Sentenza 17 settembre 2009
Massime • 1
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2009, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/09/2009
Dott. PIZZUTI SE - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1620
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 14865/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HE GI N. IL 02/09/1958;
2) RC ON N. IL 20/12/1933;
avverso la sentenza n. 86/2006 CORTE APPELLO di PALERMO, depositata il 14/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. GIUNTA Patrizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 14.2.2008 (depositata il 28.7.2008) la Corte d'appello di Palermo - per quanto rileva in questa sede - confermava la responsabilità di HE SE e di RC AN per concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato (art. 110 c.p., art. 112 c.p., art. 61 c.p., nn. 4 e 7, e art. 630 c.p.) del gioielliere IN AU, perpetrato in Palermo
ed in altre località in epoca antecedente e prossima al 10.10.1985 e sino al 13.8.1987; ribadiva, altresì, le pene inflitte al HE (anni trenta di reclusione) ed al RC (anni ventotto di reclusione) dal tribunale di Palermo con la sentenza pronunciata in data 22.6.2004 all'esito del giudizio di primo grado. Sulla base del compendio probatorio raccolto durante l'istruttoria dibattimentale era risultato che:
a) il sequestro era stato deliberato dalla commissione provinciale di "cosa nostra", anche al fine di acquisire alle casse
L'organizzazione il denaro occorrente "per il pagamento delle spese legali di tutti gli uomini di onore implicati nel c.d. maxi processo", che stava per iniziare a Palermo;
b) l'esecuzione materiale del delitto era stata preceduta da un'accurata fase preparatoria, alla quale avevano partecipato uomini appartenenti a diverse famiglie mafiose;
c) l'ostaggio era stato custodito in Palermo nelle c.d. Case Ferreri dal 10 al 13 ottobre 1985, in una porcilaia tra Bagheria e Misilmeri fino al 10 dicembre 1985, in una stanza di un villino nelle vicinanze di Bagheria dal 10 al 27 dicembre 1985 ed infine trasferito a Mazara del Vallo fino alla liberazione;
d) la liberazione era avvenuta, dopo lunghe trattative, nel territorio della famiglia mafiosa di Capaci;
e) il riscatto era stato suddiviso tra i componenti delle famiglie direttamente interessate alla esecuzione del delitto e, fra le altre, per le finalità di cui al punto a).
Avverso la summenzionata sentenza della Corte d'appello di Palermo il HE ed il RC proponevano, per mezzo dei rispettivi difensori, ricorso per cassazione.
Il difensore del HE deduceva violazione di legge (art. 192 c.p.p., commi 3 e 4), mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità L'imputato.
La Corte d'appello avrebbe fondato l'accennata conferma sulla circostanza, affatto in discussione, della comprovata appartenenza L'imputato a "cosa nostra", facendo discendere da tale premessa la necessaria conseguenza della partecipazione dello stesso imputato al reato contestatogli, proprio in virtù della qualifica di capo mandamento di AN attribuitagli.
Ciò, senza mai dare conto in motivazione ne' del ruolo ricoperto dal HE durante le fasi del sequestro, ne' L'iter logico seguito per pervenire al giudizio di responsabilità penale a carico L'imputato.
I giudici di merito non avrebbero affatto assolto, nella valutazione del compendio probatorio offerto dalla Pubblica Accusa, al dettato normativo L'art. 192 c.p.p., essendosi rivelata la chiamata in correità di RA NN isolata, frammentaria e palesemente contraddittoria in più punti del racconto, nonché inconducente rispetto alla effettiva determinazione del ruolo presuntivamente assunto dall'imputato nel sequestro del gioielliere palermitano. La disamina delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da RA NN e RR VA avrebbero mostrato un'insanabile assenza di convergenza tra le stesse dichiarazioni e mancanza di riscontri individualizzanti a carico L'imputato. I giudici di merito avrebbero attribuito credibilità alle generiche accuse formulate nei confronti L'imputato in forma diretta da RA NN e da RR VA e de relato da NO NO CE, facendo leva sulla circostanza che, essendo i dichiaranti tutti sodali di "cosa nostra", come tali sarebbero stati certamente a conoscenza della compartecipazione al delitto degli altri correi.
Le accuse formulate dai correi del HE non sarebbero in grado, in alcun passaggio, di fornire elementi certi in ordine allo specifico contributo causale e psicologico dato dall'imputato per la realizzazione della fattispecie contestata, consentendo solo di delineare un generico quadro indiziario, necessitante di riscontri individualizzanti, per assurgere al rango di prova. Le accuse formulate dal RA, oltre a non essere state confermate dal RR, sarebbero state assolutamente smentite dalle dichiarazioni rese dallo stesso sequestrato con riferimento ai guanti utilizzati dal HE per entrare nella stanza L'ostaggio, facendo venire meno il riscontro individualizzante. Le dichiarazioni indirette di NO NO CE, proprio perché de relato avrebbero dovuto essere vagliate con maggiore rigore, anche ai fini di non consentire ingresso nel giudizio a semplici deduzioni o supposizioni fuorvianti per una corretta disamina del compendio probatorio.
In definitiva, la convergenza tra le propalazioni accusatorie, decantata in sentenza, sarebbe "solo apparente e virtuale, frutto di un sicuro travisamento della prova".
Il difensore del RC deduceva:
1) Violazione di legge (artt. 192 e 195 c.p.p.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità L'imputato. La Corte d'appello avrebbe frequentemente utilizzato il c.d. "dato notorio" e la semplice presunzione, quali regole su cui fondare il giudizio di penale responsabilità L'imputato.
Il percorso argomentativo avrebbe avuto inizio, vagliando, ma solo in apparenza, le propalazioni accusatorie L'AT in ordine alla partecipazione del RC al sequestro. L'effetto sarebbe paradossale: tali propalazioni da elementi indiziari avrebbero acquistato il rango di vera prova pur in assenza di riscontri individualizzanti.
L'AT avrebbe riferito di avere appreso la vicenda del sequestro dai giornali, dal GA e dallo stesso RC, incontrato nel corso di un comune periodo di detenzione all'Ucciardone. A fronte L'eccezione difensiva L'impossibilità per i due soggetti di avere avuto dei contatti all'interno del carcere, la Corte d'appello avrebbe omesso di apprezzare tale emergenza, assumendone la inconsistenza probatoria in modo apodittico, cioè sulla base di un "mero fatto notorio". La partecipazione del RC al sequestro sarebbe, altresì, stata desunta acriticamente dal ricordo comune del RR e L'AT di un brillante che lo stesso RC avrebbe tenuto al dito e nel quale sarebbe stato identificato il legame più evidente dei rapporti L'imputato con la famiglia IN. Nessun diverso o alternativo sforzo sarebbe stato operato al riguardo dalla Corte d'appello che si sarebbe limitata ad identificare nel gioiello il particolare saliente, espressione dei rapporti tra il RC ed i IN, sebbene il RR avrebbe riferito un racconto ben diverso da quello L'AT.
In ordine al ruolo della signora NE, che avrebbe avuto contatti con la famiglia L'ostaggio durante il sequestro, la Corte d'appello avrebbe riconosciuto come probabili i rapporti con il RC esclusivamente in ragione della reggenza da parte L'imputato del mandamento di PA - EL, luogo in cui si trovava la gioielleria della medesima NE.
I requisiti richiesti dall'art. 192 c.p.p. non sarebbero stati minimamente soddisfatti dalle propalazioni del RR e L'AT, testi de relato, giacché le dichiarazioni di questi ultimi, frammentarie e non esaustive, convergerebbero unicamente su particolari relativi a sbiaditi e deboli ricordi, e tali da non assurgere al rango di prova dimostrativa della partecipazione del RC alla vicenda del sequestro.
In ordine al ritenuto concorso L'imputato nel reato in questione, difetterebbe, da parte della Corte d'appello, "il corretto accertamento del contributo causale asseritamente offerto dal RC".
La Corte d'appello, pertanto, avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti incoerente o comunque in contrasto con altra ugualmente plausibile ed avrebbe disatteso irragionevolmente le censure difensive, integrando inevitabilmente un insanabile vizio relativo all'intero impianto argomentativo del provvedimento in esame. 2) Violazione di legge (artt. 62 bis e 133 c.p.) e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla conferma della pena.
La Corte d'appello si sarebbe limitata a negare le attenuanti generiche senza indicare specificamente gli elementi di valutazione, non consentendo, in tal modo, il controllo in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale.
Anche relativamente alla entità della pena detta Corte non avrebbe rassegnato la prescritta motivazione, trascurando di esaminare le deduzioni contenute nei motivi di gravame.
Il ricorso del HE deve essere rigettato.
Con i motivi, il ricorrente, mediante la formale prospettazione di vizi di legittimità, sollecita, in effetti, una diversa "lettura" (per lui più favorevole) delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio in cassazione (Cass. Pen. SS.UU. 30.4.1997, n. 6402). Invero, anche dopo la modifica L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa, dovendosi la Corte limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Cass. Pen. Sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369, CED 235507). D'altra parte, il sindacato della Corte di cassazione si risolve sempre in un giudizio di mera legittimità, per cui, pur dopo la citata novella codicistica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie (Cass. Pen. Sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, CED 235510). In ogni caso, i motivi in esame sono destituiti di fondamento. I giudici di merito, sia nella sentenza di primo grado che nella sentenza impugnata, hanno basato la responsabilità del HE sulle propalazioni accusatorie di RA NN, RR VA e NO NO CE, valutate pienamente attendibili e coincidenti sulla partecipazione L'imputato al sequestro del gioielliere palermitano.
In proposito, è appena il caso di ricordare che - come è stato già rimarcato da questa Corte Suprema - il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo, operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni, con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi, e nel loro reciproco collegamento (Cass. Pen. Sez. 4^, 10.12.2004, n. 5821, CED 231302). Nella specie, i giudici di merito, nell'apprezzamento L'attendibilità e del significato delle chiamate in correità dei citati dichiaranti, hanno rispettato i canoni della logica e le regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192 c.p.p.. La Corte di merito, in particolare, si è uniformata ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità nell'apprezzamento positivo della credibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, procedendo prima alla valutazione L'attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni (peraltro già riconosciuta nell'ambito di altri procedimenti da altre autorità giudiziarie) e verificando poi la sussistenza di riscontri esterni individualizzanti.
Questi ultimi, come è noto, possono consistere anche in altre chiamate incrociate provenienti da soggetti già ritenuti intrinsecamente attendibili.
Al riguardo, i giudici di merito hanno rilevato che il particolare riferito dal RA circa i guanti indossati dall'imputato, a causa di una deformazione alla mano, "costituisce una indicazione del tutto individualizzante, in quanto egli chiarisce con efficacia il particolare L'incidente occorso al HE alla mano e quindi della fondata ragione (di fatto esistente a monte) che poteva indurlo a celare la mano mediante l'uso di guanti"; conseguentemente, "l'exceptio secondo cui tutti i carcerieri indossavano i guanti è priva di efficacia confutativa", "essendo veritiero comunque il particolare della deformazione che costituiva una ragione ulteriore per l'utilizzo di accorgimenti da parte L'imputato". Il ricorso del RC deve parimenti essere rigettato. Con il primo motivo, il ricorrente, mediante la formale prospettazione di vizi di legittimità, sollecita, in effetti, una diversa "lettura" (per lui più favorevole) delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio in cassazione. (Cass. Pen. SS.UU. 30.4.1997, n. 6402). Al riguardo, devono essere qui richiamate le considerazioni sopra svolte nell'esame del ricorso del HE.
In ogni caso, il motivo in esame è infondato.
I giudici di merito, nelle sentenze di primo e di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, hanno giustificato la conferma della responsabilità del RC con motivazioni, congrue, esenti da vizi logici e rispettose dei canoni di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p.. In particolare, detti giudici hanno fondato la responsabilità L'imputato sulle dichiarazioni accusatorie segnatamente dei collaboratori di giustizia AT CE e RR VA, valutate pienamente attendibili e convergenti sulla partecipazione al delitto in questione del RC, indicato concordemente quale tramite ("anello di congiunzione") tra la "cosa nostra", a cui apparteneva il medesimo RC come sodale della cosca mafiosa di PA - EL, e la famiglia del sequestrato. 1 giudici di merito hanno evidenziato che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia avevano trovato "forte ed in equivoco riscontro" nelle testimonianze di NE MA e di padre RI, rispettivamente la titolare di una gioielleria in PA, utilizzata su segnalazione del RC per contatti con la famiglia L'ostaggio, ed il parroco di PA, il quale aveva svolto il ruolo di intermediario tra la cosca e tale famiglia. La Corte territoriale ha rilevato che era del tutto conducente quanto l'AT aveva riferito circa le notizie sul sequestro apprese dallo stesso RC durante una comune detenzione al carcere L'Ucciardone, dato oggettivo rispetto al quale non poteva davvero essere eccepito con fondatezza di causa che i due erano allocati in sezioni diverse, giacché costituiva fatto notorio il sistema di circolazione di informazioni e notizie all'interno degli istituti di pena, soprattutto in un'epoca in cui non era ancora in vigore il circuito di sicurezza interno ed esterno regolato dall'art. 41 bis O.P..
Il Tribunale, d'altra parte, ha rimarcato che le propalazioni L'AT, sodale in posizione di vertice all'interno della famiglia mafiosa di PA - EL non potevano essere assimilate a "pure e semplici dichiarazioni de relato", giacché il collaboratore aveva riferito in ordine a fatti costituenti "patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce di regola in ogni organismo associativo relativamente a fatti di interesse comune".
Relativamente al grosso brillante asseritamente ricevuto dalla famiglia IN e portato sempre al dito dal RC, i giudici di merito hanno ritenuto convergenti le dichiarazioni L'AT e del RR con argomentazioni plausibili e, perciò, non sindacabili in sede di legittimità.
Il secondo motivo è privo di fondamento.
Il tribunale nella determinazione della pena irrogata al RC ha tenuto conto "degli elementi di cui all'art. 133 c.p." ed in particolare della personalità L'imputato, desunta dai di lui precedenti penali e dalle modalità della vicenda criminosa. La Corte territoriale ha, correttamente, giustificato il diniego delle invocate attenuanti generiche e di riduzione della pena con la gravita del fatto, l'intensità del dolo e la rilevanza del danno provocato.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi di HE SE e RC AN e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 17 settembre 2009. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010