Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento e la notifica degli atti nel domicilio eletto concorrono univocamente - tanto più in assenza di contrarie allegazioni - a dimostrare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente nel giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2006, n. 29482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29482 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 82 PRIMA SEZIONE PENALE 29482/0 6 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/06/2006
SENTENZA
N. 845106
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. MOCALI PIERO CONSIGLIERE
N. 038773/2005 2. Dott.BARDOVAGNI PAOLO
11 3. Dott. URBAN GIANCARLO
"4.Dott. PIRACCINI PAOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da : де
N. IL 13/02/1955 1) IL DAUT
avverso ORDINANZA del 24/08/2005
TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BARDOVAGNI PAOLO
Sentite le wiches ioni del P.G. (rigettiv del ricorso)
연.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13.7.2005 IL AU veniva arrestato in esecuzione di un provvedimento di cumulo comprendente condanne
inflitte con tre sentenze contumaciali del Tribunale di
Brescia, relative a reati di ricettazione commessi nel
1998, il 30.6, 30.8 e 7.11. Il 21.7.2005 il condannato
chiedeva al giudice dell'esecuzione il riconoscimento tra i reati. Con del vincolo della continuazione ampliava l'oggetto istanza del 4.8 il difensore dell'incidente, eccependo la non esecutività dei titoli e chiedendo, in subordine, la restituzione nei termini per impugnarle, ferma restando, in via ulteriormente
subordinata, la richiesta di applicazione della
disciplina del reato continuato. Con l'ordinanza in
epigrafe il giudice dell'esecuzione dichiarava non
esecutiva la sentenza del 15.1.2001, relativa alla ricettazione del 30.6.1998; sospendeva l'esecuzione dei titoli residui, per una pena complessivamente inferiore ai tre anni, ai sensi del CO. 5 dell'art. 656 C.P.P.;
rigettava le altre istanze. Quanto alla sentenza del
12.5.2003, relativa al fatto del 30.8.1998, osservava che il condannato aveva eletto domicilio, con verbale redatto in quest'ultima data, presso il difensore di fiducia, e quivi era stato validamente notificato l'estratto contumaciale;
l'effettività del rapporto professionale per tutta la durata del processo si desumeva dalla partecipazione al giudizio del difensore fiduciario, tramite un sostituto dallo stesso
designato. In ordine alla sentenza 28.6.2004,
concernente l'ultimo fatto, riteneva che la mancata di identificazione sottoscrizione del verbale e dichiarazione di domicilio redatto dalla P.S. il
7.11.1998 nella forma prescritta dall'art. 161, co. 1,
C.P.P., equivalendo a rifiuto di indicare il domicilio,
valesse 21 rendere edotto l'indagato delle relative conseguenze, e cioè della notificazione degli atti
presso il difensore. Poiché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato poi notificato delpersonalmente all'interessato, con indicazione difensore d'ufficio assegnatogli, egli era a conoscenza
sia del procedimento, sia del luogo e della persona presso la quale sarebbero state effettuate le
notifiche. Il vincolo della continuazione
- pur trattandosi di violazioni omogenee realizzate a non grande distanza temporale viene escluso per l'eterogeneità dei beni ricettati (autovettura in un caso, moduli di assegno nell'altro), in mancanza di allegazioni circa la natura del disegno criminoso unificante. Ricorre per cassazione l'interessato, denunciando con tre motivi e sotto vari profili la mancanza
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illogicità della motivazione. Il giudice "a quo" si sarebbe limitato a rilevare l'esistenza delle sentenze contumaciali, omettendo di considerare eventuali altri vizi incidenti sull'esecutività dei titoli: avrebbe
1'insussistenzadisatteso specifiche deduzioni circa dei requisiti per la dichiarazione di contumacia e
l'incertezza della identificazione del destinatario delle notifiche, in quanto nel ricordato verbale del
30.8.1998 il soggetto risultava nato il [...],
mentre negli altri atti 1 e nel ricorso è indicata la data di nascita del 13.2.1955; attesa tale incertezza, era mancata una puntuale verifica dell'effettività dei rapporti tra difensore e imputato. Nell'altro processo il verbale non sottoscritto del 7.11.1998 non autorizzava a presumere un rifiuto di elezione del domicilio, sicchè o le notifiche andavano eseguite nel luogo indicato nel verbale stesso (via Solferino di
Brescia) ritenutane 1'invalidità, si doveva procedere nelle forme ordinarie di cui all'art. 157 C.P.P., e non già mediante consegna al difensore. Con altro motivo viene denunciata l'erronea disapplicazione degli artt. 670, CO. 3, e 175 C.P.P.,
norma quest'ultima che, nel testo attualmente vigente, attribuisce all'interessato un diritto incondizionato alla riapertura del processo contumaciale, quando non siano positivamente provate l'effettiva conoscenza del
procedimento e la volontaria rinuncia a comparire.
Infine, si censura il mancato riconoscimento del reato continuato, pur in presenza del pregnante indice costituito dalla omogeneità dei reati e non sussistendo probatorio a carico alcun onered'altronde dell'interessato.
MOTIVI DELLA DECISIONE La decisione del ricorso venne dapprima assegnata
610, co. 1,all'apposita Sezione di cui all'art.
C.P.P., essendo stata all'esame preliminare rilevata una causa di inammissibilità (manifesta infondatezza);
fu restituito per la trattazione nelle forme ordinarie a questa Sezione ed stato trattato in udienza pubblica, erroneamente in quanto, essendo impugnato un provvedimento non emesso nel dibattimento, doveva comunque essere seguita la forma camerale, come
previsto dall'art. 611 C.P.P.. Tale irritualità non dà
peraltro luogo a nullità né rende necessario il rinvio della decisione, poiché la trattazione in udienza
pubblica assicura alle parti più ampie garanzie rispetto a quelle consentite dal contraddittorio
meramente cartolare previsto dall'art. 611 C.P.P..
B. Le questioni sollevate circa l'esecutività dei titoli sono infondate. Anzitutto, poiché la competenza del
giudice dell'esecuzione ex art. 670 C.P.P. investe provvedimento conclusivo del l'esecutività del processo, e non la validità di quest'ultimo, non
possono nella procedura esecutiva essere fatti valere eventuali vizi ة compreso quello relativo alla ني
- inerenti al giudizio di dichiarazione di contumacia cognizione, deducibili soltanto al suo interno con i mezzi di impugnazione;
sotto questo profilo rilevano dunque soltanto eventuali invalidità della notifica degli estratti contumaciali che, non consentendo il decorso del termine per impugnare, escluderebbero l'esecutività delle sentenze di condanna. Tanto
premesso, va rilevato: 1) quanto alla sentenza
12.5.2003, l'estratto risulta regolarmente notificato nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, e non rileva l'inversione delle cifre del mese e dell'anno di nascita del dichiarante nel relativo verbale, essendone certa e non contestata l'identità
fisica; 2) quanto alla sentenza del 28.6.2004, il giudice 'a quo" ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte affermato da questa
Corte (cfr. Sez. I 24.11.1998/31.3.1999, Tosatto;
Sez.
VI 9.12.2003/6.2.2004, Filocamo), secondo il quale la
B. dichiarazione o l'elezione di domicilio, attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sono nulle qualora espresse in un processo verbale che non risulti sottoscritto dal dichiarante;
pertanto, quando l'interessato, ricevuti i prescritti avvertimenti, si rifiuti di sottoscrivere il verbale predisposto dalla polizia giudiziaria con
l'indicazione del suo domicilio, le notifiche successive dovranno essere effettuate presso il difensore a norma dell'art. 161, co. 1, C.P.P.. Nel caso di specie la notifica è dunque ritualmente avvenuta presso il difensore d'ufficio. L'esecutività delle due sentenze abilita il giudice dell'esecuzione all'esame della prospettata continuazione tra i fatti che ne formano oggetto ai sensi dell'art. 671 C.P.P. (fermo restando che la decisione, come ogni pronuncia "in executivis", è data allo stato degli atti e non preclude un nuovo esame
sulla base di elementi sopravvenuti o non considerati).
Tanto premesso, Va ribadita l'ormai consolidata giurisprudenza secondo cui la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad un bisogno persistente nel tempo, ad una scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare in futuro secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. II,
7/19.4.2004, Tuzzeo;
Sez. I 15.11.2000/31.1.2001,
congiunta previsioneBarresi). La prova di detta ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose
indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni
(fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita),
hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo;
l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici
B. congetture o presunzioni. A questo fine l'interessato unico ad avere diretta conoscenza della fase ideativa può fornire chiarimenti atti ad orientare l'indagine giudiziale, in mancanza dei quali si espone al rischio del rigetto della domanda, quando le circostanze sintomatiche esterne non risultino sufficientemente probanti (in tal senso è stato ravvisato un "onere di allegazione"). Alla luce di tali principi non merita censura la decisione impugnata che, in assenza di qualsiasi allegazione dell'interessato, ha ritenuto gli elementi disponibili (intervallo temporale, bene giuridico offeso) non univocamente indicativi di
unitario disegno criminoso, considerata la non piena omogeneità delle condotte e la diversità dei beni che ne formarono oggetto.
Quanto infine alle richieste di restituzione nei termini, va considerato che la regolare Osservanza delle formalità di notifica prescritte dal codice dà
luogo ad una presunzione legale di conoscenza dell'atto e faquando trattasi di sentenza contumaciale
decorrere i termini per l'impugnazione. Tuttavia, alla conoscenza legale può non corrispondere quella effettiva, e proprio per tutelare tali situazioni e rendere effettivo il diritto alla difesa, anche a seguito di sollecitazioni della Corte europea dei
B diritti dell'uomo, stato previsto e recentemente ampliato nella sua portata 1 l'istituto della restituzione in termini. Questa, in caso di contumacia,
è ora subordinata alla richiesta dell'interessato @
alla duplice condizione della mancanza: 1) di effettiva conoscenza "del procedimento o del provvedimento"; 2) di volontaria rinuncia a comparire o impugnare (art. 175, CO. 2, C.P.P., nel testo novellato dal D.L. 21.2.2005 n. 17 e dalla legge di conversione 22.4.2005
n. 60). Le condizioni negative vanno accertate dal
giudice compiendo "ogni necessaria verifica". Ne segue che, agli effetti della restituzione, l'interessato non soggetto ad oneri probatori;
d'altra parte,
l'accertamento può essere basato su qualsiasi tipo di prova, non esclusa quella logica. Ciò premesso, la
nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso di lui, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento e la notifica degli atti nel domicilio eletto concorrono univocamente 1 tanto più in assenza di contrarie allegazioni a
dimostrare la conoscenza effettiva degli atti stessi e
la volontà di non comparire personalmente nel giudizio.
La richiesta di restituzione nel termine è stata quindi correttamente respinta per quanto riguarda la sentenza del 12.5.2003. Non altrettanto può dirsi quanto alla sentenza del
28.6.2004: la comunicazione, in chiusura delle
indagini, del nominativo del difensore d'ufficio,
presso il quale sarebbero avvenute le notifiche, non determina una conoscenza effettiva degli sviluppi del processo (ma semmai una mera conoscibilità).
L'ordinanza impugnata va perciò annullata limitatamente al rigetto della richiesta di restituzione in termini relativa alla sentenza del 28.6.2004, con rinvio per nuovo esame tenuto conto dei rilievi di cui sopra.
Il ricorso va nel resto respinto.
P
• M
-
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale,
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di restituzione nel termine in ordine alla sentenza del Tribunale di Brescia del 28.6.2004,
n. 2620/04, e rinvia per nuovo esame sul punto al
Tribunale di Brescia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006
Il Consigliere estensore
Paolo Bondovou IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
SET 2006
IL CANCELLIERE Rosa Maria D'Amore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 B. 3 B. 4 B3
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