Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPU01 3 26 /0 1 IN NOME DEL REPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 20959/98 n. 2736 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cro Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Federico ROSELLI Rel. ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copie SOLE 24 ORE dal Sig. 5.24- sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 UB MARTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 3.1 GEN 2001- IL CANCELLIERE COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato LIRE 000| CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente CG408083 contro inINPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 -- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 4404 " -1- 1 1 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente avverso la sentenza n. 21/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 22/01/98 R.G.N. 231/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 20959/98 Svolgimento del processo Con sentenza del 22 gennaio 1998, il Tribunale di Modena -premesso che la sentenza di primo grado aveva condannato 1'INPS a corrispondere a ER RT l'importo della pensione di reversibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 1993, con interessi e rivalutazione dichiarando però inammissibile la domanda conmonetaria, riguardo ai ratei anteriori al ricorso giudiziario- dichiarava, ai sensi dell'art. 1, commi 181-183, del cd. collegato alla legge finanziaria 1997, l'estinzione del giudizio in ordine alla parte della decisione pretorile appellata dalla ER e glee compensava le spese del giudizio di secondo grado. ER RT ricorre per cassazione, dolendosi, con un unico motivo, della pronuncia di estinzione resa dal giudice di appello. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., si duole che il Tribunale abbia dichiarato l'estinzione del giudizio in ordine alla questione concernente il "diritto alla cristallizzazione degli importi goduti a titolo d'integrazione al 30/9/83" e 3 deduce l'illegittimità costituzionale, in rapporto, in particolare, all'art. 24 Cost., della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione. Il ricorso non può essere accolto. Invero, premesso che la censura è al limite del tutto congruente condell'inammissibilità in quanto non l'effettivo decisum (che -come del resto risulta anche dalla parte narrativa dello stesso ricorso per cassazione- non ha riguardato la cd. cristallizzazione) ed ammesso che le censure svolte dalla ricorrente siano riferibili d'incostituzionalità controversia considerata dal Tribunale, è da anche alla тиц rilevare che la pronuncia di estinzione del giudizio (la quale ha riguardato la pretesa della pensionata al riconoscimento anche dei ratei della pensione di reversibilità ex Corte Costituzionale n.495/1993 anteriori alla domanda giudiziale) risulta corretta alla stregua della norma dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448, che ha sostituito quella (di analogo tenore, salva la diversità del riferimento temporale) dettata dall'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662. In proposito, è sufficiente osservare che più volte questa Corte (v. Cass. 19 giugno 1999 n.6171 in tema di cristallizzazione e Cass. 7 giugno 1999 n.5601 con riguardo a I controversia concernente l'applicazione della sentenza della Costituzionale n. 495 del 1993) ha ritenuto che la Corte previsione di estinzione del giudizio, con compensazione della spese, dettata dall'art. 36, comma quinto, della legge 1998/n.448 non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.310 in data 11-20 luglio 2000 (che, senza peraltro occupa si del rapporto fra le due norme, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 e dell'art. 36, comma quinto, della legge 1998/n.442). Il rigetto del ricorso non comporta condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, 36, le quali sono da compensare ai sensi del citato art. comma quinto, della legge 1998/n.448.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000 fire places Il Presidenté Il Cons. Est. Floresta ficcialisells ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Depositata in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 oggi, 30 GEN. 2001. DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 A DI IL LABORATORE M E ANCELLERIA ✓ T N O I E Z R O C