Sentenza 26 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10195 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 0495 /0 1 IN NOME DEL POPO ITALIANO UPREMA ICAS. ZI NE LA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente - R.G.N. 21757/99 Consigliere Cron. 22805 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. 3415 Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Luigi Consigliere Ud. 22/03/01 MACIOCE Dott. Angelo Rel. Consigliere SPIRITO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE.24.ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: il 26 LUG. 2001 COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA €1,55 L.3000 CANCELLERIA ALBALONGA 7, presso l'avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CALISE, giusta procura in calce al ricorso;
DF021950 L - ricorrente
contro
DITTA SANTACROCE TERESA;
- intimata - avversO la sentenza n. 56/99 della Corte d'Appello di 2001 CAMPOBASSO, depositata il 29/06/99; 830 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/03/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 21757/1999 Svolgimento del processo Il Presidente del Tribunale di Campobasso emise decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Campobasso ed a favore della sig. AN, titolare dell'omonima ditta, per crediti derivanti da prestazioni erogate da quest'ultima in favore dell'ente, costituite dalla raccolta di rifiuti speciali per un periodo successivo alla scadenza del contratto stipulato tra le parti. Il Tribunale di Campobasso respinse l'opposizione proposta dal Comune e la sen- tenza della Corte d'appello della stessa città respinse, a sua volta, il gravame proposto dall'ente stesso. Il Comune propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Cam- pobasso, svolgendo tre motivi. La AN non s'è difesa nel giudizio di cassazio- ne. Motivi della decisione Il dibattito verte intorno all'interpretazione dell'ultima parte dell'art. 2yder ca- I.
1 - pitolato d'oneri, nel quale s'affermava che l'impresa, alla scadenza del contratto, sa- rebbe stata "tenuta" a gestire il servizio fin tanto che non fossero state completate le operazioni di consegna ad altra ditta. Nell'interpretare la clausola, il giudice chiarisce che essa non prevedeva alcun rin- novo tacito del contratto, bensì la proroga degli effetti del contratto per ragioni di pubblico interesse;
che l'obbligo imposto all'impresa di continuare il servizio, in tutti i casi di scadenza o rescissione o di altra causa previsti dal contratto, non era condi- zionato al preventivo esercizio di una facoltà di proroga del Comune, ma che, al contrario, tale obbligo non era stato volutamente sottoposto a condizione, proprio in Cons. Spirito est.черно R.G. 21757/1999 che vista del c assimo interesse dei cittadini all'igiene, interesse non poteva essere esposto a ritardi, trascuratezze o altri inconvenienti;
che, quindi, con la menzionata disposizione s'era voluto evitare una sospensione anche di pochi giorni nel servizio, che sarebbe stata gravemente pregiudizievole per la salute dei cittadini;
che spettava al Comune di ridurre al massimo il regime di prorogatio del contratto, attivandosi per la consegna del servizio ad altra impresa o per il rinnovo del contratto con la stessa impresa;
che è irrilevante la circostanza che l'Amministrazione, dopo la sca- denza del contratto, diffidò la ditta a non proseguire il servizio, posto che un atto unilaterale non può modificare una clausola contrattuale, sostituendo la disdetta alla prevista assegnazione del servizio ad altra impresa per la definitiva cessazione degli effetti del contratto. -I.2 Con il primo motivo del ricorso il Comune, nel lamentare la violazione dell'art. 1362 c.c., sostiene che le considerazioni del giudice sono frutto di un'errata interpre- tazione del capitolato d'oneri, conseguente alla mancata applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale ed, in particolare alla mancata valutazione letterale e logica del testo in questione. Ciò premesso, afferma che siffatti servizi possono essere svolti per il tramite sia dell'affidamento ai privati, sia della gestione diretta, sicché non è accettabile l'argomentazione secondo cui la scadenza del contratto fosse stata fissata convenzionalmente in modo da coincidere con le operazioni di consegna ad un nuo- vo appaltatore. Aggiunge, poi, che, se tanto è vero, la volontà, manifestata dall'ente con l'atto di diffida a non proseguire il servizio doveva considerarsi elemento suffi- ciente ad interrompere ogni tipo di relazione tra il Comune e l'impresa. Per ultimo, afferma che nell'agosto del 1993 (il contratto era scaduto nell'aprile precedente) in- Co loque Cons. rito est. 2 R.G. 21757/1999 tercorse tra le parti una nuova intesa contrattuale diretta a provocare la raccolta dei rifiuti per soli due mesi;
accordo che, oltre ad interrompere la pretesa continuità della situazione pregressa, avrebbe dovuto essere considerato indice della comune inten- zione delle parti, che evidentemente consideravano esaurita la precedente vicenda. Con il secondo motivo il Comune, censurando la sentenza impugnata per l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, fa riferimento all'ultima cir- costanza sopra trascritta e lamenta il fatto che il giudice non abbia valutato l'influen- za della contrattazione dell'agosto del 1993 sui rapporti intercorsi tra le parti, ritenen- do meritevole d'accoglimento un'iniziativa monitoria riferita ad un periodo successi- vo al maggio 1995. -I.3 Il primo motivo va dichiarato inammissibile in virtù del principio secondo cui, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in rela- zione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inade- guata (tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giun- gere alla decisione), ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrat- tuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione (come s'è verificato nella specie), egli ha l'onere di in- dicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, suf- ficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella Cons. Spirito est.་་་་་་ 3 R.G. 21757/1999 adottata dal giudicante (tra le tantissime, cfr. Cass. 24 agosto 2000, n. 11053; 25 marzo 1998, n. 3142). Da tutto quanto esposto in precedenza - confrontando la motivazione adottata dal giudice con il contenuto del motivo svolto - è agevole rilevare che il ricorrente non ha adempiuto a quello che era il suo preciso onere d'impugnazione. La difesa del Comune, infatti, lungi dal criticare la puntuale, logica e congrua motivazione adottata dal giudice, nonché i canoni interpretativi da lui in concreto utilizzati nella ricostru- zione della volontà delle parti alla luce della clausola negoziale, si è limitata a pro- spettare un'interpretazione diversa ed a sé favorevole dei fatti, fondata su argomenti del tutto differenti da quelli utilizzati dal giudice, così da seguire un percorso logico del tutto autonomo rispetto a quello intrapreso dalla sentenza impugnata. La stessa sanzione di inammissibilità va comminata al secondo motivo di ricorso, in ragione dell'altro, consolidato principio secondo cui la parte che deduce il vizio di ca- renza di motivazione ha l'onere di indicare in modo autosufficiente (non solo per re- lationem, bensì con specificazione completa ed idonea a consentire, attraverso il solo ricorso e senza rendere necessario l'esame degli atti del processo, la chiara e com- pleta cognizione delle argomentazioni) gli elementi di cui lamenta l'omessa o insuffi- ciente valutazione nella loro consistenza materiale, nella loro pregressa indicazione (in sede di merito) e nella loro rilevanza processuale (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione) al fine di consentire al giudice di legittimità di accertare il verificarsi della carenza e di valutarne la decisività (tra le ultime, cfr. Cass. 13 aprile 2000, n. 4759). منا Cons. Spirito est. R.G. 21757/1999 Nella specie, con assoluta genericità l'Amministrazione si limita ad affermare che nell'agosto del 1993 intercorse tra le parti un intesa contrattuale diretta a provocare la raccolta dei rifiuti per soli due mesi e che, ciononostante, il giudice ha ritenuto acco- glibile un'iniziativa monitoria susseguente al maggio 1995. Nulla specifica, però, in merito al contenuto della questione, al momento in cui essa fu posta (sul punto si li- mita ad affermare che ciò "risulta anche dalla narrazione operata dalla AN") ed alla sua idoneità, a fronte di tutte le altre considerazioni poste a base della deci- sione, a far scaturire una decisione a sé favorevole. II.
1 - Con il terzo motivo il Comune - nel lamentare la violazione degli artt. 55 e 56 della legge n. 142 del 1990, 23 del D.L. n. 66 del 1989, 35 del D.lgs. n. 77 del 1995 - afferma la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le prestazioni rese dall'impresa furono svolte contro la volontà espressa dell'ente e, verosimilmente, grazie a comportamenti di persone fisiche che non ne impedirono la materiale esecu- zione. Aggiunge, che, pur volendo ammettere che l'originario contratto lasciasse con- figurare un'obbligazione dell'ente, "le iniziative dirette ad onorare un tale impegno, che comunque sarebbe stato diretto ad integrare e modificare l'originaria previsione contrattuale, avrebbero dovuto essere precedute, a pena di nullità, dalla delibera- zione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 142/90 e dall'impegno di spesa de- bitamente registrato e comunicato al contraente privato". Il motivo è infondato e va respinto. A tal proposito il giudice, in coerenza con l'interpretazione data alla clausola con- trattuale in questione, ha correttamente ribadito che le pretese dell'impresa non na- scono da un nuovo contratto o da un nuovo rapporto o da un contratto rinnovato, ma Cons. Spirit est. 5 متارا R.G. 21757/1999 dagli effetti prorogati per espressa pattuizione contenuta in un contratto originario valido ed efficace;
contratto che aveva avuto regolare copertura contabile per il pe- riodo di durata naturale, ma che avrebbe dovuto avere uguale copertura anche per il periodo di eventuale proroga, la quale era regolarmente pattuita e la cui durata sol- tanto dipendeva dalla stessa Amministrazione contraente. Sicché, se tale copertura non v'era stata per sola colpa dell'Amministrazione, questa non poteva successiva- Sv mente addurre motivi di nullità causati dal suo stesso comportamento;
né poteva sca- ricare su amministratori e funzionari l'obbligo di pagare le prestazioni pretese, dato che queste non scaturivano dalla loro iniziativa ma, come s'è già visto, dall'originario contratto. A fronte di tali coerenti spiegazioni, il motivo non adduce alcuna critica di sostan- ziale rilevanza, limitandosi a ribadire che le prestazioni furono rese contro la volontà dell'ente (circostanza esclusa dall'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata) e cadendo in una palese contraddizione quando, ragionando per ipotesi circa l'even- tuale vigore dell'originario contratto anche in relazione alle attuali pretese dell'impre- sa, pretende per queste una nuova deliberazione ed un apposito impegno di spesa. III - Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l'intimata non s'è difesa.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001. If Presidente во nicee L'Estensore е д Cons. Spirito est. Fama Sezione Civile Cancelleria 76 LUB 2001. Deposit IL CANCELLIERE # Mi incar IL GA Luisa Passing! 109T 250.000 456T /19000 TOT. 290.000 Registrato in ddto2 SET. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Serie 290.000 710261 versate C. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria Grazia D! PAPED) Il Responsabile Servizio C ari 377. (Dr. M. RACC CHINI13.0 100 라