Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggelin LIBRETTO DI RISPARMIO AL SEZIONE PRIMA CIVILE PORTATORE L LEGITTIMAZIONE AT.IVA COLL. Giovanhi0 38 2 2 /0 Composta dagli .G.N. 9903/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere 8755 Cron.PLENTEDA Rei. Consigliere - Dot . Donato 1087 - Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Ud.06/11/2002CELENTAND Consigliere Dott. Walter ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LL CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONATELLO 73, presso l'avvocato PIERGIORGIO VILLA, VINCENZO BRIANZA, giusta procura in calce al ricorso;
Wę che c rappresenta e difende unitamente all'avvocato ricorrente
contro
AR RA AN, OT GI VE, ME RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso l'avvocato ALDO DI LAURO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE 2002 FERRARI, giusta delega a margine del controricorso;
1999 controricorrenti avverso la sentenza г. 2730/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/11/99; udiza ia relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2002 dal Consigliere Cott. Conato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato BRIANZA, cte ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito - 1 P.M. in persone del Sostituto Procuratore Generale Dett. Aurelio GCLIA che ha concluse per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atro 17.4.1993 NG OM convenne di- nanzi al Tribunale di Varese RB NN a le di lei figlie IG VE e CA EO e chiese che fosse ancertatapaассе sua proprietà del certificato di deposito al portatore di L. 60.000.000, emesso dalla Banca Popo- lare di Luino e Varese e scaduto il 7.X. 1991, di cui aveva denunziato lo smarrimento, avviando la procedura di ammortamento;
precisò di avere poi appresso che it titolo era state depositato presso la banca emitterze dalle tre convenue, eredi d EO GI, z c aeila mo- glie di esso allore TT AN, e di averne ot- Lenuto il sequestro giudiziario dal Fresidente del Tri- bunale, il quale aveva affidato ia custodia alla barca;
chiese, pertanto, la condanna delle convenute al risar- 2 cimento del danno. Costoro resistettero alia domanda, doducendo di avere rinvenuto il cer-ificato =ra le carte del de cuius ed invocando il loro diritto di proprietà iure hereditatis;
proposero domanda riconvenzionale dello stesso Lenore di quella attrice, in senso à sé favore- volo. Il Tribunale accolse la prima delle domande del NG, con senter.za 31.5.1996, accortando che il, titolo era stato emesso su sua richiesta, per il trami te della moglie, e ritenendo verosimile che EO GI, persona anziana e non nella pienezza delle condizioni fisiche, avesse portato il titolo con sė, dopo averic visto in саза della nipote, infondatamente ritenendo che gli appartenesse;
comperso le spese processuali. La sentenza, appellata in via principale daila RB e им dalle EO ed in via incidentale dal Sargaili, fu ri- formata dalla Corte di Appello di Milano, 001 sentenza 5.11.1999, che, in accoglimento dclla impugnazione principale, rigettò le domande del NG, acertando che le uniche titolari del libretto di risparmio al portatore cosi dovendosi qualificare il certificato di deposito sono la RB e le EO;
ordinò alla Banca Popolare di Luino e Varese di pagare loro la som- ma di L. 60.000.000. 3 Ha rilevato la corte di appello che era mancata la prova del presupposto dell'azione esercitata dal Sar- gaili e cioè dello smarrimento o deila sottrazione del libretto, inidonei allo scopo essendo risultati gli element.i considerati dal primo giudice, peraitro resi- stiti dalla deposizione della moglie del NG , che aveva dichiarato che il titolo era custodito in cassa- forte. Propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria, NG CC;
resistono con controricorso RB NN, CT IG VE e EO CA. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la erra- to qualificazione del titolo in questione;
la erronea applicazione degli artt. 2003 SS. C.2, e ja omessa insufficiente motivazione sul punto. Rileva che il libretto di risparmio al portatore non è un titolo di credito, non essendo destinato dila circolazione, E che la motivazione a riguardo dolla sentenza impugnata è inesistente. Con il secondo la denunzia è riferita all'art. 2006 commi II e V c.c., di cui è lamentata la errata inter- pretazione e la conseguente falsa applicazione. Precisa il ricorrente che il secondo comma della norma, il qua- le stabilisce che, decorso il termine di prescrizione, he diritto alla prestazione scio chi prova la BOLL-a- zione o lo smarrimento, riguarda i rapporti tra credi- tore e debitore, tanto che il successivo comma prevede la liberazione di quest'ulcino, che esegue il pagamento a1 possessore de' tilolo, prima della presentazione;
mentre il quinto, nei fare salvo ogni eventuale diritto del preteso titolare del credito nei confronti del pre- detto possessore, non deve ricondursi alla previsione de] secondo comma, ma valutarsi in base ai principi generali dell'ordinamento in materia di legittimazione e posses90. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione dell'art. 2697 c.c.. Assume che l'unico onere a suo carico fosse quello avente ad oggetto la proprietà delia somma depositata presso la banca, per la quale ега stato emesso il documento in questione;
alla Con troparte incorbeva 1'onere di provare i possesso del documento in forza di un valido rapporto sottostante, non potendo trovare applicazione gli artt. 1194 e 1153 5 essi operando in favore di chi abbia, in buona * 0 . fede e nel rispetto delle norme sulla circolazione dei 1 titoli, acquistato da persona diversa dal legi timo proprietario. Con il IV motivo si denunziano la insufficienza e 5 la contraddittorieta della motivazione sugli e lementi presuntivi che dimostrano l'avvenuta traditio del docu- mento rappresentativo del credito. Contesta i ricor- rente la valutazione compiuta dalla corte territoriale circa la compatibilità delle risultanze di fatto con la ipotesi che il certificato in questione sia stato con- acgnato da lui EO in quarto quest'ultimo non di- F sponeva di cespiti, ad eccezione di una modesta pensio- ne;
non aveva ragione di affidargli somme di danaro da convertire in titoli di deposito bancario, se poi in- tendeva custodire il certificato;
e la deposizione del- la moglie TT AN non avrebbe fornito elemen- ti di giudizio contrari alia ipotesi della sottrazione da parte di CT GI. I motivi di ricorso possono essere esaminati con- giuntamente, costituendo i primi due premesse giuridi- A che del tema centrale della controversia, che attienc E all'accertamento della proprietà del certificato di de- posi o, la cui emissione da parte dolla Banca Popolare di Luino e Varese non contestato sia avvenut S ri- chiesta e previo versamento della somma di 1. 60.000.000 da NG OM, sicché la impugnazione di quest'ullin sostanzialmente atterisce al profilo del regime dell'onere probatorio circa la titolarità del bone, così come applicato dalla corte territoriale, e alla motivazione da essa offerta in ordine al con- vincimento raggiunto su siffatta appartenenza. Ha ritenuto la sentenza impugnata che il certifica- to di deposito predetto corrisponda ad un libretto di risparmio al portatore ed ha sostenuto tale assunto con La circostanza che nell'art. 1 delle disposizioni con- tenuto nel titolo i:1 questione è previsto che la espressione "certificato di deposito" sia intesa come "libretto di risparmio al portatore"; e, richiamando precedenti giurisprudenziali di questa Corte (Cass. 336/1995; 4552/1992; 5618/1986). ha qualificato quel cocumento come titolo di credito. Conseguentemente ha ritenuto applicabile -'art. 2006 c.c. che consente a chi dimostri c smarrimento la distruzione di un titolo siffatto di far valer i O suoi dirilli verso il possessore - ma ta negato al San- in quanto fondato su tale galli il diritto di azione - in difetto del presupposto dello smarrimento o norπa sottrazione, ed ha poi giudicato infondata la della pretesa, svalutando le circostanze sul piano probato- rio, ritenute congrue dal primo giudice, dell'avvenuto rilascio del titolo SU richiesta del NG e delle --condizioni fisiche e di età di EO GI dante causa del Le resistenti che, Irequentando abitualmente l'abitazione del primo, avrebbe potuto dei libretto 7 appropriarsi per errore, ritenendolo proprio. La censura del ricorrente - che nor ha fondamento laddove contesta la qualificazione giuridica dei tito- lc, compiuta dalla sentenza impugnata, e le carenze mo- tivazionali a riguardo, essendosi essa conformata, in- vece, alla espressa volontà delle parti, di cui ha dato atto (cosi osservando pienamente l'obbligo della mot:- vazione , le quali hanno nel contratto di emissione co- sì qualificato quel documento è inconferente, a_ior- ché lamenta la erroneità del richiamo dell'art. 2006 c. 11 c.C., compiuto dalla corte territoriale per esclu- derne l'applicazione, in difetto della denunzia di smarrimento o sottrazione, posto che in realtà la corte milanese ha valutato la pretesa del Sangali versc possessori del titolo (est. 2006 comma), alia luce del generale principio dell'onere della prova, giudi- cardo, come prima si è detto, insufficienti a suffra- garla la provenienza della richiesta del certificato di deposito e le condizioni fisiche del EO, tali da ren- dere possibile apprensione da parte qua del documen- to per erroze. اد ش ے assumere consi- La censura finisce permanto, کین stenza sotto i due successivi profili, oggetto del III° e del IV motivo di ricorso, con i quali sono state e- videnziate la violazione dell'art. 2697 C.C., che 5 0 assume compiuta nella valutazione deli'onere probatorio a carico dei ricorrente, e i vizio di motivazione, in ordine alla Supposta traditio del titolo da lui al EO. a corte di merito, oltre a disallendere gli ele- ment suddetti - considerando il orimo un mero indizio, posto che il titolo era grado di circolare con la semplice consegna, in quanto titolo di credito a por- tatore, ed il secondo frutto di illazioni ha formula- 10, allo scopo di sostenere, dinanzi alla pretesa del NG, la legittimità dei possesso del Mcct e delle sue aventi саиза, una duplice ipotesi;
che il libretto fosse stato dato dal primo al secondo, a Litolo di de- posito o di pegno;
cho a costituire la provvista per la stato proprio il EO "tenute contosua emissione sia della familiarità dello stesso con l'appeliante, 5110 nipote acquisito, Е delle azioni esecutive promosse all'epoca dalla Barbicato, sua moglie separata, per ot- tenere l'adempimento di obbligazioni alimentari". Cale motivazione presta il fianco alla critica, co- me formulaza con entrambe le censure, Quanto al'onere deila prova, assunto che gli elementi forniti a sostegno della prezesa attrice siano insufficienti, s.j funda sulla inidoneità della circo- szonza di fal.o che il tito o sia stato a suo tempo 9 emesso su richies e dietro versamento dell'importo da parte dell'autore, in cuanto correlata alla presunzione "che tra il NG e GI EO vi sia stata tradi- tio;
ma gli argomenti svolti con riguardo alla suppo- sta consegna sono in realtà, come si è visco, mere ipo- Tes_, sganciate da qualunque dalo fattuale, sicché vie- ne A risultare del tut Lo carente propric l'elemento della consegna, quale che sia a natura giuridica della Gua causa giustificativa, che avrebbe potuto porsi in termini oppositivi, rispetto a quelli certi della emis- sione su richiesta del NG e della conseguente sua disponibilità materiale, oltrechè giuridica, che rea- Lizzano, l'una e l'altra, ii fatto costitutivo della domanda, fondata appunto sulla circostanza che il tito- lo sicuramente in origine appartenne ai ricorrente. La fragilità delle argomentazioni considerate suf- fraga, così, la denunzia del vizio motivazionale, 11 cui accoglimento comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per il riesame dei fatti di Cal- 5a, al_a Corte di Appello di Milano a altra Sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, altza Sezione, anche per le spese di cassazione. 10 Roma 6.11.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Donato Alented Losavin Civile Deposi CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27-5-2003 serie 4 al n. 20230 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORARE DI CANCELLERIA Roberto Ricer 11