Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 462. Restituzione nel termine per proporre opposizione 1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma ((degli articoli 175 e 175-bis)) .
Commentari • 18
- 1. Decreto penale di condanna: il destinatario non deve provare le ragioni della mancata conoscenzaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 17 novembre 2021 · 198.07184
Giurisprudenza • 85
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2018, n. 13775Provvedimento: […] Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando l'insussistenza di una delle ipotesi di remissione in termini ex art. 462 cod. proc. pen., non essendo contestato che il decreto penale di condanna sia stato ritualmente notificato al LL. […] Il ricorrente, dunque, ha erroneamente azionato il rimedio di cui all'art.462 cod. proc. pen., in assenza di caso fortuito e forza maggiore, non essendo decaduto il difensore di fiducia affatto decaduto dal diritto di formulare opposizione, in assenza di notifica nei suoi confronti.Leggi di più...
- giusto processo·
- art. 462 cod. proc. pen.·
- art. 460 cod. proc. pen.·
- notifica al difensore di fiducia·
- art. 461 cod. proc. pen.·
- nullità assoluta·
- art. 175 cod. proc. pen.·
- rimessione nel termine·
- opposizione decreto penale di condanna