Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2007, n. 2451
CASS
Sentenza 27 settembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'obbligo di motivazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal questore allo straniero destinatario di provvedimento di espulsione - la cui ingiustificata inosservanza integra il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - non può considerarsi assolto con la mera ripetizione, nel testo del provvedimento, della formula legislativa, ma può essere soddisfatto anche in modo sintetico, purché nel provvedimento stesso si dia conto degli elementi di fatto che giustificano la riconducibilità della vicenda concreta alla fattispecie astratta delineata dalla norma. (Nella specie, si è ritenuto che l'impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea fosse sufficientemente giustificata dal riferimento, nel provvedimento del questore redatto su modulo a stampa, alla mancanza di posti disponibili).

Nel concorso tra diverse cause di proscioglimento, poiché l'indicazione che si trae dalla sequenza delle formule contenuta nell'art. 129 cod. proc. pen. è quella di un ordine ispirato a un'ampiezza di effetti liberatori per l'imputato progressivamente più ridotta, la formula perché il fatto non sussiste prevale su quella perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'adesione della Romania all'Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest'ultimo e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso).

Commentari22

Mostra tutto (22)
  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 ottobre 2019 il GIP del Tribunale di Trapani, a sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Valeria D.B. ai sensi dello art. 444 c.p.p. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 81, 314, comma 1, c.p., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, della diminuente di cui all'art. 62, n. 6, c.p. ed applicazione della riduzione di un terzo per la scelta del rito. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che deduce erronea applicazione dell'art. 314 c.p. poiché il fatto contestato - costituito dall'appropriazione di somme di danaro corrispondenti all'imposta …

     Leggi di più…

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2025

    RITENUTO IN FATTO 1. La ricostruzione della vicenda processuale. 1.1. Giovanni Alemanno, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza n. 1141 del 30 ottobre 2024 (depositata il 4 novembre 2024 e notificata al difensore il 5 novembre 2024), con la quale la Corte di appello di Roma, nella veste di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., ha rigettato l'istanza, motivata dalla sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 c.p., di revoca parziale della sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione emessa il 18 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Roma (divenuta definitiva il 18 novembre 2022) per due delitti commessi durante il suo mandato di …

     Leggi di più…

  • 4Codice appalti e abolitio abuso d'ufficio
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 5Codice appalti e abolitio abuso d'ufficio
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Mostra tutto (22)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2007, n. 2451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2451
Data del deposito : 27 settembre 2007

Testo completo