Sentenza 4 febbraio 2011
Massime • 1
Non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato "in absentia" abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2011, n. 22247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22247 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 04/02/2011
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 181
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 44613/2010
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sulla richiesta di:
TA GI, nato a [...] il [...], di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna della Corte di Appello di Milano in data 03/11/2008;
esaminati gli atti e la richiesta;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. dott. Geraci Vincenzo), che ha concluso per il rigetto della richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di giudizio ordinario svoltosi in contumacia dell'imputato il Tribunale di Milano, con sentenza del 2.10.2006, dichiarava GI ZI colpevole del reato di tentata truffa e lo condannava alla pena sospesa di sei mesi di reclusione. Con sentenza contumaciale resa il 3.11.2008 la Corte di Appello di Milano respingeva l'impugnazione del ZI, confermando la decisione di condanna di primo grado. Decisione passata in giudicato il 13.1.2009 in difetto di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla rituale notifica all'imputato dell'estratto della sentenza contumaciale ex art. 548 c.p.p., comma 3. 2. Con istanza personale presentata il 30.3.2009 alla Corte di Appello di Milano il ZI, adducendo di aver appreso della subita condanna soltanto in occasione del procedimento disciplinare promosso dopo la condanna nei suoi confronti (essendo un sovrintendente della Polizia di Stato), sollecitava, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 2.10.2006 o, in subordine, per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3.11.2008. 3. Con ordinanza resa il 18.9.2009 la Corte di Appello di Milano rigettava la richiesta rimessione in termini per impugnare la sentenza del Tribunale in base al rilievo, confortato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U., 31.1.2008 n. 6026, Huzuneanu, rv. 238472), che la sentenza di primo grado era stata ritualmente appellata dal difensore fiduciario del ZI, così restando preclusa l'autonoma impugnazione dell'imputato, in ipotesi restituito nel termine a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2. Contestualmente la Corte territoriale rimetteva gli atti a questa Corte di Cassazione per la decisione sulla subordinata richiesta del ZI di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado del 3.11.2008.
4. Questa S.C., adita anche dal ricorso del ZI avverso la decisione della Corte ambrosiana reiettiva della istanza restitutoria per appellare la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso del ZI (sentenza Cass. Sez. 2,16.3.2010 n. 15210). Per l'effetto ha annullato l'ordinanza impugnata e, ovviamente non decidendo sulla assorbita subordinata richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado, ha rinviato gli atti alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame della istanza "principale" del ZI alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 317/2009 del 30.11.2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento decisorio, nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, quando - in presenza delle ulteriori condizioni di legge - analoga impugnazione sia stata in precedenza proposta dal difensore dello stesso imputato (cfr. Cass. Sez. 6,18.12.2009 n. 4695/10, Fondacaro, rv. 245852).
5. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano con l'ordinanza del 19.7.2010, richiamata in epigrafe, all'esito di discussione camerale svoltasi con la partecipazione del condannato ZI (dichiarante di aver ignorato la persistente pendenza del procedimento a suo carico, avendogli il difensore assicurato che lo stesso sarebbe stato definito per remissione della querela della p.o.), ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 2.10.2006. Decisione adottata in base ai congiunti rilievi secondo cui: a) la tesi dell'ignoranza del procedimento penale pendente nei suoi confronti avanzata dal ZI è destituita di ogni serio sostegno dimostrativo, apparendo anzi inverosimile in rapporto alla peculiare posizione del condannato ("soggetto ben inserito nella società, facilmente reperibile in ragione della professione svolta, scrupoloso nei pagamenti delle prestazioni del suo difensore"); b) il difensore di fiducia, nominato il 31.5.2006 (in epoca ben anteriore alla decisione di primo grado) e presso il quale il ZI ha eletto il proprio domicilio, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale, scelta processuale di cui non è credibile non sia stato edotto lo stesso ZI;
c) la notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado (al pari di quello della sentenza di appello) al difensore domiciliatario "eletto" del ZI è ad ogni effetto equiparata alla notificazione personale all'imputato, di tal che nessuna lesione dei diritti di difesa del ZI è ravvisabile nel caso di specie, segnatamente alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo evocata dalla stessa sentenza n. 317/2009 della Corte Costituzionale; giurisprudenza che ha statuito come non sussista violazione dell'art. 6 C.E.D.U. quando l'imputato abbia avuto sufficiente cognizione del processo e sia stato assistito da un difensore di fiducia (sentenza 28.2.2008, ric. Demebukov
contro
Bulgaria) ed altresì come lo stesso imputato abbia l'onere di mantenersi in contatto con il difensore di fiducia per essere informato sugli sviluppi del processo che lo riguarda (sentenza 2.9.2004, ric. EL
contro
TA). Contestualmente la Corte di Appello ha nuovamente rimesso gli atti a questa S.C. per la decisione sulla subordinata richiesta del ZI di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado del 3.11.2008.
6. Tale subordinata istanza ex art. 175 c.p.p., comma 2, che costituisce il solo oggetto dell'odierno giudizio di legittimità (il condannato ZI non ha impugnato l'illustrata decisione della Corte ambrosiana quale giudice del rinvio), non è assistita da fondamento. Ciò per le stesse ragioni, in buona sostanza, per le quali correttamente la descritta ordinanza della Corte di Appello di Milano del 19.7.2010 ha respinto la richiesta del condannato ZI di restituzione nel termine per appellare personalmente, in uno al già proposto e definito appello del difensore fiduciario, la sentenza di condanna di primo grado resa dal Tribunale di Milano il 2.10.2006. Valgono al riguardo le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale in sede, che ha rimarcato l'avvenuta corretta notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale di appello al ZI nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia e la connessa ragionevole deduzione dell'acquisita conoscenza da parte dello stesso ZI dello stato e dei futuri sviluppi del processo in corso nei suoi confronti, al di là delle valenze meramente labiali (siccome privo di utili riscontri storico-documentali) del contrario assunto del condannato di non aver avuto alcuna contezza del processo. È appena il caso di osservare, infatti, che per gli effetti di cui all'art. 175 c.p.p, comma 2 la nomina di un difensore di fiducia da parte dell'imputato giudicato in absentia, l'elezione di domicilio presso lo stesso difensore, l'effettività dell'esercizio del mandato difensivo (nel caso del ZI il difensore ha impugnato la sentenza di primo grado), la regolare notifica degli atti (estratto della sentenza contumaciale di appello) nel domicilio eletto sono dati, tutti, che contribuiscono ad accreditare (ancor più se in assenza di specifiche allegazioni contrarie) la concreta ed effettiva conoscenza del processo e dei provvedimenti decisori che lo hanno scandito (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 5,31.3.2010 n. 24707, Gallo, rv. 248472).
Se può convenirsi che il rapporto di affidabilità che si instaura tra professionista legale e cliente può porre quest'ultimo non sempre in condizione (anche per difetto di specifiche cognizioni procedurali) di svolgere una efficace vigilanza sull'operato tecnico del proprio difensore, deve parimenti evidenziarsi che nel caso di specie non è individuabile alcuna omissione o errata esecuzione da parte del difensore di fiducia del ZI dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione. Nè, d'altro canto e in ipotesi, l'eventuale inoperosità del difensore può valere a rendere di fatto l'imputato estraneo alla vicenda processuale che lo interessa, così vanificando l'onere che pur sempre incombe sul medesimo imputato di sorvegliare la puntuale osservanza del mandato conferito al proprio difensore (cfr.: Cass. S.U., 11.4.2006 n. 14991, De Pascalis, rv. 233419; Cass. Sez. 2, 9.3.2007 n. 12922, Rosati, rv. 236389; Cass. Sez. 3, 8.4.2010 n. 17964, Moussaid, rv. 247158). Correttamente in tal senso è stata richiamata dai giudici milanesi la sentenza della Corte E.D.U. nel caso EL
contro
TA (e può altresì ricordarsi la sentenza del 26.3.1996 nel caso OR
contro
OL), i cui principi in tema di onere di vigilanza sull'operato del proprio difensore gravante sull'imputato non possono che essere ribaditi anche nell'odierna analisi sulla eventuale restituzione del ZI nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di appello, il cui estratto, come chiarito, gli è stato regolarmente notificato.
La reiezione dell'originaria istanza di ZI GI, non ricorrente nel presente giudizio, relativa alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello non comporta l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. in tema di rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011