Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
La mancata applicazione dell'indulto in sede di giudizio di cognizione, nel caso in cui non sia negato all'imputato il diritto di goderne ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna nullità, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2014, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/05/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 660
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 29167/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI PA IO, nato il [...];
avverso la sentenza n. 43/2008 CORTE APPELLO di BARI del 05/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 14/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 luglio 2012 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 25 luglio 2007 del G.u.p. del Tribunale di Trani, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato CI PA NI colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, a lui contestato in relazione alla violazione della prescrizione di cui al punto n. 9 del provvedimento del 19 ottobre 2005 del Tribunale di Bari, impositivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non presentandosi presso la P.S. nei giorni di domenica dal 26 marzo 2006 all'11 luglio 2006, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale e operata la riduzione per il rito, l'aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.
La Corte, confermando il giudizio di bilanciamento espresso dal Giudice di primo grado tra le concesse attenuanti generiche e la contestata recidiva, condivideva anche la dosimetria della pena e il disposto aumento della stessa a titolo di continuazione, perché proporzionato alla integrazione della condotta contestata per la durata di tre mesi e mezzo consecutivi, e riteneva non accoglibile in sede di cognizione la richiesta di applicazione dell'indulto, astrattamente concedibile per la parte di condotta integrata fino al 2 maggio 2006, in relazione alla ravvisata necessità di avere contezza dell'intera posizione giuridica dell'imputato per valutare l'eventuale già avvenuta fruizione del beneficio e la sua misura.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione ed errata applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio è iniquo, essendo eccessiva la pena determinata in anni uno e mesi sei di reclusione, poi diminuita per la scelta del rito abbreviato, in difetto di congrua motivazione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva e della entità dell'aumento della pena base per la continuazione, avuto riguardo alle modalità del reato ascrittogli e alle circostanze di fatto accertate, poiché doveva tenersi conto del suo particolare stato psicologico derivante dal legittimo convincimento che la sua sottoposizione alla misura di prevenzione sarebbe stata operante con il suo rientro a Barletta da Bologna, ove si trovava all'epoca dei fatti.
Ulteriore doglianza attiene alla omessa applicazione del beneficio dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, per essersi ritenuta ostativa la data della commissione del reato continuato ascritto, decorrente dal 26 marzo 2006 all'11 luglio 2006, in contrasto con i principi di diritto che presiedono all'applicazione dell'istituto dell'indulto al reato continuato, ispirati al principio generale del favor rei e alla scissione del reato continuato al fine di applicare il beneficio ai reati che temporalmente o per loro natura vi rientrassero.
I Giudici di merito, pertanto, all'esito della determinazione della pena complessiva irrogata per i reati in continuazione, dovevano individuare nei suoi limiti l'entità della pena da infliggere per i reati commessi anteriormente al 2 maggio 2006, ai quali era applicabile l'indulto, e, conseguentemente, dichiarare estinta in questa parte così determinata la pena finale inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, basato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Del tutto infondata è la censura che attiene al trattamento sanzionatorio sotto il duplice profilo del diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva e della quantificazione dell'aumento di pena, a titolo di continuazione, della pena base fissata nella misura di un anno pari al minimo edittale.
2.1. Quanto al primo profilo, si rileva che la L. n. 251 del 2005 ha novellato la disciplina vigente in materia di attenuanti generiche, recidiva e giudizio di comparazione tra le circostanze. Secondo il nuovo testo dell'art. 99 c.p., in particolare, il giudice è obbligato a riconoscere la recidiva solo se l'imputato recidivo commette uno dei delitti elencati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a). Negli altri casi il giudice può riconoscere la recidiva, sia essa semplice (comma 1), aggravata (comma 2), pluriaggravata (comma 3) o reiterata (comma 4), e può non applicare il relativo aumento di pena se ritiene in concreto che la ricaduta nel delitto non sia espressione di maggiore colpevolezza o di maggior pericolosità dell'imputato.
Tuttavia, la recidiva, se è riconosciuta, non può essere ritenuta, nel giudizio di comparazione con eventuali circostanze attenuanti, subvalente rispetto a queste (tra le altre, Sez. 3, n. 45065 del 25/09/2008, dep. 04/12/2008, P.G. in proc. Pellegrino, Rv. 241780;
Sez. 2, n. 47030 del 03/10/2013, dep. 26/11/2013, P.G. in proc. Passaro, Rv. 257822).
Nel caso di specie, il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione della indicata disciplina, entrata in vigore prima del fatto contestato all'imputato, ritenendo contraria all'espresso disposto normativo la chiesta concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla riconosciuta recidiva reiterata nel quinquennio.
Nè il ricorrente, che ha denunciato la illogicità ed erroneità della motivazione sotto il profilo dell'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, ha specificamente contestato l'intervenuto riconoscimento della recidiva e la correttezza del predetto principio di diritto.
2.2. Quanto al secondo profilo, si rileva che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto alla cui stregua, ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato, occorre applicare la sola pena dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, con il limite, sotto il profilo sostanziale, di cui all'art. 81 c.p., comma 2, secondo cui la pena per la violazione più grave non deve superare l'aumento del triplo, oltre il quale la stessa diverrebbe illegale (tra le altre, da ultimo, Sez. F, n. 41659 del 05/09/2013, dep. 08/10/2013, Teti e altro, Rv. 257324), e la determinazione della misura dell'aumento della pena per la continuazione, con tale limite, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (tra le altre, Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, dep. 26/10/2004, Nuciforo, Rv. 230278). La Corte di appello, nel confermare l'entità della pena come determinata dal primo Giudice, aumentando di mesi sei, a titolo di continuazione, la pena base fissata in anni uno, con individuazione della pena finale inflitta al ricorrente, per effetto della diminuente processuale del rito abbreviato, in anni uno, ha rimarcato che il disposto aumento è adeguato in rapporto alla intervenuta integrazione, da parte del ricorrente, della violazione della prescrizione di presentarsi presso la P.S. nelle giornate domenicali per un periodo di tre mesi e mezzo consecutivi.
Tale valutazione, attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, congruamente e logicamente esercitato e coerentemente espresso, si sottrae alle censure mosse, che sono manifestamente infondate laddove non considerano le modalità di determinazione della pena, ne' l'incidenza che l'aumento per la continuazione con i restanti reati ha avuto sulla pena base, pari al minimo edittale, e corrispondono a valutazioni alternative di merito, non traducibili in censure di legittimità, laddove reclamano la rilettura in fatto degli elementi attinenti al contestato reato e all'atteggiamento soggettivo del suo autore.
3. L'ulteriore censura che riguarda la contestata omessa applicazione dell'indulto è generica, perché non correlata con le ragioni della decisione, non avendo la Corte del gravame di merito negato al ricorrente il diritto a goderne, rappresentando invece la sua astratta concedibilità per la parte di condotta integrata fino al 2 maggio 2006 e ritenendolo non accoglibile nella sede cognitoria "dovendosi avere contezza della complessiva posizione giuridica dell'imputato al fine di valutare se detto beneficio sia stato fruito, ed in quale misura" da parte del medesimo.
Essa è, in ogni caso, manifestamente infondata.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è, invero, più volte affermato che il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e risolto negativamente, escludendo il diritto dell'imputato al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione (Sez. U, n. 2333 del 03/02/1995, dep. 07/03/1995, Aversa ed altri, Rv. 200262, e tra le successive, Sez. 5, n. 4362 del 22/10/2009, dep. 12/11/2009, Albano e altri, Rv. 245106; Sez. 4, n. 1869 del 21/02/2013, dep. 17/01/2014, Leo, Rv. 258174; Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013, dep. 19/02/2014, Broccio e altri, Rv. 259312).
È consequenziale il rilievo, del pari coerente con gli arresti di questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 12308 del 19/03/1990, dep. 11/09/1990, Diglio, Rv. 185279; Sez. 1, n. 2332 del 13/01/1994, dep. 24/02/1994, Di Maria, Rv. 197570; Sez. 1, n. 11981 del 07/11/1995, dep. 05/12/1995, Torasso, Rv. 203047), che, vertendosi in materia attinente all'esecuzione del giudicato, la mancata applicazione dell'indulto da parte del giudice della cognizione, che non abbia negato al prevenuto il diritto a goderne e abbia esplicitamente o implicitamente riservato alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna violazione della legge penale, ne' alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà, pertanto, nel caso di specie, adire il giudice dell'esecuzione.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - valutato il contenuto dei motivi di ricorso e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma, che si determina nella misura, congrua ed equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015