Sentenza 6 maggio 2016
Massime • 2
La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal cod. pen., ai sensi dell'art. 731 cod.proc.pen., acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento può essere utilizzata per la deliberazione ai sensi dell'art. 526 comma primo, cod. proc. pen. (in relazione all'art. 234 dello stesso codice), in quanto trattasi di acquisizione legittima che non viola il divieto di cui all'art. 191, comma primo, cod. proc. pen.
Ai fini della partecipazione al processo dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia, è possibile, ai sensi dell'art. 205-ter disp.att. cod. proc. pen., il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo ove si trova il detenuto, solo quando tale collegamento sia previsto da accordi internazionali; tuttavia, ove il collegamento sia stato attuato in assenza dei predetti accordi, non si configura alcuna ipotesi di nullità processuale se l'imputato è stato assistito dal difensore e dall'interprete (nel caso di mancata conoscenza della lingua italiana), e non risulta alcuna effettiva violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett.c), cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2016, n. 46542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46542 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2016 |
Testo completo
4 6 5 4 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.647/2016 Arturo Cortese Adet Toni Novik UP 06/05/2016 Relatore - R.G.N. 35395/2015 Antonella Patrizia Mazzei Luigi Fabrizio Mancuso Palma Talerico ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ON PE, nato a [...] il [...], RA RI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 11/11/2014 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di RA RI, avvocato Giuseppe Magarò, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
udito il difensore di ON PE, avvocato Eugenio RI Zini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. All'esito del doppio grado del giudizio di merito, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, resa in data 11 novembre 2014, RA RI e ON PE, cittadini rumeni, sono stati condannati alle pene, rispettivamente, di sei anni di reclusione ed euro centoventimila di multa (la RA) e di ofc quattro anni di reclusione ed euro centoventimila di multa (ON), per concorso nel delitto previsto dall'art. 12, commi 1, 3 e 3-bis, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (abbreviato in T.U. imm.), nel testo vigente al tempo del commesso reato, come novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 11, comma 1, lett. b) e c), giusta rettifica contenuta nella sentenza di appello che ha ridotto, come sopra, le pene già inflitte in primo grado nella misura di anni nove alla RA e di anni sette a ON, oltre alla multa di euro centocinquantamila per entrambi. In particolare, la RA e ON, rispettivamente madre e figlio, sono stati riconosciuti responsabili di aver procurato, in concorso tra loro, l'ingresso illegale in Italia di otto cittadini di nazionalità rumena, da avviare al lavoro in nero presso imprese del comprensorio di Lamezia Terme, con la finalità di trarne profitto, dovendo ogni immigrato versare alla RA la somma di euro trecento per il reperimento del lavoro e dell'alloggio; fatto commesso, come da contestazione, in Lamezia Terme, da epoca anteriore e prossima al 27 dicembre 2002. Con la medesima sentenza è stata dichiarata l'improcedibilità nei confronti dei predetti imputati per estinzione, in ragione di prescrizione, dell'ulteriore reato loro ascritto di associazione per delinquere, insieme ad altre persone separatamente giudicate, al fine di reclutare in Romania, trasportare da quel paese e accompagnare in Italia i cittadini rumeni, formalmente entranti come turisti ma, in realtà, destinati a permanere irregolarmente sul territorio nazionale per essere adibiti a lavoro clandestino, in condizioni di sfruttamento, presso imprese del territorio lametino. Preliminarmente la Corte territoriale ha respinto le eccezioni, già formulate nel primo giudizio e riproposte in appello, di assoluzione degli imputati perché i fatti loro ascritti non sarebbero più previsti come reato, dopo l'ingresso della Romania nell'Unione europea, il 1° gennaio 2007, con la conseguente assunzione da parte dei cittadini di quello Stato della qualità di cittadini dell'Unione. Parimenti sono state respinte sia l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, perché le registrazioni coi relativi supporti non sarebbero state tempestivamente depositate dal pubblico ministero e neppure custodite adeguatamente in busta non sigillata;
sia l'eccezione di violazione del diritto di difesa per omesso rinvio dell'udienza del 13 ottobre 2008, nonostante l'emerso impedimento dell'imputata, SA, nel frattempo arrestata e detenuta per altra causa nel suo paese di origine, in Romania;
l'eccezione, infine, di illegittima partecipazione dell'imputata al dibattimento col sistema della 2 Op videoconferenza, ritenuto dall'appellante ostativo al pieno esercizio del suo diritto di difesa. Nel merito, a sostegno della condanna di entrambi gli imputati per il predetto delitto, sono state addotti i seguenti elementi: a) le dichiarazioni dell'ultima trasportata dalla Romania in Italia, IN AN AN, la quale, il 27 dicembre 2002, era sfuggita alla sorveglianza di un coimputato italiano, RI NO, prosciolto per prescrizione dai reati ascrittigli;
b) le dichiarazioni di altre due immigrate irregolari, IM FL e RE ER, esaminate in sede di incidente probatorio;
c) le testimonianze di tale Muresan, trovata, nella prima fase delle indagini, presso l'abitazione italiana della RA, nel villaggio denominato "I Ginepri" di Lamezia Terme, e di BR RI, occupata in nero presso un locale oleificio;
d) i risultati delle intercettazioni telefoniche sulle utenze nella disponibilità degli imputati, SA e ON, e di un terzo cittadino rumeno, IL MP OR, il quale, insieme ad altre persone, curava il trasporto dei connazionali, attirati dalla promessa di lavoro e benessere, dalla Romania in Italia.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la RA e ON tramite i rispettivi difensori: avvocati Giuseppe Magarò ed Eugenio RI Zini.
3. Il difensore di RA RI deduce dieci motivi.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al rigetto, da parte della Corte di appello, della preliminare richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., già respinta con ordinanza del 19 gennaio 2007 del Tribunale di Lamezia Terme, impugnata dalla SA insieme alla sentenza di primo grado, resa il 14 maggio 2010. Secondo i giudici di merito, l'ingresso della Romania nell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2007, non era inscrivibile nel fenomeno di successione delle leggi penali perché non costituiva modifica delle norme integratrici del precetto penale, con la conseguenza che il delitto istantaneo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, attribuito agli imputati, non poteva ritenersi abrogato dal modificato quadro geopolitico dell'Europa, come del resto già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
quanto ai risultati delle intercettazioni telefoniche, i giudici di merito hanno ritenuto che non sussistesse alcuna causa, tassativamente prevista, di inutilizzabilità, precisando che il pubblico ministero aveva tempestivamente provveduto al deposito in cancelleria dei nastri registrati prima dell'inizio del dibattimento. 3 Ad avviso della ricorrente, invece, il sopravvenuto ingresso della Romania nell'Unione europea eliminava il disvalore sociale della condotta contestata, incidendo sulla disciplina integratrice del precetto penale con riguardo alla individuazione delle persone non abilitate alla libera circolazione nei paesi europei, e, in ogni caso, pur prescindendo dalla distinzione tra norme che integrano e norme che non integrano il precetto penale, si imponeva una soluzione intermedia più favorevole nel senso di escludere l'antigiuridicità del fatto ascritto.
3.2. Con il secondo motivo il difensore dell'imputata deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 191, comma 2, 192 e 271 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per la confermata utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, già ritenuta nell'ordinanza del Tribunale in data 11 maggio 2007, appellata dall'imputata insieme alla sentenza. 3.(3.4.5.6.) Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo il difensore rappresenta l'illegittimo e immotivato disconoscimento della denunciata nullità dell'udienza del 13 ottobre 2008 e degli atti derivati, per omesso rinvio del dibattimento conseguente al documentato impedimento dell'imputata, detenuta in Romania, e, ancora, l'illegittimità della partecipazione della RA al dibattimento a distanza, mediante collegamento audiovisivo, come disposto con ordinanza del 19 maggio 2009 del Tribunale di Lamezia Terme, in violazione degli artt. 146 bis e 205 ter disp. att. cod. proc. pen. La contumacia della SA, precedentemente dichiarata, non escludeva la necessità di rinviare il dibattimento, una volta appresa la sua impossibilità di parteciparvi perché detenuta in Romania;
la videoconferenza era stata illegittimamente disposta fuori dai casi che la giustificano (dibattimento per reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. ovvero nei confronti di imputati sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., sussistenza di gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico). In ogni caso, la partecipazione a distanza aveva violato le prerogative difensive dell'imputata e la decisione contraria della Corte era priva di alcuna motivazione.
3.7. Con il settimo motivo, in tema di riconosciuta responsabilità, il difensore denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'imputata è già stata giudicata nel suo paese di origine, Romania, per un fatto che assume identico a quello oggetto dell'attuale procedimento, commesso da gennaio a settembre 2002. La condotta attribuita all'imputata nel territorio nazionale costituirebbe un post factum rispetto a quella attuata in Romania con il reclutamento di 4 connazionali, uomini e donne, attirati in Italia con la falsa rappresentazione di un lavoro e sistemazione sicuri, dietro compenso da corrispondere agli attuali ricorrenti. In sostanza, il residuo fatto per cui è condanna si risolverebbe esclusivamente nella truffa continuata per la quale la SA e il figlio ON risultano già giudicati e condannati in Romania e solo quest'ultimo Stato, nel cui territorio si era consumato il reato, sarebbe stato competente a giudicarli. Illegittimamente e senza idonea motivazione era stato, quindi, duplicato in Italia il processo penale già subito dall'imputata in Romania.
3.8. Con l'ottavo motivo il difensore deduce l'erronea e, comunque, contraddittoria individuazione della norma applicabile, da individuarsi, secondo la prima sentenza, nel testo del d.lgs. n. 286 del 1998 prima della riforma del 30 luglio 2002, n. 189, che non prevedeva le circostanze aggravanti di cui all'art. 12, comma 3-bis, T.U. imm., successivamente inserite;
mentre la sentenza di appello ha applicato la normativa di cui al predetto T.U., come modificata e integrata dalla più severa legge n. 189 del 2002, cit.
3.9. Con il nono motivo il difensore rappresenta altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'entità della pena applicata e al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.10. Con il decimo motivo il difensore denuncia erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'indulto, espressamente riservata dalla Corte territoriale alla fase esecutiva.
4.1. Il difensore di ON PE deduce tre motivi.
4.1. Con il primo denuncia l'inutilizzabilità delle ritenute principali prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a suo carico nel doppio grado del processo di merito, e precisamente: l'inutilizzabilità, ex artt. 191, 514 e 512 cod. proc. pen., del verbale di denuncia orale del 27 dicembre 2012 e delle sommarie informazioni rese il 28 dicembre 2012 dalla persona offesa, IN AN AN, acquisiti all'udienza dibattimentale del 15 febbraio 2010; l'inutilizzabilità, agli effetti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., della sentenza pronunciata in Romania nei confronti dello stesso ON dalla Pretura di Cluji Napoca in data 14 novembre 2006, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2007, acquisita all'udienza dibattimentale del 14 maggio 2010. L'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni della IN sarebbe stata concordata con il Pubblico Ministero dal solo difensore del coimputato RI NO, accusato di reati commessi esclusivamente in danno della medesima 5 да IN (tentata violenza sessuale, sequestro di persona e rapina), con riserva di controesame della denunciante da parte del difensore dello stesso RI in sede rogatoriale, come di fatto avvenuto (verbale di audizione in rogatoria in data 11 maggio 2010, trasmesso dal Ministro della Giustizia rumeno). Analogo consenso non era stato prestato dal difensore di ON, né alla mancata espressa opposizione all'acquisizione delle suddette dichiarazioni, da parte del difensore di ufficio dell'imputato contumace, potrebbe essere attribuito valore di consenso, considerati il chiaro dettato normativo che esige l'accordo delle parti, incompatibile con l'inevitabile margine di incertezza che le manifestazioni tacite di volontà comportano, senza trascurare i rilevanti interessi, di rango costituzionale e convenzionale ex art. 111 Cost. e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (abbreviata in CEDU), sottesi alla rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova. Precisa, inoltre, il ricorrente che la IN era reperibile in Romania, dove in effetti fu sentita in rogatoria, dovendo pertanto escludersi che fosse divenuto impossibile il suo esame testimoniale, al fine di legittimare la lettura delle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso delle indagini preliminari e l'utilizzazione di esse come prova nei confronti di ON. La conseguente violazione del divieto posto dall'art. 514 cod. proc. pen., pur non dedotta in appello, dovrebbe essere rilevata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. All'inutilizzabilità delle predette dichiarazioni è aggiunta la denuncia di inutilizzabilità anche della sentenza di condanna subita da ON per fatto analogo da parte del Tribunale rumeno. Tale sentenza, allegata al ricorso, non essendo stata riconosciuta dallo Stato italiano, non avrebbe dovuto essere utilizzata, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., nell'attuale giudizio. Verrebbero meno, pertanto, le prove a carico dell'imputato ricorrente, costituite essenzialmente dalle dichiarazioni della IN, incluso il suo riconoscimento fotografico di ON, e dal contenuto della sentenza della Corte rumena circa la collaborazione dell'imputato con la madre, in Romania, per procurare l'ingresso illegale di connazionali in altri paesi, con la conseguente necessità di annullamento della sentenza impugnata e di un nuovo giudizio, al fine di consentire la rivalutazione della posizione di ON senza l'utilizzazione delle predette fonti di prova illegittimamente acquisite nei suoi confronti.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione delle seguenti norme: artt. 24, comma secondo, e 111, comma terzo, Cost.; art. 6 della Cedu;
artt. 97 e 179, comma 1, cod. proc. pen. 6 ON, giudicato in contumacia, non avrebbe fruito di una difesa effettiva, poiché il nominato difensore di ufficio non aveva partecipato al lungo dibattimento, durato in primo grado circa quattro anni, e l'imputato era stato assistito da difensori di volta in volta nominati in sostituzione di quello di ufficio, a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Tali difensori, sempre diversi di udienza in udienza, sarebbero stati completamente passivi nel corso del dibattimento. L'effettività del diritto di difesa, sancita a livello costituzionale e convenzionale, avrebbe dovuto imporre la nomina di ufficio di un nuovo difensore che garantisse reale assistenza all'imputato, come del resto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi. L'omissione di tale fondamentale garanzia difensiva configura, secondo il ricorrente, una nullità assoluta a norma dell'art. 179, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anch'essa rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, incluso il giudizio di legittimità, benché non sia stata oggetto di specifico motivo di appello.
4.3. Con il terzo motivo ON denuncia la violazione delle seguenti norme: art. 649 cod. proc. pen.; art. 54 del titolo III, capitolo 3, della Convenzione del 19/06/1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14/06/1985; art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
art. 4 del protocollo 7 della CEDU in relazione al divieto di bis in idem. Deduce, altresì, la mancanza assoluta di motivazione su tale denuncia da parte della Corte di merito. A sostegno è citata una recente sentenza della Corte di cassazione n. 5092 del 31 gennaio 2014, in cui è ricostruito il sistema normativo di tipo convenzionale sul quale riposa l'efficacia vincolante del divieto di bis in idem per tutti i paesi dell'Unione europea. La sentenza rumena, sebbene relativa ad una fattispecie nominalmente diversa, la truffa, avrebbe accertato, in capo agli imputati ON e RA, fatti sostanzialmente identici a quelli di favoreggiamento a fini di lucro dell'immigrazione clandestina di cui al capo B) della sentenza impugnata, con la conseguente necessità di annullamento di essa con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, perché venga valutato, in concreto, l'effettivo rispetto del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni che seguono. 7 ср Ј 2.1. Iniziando l'esame dal ricorso proposto dalla RA, il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte, anche nella sua più autorevole composizione, ha da tempo chiarito che, in tema di successione di leggi penali, l'adesione di uno Stato all'Unione europea non determina la non punibilità dei reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del trattato di adesione, tra cui rientra il delitto previsto dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, consistente nel compimento di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio italiano dello straniero che sia cittadino di uno Stato, all'epoca del fatto, non appartenente all'Unione europea, come è stata la Romania fino al 31 dicembre 2006; e ciò perché il Trattato di adesione, in vigore dal 1° gennaio 2007, e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare, senza efficacia retroattiva, la situazione di fatto e non sono assimilabili a norme integratrici del precetto penale (Sez. 1, n. 12918 del 13/03/2015, Castiglia, Rv. 263367; Sez. 1, n. 10265 del 28/02/2008, Cristofan, Rv. 239567; Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238197). Nel caso in esame, dunque, la condotta degli imputati che, al fine di trarre profitto, avrebbero favorito l'ingresso in Italia di otto connazionali prima dell'adesione della Romania all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2007, integra il delitto previsto dall'art. 12, comma 3, T.U. imm., legittimamente contestato e correttamente ritenuto in sentenza.
2.2. Manifestamente infondata è anche l'ulteriore doglianza di cui al secondo motivo del ricorso proposto dal difensore della RA, cui corrisponde analoga censura sollevata dal difensore di ON nel primo motivo, circa l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, poiché, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., implicanti tale estrema sanzione processuale. I ricorrenti, peraltro, neppure indicano quale nocumento, in concreto, abbiano subito alle loro prerogative difensive per il deposito delle bobine registrate in coincidenza con la prima udienza dibattimentale, nella quale fu chiesta e disposta la trascrizione del loro contenuto nelle forme peritali;
parimenti non specificano l'eventuale pregiudizio loro arrecato dalla collocazione delle medesime bobine in una busta che assumono non sigillata. 3.(3.4.5.6.) Con riguardo alla pur denunciata nullità per omesso riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputata, RA, già dichiarata contumace, della quale sopravvenne la detenzione per altro reato in Romania, come comunicato dal difensore all'udienza del 13 ottobre 2008, le censure proposte di violazione di legge e vizio di motivazione sono infondate. 8 Cop Come correttamente rilevato dai giudici di merito, l'imputata, già dichiarata contumace fin dall'udienza del 27 ottobre 2006 in cui il processo n. 546/2006 R.G.T. a suo carico fu riunito a quello n. 205/2006 R.G.T. nei confronti dei coimputati, tale rimase nelle ulteriori udienze celebrate il 19 gennaio 2007, '11/05/2007, il 14/05/2007, il 18/05/2007, il 06/07/2007, il 19/10/2007, il 01/02/2008 e il 12/05/2008 (v. pagg.
6-11 della sentenza di primo grado). Nella successiva udienza del 13 ottobre 2008, nella quale il difensore di fiducia comunicò la detenzione all'estero dell'imputata, documentando l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere senza nulla indicare circa la sua esecuzione (pag. 12, ib.), la RA non manifestò la volontà di partecipare al dibattimento, che invece fu espressa con apposita istanza, a firma del difensore, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2009, dopo altre due udienze dibattimentali, tenutesi il 16 febbraio e il 16 marzo del 2009 (pagg. 12-13, ib.) Secondo la giurisprudenza della Corte, in tema di legittimo impedimento, la scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo (Sez. 2, n. 2559 del 19/12/2014, dep. 2015, D'Angelo, Rv. 262282; Sez. 2, n. 44214 del 18/10/2013, Conte, Rv. 257504; Sez. 2, n. 1633 del 19/02/2003, dep. 2004, Leone, Rv. 227244). Legittimamente, dunque, l'udienza del 13 ottobre 2008 si svolse senza la partecipazione della RA, già dichiarata e rimasta contumace fino all'udienza del 19 ottobre 2009, ossia fino all'udienza successiva alla sua manifestata volontà, con richiesta del 27 aprile 2009, di partecipare al dibattimento (c.f.r. la sentenza d'appello, pag. 6). Precedentemente, con ordinanza del 19 maggio 2009, emessa fuori udienza, il Tribunale dispose la partecipazione della RA al processo attraverso collegamento audiovisivo a norma dell'art. 205 ter disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'art. 146 bis delle medesime disposizioni. Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione, proposte dal difensore dell'imputata, si estendono, come anticipato, dalla pretesa violazione delle norme in tema di legittimo impedimento alla disposta partecipazione al processo dell'imputata, detenuta all'estero, mediante videoconferenza internazionale. Anche quest'ultime doglianze sono infondate. Il collegamento audiovisivo fu effettivamente attivato nella predetta udienza del 19 ottobre 2009, garantendo alla RA l'assistenza del difensore e di un 9 interprete, per consentirle la partecipazione pienamente informata al dibattimento davanti al tribunale italiano, nel corso del quale l'imputata rese anche dichiarazioni spontanee. Al riguardo va precisato, in diritto, che la partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, non è disciplinata dall'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen., che suppone la detenzione nel territorio nazionale e la contestazione di delitti di particolare allarme sociale, indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonché nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, cod. proc. pen., ma è regolata dall'art. 205 ter disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale può essere disposto il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo in cui trova il detenuto all'estero, se tale collegamento è previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta, trovando applicazione la disposizione dell'art. 146 bis solo per quanto non espressamente disciplinato dai medesimi accordi. In caso, però, di collegamento audiovisivo attuato nonostante l'assenza di accordi internazionali, se non risulta violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché l'imputato, nel corso del collegamento a distanza, è stato assistito dal difensore e anche da un interprete se ignorante della lingua usata nel processo, con la possibilità quindi di esercitare tutte le sue prerogative difensive, non configurabile alcuna nullità, ostandovi il principio di tassatività dei casi di nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen. Tale è la situazione verificatasi nel processo in esame, poiché la RA, a seguito della attivazione della videoconferenza internazionale, su richiesta del Ministero della Giustizia italiano accolta dall'Autorità rumena, ha partecipato, come detto, con la duplice assistenza di difensore ed interprete, al dibattimento svoltosi davanti al Tribunale di Lamezia Terme, rendendo dichiarazioni spontanee sia all'udienza del 19 ottobre 2009, in cui è stata revocata l'ordinanza che l'aveva dichiarata contumace, sia all'udienza del 18 gennaio 2010, e comunicando, nella successiva udienza del 19 aprile 2010, di non trovarsi più in stato di detenzione per altro reato, in Romania, e di volere personalmente presenziare all'ulteriore udienza, tenutasi davanti al Tribunale di Lamezia Terme il 14 maggio 2010 e conclusasi con l'emissione della sentenza (c.f.r. le pagg. 13- 18 della decisione del Tribunale, in cui è ricostruita la complessa vicenda processuale). Non sussiste, dunque, alcuna violazione di norma processuale prevista a pena di nullità o di inutilizzabilità, come richiesto dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e la sentenza della Corte di appello, sul punto, è motivata con ineccepibili e coerenti argomentazioni. 0 cp 101 Segue il rigetto di tutte le censure di violazione di legge e vizi motivazionali incluse nei motivi terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso proposto nell'interesse della RA.
1.7. Con il settimo motivo il difensore formula censura analoga al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del coimputato, ON. La sentenza impugnata violerebbe il divieto di bis in idem, perché avrebbe condannato la RA e ON per lo stesso fatto per il quale i predetti sono stati già giudicati e condannati, con sentenza del 14 novembre 2006 della Pretura di Cluj Napoca, in Romania, per concorso in truffa continuata. Tale sentenza del giudice rumeno è stata allegata al ricorso per cassazione proposto dal difensore della RA ed era stata già ammessa, ex art. 507 cod. proc. pen., su produzione dello stesso difensore, in data 14 maggio 2010, nel corso dell'ultima udienza del dibattimento celebrato davanti al Tribunale di Lamezia Terme (v. pag. 18 della prima sentenza). La Corte di appello ha respinto il motivo di impugnazione proposto da entrambi gli attuali ricorrenti, in punto di violazione del divieto di bis in idem, osservando che il reato di concorso in truffa continuata, commesso dagli imputati in Romania, per aver reclutato dal mese di gennaio al mese di settembre 2002 diversi concittadini, offrendo loro inesistenti posti di lavoro all'estero in cambio di denaro, rappresentava "un segmento di condotta dotato di una sua autonomia giuridica" che concorreva materialmente con il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, contestato nell'attuale processo, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (c.f.r. la sentenza impugnata a pagine 7 e 8, in risposta al medesimo motivo di appello proposto, rispettivamente, dalla RA e dal figlio, ON). Tale motivazione, seppure stringata, è giuridicamente corretta e risponde ai canoni di sufficienza e coerenza che escludono il vizio argomentativo deducibile col ricorso per cassazione. Al riguardo, questa Corte conosce l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in sede sovranazionale e interna, analiticamente richiamata nel ricorso di ON (terzo motivo, pagine 9-12), sulla falsariga della sentenza della Sez. 6, n. 5092 del 2014 (non massimata), secondo la quale va privilegiato il criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'interesse tutelato, ovvero dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato del primo giudizio e da quelle dello Stato del secondo giudizio e, perfino, dall'identità delle vittime nell'ipotesi in cui il reo, con la propria condotta, arrechi danno ad una pluralità di persone e venga per ciò condannato. 11 сре Si richiamano l'art. 50 della Carta di Nizza che inserisce il divieto di bis in idem nel catalogo dei principi fondamentali dell'Unione europea, divenuti, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, direttamente applicabili in tutti gli ordinamenti degli Stati membri della U.E.; e l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 (abbreviata in CA.A.S.), ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale la circostanza che la qualificazione giuridica dei fatti per i quali è stata pronunciata una condanna nel primo Stato contraente sia diversa da quella dei fatti, per i quali è stato avviato un procedimento penale nel secondo Stato, è priva di pertinenza, poiché una qualificazione giuridica divergente dei medesimi fatti in due Stati contraenti diversi non può ostare all'applicazione dell'art. 54 della CA.A.S. In tale prospettiva, la Corte di Lussemburgo ha precisato che l'unico criterio pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 54 della CA.A.S. è quello dell'identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro (v. sentenze C. giust. U.E., 9 marzo 2006, C- 436/04, Van Esbroeck, punti 31 e 36; C. giust. U.E., 28 settembre 2006, C- 467/04, Gasparini, punto 54; C-150/05, Van Straaten, punto 48). Anche l'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, nell'interpretazione dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (abbreviata in Corte EDU), pone il principio ne bis in idem come divieto di giudicare un individuo per una seconda "infrazione", qualora questa scaturisca dagli stessi fatti, o da fatti che sono sostanzialmente identici (Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine c. Russia, 10 febbraio 2009; Corte EDU, Sez. 4, Ruotsalainen c. Finlandia, 16 giugno 2009, pagg. 50 e ss.). Nel panorama giuridico internazionale è, dunque, predominante l'approccio più favorevole all'individuo, ovvero quello che nel valutare la nozione di idem, al di là delle differenti espressioni linguistiche utilizzate, valorizza l'identità dei fatti materiali e non l'idem legale ed esclude ogni lettura formalistica relativa all'identità della qualificazione giuridica a favore del criterio dell'identità dei fatti materiali, assumendo quali parametri di riferimento l'insieme delle circostanze fattuali concrete relative allo stesso autore e indissolubilmente legate fra loro nel tempo e nello spazio. Non dissimile la prospettiva tracciata dalla giurisprudenza di legittimità interna, che ha costantemente inteso la nozione di identità del fatto quale coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il "medesimo fatto", ai fini della preclusione connessa al rispetto del principio ne bis in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico- 12 сре naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231799; v., inoltre, Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, Rv. 247895; Sez. 2, n. 26251 del 27/05/2010, Rv. 247849; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, Rv. 240106; Sez. 4, n. 15578 del 20/02/2006, Rv. 233959). Nel caso in esame, pur assumendo come imprescindibile riferimento ermeneutico tale ampio orizzonte giurisprudenziale in tema di applicazione del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto, appare corretta la soluzione della Corte territoriale, la quale ha adottato un criterio di valutazione sostanziale e non formale, e ha negato l'identità del fatto giudicato dall'autorità rumena rispetto a quello oggetto del presente giudizio, per la diversità di essi sul piano storico-naturalistico e la sostanziale disomogeneità delle condotte, a prescindere quindi dalla diversa qualificazione giuridica, posto che, come si evince dalla copia della sentenza della Pretura di Cluj Napoca del 14 novembre 2006, con traduzione asseverata, prodotta in allegato al ricorso della RA, gli attuali imputati sono stati giudicati per aver indotto in errore diciotto persone, alle quali avevano promesso la possibilità di concludere dei contratti di lavoro all'estero, con il pagamento di salari tra gli ottocento ed i mille euro, facendosi consegnare dalle stesse persone varie somme di denaro in anticipo, senza rilasciare documenti giustificativi, conseguendo così un profitto ingiusto di circa 2.250 Ron (moneta all'epoca corrente in Romania) e ciò dal gennaio al settembre 2002; mentre, nell'attuale processo, gli stessi imputati rispondono di concorso nel trasporto e procurato ingresso illegale in territorio italiano, con arrivo a Lamezia Terme, di più di cinque persone (peraltro diverse dalle diciotto precedenti), dietro pagamento di una somma di denaro e in un lasso temporale diverso rispetto alla precedente truffa, in epoca anteriore e prossima al 27 dicembre 2002, data della denuncia di una delle vittime, IN AN AN. Ne deriva il rigetto del motivo incentrato sulla violazione del divieto di doppio giudizio sul medesimo fatto e sulla assenza di motivazione al riguardo, formulato, come detto, sia nel ricorso proposto nell'interesse della RA (settimo motivo), sia in quello presentato nell'interesse di ON (terzo motivo).
1.8. Infondato è anche l'ottavo motivo del ricorso. Correttamente la Corte territoriale, nel rideterminare la pena inflitta agli imputati, a seguito del dichiarato proscioglimento degli stessi dal delitto di associazione per delinquere per estinzione del reato a causa di prescrizione, ha applicato la pena prevista dall'art. 12, comma 3 e 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.189, intitolata "Modifica alla 13 of normativa in materia di immigrazione e di asilo", entrata in vigore il 10 settembre 2002, prima della data di contestazione del reato, commesso in epoca anteriore e prossima al 27 dicembre 2002; e ciò dopo aver dato atto della non compiutasi prescrizione del medesimo reato (termine massimo di quindici anni applicando la più favorevole disciplina introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, a fronte di una pena massima edittale di dodici anni per l'ipotesi non aggravata); conseguentemente ha ridotto la pena inflitta alla RA da anni nove di reclusione ed euro 150.000 di multa, determinata in primo grado, ad anni sei di reclusione ed euro 120.000 di multa, senza dunque incorrere nel divieto di reformatio in peius, limitandosi alla retta individuazione della norma sanzionatoria da applicare.
1.9. Inammissibile perché generico, e comunque manifestamente infondato, è il nono motivo in tema di trattamento sanzionatorio: l'entità della pena è stata legittimamente determinata e motivata sulla base dei richiamati parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in considerazione della gravità della condotta e del ruolo primario svolto nell'attività criminosa dalla RA, con giustificato diniego, dunque, delle circostanze attenuanti generiche.
1.10. Inammissibile perché pertinente a punto della sentenza non impugnabile è l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse della RA in tema di mancata applicazione dell'indulto. In realtà la Corte territoriale non ha respinto la richiesta di concessione del beneficio, ma si è limitata a rinviarne l'eventuale applicazione alla fase esecutiva. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la mancata applicazione dell'indulto in sede di giudizio di cognizione, nel caso in cui non sia negato all'imputato il diritto di goderne ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna nullità né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio;
con la precisazione che la statuizione che ne rimanda l'applicazione in sede esecutiva è, comunque, connotata da essenziale provvisorietà e, quindi, neppure è impugnabile (Sez. 1, n. 2261 del 14/05/2014, dep. 2015, Acconciaioco, Rv. 261894; Sez. 1, n. 11981 del 07/11/1995, Torasso, Rv. 203047). In conclusione, alla luce di tutti i rilievi che precedono, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata RA deve essere respinto.
2.1. Venendo all'esame del ricorso presentato dal difensore di ON, il primo motivo articola due denunce di inutilizzabilità di atti processuali, di cui la prima infondata e la seconda inammissibile. 14 아~ 2.1.a. La sentenza emessa dal Giudice della Pretura di Cluj Napoca, in Romania, il 14 novembre 2006, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2007, non risulta riconosciuta in Italia per gli effetti previsti dal codice penale, a norma dell'art. 731 cod. proc. pen. e, in particolare, del decreto legislativo 7 settembre 2010, n.161, contenente "Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea". Essa, tuttavia, è stata acquisita agli atti del dibattimento su produzione del difensore della coimputata RA nell'udienza del 14 maggio 2010, e addotta da entrambi gli imputati e, quindi, anche da ON a sostegno della denunciata violazione del divieto di bis in idem nell'attuale processo davanti al giudice italiano (v. precedente punto 1.7 di questa motivazione e l'analogo terzo motivo di ricorso diffusamente proposto dallo stesso ON). Ritiene la Corte che il consenso delle parti all'acquisizione nel fascicolo degli atti per il dibattimento di sentenza straniera, emessa da giudice di Stato membro dell'Unione europea, sebbene non riconosciuta dall'autorità italiana, e la conseguente utilizzazione di essa a sostegno dell'eccezione di bis in idem, per asserita duplicazione davanti al giudice italiano del processo già definito con la sentenza straniera, non violi alcun divieto nell'acquisizione di prova documentale, rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., con la conseguente legittima utilizzazione di essa ai fini della deliberazione a norma dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 234 dello stesso codice;
né il ricorrente può sostenere una sorta di rilevanza parziale del documento solo ai fini di dimostrare la pretesa violazione del divieto di bis in idem, dopo che ne ha fatto oggetto di produzione e ne ha determinato, col consenso del pubblico ministero, il transito nel fascicolo del dibattimento.
2.1.b. Si assume, inoltre, l'inutilizzabilità nei confronti del ricorrente, ON, anche delle dichiarazioni rese da una delle persone offese, IN AN AN, nel verbale del 27 dicembre 2012 che raccolse la sua denuncia, e nell'ulteriore verbale di sommarie informazioni rese dalla stessa IN il 28 dicembre 2012, poiché tali verbali dichiarativi furono acquisiti all'udienza del 15 febbraio 2010, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, col consenso espresso dal solo difensore di RI NO, quest'ultimo già coimputato degli attuali ricorrenti nel presente processo e prosciolto da tutti i reati ascrittigli. Il ricorrente ammette di non aver sollevato tale eccezione di inutilizzabilità col ricorso in appello e, tuttavia, ne afferma la rilevabilità anche di ufficio da 15 да parte della Corte di cassazione a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 191, comma 2, dello stesso codice. La censura pone due quesiti: se, in un processo cumulativo, la richiesta del difensore di un imputato, col consenso del pubblico ministero, di acquisire al fascicolo per il dibattimento atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari (nella specie i verbali della denuncia e delle dichiarazioni rese da una delle persone offese), renda tali atti utilizzabili anche nei confronti degli altri coimputati, i cui difensori non abbiano espresso consenso alla medesima acquisizione ma non si siano neppure ad essa opposti;
e, nel caso di soluzione negativa del primo quesito, se l'eccezione di inutilizzabilità dei verbali dichiarativi nei confronti del coimputato che non abbia espresso consenso alla loro acquisizione possa essere formulata, per la prima volta, nel giudizio di cassazione e, nell'ipotesi positiva, a quali condizioni. Al primo quesito la giurisprudenza di legittimità ha risposto, affermando che il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volontà espressa di chi propone e l'assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest'ultima sia incompatibile con una volontà contraria (Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, De Luca, Rv. 263260; Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014, dep. 2015, Pistis, Rv. 261927; Sez. 2, n. 19679 del 06/05/2010, Palamara, Rv. 247120). Nel caso di specie le modalità con cui è avvenuta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese dalla IN, unitamene al complessivo comportamento tenuto dalla difesa di ON, depongono in modo non equivoco per l'inesistenza di una volontà contraria dello stesso imputato alla detta acquisizione. Come risulta da quanto riferito nello stesso ricorso dell'interessato (pagina 3, nota 2), il pubblico ministero aveva chiesto l'esame testimoniale della IN, e dichiarò che vi avrebbe rinunciato solo a condizione che fosse consentita l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso delle indagini preliminari. In presenza di tale proposta, nessuna delle difese si oppose, tranne quella del coimputato RI, che concordò una modalità di contraddittorio rogatoriale per iscritto (la IN fu, infatti, sentita per rogatoria dall'autorità rumena essendo rientrata nel suo paese di origine: c.f.r., al riguardo, pag. 17 della sentenza di primo grado). All'esito fu, quindi, disposta l'acquisizione dei precedenti verbali, continuando a mancare, da parte delle altre 16 up difese, qualsiasi opposizione o richiesta di audizione della IN sia nel proseguito giudizio di primo grado (pag. 18, ibidem), sia nei motivi di appello, sia nell'intero corso del giudizio di appello. Può, dunque, fondatamente ritenersi che vi sia stato un valido consenso tacito all'acquisizione dei verbali in esame anche da parte della difesa di ON, con la conseguente inammissibilità della censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni della IN nei suoi confronti ai fini del richiesto annullamento della sentenza impugnata.
2.2. Il secondo motivo in tema di violazione del diritto di difesa con doglianza ancora una volta proposta, per la prima volta, nell'attuale giudizio per cassazione, è inammissibile per manifesta infondatezza. Solo la radicale violazione di diritti fondamentali riconducibili al concetto di "equo processo" comporta l'annullamento della sentenza viziata (Sez. 2, n. 36625 del 15/05/2013, Pizzuti, Rv. 257061). Nel caso di specie, dall'intestazione della sentenza di primo grado risulta che ON, rimasto contumace nel doppio grado del processo di merito, è stato difeso, in primo grado, dall'avvocato Lucio Canzoniere di fiducia;
dall'intestazione della sentenza di appello emerge che lo stesso ON aveva eletto domicilio presso la persona e lo studio dell'avvocato Gabriella Salfi del foro di Cosenza;
dalle conclusioni delle parti trascritte nell'epigrafe della sentenza di appello risulta che esse, nell'interesse di ON, furono rassegnate dall'avvocato Fabio Scarnati quale sostituto del difensore, avvocato Gabriella Salfi. Con ogni evidenza, dunque, non emerge alcuna violazione del diritto di difesa e, anzi, è del tutto smentita l'asserzione del ricorrente di essere stato sempre difeso d'ufficio da patrocinatore che non si è mai presentato alle numerose udienze in cui si è articolato il giudizio. D'altronde, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte, la designazione quale difensore dell'imputato, in sostituzione del difensore di fiducia o di ufficio regolarmente citato ma non comparso, di un avvocato occasionalmente presente in aula, non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense (art. 97, comma 2, cod. proc. pen.), non configura alcuna nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., posto che la disciplina dettata dall'art. 97, comma 4 -che prevede l'obbligo di nominare, in tal caso, un difensore d'ufficio iscritto nel suddetto elenco- fa riferimento al difensore immediatamente reperibile e non richiama le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e, in ogni caso, l'ultima parte del suddetto art. 97, comma 4, non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza di tale obbligo (Sez. 1, n. 3333 del 30/10/2014, dep. 2015, Arcone, Rv. 262069; Sez. 3, n. 5496 del 02/12/2008, 17 of dep. 2009, Vergati, Rv. 242475; Sez. 1, n. 22934 del 09/05/2006, Contorno, Rv. 235235). Nel caso in esame, peraltro, non solo non risulta per tabulas che ON sia stato assistito in giudizio e, in particolare, in quello di primo grado da un difensore di ufficio, ma neppure è stato allegato che il sostituto del preteso difensore di ufficio non fosse iscritto nell'elenco nazionale dei difensori di ufficio di cui all'art. 29 disp. att. cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 97, commi 2 e 4, cod. proc. pen. Ne risulta, pertanto, rafforzata la radicale infondatezza della censura proposta.
2.3. Il terzo motivo proposto dal difensore di ON è pertinente alla violazione del divieto di bis in idem ed è in tutto analogo, come si è detto, al settimo motivo formulato dal difensore della RA e già esaminato al precedente punto 1.7., da intendersi qui richiamato a sostegno dell'infondatezza della pretesa violazione del predetto divieto.
3. L'esito complessivo del giudizio comporta il rigetto di entrambi i ricorsi e, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/05/2016. Il consigliere estensore presidente Arturo Cortese Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 18