Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 2
Rispondono del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso i soggetti che abbiano assunto il ruolo di "avvicinati", e cioè che, pur non compartecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell'organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione formale.
La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice è assicurata pur quando l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, ed in particolare anche nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di discussione nel corso del procedimento incidentale "de libertate". (Fattispecie relativa alla derubricazione del reato, ad opera del giudice di appello, dalla fattispecie di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in quella di favoreggiamento aggravato; tale ultima qualificazione giuridica, in precedenza, era stata prospettata dal pubblico ministero nel ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare applicata per il reato associativo; inoltre, in una memoria presentata dalla difesa nel corso del giudizio di merito, erano state richiamate decisioni del tribunale del riesame che avevano qualificato analoghe condotte come favoreggiamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2010, n. 9091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9091 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 155
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 38495/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI TI BENIAMINO, N. IL 04/03/1962;
2) DO IO, N. IL 15/10/1972;
3) AVARELLO STEFANO, N. IL 21/12/1973;
4) CO JO, N. IL 09/01/1969;
5) DO GI, N. IL 01/04/1974;
6) LI IN, N. IL 06/02/1956;
7) NT SE, N. IL 06/02/1970;
8) AN IO, N. IL 17/04/1979;
9) FE ALFREDO, N. IL 13/08/1973;
10) RIZZO PIETRO, N. IL 19/06/1951;
avverso la sentenza n. 25/2008 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 05/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. D'Ambrosio chiedeva il rigetto dei ricorsi;
Rilevato che i difensori Avv. Danile per le parti civili TE, Avv. Caselli per la Regione Sicilia, Avv. Galluzzi per il Comune di Racalmuto e la Provincia di RI chiedevano la conferma della sentenza;
Avv. Di Rienzo per ZZ, Avv. Robiony per AG GN, Avv. Mazzi per Di AT, Avv. Aricò per AR, Avv. Aricò e Avv. Mattina per AL, Avv. NO per LI, SO, ZZ e AG LU chiedevano l'accoglimento dei motivi.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione emessa dalla Corte d'assise della stessa città, pronunciava la sentenza con la quale:
dichiarava AL GN colpevole del delitto di cui all'art.378 c.p. e L. n. 152 del 1991, art. 7, derubricando l'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.;
applicava a Di AT BE la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 invece che l'interdizione perpetua, eliminava la pena dell'interdizione legale, gli applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata invece che quella dell'assegnazione ad una casa di lavoro, confermando nel resto la condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e vari omicidi con i connessi reati in materia di armi;
assolveva SO EP dai delitti di cui ai capi W e X (Omicidio di OL EP e detenzione di armi), confermando nel resto la condanna per partecipazione ad associazione mafiosa e vari omicidi con i connessi reati in materia di armi;
assolveva LI CE dai delitti di cui ai capi CC e DD (omicidio di ND GN e detenzione di armi), confermando nel resto la condanna per partecipazione ad associazione mafiose e vari omicidi con i connessi reati in materia di armi;
assolveva NT EP dai delitti di cui ai capi e, d, c, f, g, h (violazione legge sulle armi), confermando la condanna per favoreggiamento aggravato;
confermava le condanne inflitte a AG GN e ZZ TR per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio con i connessi delitti in materia di armi, a AR EF, AG LU e RA LF per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso.
L'attuale vicenda processuale aveva ad oggetto una guerra di mafia svoltasi nel territorio di Racalmuto negli anni 90, conseguente alla strage compiuta dalla compagine denominata degli "stiddari" nei confronti della cosca avversa, con la conseguente ritorsione compiuta dal "mandamento di Racalmuto" che aveva agito, allo scopo di vendicare quella strage, fino ad epoca recente.
Preliminarmente la Corte territoriale rilevava che il processo si fondava sostanzialmente su chiamate in correità o reità di collaboratori che, dopo aver fatto parte dell'associazione mafiosa, avevano deciso di dissociarsene ed avevano riferito all'autorità giudiziaria fatti relativi a quella associazione e i crimini commessi;
pertanto, premetteva quali erano le regole di diritto che avrebbe applicato nella valutazione delle loro dichiarazioni, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità in materia. Osservava che le propalazioni accusatone devono essere accompagnate da riscontri esterni, che tali riscontri devono essere indipendenti dalla chiamata in correità onde evitare il fenomeno della circolarltà della prova, che non devono avere lo spessore di prove autosufficienti, che possono consistere in elementi di qualsiasi natura sia rappresentativa che logica, e quindi anche in altre chiamate in correità, che devono avere una valenza individualizzante nel senso che devono concernere non solo il fatto ma la riferibilità del fatto all'imputato. In relazione ai collaboratori, che avevano offerto il loro contributo nel presente processo, osservava che il giudice di primo grado aveva attentamente vagliato la loro attendibilità intrinseca, delineando il ruolo criminale assunto da ciascuno di loro e la compatibilità dello stesso con la conoscenza dei fatti raccontati, le ragioni della collaborazione, l'autonomia delle loro dichiarazioni e la spontaneità in relazione a fatti per i quali non erano mai stati sospettati e sul punto richiamava le schede di valutazione contenute nella sentenza di primo grado. Non sussisteva alcuna tardività delle loro dichiarazioni perché tale dato doveva essere valutato con riferimento al momento iniziale della collaborazione e non con riguardo ai fatti che erano di molto risalenti nel tempo;
ognuno di loro aveva riferito immediatamente dei delitti ai quali aveva partecipato e poi di quelli dei quali aveva conoscenza. Le loro propalazioni non erano state influenzate dalla lettura di giornali sia perché gli articoli risalivano all'epoca di commissione dei fatti e non all'epoca della collaborazione sia perché costoro avevano riferito fatti inediti e conoscibili solo da chi vi aveva preso parte. Sulle motivazioni della collaborazione osservava che il pentimento dei collaboratori non richiedeva una sorta di conversione e soprattutto non vi era alcuna necessità di esaminare i motivi del pentimento, visto che la decisione di collaborare nasceva proprio dalla aspettativa di ottenere una attenuazione della pena;
ciò che la legge chiedeva era che le dichiarazioni fossero veritiere e, comunque, tutti gli attuali collaboratori si erano accusati di efferati crimini dei quali non erano stati neppure sospettati.
Esaminava poi le posizioni dei singoli imputati elencando per ognuno i motivi di appello e le ragioni della decisione.
Di AT BE e AG GN avevano collaborato con la giustizia ammettendo le proprie responsabilità e i loro motivi di appello erano limitati alla determinazione in concreto della pena. Di AT nelle conclusioni aveva anche chiesto di essere assolto dai reati contestati di partecipazione all'associazione e di tentato omicidio di CI, ma non aveva presentato motivi in merito, anche perché era confesso sul punto di avere partecipato alla decisione della famiglia mafiosa di uccidere il CI. In relazione alla pena, la Corte osservava che era stata contenuta nei minimi edittali, tenendo conto del ruolo marginale svolto dall'imputato nella cosca, nonostante la militanza di oltre 16 anni e accoglieva il ricorso con riguardo alle pene accessorie e alla misura di sicurezza applicata.
IA si era limitato a contestare la quantità della pena inflitta, ma la Corte osservava che, per i numerosi fatti di sangue che aveva commesso, era stato condannato ad una pena contenuta quasi nei minimi edittali, proprio perché si era tenuto conto dell'importanza della sua collaborazione.
AR EF, AG LU e ZZ LF erano chiamati a rispondere solo della partecipazione al delitto associativo e la loro posizione veniva individuata in quella del soggetto "avvicinato". Osservava la Corte che il ruolo di avvicinato all'interno dell'associazione mafiosa identificava quello di un soggetto che svolgeva tutte le funzioni proprie degli associati senza essere partecipe del patrimonio di conoscenze e senza disporre del potere deliberativo degli associati. Tale definizione nasceva da massime di esperienze, consolidate nel corso di innumerevoli processi, e identificava una sorta di apprendistato a cui erano sottoposti alcuni soggetti al fine di verificare sul campo la loro valenza prima di procedere alla formale affiliazione. Il soggetto avvicinato era colui che aveva aderito al programma criminoso indeterminato dell'associazione e aveva manifestato la sua disponibilità a portare a termine i compiti che gli sarebbero stati affidati a cominciare dai compiti più semplici, come portare i pizzini, e poi in progressione il compimento di atti intimidatori e di omicidi. Il ruolo di avvicinato quindi non era un ruolo esterno all'associazione, ma interno, ed aveva rilevanza qualora fosse stato riempito di contenuti e cioè di attività concrete volte a rafforzare l'associazione e a rendere più agevole gli scopi criminali della stessa. Secondo la Corte un esempio evidente di tale ruolo era costituito dalla posizione di Di AT IO, non oggetto del presente giudizio, il quale aveva operato come avvicinato dal 1991 al 1997, data in cui era diventato reggente della cosca, e tuttavia nessuno poteva dubitare che anche nel primo periodo fosse stato intraneo alla cosca.
Tanto premesso osservava la sentenza che gli elementi a carico di AR erano costituiti dalle dichiarazioni di AG GN che lo aveva identificato come avvicinato con l'incarico specifico di compiere atti intimidatori in danno di imprenditori e di tenere i rapporti tra Di AT IO, latitante, e il mondo esterno portando i pizzini. Riscontri a tali propalazioni erano costituiti dagli accertamenti di P.G. che avevano riscontrato la continuità di rapporti tra AR e Di AT RT, fratello di IO, e alcune intercettazioni nelle quali AR parlava del suo ruolo di copertura dei fratelli Di AT;
Di AT CE aveva poi confermato di essersi recato dai latitanti insieme a lui. In un'altra conversazione AR aveva parlato del suo ruolo di protezione maliosa svolta nei confronti del suocero. In una conversazione del 2006 Di AT BE, parlando con AR delle vicende della famiglia gli aveva attribuito il ruolo di colui che portava i bigliettini.
Anche Di AT BE e IO avevano attribuito a AR i medesimi ruoli di avvicinato col compito di eseguire atti di intimidazione e di tenere i contatti tra i latitanti ed il mondo esterno. Osservava la Corte che si era raggiunta la prova del ruolo di avvicinato svolto da AR in quanto vi erano tre convergenti ed autonome dichiarazioni che glielo attribuivano, provenienti da soggetti che rivestivano una posizione rilevante nella famiglia mafiosa. Vi era anche la prova che tale dichiarazione di disponibilità si fosse rivestita di contenuti concreti soprattutto con riguardo al ruolo a lui affidato da IO di tenere i contatti tra i latitanti e l'esterno. Infatti AG aveva riferito che proprio AR era la persona alla quale aveva affidato il biglietto per contattare le persone che dovevano farlo espatriare in Sud Africa. Sul punto il AG aveva cambiato versione in relazione alla persone che aveva fatto contattare, avendo in un primo momento fatto riferimento a tal GE, deceduto, e poi a NT, suo amico di infanzia, imputato di favoreggiamento nel presente processo. Osservava la Corte che tale cambiamento di versione non interferiva sull'attendibilità della chiamata in reità dell'AR, visto che il suo ruolo di messaggero non veniva scalfito, essendo il mendacio volto solo a proteggere un amico di infanzia che lo aveva aiutato. Il cambiamento del soggetto destinatario del biglietto non mutava il ruolo dell'imputato visto che egli svolgeva quella funzione non perché conoscesse il destinatario ma solo perché doveva assicurare i rapporti con l'esterno dei latitanti, per evitare che un numero indeterminato di soggetti venissero a conoscenza del luogo in cui i sodali trascorrevano la latitanza. Tale ruolo era riscontrato da numerose dichiarazioni come ad esempio da quella di BE che aveva riferito come AG avesse consegnato a AR un biglietto per il proprio fratello e probabilmente era proprio quest'ultimo che doveva poi contattare la persona che materialmente lo avrebbe aiutato a fuggire. Inoltre ed indipendentemente da tali elementi vi era una sostanziale ammissione di tale ruolo da lui svolto in una conversazione telefonica intercettata nella quale AR parlava proprio di tale suo compito. Infine osservava la Corte che tale compito non poteva essere ridotto a quello di semplice favoreggiamento dei latitanti in quanto l'apporto di AR era stato determinante per consentire alla famiglia mafiosa di proseguire le sue attività, permettendo ai latitanti di tenere i rapporti con l'esterno.
In relazione al compimento di atti di intimidazione, era vero che non se ne era trovato alcun riscontro anche per la genericità del riferimento, ma osservava la Corte che, ben tre collaboratori, in modo autonomo e indipendente, avevano fatto lo stesso riferimento per cui non era importante che non si fosse potuto attribuirgli alcun fatto specifico, perché le propalazioni costituivano prova della sua disponibilità a mettersi a disposizione delle esigenze della famiglia mafiosa. In relazione al trattamento punitivo, osservava che la mancata concessione delle attenuanti generiche era giustificata dalla gravita della condotta di associazione ad un sodalizio che aveva condizionato il vivere sociale di un intero territorio per molto tempo, mentre la quantificazione della pena era stata contenuta pressoché nei minimi edittali.
Gli elementi a carico di AG LU erano costituiti dalle dichiarazioni di AG GN, Di AT IO e Di AT BE i quali tutti lo avevano identificato come avvicinato. BE aveva riferito che una volta LU aveva portato a casa sua un esponente mafioso di RI che voleva contattare suo fratello IO. IO aveva raccontato del suo intervento per nascondere la moto allo scopo di screditare la collaborazione del fratello GN e quest'ultimo aveva riferito del ruolo svolto dal fratello LU di fare da tramite tra lui e l'esterno durante la latitanza. Il ruolo di avvicinato risultava quindi riscontrato da ben tre dichiarazioni ed esso era vestito di contenuti sia in relazione alla funzione di fungere da tramite tra i latitanti e l'esterno sia in relazione alla iniziativa da lui assunta di informare i sodali della intrapresa collaborazione con la giustizia da parte del fratello. In particolare egli si era preoccupato di informare il gruppo dell'esistenza di una moto utilizzata per la commissione dell'omicidio di OL RE affinché si procedesse al suo nascondimento per screditare la collaborazione del fratello;
condotta che non era dettata solo dalla paura di ritorsioni ma dalla volontà di evitare che la collaborazione del fratello potesse nuocere alla famiglia mafiosa. Osservava la Corte che sul ruolo da lui rivestito vi era stata una sostanziale ammissione e che i motivi di appello riguardavano essenzialmente la sussistenza a suo carico delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., nn. 4 e 6. Riteneva la Corte che a tale scopo fosse sufficiente la consapevolezza dell'imputato di essere partecipe di una associazione che avesse disponibilità di armi e che agisse allo scopo di reimpiegare i profitti dei reati in attività economiche, consapevolezza che discendeva dal fatto stesso di far parte di una simile organizzazione criminale.
La quantificazione della pena era avvenuta pressoché al minimo edittale.
Gli elementi a carico di ZZ LF erano costituiti dalle dichiarazioni di AG GN che lo aveva individuato come partecipe della famiglia mafiosa, come partecipante alla riunione nella quale si era deciso di reagire contro gli stiddari autori della strage di Racalmuto, come uno degli autori del danneggiamento di un villino a Grotte;
nelle dichiarazioni di Di AT BE che lo aveva indicato come appartenente alla famiglia e come disponibile a compiere atti intimidatori, nonché come colui che si avvaleva dell'organizzazione per ottenere lavori per la sua impresa e che gli aveva riferito come si era svolto il tentato omicidio di CI;
nelle dichiarazioni di Di AT IO che lo aveva indicato come a disposizione della famiglia mafiosa e come partecipe insieme a AG GN di atti d'intimidazione. Inoltre vi erano intercettazioni nelle quali egli manifestava preoccupazione per la collaborazione iniziata da AG GN.
Osservava la Corte che la mancanza di riscontri al compimento di effettivi atti di intimidazione non rilevava ai fini della condanna per il delitto associativo, essendo sufficiente che vi fosse una concordanza di riferimenti di ben tre collaboratori sulla sua disponibilità a compierli. Vi erano poi riscontri precisi della sua partecipazione alla riunione tenutasi a Racalmuto, nella quale si era deciso la vendetta contro gli stiddari e si erano programmati molti degli omicidi futuri, consistenti nelle concordi dichiarazioni dei tre collaboratori.
In relazione al trattamento punitivo osservava che la mancata concessione delle attenuanti generiche era giustificata dalla gravita della condotta di associazione ad un sodalizio che aveva condizionato il vivere sociale di un intero territorio per molto tempo, mentre la quantificazione della pena era stata contenuta pressoché nei minimi edittali.
NT EP doveva rispondere del delitto di favoreggiamento aggravato, dopo l'assoluzione disposta dalla Corte territoriale per tutti i delitti in materia di armi.
Gli elementi a sui carico erano costituiti dalle concordi dichiarazioni di AG GN, Di AT BE, Di AT IO e AG LU.
AG GN, dopo una prima versione nella quale aveva accusato una persona deceduta, aveva affermato che era stato il NT, suo amico di infanzia, ad accompagnarlo, durante la latitanza, a Catania e poi in Austria, e che sempre lui aveva fornito dei falsi documenti alla moglie per raggiungerlo all'estero. Di AT BE aveva riferito di aver saputo dallo stesso NT dell'aiuto prestato a AG e alla moglie per la fuga all'estero durante la latitanza. Di AT IO aveva riferito di aver saputo dai suoi fratelli BE e RT del ruolo svolto da NT.
La Corte aveva ampiamente spiegato perché riteneva AG GN credibile e attendibile, anche dopo il suo cambiamento di versione sulla persona che lo aveva aiutato ad espatriare, osservando che egli aveva voluto tenere fuori da ogni responsabilità un amico che lo aveva aiutato nel momento del bisogno, accusando al suo posto persona deceduta e che quindi non avrebbe ricevuto alcun danno dalle sue dichiarazioni. Inoltre le sue dichiarazioni erano state confermate da BE che aveva ricevuto la confessione dallo stesso NT in un momento nel quale quest'ultimo era preoccupato per se perché GN aveva deciso di collaborare.
Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 osservava che risultava provato il dolo specifico della volontà di agevolare l'associazione mafiosa;
NT, infatti, era stato contattato non direttamente dall'amico, ma tramite un sodale della famiglia mafiosa, AR, per cui non poteva sfuggirgli l'interesse che la famiglia aveva a tale operazione;
inoltre egli si era recato nel luogo in cui l'amico trascorreva la latitanza, il che presupponeva il consenso della famiglia;
infine NT si era rivolto a BE, che in quel momento reggeva la cosca, per esternare la sua preoccupazione per la collaborazione di GN e per riferire quale strategia difensiva avrebbe posto in essere. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ribadiva che non emergevano elementi che le giustificassero, tenuto conto della gravità del comportamento e dei precedenti giudiziari. AL GN era stato condannato in primo grado per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso nel ruolo di avvicinato, ma la Corte territoriale aveva derubricato il fatto in favoreggiamento personale, aggravato dalla finalità di agevolare l'associazione. Osservava che il ruolo di avvicinato a lui attribuito dalla sentenza di primo grado risultava solo dalle dichiarazioni di Di AT BE, senza alcun riscontro in altre dichiarazioni, proprio perché lo aveva assunto durante la reggenza della famiglia da parte di BE. A questo punto l'unica condotta concreta posta in essere e riscontrata risultava essere quella di aver accompagnato BE quando si recava a trovare i fratelli latitanti, avendo cura il collaborante di riferire che AL lo accompagnava solo fino ad un certo punto, a metà strada. Tale compito era stato confermato da AG LU, il quale aveva anche riferito che ambedue sapevano lo scopo della loro condotta sia perché si sapeva che Di AT IO era latitante, sia per le modalità e le precauzioni con cui avveniva detto accompagnamento. Secondo la Corte tale comportamento configurava il delitto di favoreggiamento aggravato essendo stato attuato con modalità tali da consentire a BE di eludere le investigazioni e a IO di sottrarsi alle ricerche dell'autorità, a nulla rilevando che l'azione si interrompeva a metà percorso in quanto ciò che importava era riuscire ad uscire dalla città senza essere seguiti o destare sospetti. Inoltre era certo che l'imputato fosse consapevole dello scopo della sua azione, come affermato da AG LU, con dichiarazioni non dettate da risentimento o altri motivi, e come affermato da BE.
Sussisteva anche l'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 avendo con la sua condotta aiutato la famiglia mafiosa favorendo i contatti tra il latitante IO e il fratello BE, reggente della cosca, incontri funzionali al proseguimento delle attività criminali della famiglia mafiosa. Conferma della sua consapevolezza si ricavava anche da una intercettazione del 2006 nella quale egli affermava di essersi allontanato da certe situazioni.
Affermava la Corte che nella derubricazione non si ravvisava alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto, pur non essendoci alcun riferimento a questa condotta nel capo di imputazione per il delitto associativo, tuttavia l'imputato nel corso dell'intero processo di primo e di secondo grado si era difeso proprio dall'accusa di avere tenuto questa condotta.
Quanto al trattamento punitivo non vi erano elementi sui quali ancorare la concessione delle attenuanti generiche a fronte della gravità delle condotte tenute.
SO EP doveva rispondere dei delitti di omicidio aggravato di IV NT RE e AN, dell'omicidio aggravato di OL RE, dell'omicidio aggravato di CA IN, e del tentato omicidio di o IO con i connessi reati in materia di armi.
In relazione al primo episodio relativo all'omicidio dei due IV le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di AG GN il quale si era autoaccusato di essere l'autore materiale, chiamando in correità tra gli altri il SO;
aveva descritto le modalità con le quali, prima era stato colpito il padre RE, vicino alla porta di casa, e, poi, il figlio AN, mentre scappava, e come ad ambedue era stato dato il colpo di grazia. Analoghe dichiarazioni erano state rese da Di AT IO che dopo aver confessato di aver partecipato alla decisione di uccidere IV RE, non vi aveva preso parte, ma era stato informato delle modalità esecutive da GN e da CA EP. Anche Di AT BE aveva riferito dell'omicidio de relato da CA e dal fratello IO.
Osservava che le dichiarazioni di AG erano state molto precise sulle modalità esecutive e sul ruolo esecutivo svolto da SO, che aveva il possesso di una pistola cal. 9 e di una cal. 38 ed aveva dato il colpo di grazia alle due vittime;
egli aveva partecipato direttamente alla fase preparatoria del fatto e, anche se non aveva visto materialmente l'omicidio, aveva ricevuto un racconto preciso da CA.
Tale versione corrispondeva anche alle modalità esecutive di una pluralità di fatti accaduti nello stesso periodo, nel senso che era stato formato un gruppo di fuoco che proveniva da fuori città allo scopo di commettere le vendette, si era trattato di una vera caccia all'uomo, nella quale i sicari erano accompagnati da uno che conosceva le vittime, che nel caso di specie era CA. Tale versione era riscontrata dalle dichiarazioni de relato di Di AT IO e BE che avevano anche riferito che in un primo momento vi era stato un tentativo di conciliazione con IV allo scopo di convincerlo a non allearsi con gli stiddari e, solo dopo il fallimento di tale tentativo, era stato ucciso. In relazione all'omicidio di OL RE vi erano le dichiarazioni di AG GN che aveva ammesso la sua partecipazione al fatto ed aveva riferito di averlo eseguito insieme a SO.
Di AT IO aveva riferito di aver deliberato l'omicidio che poi era stato eseguito da AG e da SO;
Di AT BE aveva riferito de relato le medesime circostanze. Nel 1998 NE NS aveva già riferito che gli esecutori materiali erano stati AG e SO.
Il movente di tale fatto di sangue era la circostanza che costui era padre di un affiliato alla stidda e faceva da tramite tra il figlio in carcere e il capo della cosca, CA PP, e della appartenenza di RE alla stidda avevano parlato sia AG che i Di AT. In relazione all'omicidio di CA IN vi erano le dichiarazioni di Di AT IO, il quale aveva ammesso di aver chiesto personalmente l'autorizzazione ad ucciderlo e di avere organizzato l'omicidio che era stato eseguito da un gruppo di fuoco di cui faceva parte SO;
in particolare aveva detto che la scelta era stata dovuta al fatto che costui andava in giro a dire che temeva di essere ucciso, che lui aveva organizzato l'agguato perché conosceva le abitudini della vittima, che vi era stato un primo tentativo eseguito solo dal Fanara e che nel secondo vi era anche SO, che aveva assistito direttamente all'agguato dalla casa della madre. AG GN aveva riferito che l'omicidio era stato eseguito dalla solita squadra;
EM PA aveva riferito la medesima circostanza mentre Di AT BE aveva parlato solo di Fanara. Mentre AG e Di AT avevano riferito de relato dallo stesso IO della partecipazione di SO, EM aveva riferito de relato da un fonte autonoma, non facendo parte della famiglia di Racalmuto. In relazione al tentato omicidio di IN IO vi erano le concordi dichiarazioni di Di AT IO e BE e di AG GN, tutte tre de relato, ma da fonti diverse il che giustificava le discrasie nel racconto. IO aveva riferito che il gruppo di fuoco nel quale era SO aveva colpito la vittima mentre stava per entrare in auto e che la vittima era fuggita mettendosi nell'auto di tale Petruzzella, fatto riscontrato dalla circostanza che fu proprio quest'ultimo ad accompagnare la vittima in ospedale. AG aveva riferito che la vittima si trovava in compagnia di tale ER ed anche tale circostanza era stata confermata dal fatto che fu costui a dare l'allarme ai carabinieri. Ne discendeva che ogni collaborante aveva raccontato la parte di esecuzione che la sua fonte aveva riferito, circostanze che non si escludevano a vicenda. LI CE doveva rispondere del tentato omicidio di CI LU, del duplice omicidio di IV NT RE e AN, dell'omicidio di OL RE, del tentato omicidio di CA EP, dell'omicidio di TE GE, dell'omicidio di CA IN, del tentato omicidio di IN IO, dell'omicidio di OL EP, dell'omicidio di NC AR e dell'omicidio di IV NT EL con i connessi delitti in materia di armi.
Le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di AG GN e Di AT IO dalle quali emergeva che subito dopo la strage di Racalmuto del 1991 era stato costituito un gruppo di fuoco con a capo LI che doveva eseguire materialmente le vendette e LI oltre che esserne il capo era anche colui che teneva i rapporti con i vertici del mandamento nella persona del AP RE che doveva concedere le autorizzazioni. La prima azione del gruppo di fuoco era stato il tentato omicidio di CI LU, eseguito materialmente da AG e da ZZ TR, voluto da LI il quale aveva ottenuto l'autorizzazione ad eseguirlo da AP.
Nel duplice omicidio dei IV il suo ruolo era stato sempre quello di mandante ed anche di organizzatore, tanto che il commando era partito dal suo villino e lì era tornato dopo il fatto. Nell'omicidio di OL RE vi erano le dichiarazioni di AG GN che si era accusato del fatto ed aveva riferito che LI aveva partecipato alla preparazione dell'omicidio occupandosi di nascondere la moto utilizzata dai sicari e di recuperare gli esecutori;
inoltre aveva accompagnato SO da un medico. Tale circostanza era stata riferita anche da Di AT IO. Il ruolo secondario svolto dal LI trovava una sua giustificazione nel fatto che ormai era passato un anno di crimini efferati e il gruppo di fuoco non aveva più bisogno della intermediazione di LI per ottenere le autorizzazioni ad agire da AP.
Per il tentato omicidio di CA EP vi erano le dichiarazioni di AG GN che vi aveva partecipato e che aveva riferito della funzione di supporto logistico svolto da LI sia per la custodia delle armi che per i mezzi utilizzati per il delitto e per il recupero degli autori. Analoghe circostanza erano state riferite da Di AT IO e Di AT BE. Per l'omicidio di TE GE vi erano le dichiarazioni di AG che aveva riferito come il LI si era recato insieme ad altri da AP per chiedere l'autorizzazione ad uccidere costui in quanto appartenente alla stidda e poi aveva partecipato all'organizzazione fornendo l'auto e occupandosi del recupero dei sicari.
Analoga versione era stata fornita da EM PA de relato da AP e TR.
Per l'omicidio di CA IN vi erano le dichiarazioni di Di AT IO che lo aveva indicato come uno di quelli che aveva chiesto l'autorizzazione a AP ed aveva partecipato nel solito modo all'organizzazione. Analoghe dichiarazioni erano rese da AG.
Per il tentato omicidio di IN IO vi erano le concordi dichiarazioni di AG e dei fratelli Di AT che lo avevano indicato come colui che aveva deciso l'omicidio ed aveva partecipato all'organizzazione fornendo l'auto rubata ed avvertendo il gruppo dell'individuazione della vittima.
Per l'omicidio di OL EP le fonti di prova erano le dichiarazioni di AG, dei fratelli Di AT;
in particolare IO aveva riferito di aver saputo dal fratello RT che l'azione era stata decisa da LI;
IO aveva riferito di essere stato convocato da LI che gli aveva comunicato l'intenzione di uccidere OL.
Per l'omicidio di NC AR vi erano le dichiarazioni di AG e di Di AT che avevano attribuito a LI il ruolo di organizzatore di questo omicidio, voluto da AP per motivi personali, sia con l'esecuzione di appostamenti per trovare la vittima, sia con la predisposizione della vettura e delle armi. Per l'omicidio di IV NT EL vi erano ancora le dichiarazioni di AG e Di AT che avevano riferito sempre del ruolo di organizzatore del LI che aveva chiesto l'autorizzazione a AP ed anche a Di NG RE competente per il territorio di Sciacca. Tali dichiarazioni erano state confermate da TR LU che, in un contesto criminale del tutto diverso, aveva riferito di aver eseguito l'omicidio su ordine di LI e AP. ZZ TR doveva rispondere della partecipazione all'associazione mafiosa e della partecipazione al tentato omicidio di CI LU. Le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di AG che lo aveva indicato come colui che aveva partecipato alla riunione del 91 in cui si era decisa la vendetta nei confronti degli stiddari e che aveva riferito che l'esecuzione materiale era stata effettuata da lui e da ZZ;
Di AT IO, oltre a confermare la presenza di ZZ, aveva riferito che in tale riunione si era deciso che il primo obiettivo dovesse essere CI e che ZZ si era incaricato di eseguirle l'agguato; Di AT BE aveva confermato che gli esecutori erano stati AG e ZZ. Riteneva la Corte che la condotta ascritta a ZZ configurasse anche il delitto di partecipazione all'associazione e non il mero concorso esterno, in quanto non si era trattato di una adesione occasionale e limitata ad un unico delitto, apparendo irrilevante il motivo dell'adesione e cioè quello di vendicare l'uccisione dello zio da parte degli stiddari. In realtà ZZ aveva partecipato alla riunione nella quale si era deliberato un programma criminale ampio, una strategia da perseguire nel corso degli anni, ed anche alle riunioni successive nelle quali si era assunto l'impegno di eseguire l'omicidio ai danni del CI, dando una piena adesione al sodalizio mafioso e fornendo un apporto personale per il raggiungimento dello scopo. Quanto alle contraddizioni rilevate sulle dichiarazioni dei collaboratori in merito all'esecuzione dell'omicidio osservava che quanto al movente se ne assommavano alcuni, visto che CI era già da tempo nel mirino della famiglia perché aveva venduto armi ad un gruppo avverso, mentre il movente ultimo era stato la strage di Racalmuto.
Tale azione era stata compiuta venti giorni dopo la strage, prima che venisse formata la squadra di morte, da soggetti giovani e inesperti e per questo non era andata a buon fine. Esaminava poi tutte le incongruenze dovute a elementi marginali dei racconti come quella del mezzo usato, moto o vespa, del numero dei colpi sparati, del luogo di ricovero delle armi, della distruzione della moto utilizzata ed escludeva che potessero inficiare il nucleo fondamentale delle propalazioni. Sulla idoneità dell'azione a configurare il delitto di tentato omicidio osservava che erano stati sparati due colpi con un fucile cal. 12 ad altezza d'uomo e che l'omicidio non si era verificato per la pronta reazione della vittima.
Quanto al trattamento punitivo rilevava che il delitto associativo aveva una contestazione aperta, che non poteva dirsi interrotta neppure dall'emigrazione in Germania, per cui la condotta era perdurante fino almeno al 2006; inoltre la pena era stata contenuta quasi nei minimi edittali tenuto conto delle aggravanti contestate;
la misura di sicurezza discendeva obbligatoriamente dalla legge e quindi anche se la sua irrogazione risultava solo dal dispositivo la motivazione poteva essere integrata dalla Corte.
Avverso la sentenza presentavano ricorso tutti gli imputati e deducevano Di AT BE:
- mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla condanna per il tentato omicidio di CI in quanto sussistevano elementi di prova della sua partecipazione alla prima riunione nella quale si era deciso solo di attuare una strategia di ritorsione nei confronti di coloro che avevano ucciso suo fratello DI;
la sua ammissione di aver partecipato alla discussione sulla possibilità di uccidere CI non era sufficiente a configurare un concorso in mancanza di riscontri sul suo contributo effettivo all'azione;
- violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, sussistendo l'opportunità di ridurla in senso favorevole all'imputato previa concessione delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 8, l'applicazione di un solo aumento di pena per la continuazione e la riduzione per il rito.
AG GN;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa concessione della massima riduzione di pena per le attenuanti generiche, tenuto conto che dalle sue dichiarazioni emergeva la prova di una personalità rinnovata tesa ad un effettivo reinserimento sociale, mentre la graduazione della pena era stata effettuata dalla Corte valutando due volte i requisiti di cui all'art. 133 c.p.. AR EF;
- erronea interpretazione dell'art. 416 bis c.p., violazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione, avendo il giudice d'appello affermato che la figura dell'avvicinato fosse del tutto omologa a quella del partecipe all'associazione mafiosa in forza di massime di comune esperienza in virtù delle quali poteva affermarsi che esisteva la figura di coloro che, se anche non formalmente affiliati, partecipavano a pieno titolo alla famiglia mafiosa, dimenticando la necessità della sussistenza di attività concrete con esplicazione di compiti fattuali in grado di recare un effettivo contributo alla famiglia;
tale contributo nel caso di specie era del tutto mancato non potendosi utilizzare a tale scopo la dichiarazione di AG che mancava dei requisiti della precisione e della costanza in quanto aveva mentito sul destinatario del suo messaggio e quindi non era credibile sulla individuazione del messaggero, anche perché l'utilizzo di AR avrebbe avuto senso se la persona da contattare fosse stato uno dell'associazione, mentre, se era un estraneo, non avrebbe avuto più alcun rilievo;
prive di rilievo erano poi le dichiarazioni di Di AT BE e IO, visto che quest'ultimo aveva affermato di aver visto AR solo una volta;
ne conseguiva che, dando per ammessa la generica disponibilità a portare messaggi, non si era raggiunta la prova che tale condotta fosse poi stata attuata;
parimenti prive di rilievo probatorio erano le dichiarazioni che lo avevano individuato come soggetto a disposizione per compiere atti intimidatori, visto che non era stata individuata neppure un'azione compiuta, per lo meno come fatto storico;
- mancanza e illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche richieste sulla base sia della incensuratezza, che del ruolo minimale a lui attribuito, che del lasso di tempo trascorso dai fatti risalenti al 2003; la Corte si era limitata a negarle riferendosi alla gravità del fatto in se e non al comportamento effettivamente tenuto dal ricorrente;
AG LU;
- violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art.416 bis c.p. e art. 192 c.p.p. in quanto la responsabilità
dell'imputato era fondata su dichiarazioni dei collaboratori de relato e tardive, nonché su un'erronea interpretazione delle sue stesse dichiarazioni, tanto che la condanna appariva fondata solo sul fatto che fosse il fratello di AG GN;
in particolare il suo atteggiamento nei confronti della famiglia mafiosa, dopo che il fratello aveva iniziato a collaborare, era frutto della paura di essere vittima di vendetta trasversale e non di adesione alla cosca;
non vi era alcuna prova della sua consapevolezza che l'associazione fosse armata e dedita al reimpiego di capitali illeciti;
infine vi era una palese contraddittorietà della motivazione nel fatto che sulla base degli stessi elementi altro imputato, LI GN, era stato assolto;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta che doveva essere inquadrata nel più lieve delitto del favoreggiamento;
ZZ LF;
- difetto di motivazione in quanto la sentenza non aveva individuato quale condotta materiale avesse tenuto l'imputato utile in qualsiasi modo all'associazione, non essendo sufficiente far riferimento ad una disponibilità, offerta alla famiglia mafiosa, priva di contenuti;
- violazione di legge e difetto di motivazione in quanto gli elementi di prova posti a base della condanna erano stati esclusivamente apprezzamenti personali dei collaboratori di giustizia sulla sua messa a disposizione della famiglia, senza che fosse stato provato alcun reato fine o la commissione di fatti materiali idonei alla realizzazione delle finalità dell'associazione; i pentiti non potevano essere utilizzati come esperti giuridici per attribuire a qualcuno la qualifica di avvicinato senza che fossero individuati fatti che potessero essere oggetto di prova;
- violazione di legge in relazione alla applicazione della misura di sicurezza, basata su una presunzione di pericolosità espressa prima della espiazione della pena;
NT EP;
- nullità della sentenza per mancanza di motivazione sull'art. 192 c.p.p. essendosi la Corte limitata a far proprie le dichiarazioni dei collaboratori senza ricercare riscontri individualizzanti;
l'unico riscontro fattuale indicato dalla Corte era stato la richiesta del NT di rinnovo del passaporto, certamente non idonea a confortare la chiamata in correità; al contrario la chiamata in correità di IA GN era priva di riscontri in relazione al controllo sul treno, all'individuazione dell'Hotel in Austria, la chiamata in correità di Di AT BE aveva avuto riscontri negativi nel fatto che le telecamere del cimitero non avevano mai ripreso i loro incontri;
- violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7, che non si applicava ogni qual volta venisse favorito un appartenente ad associazione mafiosa, ma richiedeva la funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività dell'associazione; nel caso di specie l'imputato era totalmente estraneo alla famiglia mafiosa e la sua condotta, consistita nel prestare aiuto nella fuga ad un amico di infanzia ed alla moglie, non aveva portato alcun aiuto alla cosca, ne' tanto meno questa finalità era motivo del suo agire;
- violazione di legge in relazione al trattamento punitivo e alla omessa concessione delle attenuanti generiche frutto di un'erronea impostazione giuridica;
AL GN con due distinti atti di ricorso e con una memoria deduceva - violazione dell'art. 521 c.p.p., dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 111 Cost. per avere la Corte condannato dando al fatto una diversa qualificazione giuridica senza trasmettere gli atti al pubblico ministero per una nuova contestazione;
il capo d'imputazione, infatti, non conteneva alcun riferimento alla condotta materiale oggetto della condanna e la Corte di Strasburgo aveva già affermato che il diritto dell'imputato ad avere un giusto processo comprendeva anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati;
la violazione del diritto di difesa era evidente perché l'imputato in relazione al reato di favoreggiamento avrebbe potuto optare per il giudizio ordinario;
inoltre era evidente la diversità delle condotte tra i due reati e la diversità ontologica dei due delitti, tanto che potevano concorrere;
mentre il reato di cui all'art. 416 bis c.p., era a concorso necessario, quello di cui all'art. 378 c.p. era a concorso eventuale;
l'azione posta in essere dall'imputato era stata del tutto irrilevante ai fini della realizzazione del fine di favorire il latitante, visto che egli si era limitato ad accompagnare BE fino a metà strada;
il non avere formato un nuovo capo di imputazione aveva impedito al giudice d'appello di rendersi conto che il fatto reato di aver favorito il latitante non si era realizzato;
con memoria deduceva violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione non tra accusa e condanna, ma tra condanna e fatto;
vi era stata una immutazione del fatto nel senso che il fatto posto a fondamento della sentenza di condanna non corrispondeva alla condotta a lui ascritta per configurare il delitto associativo;
il fatto a lui attribuito nella contestazione per il delitto associativo era di aver fatto compagnia al AG LU quando accompagnava BE a trovare il fratello latitante, mentre il fatto posto alla base della condanna per favoreggiamento era di aver agevolato gli incontri tra BE e IO;
dalla immutazione del fatto discendeva anche una diversa data di commissione che non poteva più essere l'ottobre 2002, data dell'arresto di BE, ma il maggio 2000 data in cui IO si era allontanato dalla località Castrofilippo.;
- violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle prove del reato in quanto dalle stesse dichiarazioni dei collaboranti emergeva che la condotta dell'imputato non era stata in grado di ostacolare lo svolgimento delle indagini, non avendo avuto mai alcun contatto col latitante, ed essendosi limitato ad accompagnare Di AT BE a metà strada, con una condotta priva di efficacia causale in relazione allo scopo;
il vero motivo di tale aiuto non era favorire la latitanza o sviare le indagini quanto il fatto che BE era privo di patente;
Di AT IO aveva poi escluso di essere stato favorito in qualche modo da AL;
le dichiarazioni di Di AT BE sulla consapevolezza dello AL non provavano nulla, se non che egli sapeva che vi era un fratello latitante ed al massimo poteva a lui essere addebitata una sorta di connivenza non punibile;
la difesa approntata dall'imputato per il delitto di partecipazione all'associazione non era sovrapponibile a quella che avrebbe potuto approntare per il delitto di favoreggiamento;
violazione di legge in relazione all'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 fondata sulla presunzione che ognuno in paese sapeva che BE era un mafioso e sulla errata interpretazione della frase intercettata secondo la quale l'imputato avrebbe dichiarato di essersi allontanato da certe situazioni, frase avente ad oggetto non i suoi rapporti con la famiglia ma con AG amico d'infanzia;
- difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche tenuto conto della sua incensuratezza, della sua dedizione agli studi e dell'appartenenza ad una famiglia sana;
omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., che era incompatibile col delitto associativo ma non con il favoreggiamento;
SO EP e LI CE;
- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'avvenuta ricostruzione dei fatti sulla base delle sole dichiarazioni dei collaboratori prive di riscontri estrinseci e intrinseci e soprattutto di riscontri individualizzanti da cui potesse trarsi il convincimento dell'esattezza del fatto addebitato agli imputati;
in particolare non si era valutata la tardività delle loro dichiarazioni, la personalità degradata degli stessi, l'interesse personale ad ottenere benefici, le contraddizioni del loro narrato;
i due imputati erano stati condannati per tutta una serie di omicidi, il primo come mandante, il secondo come killer, senza che fosse stato individuato un movente, senza una ricostruzione logica, sulla base di elementi per i quali altro coimputato, NA AR, era stato assolto;
in relazione agli omicidi dei IV RE e AN i due imputati erano stati condannati sulla base di dichiarazioni rese de relato, individuandosi i riscontri in accertamenti sul luogo del fatto che potevano essere conosciuti per altri motivi, con argomentazioni illogiche che presupponevano che il gruppo di fuoco si muovesse indisturbato nel territorio senza controllo da parte delle forze dell'ordine, avendo incarico di uccidere persone che non conoscevano;
stesse incongruità si ravvisavano in relazione alla condanna per gli omicidi di OL RE, CA TO e OL EP e al tentato omicidio di IN, nei quali il ruolo attribuito a LI sfumava in quello di mero organizzatore, mentre quello attribuito a SO era di killer in quanto facente parte del gruppo di fuoco;
in relazione agli omicidi attribuiti al solo LI e cioè quelli ai danni di TE GE, NC AR e ND GN, ai tentati omicidi ai danni di CA EP e CI LU il ruolo da lui svolto era assolutamente generico di mero organizzatore, messo da parte per la fase esecutiva;
ZZ TR;
- nullità del procedimento di secondo grado per violazione dell'art.178 c.p.p., lett. c), in quanto non gli era stato notificato l'ordine di traduzione alle udienze successive a quella iniziale del 14/1/2009;
- nullità della sentenza per la mancata formulazione e illustrazione delle conclusioni del P.G., non riportate in sentenza;
- violazione di legge in relazione alla valutazione della prova mancando elementi dai quali dedurre al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato sia in relazione al delitto associativo, sia in relazione al tentato omicidio di CI;
dalle stesse dichiarazioni dei collaboratori emergevano elementi di una adesione del tutto occasionale al sodalizio criminale, volta solo ad ottenere una vendetta privata;
infatti il ZZ svolgeva regolare attività lavorativa e percepiva uno stipendio, aveva partecipato solo alla prima delle riunioni del gruppo e quindi al massimo poteva parlarsi di concorso esterno e non di partecipazione all'associazione; le dichiarazioni dei collaboratori erano state assunte in modo acritico senza valutare i motivi del pentimento, tanto che non si era dato adeguato risalto alle contraddizioni sul movente dell'agguato a CI e alle discrasie su vari aspetti della modalità esecutiva, quali il mezzo usato, il travisamento del volto, l'abbandono del mezzo;
violazione di legge in relazione alla sussistenza del tentato omicidio non essendovi mai stato pericolo di vita, visto che la vittima era stata colpita ad una gamba, e che il vero intento dell'imputato era di intimorirla o al massimo cagionarle delle lesioni;
- violazione di legge in relazione alla condanna per violazione della legge sulle armi, pur non essendo mai le stesse state ritrovate e non essendo quindi possibile effettuare riscontri balistici;
- violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena, avendo la Corte omesso di valutare le modalità della condotta, la non gravita del danno e l'intensità del dolo, nonché le condizioni di vita individuale e sociale;
inoltre nell'individuare la pena base per il reato associativo aveva applicato quella conseguente alla modifica legislativa del 2005, mentre il fatto si era consumato prima;
la misura di sicurezza era stata applicata solo nel dispositivo mentre nella sentenza non vi era alcuna motivazione. La Corte ritiene che i ricorsi presentati da AG GN e Di AT BE debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto i due collaboratori di giustizia si limitano a contestare la determinazione della pena con argomentazioni legate ad elementi di fatto e alle valutazioni che i giudici di merito avevano espresso in relazione alla loro dissociazione, operazione preclusa nel giudizio di legittimità in presenza di una decisione che da ampio risalto proprio alla valutazione di questi elementi.
Di AT BE, con argomentazioni del tutto generiche e superate dalle sue stesse ammissioni, contesta anche la sussistenza di prove per la condanna per il tentato omicidio di CI, mentre la prova della sua partecipazione, quale associato, alla riunione nella quale si era presa la decisione di uccidere CI è elemento del tutto sufficiente per la condanna.
La Corte ritiene poi che gli altri ricorsi debbano essere tutti rigettati.
Le questioni sollevate dai ricorrenti AR, AG LU e ZZ LF sono simili e possono essere trattate unitariamente.
Costoro sono stati chiamati a rispondere della partecipazione alla associazione di stampo mafioso nel ruolo di persone "avvicinate", ruolo che individua coloro che si sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e che svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione. Si tratta di persone intranee alla associazione che ancora non partecipano al patrimonio di conoscenze e non dispongono di potere deliberativo. Tale categoria viene fatta risalire dalla Corte territoriale a massime di esperienza riscontrate da numerose sentenze che avevano individuato tale ruolo nei fatti. Deve rilevarsi che sul punto vi sono due decisioni della Suprema Corte risalenti al 1995 nelle quali si affermava che nel linguaggio mafioso era possibile attribuire tale termine a persone ormai inserite, anche se non a pieno titolo, nell'associazione criminosa, e che la fattispecie configurava un'ipotesi di concorso eventuale nel reato associativo (Sez. 5, 10 ottobre 1994 n. 4379, rv. 200193; Sez. 1, 21 marzo 1995 n. 1737, rv. 201361). Detta elaborazione giurisprudenziale era iniziata con la decisione delle Sezioni Unite del 5 ottobre 1994 n. 16, rv. 199386, che aveva teorizzato l'ammissibilità del concorso eventuale ed era poi giunta, con la decisione delle Sezioni Unite del 12 luglio 2005 n. 33748, rv. 231671, a teorizzare la fattispecie del concorrente esterno in associazione maliosa. Sul punto specifico la decisione da ultimo ricordata affermava:
"Nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive categorie concettuali della partecipazione interna e del concorso esterno, si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché 1 'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attivita' organizzate della medesima.
Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia")... Assume invece la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Può dunque dirsi ormai incontroversa in giurisprudenza e pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina... l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa".
Orbene il collegio ritiene di dover condividere il giudizio della Corte territoriale sul ruolo di avvicinati dei tre ricorrenti sopra indicati, e cioè di soggetti che sono già intranei alla associazione, hanno già deciso di parteciparvi, hanno dato la loro ampia disponibilità e stanno svolgendo una sorta di apprendistato, sono per così dire in prova. Quindi non concorrenti esterni ma in attesa di affiliazione formale.
Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che le fonti di prova di tale status e quindi della conseguente responsabilità degli imputati risulta costituita prevalentemente dalle chiamate in reità e in correità plurime e autonome da parte di associati a pieno titolo, cioè soggetti che ben conoscevano fatti e circostanze della vita del sodalizio di appartenenza e i ruoli svolti da ognuno all'interno della struttura in un momento di evidente fibrillazione della famiglia mafiosa, a causa della programmazione di vendette miranti a reagire alla strage di mafia di Racalmuto del 1991 (Sez. 1, 13 marzo 2009 n. 15554, rv. 243986). Da tali dichiarazioni emergeva non solo la messa a disposizione del loro contributo all'associazione ma anche l'individuazione di compiti specifici svolti su ordine della famiglia.
In relazione alla posizione di AR le dichiarazioni di AG GN, Di AT IO e BE individuavano la figura di colui che si era messo a disposizione della famiglia per garantire i collegamenti dei latitanti con l'esterno e di colui che si era messo a disposizione per compiere atti di intimidazione. La motivazione adottata dalla Corte territoriale per affermare la credibilità di AG, anche dopo il mutamento di versione sul destinatario del suo messaggio, appare logica e congrua, tenuto conto che NT era suo amico di infanzia estraneo alla famiglia mafiosa, per cui appariva giustificabile la sua volontà di non comprometterlo. Per altro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il mutamento del destinatario del messaggio non ha alcun rilievo sul suo ruolo di messaggero in quanto ciò che lo qualifica è la conoscenza del luogo della latitanza e non il destinatario del messaggio, che ben poteva essere indifferentemente un altro mafioso o un estraneo alla compagine. La circostanza che Di AT IO lo avesse visto solo una volta non svuotava di contenuto il suo ruolo, così come la mancanza di riscontri sull'effettivo compimento di atti di intimidazioni, non escludeva che egli avesse potuto svolgere anche detto ruolo, ciò che contava era che fossero stati provati come effettivamente svolti almeno una parte dei compiti a lui assegnati. I motivi sul trattamento punitivo non sono ammissibili in sede di legittimità avendo la Corte motivato congruamente in merito. In relazione alla posizione di AG LU la sua intraneità alla famiglia risultava provata dalle dichiarazioni di AG GN, Di AT IO e BE, che gli avevano attribuito il ruolo di fungere da tramite tra i latitanti e l'esterno, ruolo da lui stesso ammesso. Significativa era stata poi la condotta tenuta, dopo aver saputo che il fratello aveva iniziato a collaborare, in quanto aveva avvertito i sodali del pericolo ed aveva suggerito di far sparire la moto utilizzata per compiere i delitti allo scopo di rendere poco credibile la dissociazione del fratello;
trattasi di un comportamento che andava ben al di la del mero timore di subire ritorsioni e che invece provava il suo pieno inserimento nella compagine associativa, il che escludeva la configurabilità del più lieve delitto di favoreggiamento. Parimenti doveva ritenersi sussistente la responsabilità anche per le aggravanti del delitto associativo, trattandosi di circostanze riferibili all'attività della associazione e non alla condotta del singolo partecipe (Sez. 6, 15 ottobre 2009 n. 42385, rv. 244904). In relazione alla posizione di ZZ LF vi era la dichiarazione di AG GN che lo aveva individuato come intraneo, proprio perché presente alla riunione nella quale si erano decise le linee di intervento a titolo di vendetta per la strage di Racalmuto. Vi erano poi le dichiarazioni di Di AT BE e IO che lo avevano individuato come appartenente alla famiglia e come disponibile per compiere atti di intimidazione. Infine, nel corso di una intercettazione, l'imputato aveva manifestato preoccupazione per la collaborazione di AG GN e quindi di essere scoperto. Tali elementi, soprattutto la partecipazione alla riunione strategica, costituiscono prova dell'inserimento dell'imputato nella struttura associativa, indipendentemente dalla prova dell'effettivo compimento di atti di intimidazione. I motivi sul trattamento punitivo non sono ammissibili in sede di legittimità avendo la Corte motivato congruamente in merito. La condanna per il delitto associativo comportava di diritto l'applicazione della misura di sicurezza che deve obbligatoriamente essere applicata dal giudice del merito al momento della pronuncia della sentenza di condanna così come stabilito dagli artt. 205 e 417 c.p.. Passando ora all'esame delle altre posizioni, deve rilevarsi che in relazione alla posizione di NT gli elementi di prova sono costituiti dalle dichiarazioni di AG GN che, pur avendolo chiamato in causa in un secondo momento, aveva dato ampie giustificazioni del suo comportamento, nonché dalle dichiarazioni di Di AT BE che aveva ricevuto dallo stesso imputato la piena ammissione del ruolo da lui svolto. Queste ultime, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono suscettibili di costituire riscontro autonomo trattandosi di dichiarazioni provenienti dallo stesso imputato (Sez. 6, 15 ottobre 2008 n. 1085, rv. 243186; Sez. 1, 11 dicembre 2008 n. 25, rv. 242369). La lamentata mancanza di riscontri in relazione a episodi specifici, come il controllo sul treno, l'albergo utilizzato in Austria e le telecamere del piazzale del cimitero, era stata esaminata dal giudice di merito e contrastata con argomentazioni logiche, per cui le deduzioni sul punto si risolvono in motivi di merito non affrontatoli in sede di legittimità. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 deve rilevarsi che, gli elementi su cui il giudice di merito ne ha fondato la sussistenza, sono costituiti dal fatto che egli, estraneo alla famiglia, era stato contattato da un intraneo e che aveva conosciuto il luogo della latitanza, espressione tipica del fatto che non si trattava di un rapporto privato col singolo latitante ma di un'operazione approvata dalla famiglia. Ciò che però qualificava la sua condotta come agevolatrice del sodalizio mafioso era stato il comportamento da lui tenuto, una volta scoperto che l'amico aiutato aveva iniziato a collaborare;
egli infatti si era rivolto al reggente della famiglia e gli aveva manifestato la sua preoccupazione, prospettandogli la sua tesi difensiva e chiedendone l'approvazione. Da tali comportamenti se ne poteva dedurre che l'imputato conosceva l'oggettiva funzionalità della condotta da lui posta in essere all'agevolazione dell'attività dell'organizzazione criminale (Sez. 6, 10 dicembre 2008 n. 6571, rv. 239928) e quindi ricorreva alla famiglia per ottenere protezione e per ottenere l'approvazione per la tesi difensiva che voleva sostenere, evidentemente allo scopo di non nuocere ancora una volta agli interessi della famiglia. I motivi sul trattamento punitivo non sono ammissibili in sede di legittimità avendo la Corte motivato congruamente in merito.
La posizione di AL GN necessita di una particolare disamina in quanto la Corte territoriale ha ritenuto di dover derubricare il reato a lui ascritto da partecipazione all'associazione in quello di favoreggiamento aggravato dalla L. n.152 del 1991, art.
7. La condotta a lui ascritta è la medesima di quella ascritta a AG LU, ma in questo caso si è ritenuto di non poter confermare la condanna per la partecipazione al reato associativo, in quanto oltre alle dichiarazioni di AG BE non vi erano ulteriori elementi di riscontro;
la Corte aveva affermato anche che ciò era dovuto essenzialmente al fatto che nel momento in cui aveva operato lo AL, il reggente della cosca era BE perché gli altri erano tutti latitanti o già arrestati. La condotta a lui attribuita nel corso del giudizio di merito era stata quella di aver accompagnato Di AT BE quando si recava ad incontrare il fratello IO latitante. Analoga versione era stata fornita oltre che da BE anche da AG LU, e sempre ambedue avevano affermato che in una occasione AL aveva accompagnato da BE un esponente mafioso di RI, tale RR ME. Secondo la Corte territoriale però tale condotta non era sufficiente ad individuare AL come avvicinato in mancanza di ulteriori elementi fattuali che provassero la sua partecipazione ad altre attività della famiglia e la sua intraneità alla famiglia mafiosa. A questo punto la Corte territoriale esaminava le condotte a lui attribuite in concreto da Di AT BE e AG LU e le individuava in quelle di colui che aveva accompagnato, insieme a LU, BE in più occasioni con diverse auto allo scopo di farlo uscire dalla città senza essere seguiti dalle forze dell'ordine; in particolare lo avevano prelevato a casa, avevano effettuato giri lunghi e articolati fino a quando erano usciti dalla città e, solo quando erano stati sicuri che nessuno li avesse seguiti, lo avevano lasciato in campagna a metà strada rispetto al luogo in cui si svolgeva la latitanza del fratello. Vi è piena concordanza nelle dichiarazioni dei collaboratori sulla piena consapevolezza in capo a AL dello scopo di tale condotta e cioè favorire i contatti tra i fratelli BE e IO, del quale tutta la città sapeva lo status di latitante.
Orbene, stando così i fatti, deve rilevarsi in primo luogo che non vi è stata alcuna immutazione del fatto rispetto alla contestazione avvenuta durante il giudizio di merito, visto che sempre e solo questa era stata la condotta a lui attribuita;
altri comportamenti negativi che pure erano stati valorizzati dal giudice di primo grado, erano stati ritenuti non provati dal giudice di appello e quindi non vi era stata alcuna lesione al diritto dell'imputato di una difesa su quegli stessi fatti. Non corrisponde al vero che vi sia stata una immutazione della condotta in concreto attribuita all'imputato, visto che questa è sempre stata quella di aver accompagnato, o fatto compagnia a LU, quando accompagnavano BE dal fratello;
l'individuazione in questa condotta di un'agevolazione degli incontri tra BE e IO latitante non modificava il fatto, che restava sempre identico, ma individuava l'elemento psicologico del reato e cioè la consapevolezza in capo a AL dello scopo della condotta tenuta. Tale indagine psicologica non costituiva una novità della diversa qualificazione giuridica di favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare l'attività della associazione, ma costituiva l'elemento portante della contestazione del ruolo di avvicinato e cioè di colui che si era messo a disposizione della famiglia mafiosa in senso dinamico e funzionalistico perché l'associazione raggiungesse i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima (così come recita la decisione delle Sezioni Unite sopra ricordate). Ne discende che non vi è stata alcuna immutazione del fatto neppure in relazione alla contestata aggravante.
Deve essere quindi esaminato il motivo inerente alla violazione dell'art. 6 par. 3 lett. a della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione alla violazione del diritto di difesa per l'omessa conoscenza della qualificazione giuridica data dai giudici al fatto reato. La sentenza dell'11 dicembre 2007 della Corte Europea (Drassich
contro
Italia), ha infatti affermato che l'art. 6, par. 3 lett. a), della Convenzione sopra citata, riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo sul motivo dell'accusa, ossia sui fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche e in maniera dettagliata, sulla qualificazione giuridica data a tali fatti e che la portata di tale disposizione deve essere valutata alla luce del più generale diritto ad un processo equo. La sentenza afferma anche che la Convenzione non impone alcuna forma particolare in relazione al modo in cui l'imputato deve essere informato purché i giudici si assicurino che l'imputato abbia avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in maniera concreta e effettiva. Il caso concreto posto all'attenzione della Corte europea era quello di una derubricazione della qualificazione giuridica del fatto avvenuta in sede di giudizio di legittimità senza che mai detta qualificazione fosse stata comunica all'imputato in nessuna fase del procedimento. La Corte di Cassazione con la decisione Sez. 6, 12 novembre 2008 n. 45807, rv. 241754, ha affermato che la regola di sistema espressa dalla Corte Europea era conforme al principio statuito dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che l'art. 521 c.p.p. deve essere interpretato nel senso che la correlazione tra sentenza ed accusa deve sussistere assicurando all'imputato la garanzia del contraddittorio anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
Orbene ritiene il collegio che il rispetto di tali regole sussiste quando comunque l'imputato abbia avuto modo di interloquire sulla diversa qualificazione giuridica, proprio perché la regola è rispettata qualunque sia la forma nella quale ciò sia avvenuto. Nel caso di specie a pagina 277 della sentenza impugnata si afferma che nel corso del procedimento incidentale relativo alla misura cautelare lo stesso Pubblico Ministero, nel ricorso presentato avverso la decisione di annullamento della misura cautelare da parte del tribunale del riesame, aveva prospettato la possibilità che, quanto meno, la condotta configurasse il delitto di favoreggiamento e la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, aveva affermato che il tribunale del riesame non era tenuto a effettuare la diversa qualificazione giuridica, pur non escludendone la sussistenza. Sempre alla stessa pagina la Corte territoriale afferma che, in una memoria presentata dalla difesa il 24 febbraio 2009, vi era stato un richiamo subordinato a decisioni del tribunale del riesame che avevano qualificato condotte analoghe proprio come favoreggiamento. Tale punto della sentenza di appello non è stato contestato dalla difesa, dal che se ne deduce che nel corso del giudizio di merito tale eventuale diversa qualificazione giuridica è stata oggetto di discussione quanto meno nel procedimento incidentale de libertate. A ciò non può non aggiungersi che, diversamente dalla fattispecie sottoposta all'esame della Corte Europea, nella quale la qualificazione giuridica del fatto era stata modificata con il dispositivo della decisione di legittimità, in questo caso la diversa qualificazione giuridica è intervenuta in appello ed è stata oggetto di ampia discussione nel giudizio di legittimità, senza che in concreto siano stati individuati o prospettati quali mezzi di prova nuovi e ulteriori il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità nel giudizio di merito di discutere sulla diversa qualificazione giuridica, limitandosi il ricorrente ad affermare che la difesa approntata per il delitto associativo non era sovrapponibile a quella che avrebbe potuto approntare per il delitto di favoreggiamento. Quanto al motivo inerente all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. deve rilevarsi che il fatto è stato ritenuto aggravato dal fine di agevolare la consorteria mafiosa, senza che fosse possibile graduare la gravità della sua condotta da quella di altri, il che esclude la concedibilità dell'attenuante della minore partecipazione e il dovere di una motivazione esplicita sul punto (Sez. 6, 3 marzo 2008 n. 22456, rv. 240364). Quanto agli altri motivi di ricorso deve rilevarsi che gli stessi mirano ad ottenere una diversa valutazione dei comportamenti tenuti dall'imputato per escludere che dagli stesi sia potuta derivare una condotta di favoreggiamento personale alla consorteria mafiosa, circostanze invece ritenute provate con motivazione congrua e logica. Non sussiste alcun problema di prescrizione trattandosi di reato aggravato e la pena risulta contenuta nei limiti più bassi. Quanto alla posizione di ZZ TR i primi due motivi di ricorso appaiono del tutto infondati visto che l'imputato aveva rinunciato a comparire così come risulta dall'intestazione della sentenza e che le conclusioni del P.G. di udienza risultano riportate in sentenza.
I restanti motivi di ricorso sono infondati in quanto la sentenza contiene una motivazione completa sulla sua partecipazione al sodalizio criminoso, provato dal ruolo di avvicinato e cioè di colui che si era messo a disposizione della famiglia per compiere le vendette, tanto che aveva direttamente partecipato alla prima azione facendo parte del gruppo di fuoco che aveva compiuto il tentato omicidio di CI. È stata raggiunta la prova della sua partecipazione alla riunione preparatoria del delitto nella quale era stata scelta la vittima, per le dichiarazioni concordi di AG GN, Di AT IO e Di AT BE e così pure in relazione alla partecipazione al tentato omicidio. Le contraddizioni rilevate dalla difesa sul movente dell'omicidio e sui mezzi utilizzati per commetterlo sono state spiegate dalla Corte con motivazione congrua e logica, come più sopra riportata;
inoltre l'azione consistita nello sparare con un fucile cal. 12 ad altezza d'uomo configurava certamente il dolo diretto omicidiario, mentre l'evento non si era verificato per la reazione della vittima che probabilmente si aspettava l'agguato ed era a sua volta armato. Il computo della pena appare corretto anche perché la permanenza del vincolo associativo è durata oltre il 2005, epoca nella quale era intervenuta la modifica legislativa della pena, così come risulta dalla contestazione aperta. La condanna per il delitto associativo comportava di diritto l'applicazione della misura di sicurezza che deve obbligatoriamente essere applicata dal giudice del merito al momento della pronuncia della sentenza di condanna così come stabilito dagli artt. 205 e 417 c.p., pertanto la motivazione ben poteva essere integrata dal giudice di appello.
I motivi di ricorso presentati da SO EP e LI CE sono infondati in quanto si limitano a contestare il raggiungimento della soglia di attendibilità delle dichiarazioni dei pentiti ed a rilevare delle incongruenze che però nel complesso del narrato dei collaboratori appaiono prive di rilevanza. Ambedue hanno fatto parte del gruppo di fuoco incaricato di eseguire quasi tutte le vendette della famiglia mafiosa, il primo nel ruolo di killer, il secondo di mandante ed a volte di esecutore materiale. I motivi si limitano a ripercorrere la giurisprudenza di legittimità in materia di chiamata in correità senza specificare in cosa la decisione abbia violato quei principi;
la decisione invece ha spiegato il clima nel quale erano maturati i fatti di sangue e la necessità di far eseguire le vendette ad un gruppo di fuoco che provenisse da fuori e che per operare avesse la necessità di ricevere ordini da chi aveva contatti con i capi della famiglia mafiosa e potesse ottenere il placet all'esecuzione. Tale ricostruzione avvenuta tramite le dichiarazioni di soggetti inseriti a pieno titolo nella compagine mafiosa, e che quindi ben conoscevano gli schemi del modo di procedere della cosca, appare congrua e logica.
I ricorrenti debbono, pertanto, essere tutti condannati al pagamento delle spese processuali e AG GN e Di AT BE anche al pagamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende. I ricorrenti debbono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili come da dispositivo.
In relazione alla richiesta avanzata dalle parti civili della vittima ER, volta ad ottenere la qualificazione della vittima come obiettivo di mafia deve rilevarsi che sul punto non sono stati presentati ne' motivi di appello alla sentenza di primo grado ne' motivi di ricorso per Cassazione per cui la richiesta deve essere ritenuta inammissibile, non sussistendo alcuna norma che consenta un potere d'ufficio del giudice penale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di Di AT BE e di AG GN.
Rigetta i ricorsi di AR EF, SO EP, AG LU, LI CE, NT EP, AL GN, RA LF e ZZ TR.
Condanna tutti i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché Di AT BE e IA GN anche al versamento ciascuno della somma di Euro 1000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Condanna tutti i sopra indicati ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Regione Sicilia, Provincia RI e Comune Racalmuto che liquida nella somma complessiva di Euro 2000 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di ciascun Ente.
Condanna altresì LI CE e AG GN in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SE NA, TE NN, TE IL e TE LA, che liquida a favore dello Stato nella somma complessiva di Euro 5400,00 (cinquemila e quattrocento) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010