Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la notifica effettuata nei confronti di un difensore di ufficio, a differenza di quella effettuata al difensore di fiducia, non è idonea di per sé a provare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, quando non sia possibile stabilire se il suddetto difensore fosse in grado di mettersi in contatto con il suo assistito.
Commentario • 1
- 1. Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non garantisce conoscenza effettiva (Cass. 38647/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2007, n. 28079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28079 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 23/03/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 591
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 043459/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NV ER, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catania in data 08.09.2006;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il procedimento;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Catania ha rigettato l'istanza di remissione in termini per proporre impugnazione presentata da NV ER, osservando che la sentenza di primo grado era stata notificata ex art. 161 c.p.p., comma 4 al difensore in data 12.08.2005 e questi non aveva dimostrato di non aver potuto proporre impugnazione entro il 15.10.2005.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore del NV per erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2 come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, convertito nella L. 22 aprile 2005, n. 60. Assume che il NV non aveva mai avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico presso il Tribunale di Acireale, non avendo mai nominato un difensore di fiducia, per cui la notifica era da intendersi effettuata presso un difensore d'ufficio, mai contattato. Richiama l'obbligo imposto, secondo i dettami dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, all'autorità giudiziaria di compiere ogni opportuna verifica circa l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato condannato in contumacia, del procedimento a suo carico, e denuncia che la Corte di Appello si era limitata a rilevare l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 161 c.p.p.. 3. A sostegno delle conclusioni assunte, il Procuratore Generale osserva che il difensore nel procedimento di primo grado era stato nominato d'ufficio, come risultava dall'epigrafe della sentenza n. 151/05 del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Acireale - e la notifica a lui fatta non poteva essere equiparata, agli effetti dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, a quella nei confronti del difensore di fiducia;
che la L. n. 60 del 2005 aveva introdotto una specie di presunzione di non conoscenza in favore dell'imputato contumace.
4. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, quale sostituito dal D.L. 21 febbraio, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che lo stesso abbia già avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. La modifica legislativa prevista dalla L. n. 60 del 2005 ha, da un lato, prodotto con l'art. 175 c.p.p., comma 2 un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento, una presunzione di non conoscenza, dall'altro, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ha previsto che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente. Ne consegue che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore di ufficio non è idonea di per sè a provare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (Cassazione penale, sez. 1^, 06 aprile 2006, n. 16002, Latovic), quando non sia possibile stabilire se il suddetto difensore fosse in grado di mettersi in contatto con il suo assistito (sez. 1^, 12 luglio 2006, n. 32678, Somogyi). Alla luce di tali principi interpretativi, l'ordinanza della Corte di Appello di Catania è carente di motivazione per non aver affrontato e risolto, svolgendo all'occorrenza le necessarie verifiche, il problema della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'istante, tenuto conto che il processo di primo grado davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, si era svolto nella contumacia dell'imputato, che era assistito dal difensore d'ufficio avv. Antonino Quattrocchi;
con la conseguenza che in tal modo è venuto a mancare il necessario presupposto per ritenere infondata l'istanza di remissione in termini proposta dal NV. L'ordinanza va quindi annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007