione della prescrizione. "Non esula infatti dalle finalità di questo istituto l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, esigenza al cui appagamento è interessato anche è in primo luogo l'imputato". Questo Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento già espresso con la sentenza del 31 marzo 1994, con quegli approfondimenti argomentativi, logico-sistematici, di cui in prosieguo.
3 . Come si è visto esso si basa, nella sua logica argomentativa, sul "dogma" della natura sostanziale e non processuale dell'istituto della prescrizione in materia penale. Ma, -a parere di questo Collegio- non basta, per superare tutte le obiezioni esaminate, affermare, ancora una volta, la natura "sostanziale" della prescrizione del reato, senza spiegare perché gli atti indicati nell'art. 160, per produrre l'effetto interruttivo, non richiedano di essere portati a conoscenza dell'interessato.
Cioè, non potendosi mettere in discussione la tipologia processuale degli atti in questione, il ragionamento deve prendere le mosse dall'esame della struttura di tali atti, per accertare se già la loro formazione (proprio in virtù della conseguita compiutezza) sia stata ritenuta idonea, dall'ordinamento, a produrre l'effetto interruttivo, oppure siano richieste, a tal fine, ulteriori operazioni, ovvero la cooperazione dell'interessato. E la soluzione non può che, a sua volta, dipendere dalla natura del diritto (o del potere) riguardo al quale la prescrizione, come causa estintiva, è operativa.
4 . È opportuno, allora, osservare che il fenomeno della prescrizione ha una portata generale, trovando il proprio fondamento nel mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, trascorso il quale il diritto si estingue, nella perdurante inerzia di chi dovrebbe farlo valere. E ciò perché l'ordinamento non tollera che una data situazione giuridica rimanga indefinitamente incerta in senso sostanziale, cioè con riguardo al rapporto giuridico che la riguarda. Ora, è stabilito espressamente e tassativamente dalla legge (come riconosciuto, con riguardo all'art.160 c.p., da Corte Cost. 21 novembre 1973 n. 155) quali atti siano idonei ad interrompere la prescrizione. E la legge, a parte la specificità di previsioni normative con riguardo alla diversità del settore considerato (privato o pubblico: sostanziale o processuale, civile o penale), si ispira sostanzialmente ad un unico criterio per stabilire quale sia il momento in cui l'atto produce l'effetto interruttivo della prescrizione. Momento che è quello in cui l'atto viene emesso dal soggetto attivo, ovvero comunicato al soggetto passivo, secondo che a riattivare il sopito rapporto sia sufficiente la volontà manifestata dal titolare del diritto od occorra, invece, che essa sia anche partecipata all'altra parte.
E la risposta, in un senso o nell'altro, dipende dal ruolo che la conoscenza dell'atto, da parte dell'interessato, è destinato a svolgere nella "vicenda". Più precisamente: se prima o senza di essa l'atto -che in tal caso dicesi "recettizio"- è nella intrinseca impossibilità di conseguire l'effetto suo proprio, nell'ambito di un rapporto intersoggettivo, la sola emissione non basta e l'atto non è perciò idoneo ai fini interruttivi della prescrizione (tipico l'esempio della costituzione in mora: art. 2943, ult. comma, c.c., in relazione al precedente art. 1219, comma 1°). Lo è, invece, se l'esercizio del diritto si estrinseca in un atto che, oltre ad essere sintomatico di un contegno contrario all'inerzia, è in sè compiuto a prescindere dall'altrui conoscenza, la quale o è irrilevante o rimane comunque esterna e successiva alla funzione dell'atto stesso. Il che è tipico degli atti o provvedimenti autoritativi, rispetto ai quali la notifica all'interessato, quando è richiesta, lo è solo ai fini della loro esecuzione o procedibilità, ma non pure per la loro efficacia e, tanto meno, per la loro esistenza.
Vi sono, difatti, atti dai quali derivano effetti (indicati di volta in volta dall'ordinamento) sin dalla loro formazione. Hanno cioè efficacia immediata. Come sostenuto in dottrina, l'autoritarietà dell'atto si traduce, in tali casi, nella sua esecutività, producendo l'atto, per sè solo, automaticamente, l'effetto che la legge vi ricollega.
Altri atti richiedono, invece, un'ulteriore fase, in quanto l'autorità, per far valere la sua "pretesa", deve avvalersi di comportamenti o di operazioni ulteriori. Fra di essi rientrano quelli che devono essere portati a conoscenza onde spiegare i propri effetti. E ciò perché, come osservato in dottrina, concorre una qualche partecipazione del soggetto passivo.
5 . E, appunto, nella categoria di atti autoritativi immediatamente esecutivi rientrano i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ai quali l'art. 160 attribuisce efficacia interruttiva del corso della prescrizione, poiché essi sono formati, compiuti e producono effetti indipendentemente e ancor prima che l'interessato ne abbia conoscenza.
I suddetti atti (quali "sentenza", "ordinanza", "decreto") sono tutti espressivi della vis ac potestas punitiva, che viene manifestata su impulso di ufficio, e non abbisogna della cooperazione del soggetto verso il quale è esercitata. Sicché essi sono strutturalmente e funzionalmente perfetti prima e indipendentemente dalla loro partecipazione all'interessato. Ciò non toglie che i suddetti atti siano destinati a produrre effetti anche processuali, però in quanto presi in considerazione come scansione del divenire procedimentale.
Ed è allora che, proprio in vista di tali effetti, si richiede dalla legge per taluno di essi la partecipazione all'interessato, cioè assume carattere "recettizio".
6 . Fatta chiarezza sulla struttura e sull'efficacia degli atti indicati nell'art.160, si dissolve il dubbio interpretativo (all'apparenza suggestivo), riportato anche nell'ordinanza di remissione, che fa leva sulla qualità di "parte" del pubblico ministero. E cioè si domanda (in termini retorici) come si possa attribuire ad un atto di parte, qual'è il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero, la stessa efficacia interruttiva degli atti del giudice (es. decreto di fissazione dell'udienza preliminare, provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione : art. 160 comma 2), in assenza di una sua partecipazione all'imputato.
Ora, proprio perché l'art. 160 c.p., ai fini interruttivi del corso della prescrizione, contempla alcuni atti perché compiutamente espressivi della vis ac potestas punitiva, a prescindere cioè dalla vicenda processuale in cui questi sono destinati ad operare, non è possibile dare rilievo alcuno al ruolo di "parte" che il codice di rito invece riferisce al pubblico ministero nell'ambito procedimentale, ed in funzione, in particolare, del contraddittorio con la "parte privata". Senza contare, poi, che i "poteri di impulso processuale e di scelta del rito", dei quali l'emissione del decreto di citazione costituisce espressione, sono stati attribuiti dal codice di rito al pubblico ministero esclusivamente in ragione della "... particolare struttura del procedimento pretorile, caratterizzato dalla espressa esclusione dell'udienza preliminare ...", -in vista cioè della semplificazione processuale-; e solo con tale limite detta attribuzione è stata ritenuta compatibile con i principi della delega (rel. prog. prel. cod. proc. pen. ). 7 . Parimenti, non appare fondato, per contrastare l'interpretazione prescelta, l'addebito di "incertezza" rivolto all'atto interruttivo non notificato, con riguardo all' an ed al quando dell'atto medesimo (per tutte: sent. p.m. in proc. CH ed altro, cit.). In altri termini, si obietta che tale atto non sarebbe in linea con quell'esigenza di certezza, quanto ad esercizio della potestà di giustizia ed ai diritti dell'imputato, che l'istituto della prescrizione è chiamato a soddisfare.
Basta, al riguardo, rinviare ad una attenta lettura dell'art. 555 c.p.p., così come consigliato anche dalla Corte Costituzionale in due recenti ordinanze in tema di interpretazione dell'art. 160 c.p. (ordinanze di inammissibilità: nn. 155 del 1997, e 184 del 1998). Senza entrare nel merito dell'efficacia delle ordinanze "interpretative" di inammissibilità della Corte (ormai numerose) in giudizi diversi da quello a quo, (investendo una problematica senz'altro più complessa rispetto alle sentenze interpretative di rigetto;
in termini : Sezioni Unite 13 luglio 1998, Gallieri), si osserva come non possano neppure essere trascurate tali esegesi "correttive" delle norme ordinarie.
Difatti, se non è consentita dall'ordinamento un'interpretazione della norma in contrasto con i parametri ed i sottesi valori costituzionali, sarebbe assai azzardato sostenere invece che sia consentito accedere disinvoltamente ad un significato normativo quando la stessa Corte Costituzionale lo abbia in precedenza "condannato".
Ora, venendo alla suddetta interpretazione normativa, questo Collegio condivide l'avviso (a scanso anche di eventuali escamotage dell'accusa), già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. sez. 1, 15 novembre 1996, Battista), che l'art. 555 c.p.p., nel disciplinare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore, espressamente prevede, al comma 1 lettera h), la data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste. A tal proposito, va osservato che la sottoscrizione dell'ausiliario è volta a certificare l'autenticità dell'atto anche avuto riguardo alla data. Sicché è soltanto con quest'ultima sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma, e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette.
L'affermazione del suddetto principio serve anche a respingere quella prassi giudiziaria (che è vista con diffidenza dalla difesa), secondo la quale, in forza della pretesa natura di atto a formazione progressiva del decreto di citazione emesso dal pubblico ministero, questo, ancorché risulti incompleto degli elementi indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'art. 555, potrebbe ugualmente produrre gli effetti interruttivi del corso della prescrizione, perché allo scopo sarebbe sufficiente la sottoscrizione del pubblico ministero, ed il deposito del provvedimento in segreteria.
Con la conseguenza pratica che, nella compilazione del decreto di citazione, il pubblico ministero potrebbe lasciare "in bianco" i suddetti dati, in attesa che il pretore, a seguito di richiesta contestuale, provveda alla determinazione della data dell'udienza, facendosi carico all'ausiliare di completare il decreto al momento della sua sottoscrizione.
8 . Non resta a questo punto che esaminare l'altro argomento posto a sostegno della tesi contraria basato sul terzo comma dall'art. 6 della Convenzione europea.
Ora, appare assai azzardato, secondo questo Collegio, far discendere, come ineluttabile conseguenza precettiva dell'art. 6 comma 3 della Convenzione, la regola della necessaria notificazione dell'atto interruttivo del corso della prescrizione, stante l'assoluta genericità del testo della Convenzione sul punto;
specie quando nell'ordinamento interno sia posta una disciplina normativa (quella dell'art. 160 c.p.) dotata di specificità, e per di più tassativa. E, quando la conoscenza del fatto interruttivo sia pur sempre garantita, inerendo esso ad atti dotati di "certezza" pubblica, e destinati, per loro natura, ad essere conosciuti dall'interessato (Corte Cost. n. 10 del 1993; in caso di un dictum europeo non sufficientemente puntualizzato:
Cass. sez. un., 8 maggio 1989, Polo Castro, Rv. 181288). Sicché, da una lato detta "certezza", dall'altro quella "situazione di punibilità", nella quale l'imputato sa di trovarsi per il solo fatto della commissione del reato, ancorata a termini di esposizione prefissati e rigidi, definiscono il livello di garanzia previsto dall'ordinamento per i diritti dell'interessato.
Sono previsti, difatti, per l'esercizio della potestà punitiva termini rigidi, compresi tra un tempo minimo ed uno massimo, mai superiore quest'ultimo alla metà del termine base (contrariamente alla prescrizione in materia civile). Senza contare, poi, che per effetto dell'atto interruttivo non scatta automaticamente l'aumento fino al massimo della durata prevista (come è stato affermato dai difensori), ma soltanto si determina il re-inizio del termine di prescrizione.
E non si può non osservare, poi, -convenendo con la difesa della parte civile-, che il diritto dell'imputato, quanto a certezza del decorso dei termini di prescrizione del reato, ha una portata diversa rispetto al diritto di difesa che attiene all'ambito processuale, e che si attiva con la contestazione dell'addebito. A riprova di tale diversità, non si può fare a meno di richiamare, per rimanere all'emissione del decreto di citazione da parte del pubblico ministero, la novella del 16 luglio 1997 n. 234 che ha modificato, fra l'altro, il secondo comma dell'art. 555 c.p.p., proprio in vista del potenziamento del diritto di difesa, in contraddittorio con l'accusa. Tale norma ha stabilito che l'emissione del decreto di citazione sia preceduto, a pena di nullità, dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio; perché possa indicare elementi di prova a suo favore ovvero per evitare l'emissione stessa del decreto. Va del tutto escluso, infine, contrariamente all'avviso espresso dalla difesa degli imputati, che la tesi prescelta vada negativamente ad incidere sul diritto di rinunciare alla prescrizione (Corte Cost. 31 maggio 1990 n. 275). E ciò perché la rinuncia inerisce al "diritto al giudizio e con essa a quello della prova" (Corte Cost. n. 275 del 1990), da esercitarsi perciò nell'ambito processuale, al momento cioè di dichiarare la prescrizione, e quindi dopo la contestazione dell'addebito. In conclusione, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio, sulla base del principio che, nei procedimenti pretorili, il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data di emissione, cioè dalla data della sottoscrizione del pubblico ministero, e dell'ausiliare che lo assiste.
9 . Perciò rimane assorbito da tale decisione l'esame del secondo motivo del ricorso, secondo il quale il termine di prescrizione doveva essere, nel caso in specie, determinato in un tempo superiore a cinque anni sulla base dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. (rilevanza del danno patrimoniale), perché compresa implicitamente nella contestazione.
Spetta, pertanto, al giudice del rinvio accertare, sulla base dell'effettuata contestazione ovvero a seguito di eventuale contestazione suppletiva, l'ipotizzabilità di detta circostanza aggravante, implicante, data la sua configurazione normativa, un giudizio di merito. Giudizio questo, poi, che non può prescindere dal canone di assoluta certezza della contestazione, onde garantire l'imputato dalla discrezionalità del giudice nell'applicazione della prescrizione (Corte Cost. n. 275 del 1990;
giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. sez. un., 26 novembre 1994, p.m. in proc. Polizzi;
sez. 2, 19 novembre 1981, Baronchelli, Rv. 151053).
E ciò perché non è consentito al giudice, in presenza di una causa estintiva, manipolare la contestazione effettuata in assenza del coinvolgimento difensivo dell'imputato (giurisprudenza consolidata:
Cass. sez. un., 26 novembre 1994, p.m. in proc. Polizzi;
sez. 2, 19 novembre 1981, Baronchelli, Rv. 151053). Gli imputati vanno condannati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio al Pretore di Perugia.
Condanna in solido gli imputati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive lire 2.035.000, di cui lire 35.000 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A.
Così deciso il 28 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1998.