Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 29240
CASS
Sentenza 9 giugno 2005

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Massime1

Nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche. Ne consegue che l'irritualità nell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione di un'intercettazione telefonica non trascritta ritualmente, a seguito di consulenza tecnica ex art. 268 cod. proc. pen., ma riprodotta su cosiddetto "brogliaccio").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 29240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29240
Data del deposito : 9 giugno 2005

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