Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/07/2014, n. 35717
CASS
Sentenza 31 luglio 2014

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Nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., nè può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In motivazione, la Corte ha anche evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/07/2014, n. 35717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35717
Data del deposito : 31 luglio 2014

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