Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è legittima, da parte del giudice di appello, la citazione dei testi di riferimento omessa in primo grado, atteso che si verte non in ipotesi di nullità regolata dall'art. 604, commi quarto e quinto, cod. proc. pen., bensì di inutilizzabilità delle testimonianze "de relato", che il giudice di secondo grado può rimuovere anche d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2004, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
1
Registro Generale n. 22806/04 12-Udienza pubblica Sentenza n.7327 in data 5 ottobre 2004
29 66/0 5
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VIA PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. GI SANSONE Presidente
Dr. Giangiulio AMBROSINI Consigliere Dr. Luciano DERIU Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere Dr. Ilario MARTELLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. ET SC IU, nato l'[...] a [...],
2. NU TO, nato il [...] ad [...],
3. AN GI, nato il [...] ad [...],
4. ZA ON, nato il [...] ad [...],
5. ZA IU, nato il [...] ad [...],
6. ON GE, nato il [...] a [...],
7. LO CO SC, nato 1'8 novembre 1961 a Palma di Montechiaro,
*
8. PA OM, nato l'[...] a [...],
9. PA RO, nato il [...] a [...],
10. PA RO, nato il [...] a [...],
11. O' GI NA, nato il [...] ad [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di ER 11 febbraio 2004 n.457, con la quale, in par- ziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento 14 giugno 2002 n.501, sono stati dichiarati colpevoli
а
1. Il AR
A) del reato p. e p. dall'art.416 bis c.p.,
B) del reato p. e p. dagli artt.81 e 112 c.., 2 e 7 L. n. 895/67 e 7 L. n.203/91, commessi in Palma di Montechiaro fino al 26 maggio 2000,
e condannato alla pena di sei anni di reclusione;
2. il EN
A) del reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p.,
e condannato alla pena di cinque anni di reclusione;
3. il TE
A) del reato p. e p. dall'art.416 bis c.p.,
B) del reato p. e p. dagli artt.81 e 112 c.., 2 e 7 L. n. 895/67 e 7 L. n.203/91, limitatamente alle armi da fuoco comuni,
D) del reato p. e p. dagli artt.81 c.2 e 112 c.p., 4 e 7 L. n.895/67, commessi in Palma di Montechiaro fino al 26 maggio 2000,
M) del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 c.2 e 629 c.p. in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L.
n.203/91,
commesso in Palma di Montechiaro dall'aprile del 1999 al 26 maggio 2000,
e condannato alla pena di nove anni e sei mesi di reclusione ed E.2.500,00 di multa;
4. ZZ ON
A) del reato p. e p. dall'art.416 bis c.p.,
B) del reato p. e p. dagli artt.81 e 112 c.., 2 e 7 L. n. 895/67 e 7 L. n.203/91, limitatamente alle armi da fuoco comuni,
D) del reato p. e p. dagli artt.81 c.2 e 112 c.p., 4 e 7 L. n.895/67, commessi in Palma di Montechiaro fino al 26 maggio 2000,
M) del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 c.2 e 629 c.p. in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L.
n.203/91,
commesso in Palma di Montechiaro dall'aprile del 1999 al 26 maggio 2000,
e condannato alla pena di nove anni e un mese di reclusione ed E.2.300,00 di multa;
1
5. ZZ IU
A) del reato p. e p. dall'art.416 bis c.p.,
B) del reato p. e p. dagli artt.81 e 112 c.., 2 e 7 L. n. 895/67 e 7 L. n.203/91, limitatamente alle armi da fuoco comuni,
D) del reato p. e p. dagli artt.81 c.2 e 112 c.p., 4 e 7 L. n.895/67, commessi in Palma di Montechiaro fino al 26 maggio 2000,
а L) del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 c.2 e 629 c.p. in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L.
n.203/91, commesso in Palma di Montechiaro dal 1° settembre 1996 al 30 aprile 1998,
M) del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 c.2 e 629 c.p. in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L.
n.203/91,
commesso in Palma di Montechiaro dall'aprile del 1999 al 26 maggio 2000,
e condannato alla pena di nove anni e un mese di reclusione ed E.2.300,00 di multa;
6. il SO
A) del reato p. e p. dall'art.416 bis c.p., commesso in Palma di Montechiaro fino al 26 maggio 2000
F) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 378 c.p. e 7 L. n.203/91 commesso in Palma di Montechiaro nel mese di giugno del 1994
e condannato alla pena di otto anni e dieci mesi di reclusione;
7. il Lo RE
A) del reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p. commesso in Palma di Montechiaro fino al 26 maggio 2000, J) del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 c.2 e 629 c.p. in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L.
n.203/91,
commesso in Palma di Montechiaro dal 1° aprile 1995 al 30 aprile 1998,
e condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione ed E.1.800,00 di multa;
8. AC OM
A) del reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p. commesso in Palma di Montechiaro fino al 26 maggio 2000,
F) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 378 c.p. e 7 L. n.203/91 commesso in Palma di Montechiaro nel mese di giugno del 1994
L) del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 c.2 e 629 c.p. in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L.
n.203/91,
commesso in Palma di Montechiaro dal 1° settembre 1996 al 30 aprile 1998, HF
e condannato alla pena di dieci anni di reclusione ed E.1.800,00 di multa;
9. AC RO (1964)
A) del reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p. commesso in Palma di Montechiaro fino al 26 maggio 2000,
L) del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 c.2 e 629 c.p. in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L.
n.203/91, ве commesso in Palma di Montechiaro dal 1° settembre 1996 al 30 aprile 1998,
e condannato alla pena di otto anni e dieci mesi di reclusione ed E.2.000,00 di multa;
10) AC RO (1960)
A) del reato p. e p. dall'art.416 bis c.p.,
B) del reato p. e p. dagli artt.81 e 112 c.., 2 e 7 L. n. 895/67 e 7 L. n.203/91,
commessi in Palma di Montechiaro fino al 26 maggio 2000,
M) del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 c.2 e 629 c.p. in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L.
n.203/91,
commesso in Palma di Montechiaro dall'aprile del 1999 al 26 maggio 2000,
e condannato alla pena di undici anni e nove mesi di reclusione ed E.1.700,00 di multa;
11) il IR
A) del reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p., commesso in Palma di Montechiaro a partire dal 1° marzo 1993, M) del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 c.2 e 629 c.p. in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L.
n.203/91,
commesso in Palma di Montechiaro dall'aprile del 1999 al 26 maggio 2000,
e condannato alla pena di nove anni e sei mesi di reclusione ed E.2.400,00 di multa.
Letta la memoria presentata da AC RO (1960);
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. IU FEBBRARO, il quale ha chiesto dichia- rarsi l'inammissibilità del ricorso del SO;
il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti;
Sentita l'arringa dei difensori, avv. TO RUSSELLO per il AR, AC OM, AC Ro- sario (1960) e TE GI;
avv. OM ROMANO per il TE, AC RO (1960) e
AC RO (1964); avv. Lidia FIAMMA per ON e IU ZZ e per il SO;
avv.
Enrico QUATTROCCHI per il Lo RE;
avv. AR SC MARCHIOLO per il EN, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Osserva
-
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
• il AR, il TE, AC OM (1941) e AC RO (1960) (ric. avv. S. Russello)
а 1. violazione degli artt.526, 175, 191, 185 c.3 c.p.p. (art.606 lett. b) e c) c.p.p.) perché la Corte
d'appello - in luogo di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 185 c.3
c.p.p. per violazione dell'art. 195 c.3 c.p.p., in quanto con ordinanza del 6 febbraio 2002, rego- larmente impugnata, aveva rigettato la richiesta difensiva di citazione dei testi di riferimento - sostituendosi arbitrariamente al primo Giudice e assumendo di decidere su richieste di rinnova- zione del dibattimento mai avanzate sul punto dalla Difesa, con ordinanza del 2 maggio 2003 aveva disposto l'esame dei testi suddetti;
2. violazione degli artt.525 c.2, 178 lett. a) e 179 c.1 c.p.p. (art.606 lett. b) e c) c.p.p.) in relazione al principio dell'immutabilità del giudice, perché all'udienza del 23 maggio 2003 la Corte in di- versa composizione non si è limitata al semplice rinvio, ma ha adottato un'ordinanza istruttoria in ordine all'acquisizione della prova;
3. violazione degli artt. 125 c.3 c.p.p. (art.606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) con riferimento all'ordinanza della Corte d'appello emessa all'udienza del 31 ottobre 2003, con la quale è stata rigettata la ri- chiesta del P.G., alla quale la Difesa non si era opposta, di estendere la perizia fonica a tutte le telefonate e intercettazioni ambientali alle quali erano interessati RO AC (1960) e ME IC AC (1941), del tutto immotivata;
4. inosservanza ed erronea applicazione della legge e mancanza e manifesta illogicità della moti- vazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento alle posizioni dei singoli ricorrenti;
5. violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione delle pene inflitte, sproporzionate rispetto alla reale entità dei fatti e del contesto ambientale in cui sono stati commessi, con eliminazione im-
motivata delle attenuanti generiche già concesse, che avrebbero dovuto essere dichiarate quanto meno equivalenti alle aggravanti contestate;
• TE, di AC OM (1941) e AC RO (1960) (ric. avv. D. Romano)
1. violazione degli artt. 416 bis c.p., 81 e 112 c.p., 2 e 7 L. n.895/67 e 7 L. n.203/91; 112, 81 c.2,
629 in riferimento all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L. n.203/91 (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la
Corte d'appello con una chiave di lettura sommaria e generalizzante, individuando i riscontri in modo poco aderente alle risultanze processuali, interpreta gli episodi distorcendo le risultanze dibattimentali ed esasperando i contenuti di varie circostanze;
in particolare, l'inquadramento del TE nella consorteria mafiosa risulta un mero artifizio logico-deduttivo, con la rico- struzione a pag.29 dei compiti e delle gerarchie e l'individuazione di un'ala armata, composta fra gli altri dal TE e da AC RO (1960), incorrendo in contraddizioni (v. l'episodio dell'estirpazione di una vigna a pag.26); il ruolo di capo attribuito a AC RO (1960) viene solo richiamato nelle varie conversazioni, senza che vi sia una richiesta di denaro o una minac- cia esplicita nei confronti degl'imprenditori e senza che all'imputato si siano contestati specifici
в episodi d'intimidazione nei confronti degl'imprenditori ER e Di TA;
nel caso di AC
RO (1964) la Corte ha letteralmente capovolto le risultanze probatorie, con particolare rife- rimento alle conversazioni n. 97 del 24 novembre 1997 ore 8,00 e n.3 del 7 novembre 1997;
2. violazione degli artt. 132 e 133 c.p. (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la determinazione della pena è priva di motivazione, senza indicazione dei criteri seguiti nell'esercizio del potere discre- zionale in costanza della richiesta difensiva di contenerla nel minimo edittale;
3. violazione dell'art.62 bis c.p. (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello non ha attri- buito prevalenza alle attenuanti generiche ed ha, anzi, riformato sul punto la decisione di primo grado, che le aveva concesse al TE e a AC RO (1964);
• AC RO
(motivi aggiunti con la memoria indicata in epigrafe)
Le conversazioni intercettate del 12 novembre 1999, ore 18,94; del 18 gennaio 2000 n.1475, ore
16,44; del 19 gennaio 2000 n.1480, ore 7,57; 22 gennaio 2000 n.1526, ore 7,32, e le testimo- nianze degli imprenditori ON ER e AR De TA smentiscono la versione del collaboratore IU EN, non riscontrata nella sostanza dalla testimonianza di Caloge- ro Carruggio;
mentre, per quanto riguarda i reati sulle armi, le testimonianze degli ispettori A- moroso e Sprio sono contrastanti fra di loro;
infine, i risultati della perizia fonica sono stati smentit dal perito di parte;
• il EN
1. violazione degli artt.268 c.3 e 271 c.1 c.p.p. e mancanza di motivazione (art.606 lett. c) ed e)
c.p.p.) perché tutti i decreti emessi dal P.M. nelle indagini preliminari – i quali dispongono che le operazioni di ascolto e registrazione siano compiute presso gl'impianti del Commissariato della P.S. di Palma di Montechiaro, stante l'impossibilità tecnica di eseguirle con gl'impianti della Procura della Repubblica, mediante apparecchiature d'intercettazione noleggiate dalla Pri- sma Elettronica s.r.l. sono totalmente privi di motivazione;
1
2. inosservanza o erronea applicazione dell'art.416 bis c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha rinvenuto nel caso di spe- cie un organismo delinquenziale di stampo mafioso, individuato nel paracco AC-Cucciuvi, mutuando il giudizio dalle dichiarazioni dei collaboratori OC EN e FA, senza specificare in motivazione gl'indici rivelatori dell'effettiva sussistenza degli elementi strutturali di codesta fattispecie criminosa e senza enunciare le ragioni poste a fondamento di tale giudizio, limitandosi a mutuarlo dalle dichiarazioni dei due collaboratori;
3. inosservanza o erronea applicazione dell'art.416 bis c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la sentenza impugnata ravvisa la prova del ва coinvolgimento del EN nel sodalizio mafioso nei suoi rapporti con il BE e nell'attività da entrambi svolta per controllare sistematicamente le gare di appalti pubblici nel comune di Palma Montechiaro, benché tale controllo avvenisse tramite un cartello fra le impre- se interessate e col concertato ricorso a una serie di meccanismi complicati di manipolazione delle offerte in base ad accordi spartitori fra le medesime imprese, inconciliabili con ogni possi- bile azione intimidatoria o spartizione, di cui non v'è traccia negli atti del processo;
4. inosservanza o erronea applicazione dell'art.7 L. n.575/65 e mancanza di motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché l'aggravante è stata applicata al EN sul presupposto che era stato sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, omettendo di considera- re che detta misura era cessata il 15 febbraio 1995, tre anni prima del suo presunto ingresso nel sodalizio, quando erano venute meno le condizioni per l'applicazione di essa al ricorrente;
5. inosservanza o erronea applicazione dell'art.62 bis c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché le attenuanti generiche, già concesse dal Tribu- nale che pure aveva ritenuto l'imputato colpevole anche di turbativa d'asta e delle estorsioni, sono state escluse senza adeguata motivazione;
• ZZ ON
1. violazione dell'art. 416 bis c.p. e illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p. perché la sentenza impugnata ha ricavato la dedizione della cosca all'attività estorsiva e il ruolo assun- to da GI BE dalle chiamate in correità dei collaboranti di giustizia IU OC
EN e GI FA, individuando il ricorrente come soggetto collegato sin dal 1994 al gruppo di questi ultimi, mentre i collaboranti hanno escluso l'appartenenza del ZZ a gruppi mafiosi e alla consumazione di delitti contro ilo patrimonio, in convergenza col riscontro che l'imputato è vissuto in Germania, dove ha prestato attività lavorativa dal 1991 al 1998; in particolare, il Giudice di merito ha attribuito valenza probatoria ad alcune conversazioni inter- cettate successivamente al mese di gennaio del 1998, alle quali il ricorrente non ha partecipato, laddove queste rivelano la sussistenza di azioni autonome, difformi dalle regole interne all'associazione mafiosa, e dimostrano l'assenza dell'affectio societatis in capo agl'interlocutori, considerando peraltro che il ZZ è stato assolto dal reato di estorsione in danno dell'imprenditore De TA;
anche gli episodi del 9 luglio e del 12 novembre 1999 so- no inidonei a fornire la prova del reato associativo, la cui sussistenza non può essere dedotta da quella dei reati-fine;
2. violazione dell'art.649 c.p.p. in relazione ai delitti di detenzione di arma comune da sparo e il- logicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte ha ritenuto ininfluente la precedente condanna del ZZ in materia di armi, in relazione all'episodio del 12 novembre 1999, poiché è dimostrato che l'imputato ha usato la stessa arma negli altri episodi indicati in sentenza;
3. violazione o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione (art.606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione al delitto di estorsione aggravata contestato al capo M) della ru- brica, perché il Giudice d'appello ha ritenuto che il lavoro svolto dal ZZ per conto del Pa- lermo sia stato frutto dell'intimidazione del gruppo mafioso di appartenenza, individuando il
BE come autore di tale condotta, mentre il ER ha specificato d'essere stato lui ad as- sumerlo, senza intermediazione di alcuno e la soggezione ambientale, indicata dall'imprenditore come necessità di far lavorare quelli del posto per timore di ritorsioni non è prova tale da con- sentire la condanna del ZZ, incensurato, per estorsione, considerando che l'assunzione di personale locale e il noleggio di mezzi non comportò per l'imprenditore un maggior onere eco- nomico;
4. inosservanza dell'art.610 c.p. (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la diversa qualificazione giuri- dica del fatto-reato ascritto al capo m) come violenza privata si impone a seguito dell'insussistenza di un danno patrimoniale, seppure in presenza di minaccia perpetrata ai danni dell'imprenditore ER;
5. erronea applicazione dell'art.7 L. n.203/91 in relazione all'aggravante contestata ai capi B), D) ed M) della rubrica e illogicità della motivazione (art.606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte di merito ha sottolineato che la ravvisata responsabilità del ZZ in relazione al reato associa- tivo di tipo mafioso esclude che le condotte suddette siano determinate da interessi personali e autonomi, mentre la stessa compatibilità fra l'aggravante suddetta e la qualità di affiliato ad as- sociazione mafiosa dimostra che quest'ultimo può agire per fini propri e non dell'associazione;
6. violazione degli artt.62 bis e 133 c.p. e illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché le attenuanti generiche, concesse dal primo giudice, sono state escluse per la gravità dei reati e la personalità dell'imputato, dedotta dai reati stessi e da un precedente penale che in real- tà avrebbe dovuto essere assorbito dalla continuazione con i fatti ascritti al ZZ nel presente processo;
7. violazione dell'art.240 c.p. e omessa motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulla legittimità della confisca, affermando apoditticamente che non sussistevano le condizioni per revocarla;
ZZ IU
1. violazione dell'art.416 bis c.p. e illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p. perché la sentenza impugnata ha ricavato la dedizione della cosca all'attività estorsiva e il ruolo assun- to da GI BE dalle chiamate in correità dei collaboranti di giustizia IU OC EN e GI FA, individuando il ricorrente come soggetto collegato sin dal 1994 al gruppo di questi ultimi, mentre i collaboranti hanno escluso l'appartenenza del ZZ a gruppi mafiosi e alla consumazione di delitti contro il patrimonio;
in particolare, il Giudice di merito ha attribuito valenza probatoria ad alcune conversazioni intercettate successivamente al mese di gennaio del 1998, alle quali il ricorrente non ha partecipato, laddove queste rivelano la sussistenza di azioni autonome, difformi dalle regole interne all'associazione mafiosa, e dimo- strano l'assenza dell'affectio societatis in capo agl'interlocutori;
2. violazione dell'art.649 c.p.p. in relazione ai delitti di detenzione di arma comune da sparo e il- logicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché l'assoluta incertezza d'identificazione di IU ZZ in uno dei contendenti dei Balistreri impone la revisione dell'affermazione di responsabilità; gli elementi trascurati o disattesi dal Giudice di merito han- no un chiaro e inequivocabile carattere di decisività;
3. violazione o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione (art.606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione al delitto di estorsione aggravata contestato al capo M) della ru- brica, perché il Giudice d'appello ha ritenuto che il lavoro svolto dal ZZ per conto del Pa- lermo sia stato frutto dell'intimidazione del gruppo mafioso di appartenenza, individuando il
BE come autore di tale condotta, mentre il ER ha specificato d'essere stato lui ad as- sumerlo, senza intermediazione di alcuno e la soggezione ambientale, indicata dall'imprenditore come necessità di far lavorare quelli del posto per timore di ritorsioni non è prova tale da con- sentire la condanna del ZZ, incensurato, per estorsione, considerando che l'assunzione di personale locale e il noleggio di mezzi non comportò per l'imprenditore un maggior onere eco- nomico;
4. inosservanza dell'art.610 c.p. (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la diversa qualificazione giuri- dica del fatto come violenza privata s'impone anche per il reato contestato al capo L) qualora si dovesse ritenere provata la minaccia perpetrata ai danni dell'imprenditore ER;
5. violazione o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione (art.606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione al delitto di estorsione aggravata contestato al capo L) della rubrica, perché la Corte ha ritenuto frutto d'intimidazione il rapporto di lavoro instauratosi tra il 1
ricorrente e l'imprenditore De TA;
6. inosservanza dell'art.610 c.p. (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la diversa qualificazione giuri- dica del fatto come violenza privata s'impone a seguito dell'insussistenza di un danno patrimo- niale, seppure in presenza di minaccia perpetrata ai danni dell'imprenditore De TA;
7. erronea applicazione dell'art.7 L. n.203/91 in relazione all'aggravante contestata ai capi B), D) ed M) della rubrica e illogicità della motivazione (art.606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte di merito ha sottolineato che la ravvisata responsabilità del ZZ in relazione al reato associa- tivo di tipo mafioso esclude che le condotte suddette siano determinate da interessi personali e autonomi, mentre la stessa compatibilità fra l'aggravante suddetta e la qualità di affiliato ad as- sociazione mafiosa dimostra che quest'ultimo può agire per fini propri e non dell'associazione;
8. violazione degli artt.62 bis e 133 c.p. e illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché le attenuanti generiche, concesse dal primo giudice, sono state escluse per la gravità dei reati e la personalità dell'imputato, dedotta dai reati stessi e dai precedenti penali, non indicativi di particolare caratura criminale;
• il SO
1. violazione o erronea applicazione degli artt.378 c.p. e 7 L. n.203/91 (art.606 c.1 lett. b) ed e)
c.p.p.), perché.il concorso fra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e quel- lo di favoreggiamento è configurabile e il SO agì come associato, in esecuzione dello scopo principale dell'associazione stiddara che era lo scambio di manovalanza per la commissione di omicidi e di supporti logistici ai latitanti, e non quale ausiliatore del Vella per ragioni amicali e personali;
• il Lo RE
1. manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. e), 125, 192 e 546 c.p.p. e 111 c.6 Cost.) in relazione agli artt.416 bis, 110 e 81 cpv., 629 in relazione all'art.628 c.3 n.3 c.p. e 7 L. n.203/91
(capi A) e J) della rubrica) perché la sentenza impugnata riprende acriticamente spezzoni di frasi tratte da due conversazioni intercettate all'interno dell'ufficio della società L'Ecologica, dando per necessaria e provata sia l'estorsione in danno di AR De TA, sia la partecipazione dell'appellante alla locale consorteria mafiosa;
in particolare, la Corte di merito ha dato una spiegazione e un significato arbitrari
2. manifesta illogicità della motivazione (artt. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art.54 u.c., 110 c.p.
e 27 Cost., 192 c.3, 238 bis e 500 c.4 in riferimento all'art.273 c.1 bis c.p.p.) perché la Corte
d'appello ha operato una ricostruzione dei fatti difforme dalla realtà, in dissonanza col il reale significato della conversazione n.3 del 7 novembre 1997 ore 9,25 tra AR De TA e Do- meIC AC e della conversazione 6 dicembre 1997 tra AR De TA e IU ZZ,
-
omettendo il richiamo all'ordinanza del 23 maggio 2003, senza giustificare la valutazione nega- tiva della condotta del Lo RE, espressa solo per via di chiacchiere oziose intervenute inter a- ltos e senza chiarire perché il De TA subiva un'estorsione pagando il lavoro di raccolta, co- stipazione e interramento dei rifiuti nella discarica, mentre gl'imprenditori che avevano gestito in precedenza il medesimo appalto non avevano subito la medesima pressione estorsiva da parte dell'imputato;
в • il IR 1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo A) della rubrica perché, seppure fosse stata pacifica la prova della consumazione del delitto fin dalla data
(1° marzo 1993) indicata nella rubrica della sentenza emessa dalla Corte d'assise di ER in data 15 ottobre 1997, in atti, divenuta definitiva il 19 marzo 1999, non se ne poteva trarre la prova dell'esistenza dell'associazione e della partecipazione dell'imputato successivamente a ta- le data;
la Corte territoriale, pur argomentando che la pregressa appartenenza alla consorteria mafiosa non è prova sufficiente per l'attribuzione del reato associativo, in assenza della certezza di fatti attuali finisce per valorizzare, quale elemento di riscontro recente, la pretesa commissio- ne del reato-fine (l'estorsione ai danni di ON ER); mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato contestato al capo M) 2.
della rubrica, perché la Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato di estorsione cogliendo la minaccia nella mera presa di contatto con l'imprenditore che deve realizzare l'opera pubblica qualora il soggetto attivo sia noto nello stesso ambiente quale portavoce della locale consorteria mafiosa;
altro argomento della motivazione della sentenza impugnata riguarda la circostanza che il IR è una delle persone di cui il ER lamenta la presenza nel cantiere col BE, il quale interviene rivolgendosi a RO AC, senza che vi sia alcun elemento di prova del pac- tum sceleris che legava il IR al BE;
3. violazione dell'art.597 c.p.p. perché nei motivi d'appello del P.M., tendenti all'esclusione delle attenuanti generiche già concesse, è stata chiesta solo genericamente una rideterminazione della pena, rimettendone la determinazione al P.G., il quale tuttavia, per quanto riguarda la posizione del IR ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, che aveva concesso quelle atte- nuanti, sicché la Corte non avrebbe potuto riformare la sentenza del Tribunale senza violare il principio devolutivo.
Il primo motivo del ricorso del AR, del TE, di AC OM(1941) e AC RO
(1960) (ric.avv. S. Russello) è privo di fondamento.
E' necessario premettere in primo luogo che a norma del terzo comma dell'art.603 c.p.p. la rin- novazione dell'istruzione dibattimentale è disposta d'ufficio se il giudice la ritiene necessaria, per cui è del tutto ininfluente la circostanza che non vi sia stata una richiesta di parte in tal senso.
Secondariamente si osserva che secondo la disposizione dell'art.604 cc.4 e 5 c.p.p. il giudice d'appello dichiara con sentenza la nullità e rimette gli atti al primo giudice solo se ne sia deri- vata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado. Se si tratta di altre nullità che non siano state sanate il giudice d'appello può ordinare la rinnova-
Aq zione degli atti nulli sempre che non ritenga ritenendo l'atto nullo irrilevante ai fini del giudi-
zio e passi a decidere la causa nel merito.
Correttamente pertanto la Corte d'appello provvede alla citazione dei testi di riferimento o- messa in primo grado, trattandosi peraltro non di un'ipotesi di nullità, bensì di inutilizzabilità delle testimonianze de relato. E altrettanto correttamente, dopo aver rimosso la causa dell'inutilizzabilità, utilizza nel giudizio tali testimonianze.
A questa regola si è attenuto il Giudice d'appello nel caso di specie, con l'ulteriore precisazione che alle dichiarazioni di IU OC EN e GI FA, così come le stesse Difese a- vevano ammesso, non poteva attribuirsi efficacia determinante perché la loro narrazione si fermava agli anni 1992-94, cioè a un periodo anteriore alla commissione dei reati attribuiti agli imputati.
Il secondo motivo del ricorso appare manifestamente infondato.
La Corte in diversa composizione, nell'ordinare il rinvio, ha dato le necessarie disposizioni perché nella nuova udienza si potesse proseguire l'istruttoria nel dibattimento rinnovato in base alle deci- sioni già prese in proposito dal Collegio competente e con questo non ha adottato alcun provvedi- mento decisorio. In ogni caso, nell'udienza fissata il Collegio investito della cognizione della causa ha recepito le disposizioni date nell'udienza di rinvio, ratificando il relativo provvedimento, per cui in nessun modo si è inciso sul principio dell'immutabilità del giudice.
Il terzo motivo è anch'esso inammissibile ai sensi dell'art. 568 c.4 c.p.p..
Esso riguarda, infatti, la richiesta del P.G. di estendere la perizia fonica a tutte le comunicazioni comunque intercettate e e l'assenza di opposizione da parte della Difesa non vale a far propria la ri- chiesta e anzi esprime rispetto all'esperimento del mezzo istruttorio nel senso voluto dall'Accusa, quella carenza d'interesse che si riflette sull'ammissibilità dell'impugnazione.
Col quarto motivo i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e della conseguente violazio- ne di legge, muovono in realtà mere censure in fatto alla decisione.
Il ricorso ne analizza, infatti, i contenuti con riguardo alla posizione di ciascuno di loro, rivedendo- ne i singoli punti.
In particolare, a proposito del AR, la censura è altresì manifestamente infondata.
La Corte d'appello ha ricordato nella motivazione di aver disposto l'acquisizione dei documenti o- riginali che ne comprovavano l'attività svolta all'estero nel 1997 e non è esatta la censura mossa dal ricorrente, secondo il quale tali documenti non sono stati presi in considerazione dalla Corte e nemmeno esaminati sicché non era stata data alcuna giustificazione per escluderne o confermarne la valenza probatoria. Al contrario, la sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la rilevanza dei documenti suddetti, sia pure con riferimento ai quattro giorni cui si riferivano delle quattro conver- sazioni registrate nelle quali il AR era stato riconosciuto come uno degli interlocutori, osser- vando criticamente che almeno in quelle occasioni l'imputato si era trovato in via Brodoloni e non in Germania per ragioni di lavoro.
La motivazione della sentenza non è, quindi, né illogica né carente, per cui su questo punto i vizi eccepiti sono manifestamente insussistente.
Dell'utilizzabilità delle testimonianze de relato a seguito dell'audizione nel giudizio di appello dei testi di riferimento si è già detto. La critica mossa al Giudice d'appello per l'utilizzazione delle de- posizioni di IU OC EN e GI FA appare del tutto ingiustificata in quan- to il fatto che ad esse non poteva attribuirsi efficacia determinante ai fini del giudizio non equivale a una dichiarazione d'inutilizzabilità.
Il quinto motivo, di per sé inammissibile perché formulato in termini generici e senza riferimento alle motivazioni della sentenza impugnata, appare altresì manifestamente infondato.
Le richieste del AR in ordine alla prevalenza delle generiche, già concesse, e alla riduzione del- la pena sono state rigettate per l'appartenenza dello stesso al gruppo armato del sodalizio. La conse- guente valutazione di congruità della pena inflitta dal primo Giudice, che ha portato anche al rigetto della richiesta di aumento del P.M. appellante, costituisce un giudizio in fatto, adeguatamente e lo- gicamente motivato, per cui la violazione di legge eccepita appare palesemente insussistente.
Lo stesso deve dirsi per il TE, al quale il Giudice d'appello in accoglimento dell'appello del
P.M. ha revocato le attenuanti generiche concesse dal primo Giudice per la sua pericolosità, connes- sa, oltre ai suoi precedenti penali, con l'appartenenza a una pericolosa organizzazione di tipo mafio- so, che nel periodo contestato ha destato particolare allarme sociale, inserendosi con la forza dell'intimidazione in settori di lavoro ottenuto da altri lecitamente. Anche in tal caso il giudizio e- messo appare motivato in fatto e in diritto e la relativa contestazione, perciò, manifestamente infon- data.
Analogamente si deve concludere per OM AC (1941), per il quale il diniego delle generiche e il giudizio di congruità della pena appaiono pienamente giustificati, oltre ai suoi numerosi prece- denti penali, dalla sua appartenenza all'associazione mafiosa predetta con compiti di direzione;
nonché per RO AC, al quale le generiche sono state negate per l'appartenenza alla medesima associazione.
In ordine al ricorso del TE, di AC OM(1941) e AC RO (1960) (ric.avv. D. Ro- mano) si osserva che col primo motivo, nella prima parte, si muove alla sentenza impugnata una censura di metodo, di carattere generale, del tutto aspecifica in ordine alle implicazione concrete dei difetti d'impostazione riscontrati, in contrasto con la disposizione degli artt.581 lett. c) e 591 c.1 lett. c) c.p.p..
ва La seconda parte, che dovrebbe essere di natura esplicativa, contiene una serie di rilievi in fatto, in ordine ai quali si prospettano presunte illogicità, al di fuori della ricostruzione unitaria e coerente della motivazione della sentenza d'appello. Si tratta in realtà di valutazioni delle prove di singoli e- pisodi diverse e alternative rispetto a quelle dei Giudici di merito, esorbitanti come tali dai limiti del sindacato di legittimità e quindi inammissibili.
Il secondo e il terzo motivo, sostanzialmente coincidenti col quinto motivo del ricorso dell'avv.
Russello, devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni ivi indicate.
Con riferimento ai motivi aggiunti con la memoria di RO AC indicata in epigrafe si rileva com'essi consistano in una revisione, peraltro parziale e disorganica, delle prove a suo carico, e, in particolare, nel commento a singole conversazioni intercettate e, sul punto della sua identificazione come uno degli interlocutori, nella verifica del giudizio peritale, nonché nell'esame complessivo delle dichiarazioni del pentito EN in rapporto alla presunta testimonianza di riscontro e a quelle degli imprenditori presunte vittime dei reati estorsivi contestati;
e, per i reati riguardanti il porto e detenzione abusiva di armi, nell'analisi delle deposizioni dei verbalizzanti.
Il controllo delle circostanze dedotte dal ricorrente comporta un esame di circostanze di fatto già analizzate e valutate dai Giudici di merito, esame precluso naturalmente nel giudizio di legittimità.
Pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Quanto al ricorso del EN, il primo motivo risulta inammissibile.
La Corte d'appello lo aveva già dichiarato tale sia perché la relativa eccezione non era stata formu- lata nei motivi d'appello, in ottemperanza alla norma dell'ultimo comma dell'art.606 c.p.p., sia per- ché le motivazioni dei decreti del P.M. dovevano essere ritenute sufficienti in quanto fondate sull'impossibilità tecnica, ossia sull'inidoneità, degli impianti di registrazione in disponibilità degli uffici della Procura.della Repubblica. E il ricorrente si è limitato a riproporre l'eccezione, senza contestare la motivazione qui esposta.
Del pari inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, con i quali sotto il profilo del vizio di mo- tivazione il ricorrente in realtà contrappone censure in fatto e valutazione alternativa delle prove - peraltro già smentite dagli accertamenti dei Giudici del merito e, quindi, manifestamente infondate - che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alter-
nativa (Cass., Sez.U., 2 luglio 1997 n.6402, ric. Dessimone;
Sez.III, 12 febbraio 1999 n.3539,
Ay ric.Suini; Sez.III, 14 luglio 1999 n.2609/99, ric.Paone; Id., 12 novembre 1999 n.3560, ric. Drigo;
Sez. VII, 9 luglio 2002 n.35758, ric. Manni G.).
Il quarto motivo è anch'esso inammissibile.
Il EN, dichiarato colpevole in primo grado del reato associativo contestato al capo a) dell'imputazione con l'aggravante dell'art.7 L. n.575/65, ha chiesto nei motivi d'appello l'assoluzione, quanto meno ai sensi dell'art.530 c.p.p., e la valutazione delle attenuanti generiche già concesse come prevalenti sulle aggravanti contestate, con riduzione della pena anche nel caso di giudizio di equivalenza delle attenuanti stesse. L'eccezione relativa all'aggravante è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità, in contrasto con la disposizione dell'ultimo comma dell'ert.606 c.p.p..
Infine, il quinto motivo è infondato.
La Corte territoriale in accoglimento dell'appello del P.M. ha revocato al EN le attenuanti generiche concessegli dal primo Giudice per la sua pericolosità, connessa, oltre ai suoi precedenti penali, all'appartenenza a una pericolosa organizzazione di tipo mafioso, che nel periodo contestato ha destato particolare allarme sociale, inserendosi con la forza dell'intimidazione in settori di lavoro ottenuto da altri lecitamente. Il giudizio emesso appare motivato in fatto e in diritto e la relativa contestazione è perciò infondata, perché non tiene conto che il confronto con la sentenza del primo giudice è superato dall'avvenuta riforma di essa.
Anche il ricorso di ON ZZ col primo motivo muove alla sentenza una critica di carattere generale, imperniata sul fatto che egli ha prestato attività lavorativa in Germania dal 1991 al 1998.
Tale eccezione è stata già confutata dal Giudice d'appello, il quale ha rilevato che le intercettazioni ambientali erano significativamente successive al 1998 e pertanto compatibili cronologicamente con il rapporto associativo. D'altra parte tali intercettazioni e le altre prove raccolte a carico del ZZ ne dimostrano inequivocabilmente il ruolo di associato per delinquere e pertanto l'eccezione dimo- stra soltanto che il lavoro svolto in Germania non era alternativo rispetto all'instaurazione e alla prosecuzione di tale rapporto.
Risulta, in particolare, manifestamente infondata l'eccezione relativa all'impossibilità di dedurre la prova del reato associativo da quella dei reati-fine.
In realtà, la problematica nel quadro giurisprudenziale procede in senso contrario alla presun- ta impossibilità di dedurre la sussistenza del reato associativo dalla commissione dei reati-fine, con l'affermazione dell'autonomia del reato associativo, da cui discende il principio che la prova della partecipazione di un imputato al reato associativo può essere data con ogni mezzo, non essendo necessaria e tanto meno esclusa - la condanna per alcuno dei reati-fine (Cass.,
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Sez.I, 11 luglio 2003 n. 33033, ric. Vitello).
a Più precisamente, l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, purché il ruolo svolto e le modalità del-
l'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, cioè quando detto ruolo non a- vrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei oppure quando l'autore del singolo reato im- pieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utiliz- zarli autonomamente, come affiliato e non persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Cass., Sez.V, 9 dicembre 2002 - 21 gennaio 2003 n.2838, ric. Platania).
In sintesi, in tema di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, è consentito al giu- dice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima. (Cass., S.U. 28 marzo 2001 n.10, ric. Cinalli e altri). Il principio discende, coerentemente, dall'indiscussa configurabilità del concorso tra reato associativo e reato-fine dell'associazione criminosa, di cui l'influenza della prova sulla commissione dell'uno e dell'altro dei reati concorrenti costituisce non già un effetto imprevisto e deprecabile, bensì una conseguenza puramente naturale.
Nella specie, la sentenza impugnata ha messo in luce come la prova, fondata sulle intercettazioni ambientali, riveli l'inserimento del ZZ nell'associazione criminosa e l'utilizzazione del rappor- to associativo quale mezzo per l'attuazione del progetto di realizzare estorsioni.
Il primo motivo del ricorso di ON ZZ appare dunque infondato.
Il secondo motivo è stato disatteso dalla sentenza impugnata, con la motivazione che non è provato che la precedente condanna riguardi le stesse armi e, inoltre, che l'episodio criminoso commesso in danno del Bellia ha una diversa collocazione temporale, per cui si sarebbe potuto trattare delle stes- se armi, portate in luoghi diversi, con riguardo a un differente periodo di detenzione. Pertanto la ge- nerica obiezione dell'imputato, per cui si sarebbe trattato delle stesse armi, costituisce censura in fatto, superata in concreto dalle confutazioni della Corte d'appello.
Il motivo suddetto è, dunque, per più versi inammissibile.
Analogamente si deve concludere a proposito del terzo motivo, col quale si prospettano sotto il pro- filo dell'illogicità della motivazione della decisione impugnata critiche che sono frutto di una rico- struzione dei fatti alternativa a quella dei Giudici di merito, insuscettibile di sindacato nel giudizio di cassazione e pertanto inammissibile.
Altrettanto inammissibile perché manifestamente infondato è il quarto motivo, che si basa sul pre- supposto, già correttamente smentito in fatto in sede di merito, dell'assenza di un danno patrimonia- le.
a La sentenza impugnata si è correttamente uniformata al principio che l'esecuzione di prestazioni di lavoro con manodopera e mezzi, in quanto ottenuta con la forza di intimidazione connessa con l'appartenenza a un'associazione mafiosa costituisce un vantaggio ingiusto anche nell'ipotesi che si possa dimostrare la corrispondenza della natura e dell'entità della presta- zione eseguita all'ammontare del prezzo pagato, perché la violazione della libertà di concor- renza e dell'autonomia dell'organizzazione imprenditoriale che il ricorso alla minaccia com- porta costituiscono comunque un danno patrimonialmente rilevante in quanto incide sulla struttura dell'impresa e, quindi, sull'idoneità di essa al conseguimemto dei risultati economici perseguiti, sicché anche in tal caso la qualificazione del fatto rimane di natura estorsiva e non di violenza privata (v. Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2001 n.10463, ric. Brancaccio).
Di qui la manifesta insussistenza della violazione di legge denunciata.
Il quinto motivo è infondato.
Per giurisprudenza costante ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991 n.
203, non é necessario che sia stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, es- sendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della violenza o della minaccia mafiosa, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio crimi- noso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti (Cass., Sez.II, 3 febbraio 2000 n.3061, ric. Graziano ed altro).
Ne deriva che l'insussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non fa venir meno l'aggravante dell'agevolazione delle associazioni di tale tipo, ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, allorché sia provata la specifica finalità di favorire l'associazione da par- te del soggetto pur non inserito in essa organicamente (Cass., Sez.VI, 22 marzo 2000 n.1426, ric.
Chiti e altri;
Sez.I, 9 maggio 2002 n.25041, ric. Calcagno;
Sez. VI, 21 maggio 1998 n.1795, ric. Pe- coraio C.; Sez.I, 30 gennaio 1007 n.2667, ric. Barcella e altro;
Sez.I, 22 ottobre 1997-6 febbraio
1998 n.5900, ric. Caforio;
Sez.IV, 3 settembre 1996 n.2080, ric. Blando).
Nella specie, la Corte di merito non ha affermato in linea di diritto che l'associato debba necessa- riamente avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione, ma come si è detto nel corso dell'esame del primo motivo - ha accertato in fat-
W to la sussistenza della prova, fondata sulle intercettazioni ambientali, e dell'inserimento del ZZ nell'associazione criminosa e dell'utilizzazione a parte sua del rapporto associativo quale mezzo per l'attuazione del progetto associativo di realizzare estorsioni. E l'esclusione di un'azione mossa da interessi personali e autonomi, successivamente ribadita, è conseguenza di un richiamo al fatto- reato contestato al capo a), cosi come concretamente accertato nei confronti del ricorrente.
AG L'aggravante, indipendente dalla questione proposta perché in ogni caso configurabile e compatibi- le col rapporto associativo, è stata posta comunque correttamente a carico del ZZ.
Con il sesto e settimo motivo si ripropongono le questioni già dedotte in appello, senza tener conto,
a proposito delle attenuanti generiche, che la revoca, disposta in accoglimento dell'appello del P.M.,
è stata motivata in ragione della natura e della gravità del reato associativo e del procedente penale dell'imputato. L'eccezione che tale precedente si sarebbe dovuto considerare ricompreso nella con- tinuazione con i reati per cui è stata pronunciata condanna nel presente processo, proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, appare intempestiva e comunque inammissibile ex art.606
u.c. c.p.p.,
Per quanto riguarda la confisca, peraltro riguardante tutti gli automezzi sottoposti a sequestro, la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale non sussistevano le condizioni per la revo- ca, contiene un necessario, implicito richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, dalla quale deve considerarsi integrata.
Entrambi i motivi sono pertanto inammissibili perché manifestamente infondati.
Riguardo al ricorso di IU ZZ vale, rispetto al primo motivo, quanto si è detto per il mo- tivo corrispondente del ricorso di ON ZZ, escluso il riferimento al rapporto di lavoro di quest'ultimo in Germania che è argomento di un'eccezione personale. Anche questo motivo è per le medesime ragioni infondato.
Il secondo motivo è inammissibile.
Infatti l'affermazione dell'assoluta incertezza dell'identificazione del ZZ costituisce una valu-
tazione alternativa a quella espressa nel giudizio di merito e, quindi, una censura in fatto, così come quella peraltro, del tutto generica - di aver trascurato o disatteso elementi determinanti ai fini del-
-
la decisione.
Il terzo, il quarto e il sesto motivo corrispondono, benché rivolti a un diverso reato estorsivo, al ter- zo e quarto motivo del ricorso di ON ZZ e sono per le medesime ragioni inammissibili.
Il quinto motivo è anch'esso inammissibile perché deduce una censura in fatto, relativa alla circo- stanza che il rapporto di lavoro instaurato fra il ricorrente e l'imprenditore De TA fosse frutto di intimidazione, così come la sentenza impugnata ha ritenuto con motivazione adeguata ai fatti e logicamente coerente.
Il settimo motivo corrisponde al quinto motivo del ricorso di ON ZZ e come quello è in- P
fondato.
E, invece, inammissibile l'ottavo motivo, che corrisponde al sesto motivo del ricorso di ON
ZZ, per le ragioni sopra indicate in proposito.
le Il ricorso del SO è infondato per le medesime ragioni esposte a proposito del quinto motivo del ricorso di ON ZZ e del settimo motivo del ricorso di IU ZZ.
Quanto al ricorso del Lo RE, il primo motivo è infondato.
I Giudici d'appello hanno dato, infatti, una motivazione dettagliata e completa sulla vicenda de- mandata alla loro cognizione, individuando con esattezza le prove della decisione nelle battute, ana- liticamente esaminate, delle conversazioni intercettate, ricostruendone il significato e il valore pro-
batorio..
Il secondo motivo è inammissibile in quanto prospetta valutazioni delle prove e ricostruzione dei fatti alternative a quelle eseguite in sede di merito, proponendo censure incompatibili con il sinda- cato di legittimità.
Infine, per quanto riguarda il ricorso del IR deve rilevarsi l'infondatezza del primo motivo, sia con riferimento agli elementi di prova desunti dalla precedente condanna per associazione di tipo mafioso, sia in relazione alla valutazione del reato-fine come elemento di prova del reato associati- vo, per la correttezza della quale valgono gli argomenti esposti in ordine al primo motivo del ricorso di ON ZZ.
Il secondo motivo è inammissibile, perché sotto il profilo del vizio di motivazione si deducono cen- sure in fatto, incompatibili come tali con il giudizio di cassazione.
Del pari inammissibile il il terzo motivo.
La Corte di merito, malgrado la richiesta del P.G. di conferma della sentenza di primo grado, ha ri- tenuto di accogliere l'appello del P.M., revocando motivatamente le attenuanti generiche già con- cesse e riformando legittimamente sul punto la sentenza appellata.
La censura mossa dal ricorrente è pertanto manifestamente infondata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2004.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Alamin 4
Mtor Depositato in'J GEN. 2005 IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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