Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 1
Sono incompatibili tra loro la deduzione della nullità della notifica dell'estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini che presuppone, appunto, la ritualità dell'atto al cui compimento è legato il decorso del termine scaduto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2004, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
ACR
1 29 33/05 33
n. 16664/2004 Reg. Gen. Camera di Consiglio n. 1613 del 21 dicembre 2004
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
*
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
composta dagli ill. mi signori:
Dott. GRILLO CARLO Presidente
1. Dott. GENTILE MARIO Consigliere
2. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA Consigliere
3. Dott. FIALE ALDO Consigliere
4. Dott. SARNO GIULIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AD IB, nato a [...] l' 1/1/1958, avverso l' ordinanza del 27/1/2004 emessa dal Tribunale di Savona-Sezione distaccata di Albenga, quale giudice dell' esecuzione.
-Sentita la relazione fatta dal Presidente dott. Carlo M. Grillo;
lette le conclusioni del P.G, con cui chiede l'annullamento con rinvio dell' impugnata ordinanza;
la Corte rileva:
Con il provvedimento indicato in premessa, il Tribunale di di Savona Sezione distaccata di Albenga, quale giudice dell' esecuzione, respingeva tre distinte istanze -ex artt. 666 e 670, comma 3, c.p.p.- proposte il 26/11/2003 dal condannato BA CH e tendenti ad ottenere la declaratoria di non esecutività delle sentenze 18/12/98 (irrevocabile il 15/3/99) del Tribunale di Milano e 30/3/2001 (irr. il 28/10/2001) del Tribunale di Savona-Sezione distaccata di
Albenga, nonché la revoca del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell' esecuzione dell' ordine di carcerazione, conseguente all' unificazione delle pene concorrenti, emesso il 6/5/2003 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona.
Il giudice dell' esecuzione respingeva le dette istanze per tardività, essendo state proposte il 26/11/2003, e cioè oltre il termine di dieci giorni dalla data (2/9/2003) in cui AD CH aveva certamente avuto effettiva conoscenza del fatto.
Ricorre per cassazione il predetto, deducendo erronea applicazione ed interpretazione dell' art. 670 c.p.p., in quanto l'oggetto delle sue istanze non era la restituzione nel termine a norma dell' art. 175 c.p.p., bensì la declaratoria di non irrevocabilità delle due sentenze, con conseguente non esecutività dell' ordine di carcerazione alle stesse relativo, a causa della mancata rituale notifica degli estratti contumaciali delle sentenze per illegittimità dei decreti di irreperibilità. Infatti, in un caso, la dichiarazione di irreperibilità non era stata preceduta dalla rinnovazione delle ricerche nei luoghi indicati nell' art. 159, come prevista dall' art. 160 c.p.p.; nell' altro le ricerche erano incomplete.
Il ricorso merita accoglimento
Invero le istanze proposte dal HI CH, ex artt. 666 e 670 c.p.p., non erano all' evidenza richieste di restituzione nel termine, neppure in via subordinata, e quindi soggette alla tassativa prescrizione temporale stabilita dal terzo comma dell' art. 175 c.p.p., ma altrettanti incidenti di esecuzione finalizzati alla declaratoria di non esecutività delle menzionate sentenze per invalidità del titolo, per cui devono considerarsi ritualmente proposte prima della esecuzione delle dette decisioni. Peraltro, come espressamente affermato da questa Corte
(Sez. 1, 21 aprile 1993, Motta), sono incompatibili tra loro la deduzione della nullita' della notifica dell' estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini che presuppone, invece, la ritualita' dell' atto al cui compimento e' legato il decorso del termine scaduto.
Pertanto il Tribunale, quale giudice dell' esecuzione, avrebbe dovuto esaminarle nel merito e provvedere ai sensi del citato art. 670 c.p.p., verificando l'esistenza e validità del titolo esecutivo.
P.Q.M.
2 Mui la Corte annulla
Così deciso in
F
l' impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Savona.
Roma, il 21 dicembre 2004.
AL PRESIDENTE est.
Mily
3 1 GEN. 2005 REM
✓ FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott. Fiorella Donati
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Mui b