Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2014, n. 2261
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Sentenza 14 maggio 2014

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La mancata applicazione dell'indulto in sede di giudizio di cognizione, nel caso in cui non sia negato all'imputato il diritto di goderne ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna nullità, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2014, n. 2261
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2261
    Data del deposito : 14 maggio 2014

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