Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Ricorre il "giustificato motivo" del porto di un coltello, quale oggetto di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione alla condotta di chi, dovendo svolgere mansioni di badante nei confronti di persona ricoverata in un luogo di cura, custodisce nella sua borsa uno strumento da taglio, normalmente non fornito dalle strutture sanitarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2013, n. 9662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9662 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 03/10/2013
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1375
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 39938/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB NI N. IL 08/03/1961;
avverso la sentenza n. 1576/2011 TRIBUNALE di BERGAMO, del 30/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Scardaccione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 30.4.2012 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di RA NI in relazione al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, con condanna della predetta alla pena -
condizionalmente sospesa - di Euro 60,00 di ammenda (previo riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, citato e delle circostanze attenuanti generiche).
Il fatto, come ricostruito in sentenza, risulta rappresentato dal porto - senza giustificato motivo - al di fuori della propria abitazione, di un coltello con manico in plastica e lama di circa 7 cm., rinvenuto sulla persona dell'imputata in sede di perquisizione personale il 24 febbraio 2010 mentre la RA si apprestava ad entrare nel palazzo di giustizia di Bergamo.
A fronte del dato obiettivo del rinvenimento, l'imputata - che si era recata presso gli uffici giudiziari dovendo essere escussa in una causa civile - ha affermato che il coltello - da cucina - era nella sua borsa perché le serviva per tagliare la frutta alla persona cui prestava assistenza, temporaneamente ricoverata. Ad avviso del giudice di merito tale circostanza non rappresentava "giustificato motivo" e pertanto veniva affermata la penale responsabilità della RA.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputata - qualificato ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, e art. 568 c.p.p., comma 5, in ricorso per cassazione con provvedimento emesso dalla Corte d'Appello in data 2.10.2012 - deducendo violazione della regola di giudizio di cui all'art. 530 c.p.p., ed errata applicazione della disciplina incriminatrice.
Le doglianze difensive si incentrano sull'omesso riconoscimento del giustificato motivo, nei termini dedotti dall'imputata. Risulta incontestato, in particolare, il fatto che la RA svolgeva l'attività di badante alle dipendenze di una persona anziana, in quel periodo ricoverata in ospedale, essendo stata acquisita prova testimoniale sul punto.
Pertanto, non appare ragionevole - ad avviso dell'impugnante - escludere il rilievo del motivo addotto, posto che dopo l'udienza civile la RA avrebbe dovuto recarsi presso l'ospedale, luogo ove notoriamente i pasti ai degenti sono forniti con ausilio di posate in plastica (circostanza anch'essa asseverata mediante prova dichiarativa a conferma).
Da qui la necessità di portare con sè un coltello per tagliare la frutta, attività ricollegabile alle mansioni svolte in quel periodo dall'imputata.
La giustificazione addotta esclude pertanto, data la sua fondatezza, il rilievo penale della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso, in termini generali, che il giustificato motivo di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (ex multis, Sez. 1^ n. 4498 del 14.1.2008, rv. 238946). Sul punto, a fronte della allegazione di circostanze di obiettivo rilievo dimostrativo, da parte dell'interessato, il giudice del merito è tenuto a compiere una esaustiva verifica al fine di escludere la ricorrenza del dato in questione, posto che l'assenza di giustificato motivo risulta essere prevista come elemento di tipicità del fatto di reato, punibile solo lì dove risulti ingiustificato il porto (trattasi di elemento costitutivo della fattispecie, come precisato da Sez. Un. n. 7739 del 9.7.1997). Il dubbio circa l'esistenza del giustificato motivo non può che giovare all'imputato, risolvendosi in un dubbio sulla integrazione del fatto tipico descritto dal legislatore come punibile. Ciò posto, va affermato che nel caso in esame le circostanze dedotte da RA NI - e in larga misura asseverate - appaiono idonee a determinare la ricorrenza del giustificato motivo, a differenza di quanto ritenuto nella decisione impugnata.
Non vi è, infatti, adeguata motivazione sul punto, atteso che il giudice di merito non compie alcun effettivo "apprezzamento" delle circostanze medesime, limitandosi ad evidenziare che il coltello venne reperito nella borsa dell'imputata mentre costei faceva ingresso negli uffici giudiziari.
Tuttavia è evidente che il coltello - per come dimostrato, anche con prova testimoniale acquisita - non era destinato certo ad essere utilizzato all'interno di detto luogo ma ineriva alle mansioni di badante svolte dalla RA nei confronti di persona temporaneamente ricoverata in un luogo di cura.
La destinazione indicata, peraltro, non presenta - ove apprezzata realmente - alcun connotato di pretestuosità, essendo notoria la necessità, per un soggetto sottoposto a ricovero ospedaliero, di servirsi di strumenti da taglio, di regola non forniti in tale condizione dagli enti sanitari.
Tale necessità, pertanto, ben può essere soddisfatta dalla badante o comunque dal soggetto che in tale periodo si prende cura della persona ricoverata e ciò corrisponde a regole relazionali lecite e ragionevoli.
Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014