Sentenza 5 marzo 2008
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, lo stato di latitanza dell'indagato, la nomina di un difensore di fiducia da parte di un familiare dello stesso e la successiva attivazione, da parte del difensore, della procedura del ricorso al Tribunale del riesame, possono costituire indici di conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'indagato, senza che rilevi la revoca del mandato effettuata nel corso del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2008, n. 16704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16704 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/03/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 655
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 021748/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD CO, N. IL 27/02/1963;
avverso ORDINANZA del 15/05/2007 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO. OSSERVA
1. Con ordinanza emessa de plano il 15.05.2007 la Corte d'assise d'appello di Bari rigettava la richiesta di restituzione in termine per proporre impugnazione, ex art. 175 c.p.p., comma 2, proposta dal difensore nell'interesse di CC NC, avverso la sentenza contumaciale 28.01.2006 della Corte d'assise di Trani. La Corte, richiamata quella giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente l'effettiva conoscenza, in capo al contumace, del solo procedimento (e non anche del provvedimento), ricavava la certezza di tale conoscenza dallo stato di latitanza di esso CC risalente al 1997, dalla nomina di un difensore fiduciarie e dall'avere fatto ricorso al Tribunale del riesame. Infine rilevava ancora l'anzidetta Corte come l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado - non impugnata e quindi passata in giudicato - fosse stata notificata ad esso CC presso altro difensore di - fiducia. Si doveva dunque concludere che il CC fosse stato ben a conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto CC che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni:
a) violazione di legge e vizio di motivazione per avere l'ordinanza impugnata desunto l'effettiva conoscenza del procedimento dallo stato di latitanza che, di contro, nella fattispecie non fu dettato dalla conoscenza della misura restrittiva a suo carico, ma da traversie di indole familiare, indipendenti e precedenti all'emissione dell'ordine cautelare. Aveva errato ancora la Corte - sostiene il ricorrente - a far discendere effettiva conoscenza del procedimento dalla nomina di un difensore di fiducia, che poi attivò la procedura del riesame, atteso che si trattò di nomina fatta da familiari nell'interesse di esso imputato, all'epoca irreperibile, situazione che di per sè non può necessariamente far ipotizzare un contatto diretto tra imputato latitante e difensore.
b) vizio di motivazione per travisamento degli atti, avendo la Corte barese ritenuto che l'Avv. Giuseppe Romano, del Foro di Trani, cui fu notificato l'estratto contumaciale, fosse difensore fiduciario di esso ricorrente (anche se così erroneamente risulta nell'intestazione della sentenza di primo grado), trattandosi invece di difensore nominato d'ufficio in seguito alla revoca fatta dal precedente difensore fiduciario, Avv. Gaetano Aufiero.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento, prospettando doversi ritenere incerta l'effettiva conoscenza del procedimento in capo al ricorrente.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.
Rileva dapprima la Corte come si debba confermare l'orientamento interpretativo, già espresso da questa sede di legittimità, secondo il quale ai fini di cui all'art. 175 c.p.p. è sufficiente la conoscenza - in capo all'imputato - della pendenza del procedimento a suo carico, e non anche del singolo provvedimento (cfr., in tal senso, Cass. Pen. Sez. 2, n. 9104 in data 21.02.2006, Rv. 233611, Colonna), dovendosi poi rimettere alla sua diligenza seguire il processo, una volta avuta conoscenza dello stesso, essendo logica e lecita, in caso contrario, la deduzione di una sua (legittima) volontà di non comparire al procedimento che lo riguarda. Va poi ricordata e ribadita, in quanto pertinente alla presente fattispecie, la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la nomina di un difensore di fiducia e lo svolgimento da parte di costui di effettiva attività defensionale costituiscono indici non equivoci di conoscenza effettiva del procedimento in capo all'imputato e quindi della sua volontà di non comparire allo stesso (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 29482 in data 20.06.2006, Rv. 235237, Iljazi). Si è poi aggiunto (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 11883 in data 07.03.2006, Rv. 233613, Scialanga) l'irrilevanza, sempre ai detti fini, della successiva rinuncia al mandato, in corso del procedimento, da parte del difensore.
Orbene, nel caso di specie, vi è stata la nomina di un difensore di fiducia e la successiva attivazione, da parte di costui, della procedura - particolarmente impegnativa - del ricorso al Tribunale del riesame. Sullo specifico punto, che di per sè imporrebbe dunque rigetto dell'istanza, il ricorrente peraltro deduce che, trattandosi di nomina fatta da familiare ex art. 96 c.p.p., comma 3, dalla stessa non potrebbe dedursi conoscenza effettiva del procedimento in capo ad esso imputato. Non è così. Da un lato va rilevato come a tale tipo di nomina l'ordinamento ricolleghi effetti di difesa pleno jure, equiparandola in ogni caso a nomina proveniente direttamente dall'indagato o dall'imputato. D'altro canto occorre riflettere come la nomina effettuata dal prossimo congiunto presupponga inevitabilmente un positivo contatto tra il diretto interessato ed il familiare che la formalizza, tant'è che non è prevista, per la sua validità, la necessità di un'esplicita conferma da parte dell'imputato. Tale interpretazione, del resto, appare l'unica costituzionalmente orientata, posto che - diversamente opinando - si tratterebbe di un'indebita intrusione da parte di soggetto diverso nell'ambito del diritto personale di difesa.
Con successivo argomento il ricorrente tenta di inficiare la rilevanza, altrimenti riconosciuta dalla giurisprudenza, dello stato di latitanza - di per sè indicativo della volontà di sottrarsi al processo ed alle sue conseguenze - sostenendo che la lontananza dal domicilio era precedente e dovuta a vicende di carattere familiare. Si tratta, all'evidenza, di affermazione apodittica (non altrimenti dimostrata) e di per sè irrilevante sul piano delle deduzioni logiche, la conoscenza dello stato di ricercato (e, con ciò, dell'esistenza di un procedimento a proprio carico) non derivando di necessità dalla propria collocazione nel territorio (nel caso, comunque, italiano), ma dall'essere stato effettivamente raggiunto da notizie in tal senso. Orbene, nel caso di specie, risolta di tutta evidenza come la nomina di un difensore di fiducia sia stata fatta dal fratello dell'indagato CC solo previo accordo, ed al fine di evitare a costui di dover emergere dalla latitanza, tanto che poi il difensore attivò proprio la procedura del riesame (art. 309 c.p.p. e segg.). La stessa peraltro non sortì effetti positivi, ed il CC rimase latitante.
Tanto ritenuto, risulta inconducente il secondo motivo di ricorso (di cui sopra sub 2/b), una volta ritenuta - come appena sopra motivato - la sufficienza della conoscenza del procedimento, ed altresì l'irrilevanza della revoca della precedente nomina fiduciaria. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua propulsione, deve essere rigettato.
Segue per legge, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008