Articolo 462 del Codice di procedura penale
Articolo 459Articolo 517
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
1 gennaio 2023
Art. 462. Restituzione nel termine per proporre opposizione 1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma ((degli articoli 175 e 175-bis)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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