Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2007, n. 2432
CASS
Sentenza 12 dicembre 2007

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In tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 175 comma secondo cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente. Tale equiparazione vale anche per il periodo anteriore alla novella legislativa, poiché anche prima della modifica sussisteva l'obbligo per il difensore di fiducia di fare pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente, specie nel caso di elezione di domicilio presso il suo studio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2007, n. 2432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2432
    Data del deposito : 12 dicembre 2007

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