Sentenza 31 luglio 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., nè può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In motivazione, la Corte ha anche evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/07/2014, n. 35717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35717 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 31/07/2014
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 19
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 25267/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC IC N. IL 07/10/1975;
avverso la sentenza n. 6585/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 11/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta P. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e dell'istanza. CONSIDERATO IN FATTO
1. ON NR è stato condannato per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2) con le aggravanti dell'aver cagionato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in ora notturna (in data 3.10.2009). Con sentenza dell'11-14.2.2014 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna deliberata dal Tribunale di Forlì-Cesena, sostituendo tuttavia la pena detentiva dell'arresto di mesi sei con la corrispondente pena dell'ammenda, determinando pertanto la pena finale in Euro 49.000 di ammenda.
2. Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso il difensore enunciando quattro motivi:
- erronea applicazione dei commi 2 bis e 9 bis C.d.S. in relazione all'art. 27 Cost.: richiamata giurisprudenza di legittimità e costituzionale a sostegno della tesi che l'incidenza dell'aggravante anche sulla tipologia di pena in concreto eseguibile richiederebbe una particolare dimostrazione del nesso causale tra lo stato personale del conducente e l'evento incidente stradale, il ricorrente deduce che nel caso concreto i Giudici del merito non avrebbero interpretato la norma in conformità del principio di colpevolezza;
- "vizio di motivazione" in ordine all'aggravante del comma 2 bis, in relazione alla tesi difensiva che la manovra che aveva condotto alla perdita di controllo del veicolo (con fuoriuscita dalla sede stradale ed urto contro una centralina di gas metano) sarebbe stata conseguenza necessitata da altrui manovra irregolare: la risposta dei Giudici di merito (l'inattendibilità della versione difensiva alla luce della conformazione dello stato dei luoghi) sarebbe assertiva, così come l'attribuzione di tale perdita di controllo allo stato di ebbrezza alcolica, in assenza di alcun riscontro di tipo oggettivo;
mancherebbe altresì motivazione sulle ragioni per le quali l'urto con la centralina avrebbe costituito significativo pericolo o turbamento per la circolazione stradale;
- (terzo e quarto motivo) vizio di motivazione sul punto del diniego delle attenuanti generiche (dalla Corte di merito ipotizzate comunque come subvalenti) in ragione della guida notturna, anche in relazione alla disciplina dell'aggravante ex comma 2 sexies (con riferimento al successivo comma 2 septies).
2.1 Con richiesta pervenuta il 21.7.2014 l'imputato ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis c.p. e art. 464-bis c.p.p., allegando copia di istanza inviata all'UEPE territorialmente competente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.1 I primi due motivi vanno considerati unitariamente (atteso che il primo si limita a svolgere considerazioni teoriche prive di specifica critica agli argomenti in concreto contenuti nella motivazione della sentenza d'appello).
La doglianza complessivamente svolta è tuttavia al tempo stesso manifestamente infondata e diversa da quelle consentite. La Corte distrettuale, con l'apprezzamento di merito che le compete, ha giudicato che la collisione con una centralina di gas metano costituisse significativo pericolo per coloro che si fossero trovati a passare sul posto. Si tratta di affermazione in fatto che, dando esatta applicazione ai principi di diritto in materia affermati da questa Corte suprema (per tutte, Sez. 4 sentenze 47276/2012 e 15050/2014), si sottrae a censure riconducibili ai vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà soli rilevanti in questa sede. Anche le ragioni per le quali i Giudici d'appello hanno disatteso la versione difensiva di una manovra d'emergenza (seconda pagina della motivazione) si sottraggono a tal genere di critica, la contestazione difensiva risolvendosi appunto in preclusa censura di merito volta alla rivalutazione del materiale probatorio (del resto è significativo che il secondo motivo enuncia la generica locuzione "vizio di motivazione", senza alcuna specificazione, invece indispensabile stante la peculiare diversità dei tre vizi che, soli, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e disciplina). Quanto a terzo e quarto motivo, la Corte d'appello ha spiegato perché condivideva il diniego delle attenuanti generiche come argomentato dal Tribunale (avendo valorizzato: i due precedenti specifici, apprezzati nella loro altrettanto specifica valenza negativa sull'atteggiamento di guida in condizioni inadeguate e pericolose per la pubblica incolumità, e l'assenza di un comportamento processuale sintomatico di alcuna resipiscenza). E tale argomentazione si caratterizza, sul piano logico, per la propria autonoma e sufficiente efficacia giustificatrice, appunto immune da censure riconducibili all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E);
pertanto, l'obiettiva inadeguatezza del richiamo all'impossibilità di elidere l'ulteriore aggravante del comma 2 sexies (censurata dal ricorrente con rilievo che determina l'infondatezza in luogo dell'inammissibilità di questa doglianza) risulta assorbita e non determinante.
4. La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere accolta, per le ragioni che seguono.
4.1 Il capo 2^ della L. 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche per gli imputati maggiorenni.
L'art. 3 della legge disciplina le modifiche al codice penale, con l'inserimento dei nuovi artt. 168-bis e 168-ter c.p., indicando i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del nuovo istituto e prevedendo che l'esito positivo della prova estingua il reato per cui si procede.
L'art. 4 modifica il codice di rito, disciplinando: tempi e modi della richiesta nella fase del giudizio (art. 464-bis) e in quella delle indagini preliminari (art. 464-ter c.p.p. e art. 141-bis disp. att. c.p.p.); contenuto del provvedimento del giudice e suoi effetti (464-quater); contenuti, modalità e possibili vicende afferenti l'esecuzione della messa alla prova (artt. 464-quinquies, 464-sexies, 464-octies, 464-novies, 141-ter disp. att.); esiti della messa alla prova (art. 464-septies, in particolare con l'alternativa della sentenza che dichiara l'estinzione del reato e dell'ordinanza che dispone la ripresa del corso del processo;
art. 657-bis).
4.2 Per quanto riguarda la fase del giudizio, che qui rileva, la nuova disciplina costruisce l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova quale alternativa alla celebrazione di alcun giudizio, caratterizzata da peculiari e ripetuti apprezzamenti di merito del giudice che sarebbe competente al giudizio di primo grado. Ciò si evince sia dalla previsione di termini rigorosi (art. 464-bis, comma 2; art. 464-quater, comma 9), comunque tutti precedenti la dichiarazione di apertura del dibattimento (o la formulazione delle conclusioni ex artt. 421 e 422 c.p.p. che, secondo il recentissimo insegnamento di S.u. ud.
27.3.2014 in proc. Frija costituisce il termine ultimo per la richiesta di giudizio abbreviato); sia dalla peculiarità delle valutazioni in fatto che il giudice deve compiere (acquisizione di ulteriori informazioni, art. 464-bis, comma 5; modifiche o integrazioni d'ufficio del programma, e decisione alla stregua dei parametri ex art. 133 c.p. dopo specifico contraddittorio, art. 464- quater;
modifiche delle prescrizioni originarie, art. 464-quinquies, comma 3; revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova, art. 464-octies; deliberazione sull'esito, art. 464-septies). Conferma la natura di "rito/procedura" radicalmente alternativa al giudizio il fatto che le ordinanze che decidono sulla richiesta originaria o sulla revoca siano immediatamente ricorribili per cassazione: art. 464-quater, comma 7 e art. 464-octies, comma 3. Ciò, in solo apparente eccezione al principio ex art. 586 e art. 448, ultimo periodo e art. 438 in relazione a Corte cost. sent. n. 23/1992: perché mentre in quei casi comunque un giudizio sul merito dell'imputazione deve svolgersi (essendo sotto tale profilo non rilevante la diversità dei parametri probatori), nel caso della messa alla prova vi è strutturalmente una soluzione assolutamente incompatibile con alcun giudizio che si concluda con l'applicazione di una sanzione (tale non essendo anche la mera valutazione preliminare ex art. 129 c.p.p. prevista dall'art. 464-quater, comma 1).
4.2.1 In definitiva, l'istituto della messa alla prova previa sospensione del procedimento è stato costruito dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado.
Si tratta, quindi, di procedura e opportunità assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione.
L'attuale disciplina positiva, pertanto, esclude la possibilità che la sospensione del procedimento con messa alla prova possa trovare applicazione nel giudizio di legittimità.
4.3 La L. n. 67 del 2014 non contiene disciplina transitoria. Il Parlamento si è attivato in tempi successivi alla sua promulgazione e, ad oggi, risulta pendente al Senato della Repubblica (S.1517) l'esame del testo approvato il 10.6.2014 dalla Camera dei deputati (C.2344), secondo cui "1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità".
4.3.1 Come si è evidenziato, si tratta pertanto di un intervento normativo complesso, nel quale il beneficio della possibile estinzione del reato è strettamente connesso alla peculiare procedura che deve essere seguita, l'uno risultando inscindibilmente legato ad una ratio deflattiva che impedisce ogni efficacia del beneficio autonoma, quindi al di fuori del peculiare rito. Proprio tale inscindibile connessione tra il beneficio estintivo ed il rito peculiare che, solo, ad esso può condurre comporta che l'attuale assenza di una positiva e specifica disciplina transitoria (relativa ad un possibile rito diverso per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina) imponga, per sè, l'applicazione del generale principio ed del tempus regit actum (secondo la previsione generale dell'art. 11 disp. gen.), con la conseguente inammissibilità di ogni richiesta che intervenga in sede di giudizio di legittimità.
Deve infatti avere risposta negativa il quesito se, non essendo più possibile per l'imputato, in ragione dello stato in cui si trova il processo al momento dell'entrata in vigore della L. n. 67 del 2014, proporre la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nei soli termini in cui essa è, come ricordato, ammissibile, sia comunque configurabile, in ragione della natura di causa estintiva del reato che il positivo esito della messa alla prova assume, l'obbligo, riconducibile a fonti normative ordinarie o costituzionali nazionali ovvero normative o giurisprudenziali Europee, di rendere comunque applicabile la nuova disciplina anche al processo in corso, trattandosi di legge penale più favorevole.
4.3.2 Ancorché formulata in relazione a positiva disciplina transitoria, appare in proposito assorbente la condivisa analisi che ha condotto la Corte costituzionale a dichiarare non fondata la questione relativa all'inapplicabilità dei più favorevoli termini di prescrizione, introdotti dalla L. n. 251 del 2005, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti la Corte di cassazione. La motivazione della sentenza n. 236 del 22.6-22.7.2011 ha, con attento esame delle implicazioni del contenuto dell'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi dell'art. 117 Cost., comma 1, espresso alcuni principi che efficacemente si attagliano alle caratteristiche sistematiche e strutturali che la questione qui esaminata pone.
La Corte costituzionale ha prima ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, "il principio di eguaglianza costituisce non solo il fondamento, ma anche il limite dell'applicabilità retroattiva della lex OR. Mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, costituisce un valore assoluto e inderogabile, quello della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad esso contrapposti, di analogo rilievo" (punto 10 ultimo periodo). Quindi ha osservato che tale conclusione trova conferma anche dopo l'evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea (in particolare sent. 17.9.2009, Scoppola
contro
Italia), perché "il riconoscimento da parte della Corte Europea del principio di retroattività in mitius - che già operava nel nostro ordinamento in forza dell'art. 2 c.p., commi 2, 3 e 4. E aveva trovato un fondamento costituzionale attraverso la giurisprudenza di questa Corte - non ha escluso la possibilità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione" (punto 13, quarto paragrafo).
E "a ben vedere il principio di retroattività della lex OR presuppone un'omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo, posto che ... il principio di eguaglianza, così come ne costituisce un fondamento, può rappresentare anche il limite dell'applicabilità retroattiva della legge penale più favorevole" (punto 13, quinto paragrafo). In altri termini, "a differenza di quello di irretroattività della legge penale sfavorevole, il principio di retroattività della legge favorevole non può essere senza eccezioni" e l'eccezione può trovare ragionevole fondamento "nella diversità dei contesti processuali".
4.3.2.1 Queste riflessioni sistematiche debbono guidare l'interprete quando si ponga la domanda se nel nostro caso la lex OR (costituita dalla previsione di una ulteriore causa di estinzione del reato tuttavia caratterizzata dalla stretta connessione con un rito peculiare che ne impedisce ogni rilievo nei giudizi di impugnazione) possa trovare applicazione retroattiva.
Orbene, l'interprete deve prendere atto che, come avvertito, secondo il nuovo intervento legislativo quando il processo è ormai giunto davanti al giudice dell'impugnazione (perché vi è stata una decisione che ha definito il primo grado di giudizio) non vi è spazio sistematico alcuno per dare ingresso ad una procedura che, come e nei termini in cui si è prima argomentato, è strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su una determinata imputazione. Questo ancor più quando il processo pende nel giudizio di legittimità.
In altri termini, solo una disciplina transitoria che prevedesse espressamente l'applicazione retroattiva potrebbe, in questa fattispecie di procedimento, permettere l'apertura di una fase incidentale che dia spazio alle peculiari vicende che possono condurre all'esito positivo di una messa alla prova, fatto che costituisce il presupposto dell'effetto estintivo del reato. Tanto ciò è vero, che la soluzione diversa condurrebbe a conclusioni sia del tutto creative che clamorosamente incompatibili con il sistema processuale penale positivo. Ammettere che la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova possa essere proposta, in via "transitoria interpretativa", nel giudizio di legittimità condurrebbe infatti ad una secca alternativa:
- prevedere che tutta la procedura incidentale si svolga davanti alla Corte di cassazione;
- utilizzare lo strumento dell'annullamento con rinvio. Palesi le incongruenze eclatanti in ciascuna delle soluzioni. Nel primo caso la Corte di cassazione sarebbe chiamata (senza una corrispondente volontà del legislatore) a svolgere ripetute ed invasive attività proprie del giudice del merito, con reiterati apprezzamenti di fatto: si tratta di una soluzione in assoluto contrasto con la struttura del giudizio di legittimità e con le peculiarità della sua cognizione come disciplinata dagli artt. 606 - 624 c.p.p.. Nè potrebbe, in proposito, richiamarsi la cognizione di merito che espressa e specifica disciplina normativa le attribuisce (in materia di estradizione e di mandato di arresto Europeo), perché anche in tali casi la giurisprudenza di questa Corte suprema ha sempre precisato che l'estensione della cognizione alle censure di merito è cosa diversa dall'attribuzione dei poteri istruttori tipici del giudice del merito.
Nel secondo caso, le irrazionalità si sovrappongono in un crescendo esponenziale che segue, inevitabilmente e senza rimedio, ogni possibile evoluzione della ricostruzione. Innanzitutto occorrerebbe individuare il giudice del merito cui rinviare il processo, se quello del primo o del secondo grado;
in secondo luogo l'annullamento di una sentenza di merito in sè immune da alcuna censura sarebbe giustificato dalla mera eventualità dell'accesso dell'imputato alla procedura della messa alla prova e della sua conclusione positiva (posto che accesso e mancata revoca sono risultati che prescindono dalla sola volontà e autodeterminazione dell'imputato); ma, e ancor più, nel caso di negativo esito della messa alla prova e, quindi, della necessità di procedere oltre nel giudizio, si dovrebbero celebrare nuovamente uno o due gradi del giudizio di merito, in realtà già efficacemente conclusi in termini di accertata legittimità. Evidente l'assoluta irrazionalità della soluzione, con riferimento ai valori costituzionali dell'efficienza della giurisdizione e della ragionevole durata del processo. Anche la soluzione di un annullamento con rinvio solo per riaprire una sorta di fase incidentale volta a consentire l'eventuale svolgersi della messa alla prova, con salvezza dell'efficacia delle intervenute sentenze di merito nel caso di esito negativo, si caratterizzerebbe per l'assoluta "creatività asistematica" della costruzione. In altri termini, proprio le considerazioni che precedono evidenziano come i "contesti processuali" del processo che non sia giunto a sentenza in primo grado e di quelli che si trovano in fase di impugnazione siano assolutamente, strutturalmente e dal punto di vista sistematico, del tutto differenti e non permettano, pertanto, di dare applicazione retroattiva alla nuova disciplina, a ciò potendo giungersi solo con esplicita, specifica ed articolata scelta sistematica del legislatore, con un'eventuale disciplina transitoria.
4.3.2.2 Nè, ricostruito il sistema con l'applicazione ordinaria del principio posto dall'art. 11 disp. gen. (in ragione della richiamata inscindibile connessione tra diritto sostanziale e rito, in questa fattispecie), potrebbe prospettarsi alcuna questione di legittimità costituzionale in ordine a tale soluzione: per due ragioni concorrenti ed autonome tra loro.
La prima: proprio le alternative possibili, di alcune delle quali si è appena dato conto, attestano che la questione attiene alla discrezionalità propria del legislatore che, consapevole del principio generale vigente riconducibile all'art. 11 ricordato, avrebbe potuto e potrebbe scegliere tra soluzioni diverse, assumendo la responsabilità delle eventuali complesse scelte di sistema necessarie;
palese, quindi, l'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.
La seconda: deve osservarsi che la conclusione cui la sentenza 236/2011 della Corte costituzionale è giunta atteneva ad una fattispecie in cui si trattava di una causa di estinzione del reato (la prescrizione) immediatamente applicabile e di agevole individuazione. A maggior ragione tale conclusione non può che valere per la nostra fattispecie, caratterizzata da plurimi elementi di incertezza quanto al definitivo concretizzarsi della causa estintiva.
5. Deve conclusivamente affermarsi il principio di diritto che "La sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 3 e 4, non può essere richiesta dall'imputato nel giudizio di cassazione, ne' invocandone l'applicazione in detto giudizio, ne' sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio della estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio "tempus regit actum". Nè alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex OR, che per sè imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2014