Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2016, n. 46542
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Sentenza 6 maggio 2016

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La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal cod. pen., ai sensi dell'art. 731 cod.proc.pen., acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento può essere utilizzata per la deliberazione ai sensi dell'art. 526 comma primo, cod. proc. pen. (in relazione all'art. 234 dello stesso codice), in quanto trattasi di acquisizione legittima che non viola il divieto di cui all'art. 191, comma primo, cod. proc. pen.

Ai fini della partecipazione al processo dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia, è possibile, ai sensi dell'art. 205-ter disp.att. cod. proc. pen., il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo ove si trova il detenuto, solo quando tale collegamento sia previsto da accordi internazionali; tuttavia, ove il collegamento sia stato attuato in assenza dei predetti accordi, non si configura alcuna ipotesi di nullità processuale se l'imputato è stato assistito dal difensore e dall'interprete (nel caso di mancata conoscenza della lingua italiana), e non risulta alcuna effettiva violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett.c), cod.proc.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2016, n. 46542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46542
    Data del deposito : 6 maggio 2016

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