Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2009, n. 9477
CASS
Sentenza 14 gennaio 2009

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La previsione dell'impugnazione unitamente alla sentenza, che decide sulla impugnazione o sulla opposizione, dell'ordinanza di restituzione nel termine ha riguardo all'ordinanza pronunciata dal giudice della cognizione nell'ambito del procedimento di impugnazione e non anche a quella pronunciata dal giudice dell'esecuzione, che, ove divenuta definitiva, non può essere disattesa da altro giudice.

Il giudice dell'impugnazione proposta in seguito alla restituzione nel termine concessa dal giudice dell'esecuzione, che ha respinto la richiesta di non esecutività della sentenza, non può dichiarare l'impugnazione inammissibile per tardività, non potendo sindacare la decisione del giudice dell'esecuzione, divenuta definitiva.

La decisione del giudice dell'esecuzione di non sospendere l'esecuzione del titolo non vincola il giudice dell'impugnazione che ritenga ammissibile il gravame, sicché, ove l'interessato proponga all'uno o all'altro, rispettivamente la questione sul titolo esecutivo e l'impugnazione, il giudice di quest'ultima può ritenerla tempestiva pur quando il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto validamente formato il titolo esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2009, n. 9477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9477
    Data del deposito : 14 gennaio 2009

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