Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
In tema di esecuzione, ai fini della prova della regolarità della notificazione dell'estratto contumaciale a mezzo del servizio postale, deve escludersi che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito con le indicazioni prescritte dall'art. 8, comma secondo, della L. 20 novembre 1982, n. 890, possa essere sostituito dall'estratto del registro dell'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti del tribunale, recante l'indicazione della data della notifica e del numero della raccomandata rispedita al mittente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/10/2008
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2614
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1769/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN TO EN, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma 22 novembre 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. FRATICELLI Mario, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di merito per il giudizio di appello.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 22 novembre 2007 il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con cui MI TO EN chiedeva la dichiarazione di non esecutività della sentenza del Tribunale di Roma 5 aprile 2005 di condanna alla pena di due anni di reclusione, pronunciata a suo carico nel processo n. 563/05 R.G. e dichiarata definitiva il 1 luglio 2005, avverso la quale aveva proposto appello, proponendo eccezione di omessa notifica dell'estratto contumaciale.
Avverso l'ordinanza il MI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) e c)) perché il Giudice ha erroneamente ritenuto che l'estratto contumaciale fosse stato regolarmente notificato il 16 maggio 2005 sulla scorta dell'attestazione dell'Ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio unico del Tribunale di Avezzano in data 7 novembre 2005 dell'avvenuta notifica dell'estratto. L'impugnazione è fondata.
La prova della notificazione eseguita col mezzo della posta, secondo le norme della L. 20 novembre 1982, n. 890, deve risultare dall'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito, con le indicazioni prescritte dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, (Cass., Sez. 4, 2 febbraio 1996 n. 4548, ric. Boccafogli)
giacché per il perfezionamento del procedimento di notifica nei confronti del destinatario, è necessario ch'egli abbia ricevuto l'atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità e l'unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonché della data in cui essa è avvenuta e dell'identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato è la ricevuta di ritorno della raccomandata (cit. L. n. 890 del 1982, art. 4, commi 3, 8 e art. 149) ovvero, in caso di smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall'ufficio postale (Cass., S.U. civ., 14 gennaio 2008 n. 627, Min. Finanze e altro
contro
Simonucci). Pertanto, in difetto di prova della notificazione con il mezzo della posta dell'estratto contumaciale, deve escludersi che per l'effetto l'avviso di ricevimento prescritto possa essere sostituito dall'estratto del registro dell'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti del tribunale, recante l'indicazione della data dell'esecuzione della notifica e della data e del numero della raccomandata rispedita al mittente.
Deve ritenersi perciò erronea la decisione in esame, che ha ritenuto validamente raggiunta col documento suddetto la prova della notifica dell'avviso contumaciale.
L'ordinanza impugnata dev'essere quindi annullata senza rinvio con accoglimento dell'istanza dell'imputato di rimessione in termini per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e rimette il ricorrente in termini per la proposizione dell'appello. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009