Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 175 comma secondo cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente. Tale equiparazione vale anche per il periodo anteriore alla novella legislativa, poiché anche prima della modifica sussisteva l'obbligo per il difensore di fiducia di fare pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente, specie nel caso di elezione di domicilio presso il suo studio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2007, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/12/2007
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3967
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 009670/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI GI N. IL 08/01/1936;
avverso ORDINANZA del 19/10/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE NUNZIO W. Che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Il 19 ottobre 2006 la Corte d'appello di Roma, sezione seconda penale, pronunziandosi in sede di annullamento con rinvio, disposto dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte con sentenza del 2 marzo 2006, respingeva l'istanza presentata da IU LA, volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale n. 23867/03, emessa nei suoi confronti il 19 novembre 2003 dal Tribunale di Roma.
La Corte d'appello, pronunziandosi nel rispetto delle formalità di cui all'art. 127 c.p.p. e valutando la domanda formulata alla luce dell'art. 175 c.p.p., comma 2, così come modificato dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, in ossequio al dictum della sentenza di annullamento, osservava che esisteva agli atti la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte di LA, il quale aveva nominato un difensore di fiducia, presso il quale aveva anche eletto domicilio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, le notifiche effettuate a quest'ultimo erano pienamente equiparabili a quelle eseguite all'imputato che, mediante il conferimento del mandato al legale, aveva instaurato un rapporto fiduciario da cui scaturiva l'onere di mantenersi in contatto con il legale al fine di mantenersi aggiornato degli sviluppi del procedimento. La prova dei contatti con il difensore di fiducia domiciliatario era desumibile dalla stesse allegazioni di LA, il quale rappresentava la circostanza che il legale da lui nominato da anni seguiva tutte le vicende giudiziarie che lo riguardavano e che con lo stesso erano intervenuti significativi e protratti contatti.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LA, il quale lamenta violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, per omessa verifica in concreto del comportamento omissivo del difensore domiciliatario, incidente sul requisito dell'effettività della conoscenza ex art.175 c.p.p., comma 2, nonché violazione dell'art. 175 c.p.p. e vizio di motivazione, non essendo provato che l'imputato fosse stato tempestivamente informato dal suo difensore dell'avvenuta pronuncia di una sentenza di condanna nei suoi confronti.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Le violazioni dedotte non sussistono, in quanto la Corte territoriale, previa instaurazione del rito camerale camerale partecipato (art. 127 c.p.p.), ha valutato l'istanza presentata da IU LA, facendo corretta applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, così come modificato dal decreto L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in L. 22 aprile 2005, n. 60, che persegue un triplice ordine di obiettivi: a) rendere effettivo il diritto delle persone condannate in contumacia, prive di effettiva conoscenza del processo a loro carico e che non abbiano rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire, ad un nuovo esame del loro caso da parte dell'autorità giudiziaria, che abbia proceduto al loro ascolto sul merito delle accuse, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 6 Cedu;
b) armonizzare l'ordinamento giuridico nel suo complesso al nuovo sistema di consegna tra gli Stati europei, che consente alle autorità giudiziarie degli Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo ove non sia garantita, in presenza dei relativi presupposti, la possibilità di un nuovo processo;
c) adeguare il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi anche attraverso la razionalizzazione e la semplificazione del sistema delle notifiche in presenza della nomina di un difensore di fiducia. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che per respingere la domanda di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ex art. 175 c.p.p., comma 2, il giudice deve accertare l'esistenza di due presupposti concorrenti: 1) l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento;
2) la volontaria rinuncia a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione. Di conseguenza, quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, il giudice restituisce il richiedente nel termine per proporre impugnazione.
La rinuncia a comparire, rilevante ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 può consistere in un comportamento concludente, purché
inequivoco e rigorosamente accertato dal giudice con ogni necessaria diligenza. La rinuncia tacita deve consistere in un comportamento incompatibile con l'esercizio del diritto di partecipare al proprio processo e deve essere preceduta da una comunicazione all'imputato delle imputazioni contestate, della data del processo e dell'indicazione delle conseguenze cui il soggetto va incontro in caso di mancata presentazione all'udienza fissata, così da metterlo in condizione di scegliere "consapevolmente" come esercitare il proprio diritto di difesa.
La restituzione in termini può essere, quindi, negata al soggetto che, come nel caso in esame, abbia avuto effettiva conoscenza del processo a proprio carico e abbia deciso di non intervenire rinunciando al diritto di essere presente e di essere ascoltato dal giudice chiamato a decidere. D'altra parte, se si dovesse richiedere una previa espressa manifestazione della rinuncia, la restituzione nel termine dovrebbe essere concessa a tutti gli imputati contumaci, indipendentemente dalla loro effettiva conoscenza del processo. Ritenere che la rinuncia possa essere espressa mediante comportamenti concludenti non significa, però, ammettere presunzioni fondate su una conoscenza indiretta dell'apertura di un procedimento per poi inferire da esse una "volontaria" assenza dal processo: la rinuncia tacita deve consistere in un comportamento incompatibile con l'esercizio del diritto di partecipare al proprio processo preceduta, almeno, da una comunicazione all'imputato, che può essere fornita anche al difensore, qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso quest'ultimo.
Al dichiarato fine di garantire la ragionevole durata del processo e, quindi, di accelerare i tempi di notifica degli atti, il D.L. n. 17 del 2005, art. 2, comma 1, conv. con modif. nella L. n. 60 del 2005,
ha introdotto nell'art. 157 c.p.p., il comma 8 bis, in materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, che dispone che, una volta avvenuta la prima notifica secondo le regole contemplate nell'art. 157 c.p.p., le successive notifiche vengano effettuate presso il difensore di fiducia, se designato, salvi i casi in cui il destinatario abbia eletto (o dichiarato) domicilio altrove o il difensore stesso abbia rifiutato la notificazione (Cass., Sez. 1^, 5 dicembre 2006, n. 1409, Donzelli;
Cass., Sez. 4^, 11 ottobre 2005, n. 1462, Mandrini, rv. 232409). Poiché già in precedenza era prevista la notificazione obbligatoria presso il difensore di fiducia nel caso in cui l'imputato avesse eletto domicilio presso lo stesso (Cass., S.U. 27 settembre 2005, n. 36634, Niane, rv. 231809), l'allargamento delle ipotesi di notifica presso il difensore di fiducia anche indipendentemente dalla elezione di domicilio (Cass., Sez. 1^, 11 ottobre 2005, n. 41649, Mandrini, rv. 232409) assume il significato di attribuire al difensore stesso un preciso onere, già esistente in base alla normativa pregressa e agli obblighi di deontologia professionale, di portare effettivamente a conoscenza dell'assistito tutti gli atti processuali che lo riguardano, anche se non domiciliatario del suo assistito, salva la possibilità di rivolgersi al giudice per comunicare che non intende più accettare le notificazioni, in situazioni in cui non può più assolvere tale compito.
Costituisce preciso onere dell'imputato coltivare i rapporti con il proprio difensore di fiducia, onde mantenersi al corrente degli sviluppi del procedimento (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic;
Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2006, n. 8232, Zine, rv. 233417; in senso conforme, Cass., Sez. 1^ 16 maggio 2006, n. 19127, Gdoura, rv. 233920).
Tutto ciò comporta che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente (Cass. Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic;
Cass., Sez. 1^, 12 luglio 2006, n. 32678, Somogyi, rv. 235036; Cass., Sez. 6^, 9 marzo 2006, Casilli;
Cass. Sez. 1^, 7 febbraio 2006, n. 8232, Zine Ei;
Cass., Cass., Sez. 1^, 25 maggio 2006, Filipi;
Cass., Sez. 1^, 16 maggio 2006, Gdoura;
Cass., Sez. 6^, 9 maggio 2006, Kera). È ovvio che tale equiparazione vale anche per il periodo antecedente alla novella legislativa, poiché anche prima della modifica Sussisteva l'obbligo per il difensore di fiducia di fare pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente, specie nel caso di elezione di domicilio presso il suo studio (Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2006, Zine El Mostafa, cit. e Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic). La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l'avvocato difensore nominato di fiducia dall'imputato e l'imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui da il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (o conferma) di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento. È, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l'imputato e il difensore di fiducia continua a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee (Cass., Sez. 1^, 16 maggio 2006, n. 19127, Gdoura, cit.; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2006, n. 19907, Gherasim, rv. 233868; Cass., Sez. 6^, 9 maggio 2006, n. 23549, Kera, rv. 234283), ferma restando, comunque, la possibilità di vincere tale presunzione attraverso un'idonea prova in contrario, nel caso in esame non sussistente.
Con la novella legislativa entrata in vigore il 24 aprile 2005 il legislatore ha, quindi, indubbiamente, scelto, tra l'altro di privilegiare il ruolo del difensore di fiducia, accentuandone ulteriormente la valenza (rispetto alla difesa d'ufficio) e riconoscendo al relativo rapporto professionale ("fiduciario" nel senso più rigoroso del termine) un inedito rilievo specifico e concreto sotto il profilo del soddisfacimento reale di tale esigenza di conoscenza effettiva (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic;
Cass., Sez. 2^, 24 gennaio 2006, n. 8410, Pisaturo;
Cass., Sez. 1^, 25 maggio 2006, Filipi;
Cass., Sez. 3^, 1 febbraio 2006, Morgillo). Sotto tutti questi profili, dunque, l'istanza di restituzione nel termine è infondata, in quanto l'imputato ha avuto regolare conoscenza del procedimento e ha tenuto un comportamento univocamente indicativo della sua volontà di rinunziare a comparire, non assolvendo all'onere di mantenere i rapporti con il difensore di fiducia - da cui era assistito da anni e presso il quale aveva anche eletto domicilio - il quale non risulta avere in alcun modo omesso il rispetto dei suoi doveri professionali e deontologici. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008