Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere prestato anche tacitamente, qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2010, n. 19679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19679 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1875
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 13319/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AR N. IL 02/03/1961;
avverso la sentenza n. 1382/2006 CORTE APPELLO di MESSINA, del 31/10/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA Alberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Di Capua Gianfrancesco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 31 ottobre 2007, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 9 dicembre 2004 dal Tribunale della medesima città, con la quale MA RM era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa quale imputato dei delitti di rapina e tentata rapina aggravata. Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale rinnovando in larga parte censure già dedotte in appello e disattese in quel grado di giudizio, lamenta, ne primo motivo, vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta validità quale unica prova a carico dell'unica impronta rilevata nel bagno della abitazione della parte offesa, alla luce delle doglianze già svolte in sede di merito e della singolare lontananza nel tempo tra l'epoca in cui la polizia giudiziaria aveva effettuato i rilievi e la individuazione dell'imputato come la persona la cui impronta corrispondeva con quella rilevata. Il tutto non senza sottolineare come nella specie non fosse stata neppure disposta una apposita perizia. Quanto, poi, alla mancata applicazione della prescrizione, si deduce che nella specie non si sarebbe dovuto tenere conto della recidiva, in quanto occorre applicare il vecchio regime della prescrizione, e si lamenta che si sia ritenuto atto interruttivo l'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio. Si censura inoltre la circostanza che, malgrado l'archiviazione del procedimento per essere ignoti gli autori del fatto, si sia riaperta l'indagine senza autorizzazione del giudice per le indagini preliminari e si lamenta nell'ultimo motivo vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza. Le doglianze poste al fondamento del ricorso non sono fondate. A proposito, infatti, dei rilievi svolti nel primo motivo di ricorso, nella sostanza riproduttivi di questioni già devolute nei gradi di merito ed in quelle sedi motivatamente disattese, va ribadito che la relazione della polizia giudiziaria riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell'imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto è atto ripetibile, acquisibile al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti che può essere prestato anche tacitamente, qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria alla acquisizione (Cass., Sez. 5, 8 maggio 2008, Catalano). Le relative risultanze divengono in tal modo liberamene apprezzabili, senza che ai fini della delibazione del confronto sia indispensabile, come mostra di ritenere il ricorrente, un diverso ed autonomo incombente di tipo peritale, che comunque la parte è abilitata a surrogare attraverso una propria consulenza tecnica. Quanto al "merito" concernente la consistenza probatoria da annettere ai risultati di quel confronto, lo scrutinio a tal proposito condotto dai giudici del gravame e di primo grado - sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di "numero" dei punti di identità tra le impronte in comparazione - si rivela ineccepibile in questa sede. Sono infondate pure le censure articolate in punto di prescrizione. A proposito, infatti, della recidiva, della stessa correttamente poteva tenersi conto ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione dei reati, proprio al lume della disciplina vigente prima delle modifiche introdotte all'art. 157 c.p. dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, sempre che, come nella specie, la recidiva stessa fosse stata regolarmente contestata e ritenuta dal giudice. A proposito, poi, dell'atto interruttivo, va rilevato che l'invito a presentarsi rivolto dal pubblico ministero all'indagato per rendere l'interrogatorio ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di polizia giudiziaria all'uopo delegato dal pubblico ministero (Cass., Sez. 4, 27 marzo 2003, Imperiale;
Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2005, P.M. in proc. Foracappa). Ciò in quanto l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è atto strutturalmente e funzionalmente autonomo rispetto all'atto di interrogatorio in quanto tale, e contiene, a norma dell'art. 375 c.p.p., quali suoi elementi essenziali e tipizzanti, enunciati contestativi del fatto addebitato e degli eventuali elementi di prova, che rendono l'atto stesso espressione della volutas procedendi dell'organo titolare della azione penale, in stretta analogia all'identico effetto interruttivo della prescrizione (fondato sulla stessa ratio essendi) che, nel codice abrogato, producevano i mandati o gli ordini di comparizione, anche se rimasti senza effetto.
Le doglianze relative alla mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del fatto sono parimenti destituite di fondamento. Va infatti qui ribadito che nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimesti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà della azione penale (Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, P.M. in proc. ignoti). Quanto, infine, alle censure relative alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza, il relativo motivo è inammissibile, in quanto il relativo tema non ha formato oggetto di domanda in sede di gravame.
Deve peraltro rilevarsi che, pur tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione dal 10 aprile 2003 al 13 novembre 2003, pari a sette mesi e tre giorni, il reato di tentata rapina di cui al capo B), commesso l'11 marzo 1985, risulta, alla data odierna, prescritto. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua, e la relativa pena, determinata, quale aumento a titolo di continuazione, in mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa, deve essere conseguentemente eliminata. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentata rapina di cui al capo B) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010