Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento, la scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell'udienza richiesto dall'imputato contumace per mezzo del difensore, sulla scorta della mera segnalazione, non accompagnata dalla espressa volontà di partecipare all'udienza, che nello stesso giorno era contemporaneamente chiamato a rendere testimonianza innanzi ad un'altra Autorità Giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2014, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
2559/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2923 UP 19 dicembre 2014 - Reg. Gen. N. 42252/2014 Composta da: Presidente Dott. Mario GENTILE - Consigliere Dott. Franco FIANDANESE - Consigliere Dott. Geppino RAGO - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Dott. Sergio BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'GE UN IO LI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1405/14 in data 23/4/2014 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile A.P.C.O.A. Parking Italia S.p.a., Avv. Giuseppe Maria GALLO, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di condanna dell'imputato depositando nota spese della quale chiede liquidazione;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 23/4/2014 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza in data 20/12/2011 con la quale D'GE UN IO LI era stato ritenuto responsabile del reato di frode informatica continuata ed aggravata (artt. 81, comma 2, 640-ter, comma 1, 61 n. 11 cod. pen.) e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 100,00 di multa, oltre al risarcimento del danno alla parte عد $ civile costituita A.P.C.O.A. Parking Italia S.p.a. da liquidarsi a cura del giudice civile competente. -L'azione che si contesta all'imputato è quella di avere alterato ripetutamente mediante la sostituzione o l'alterazione della scheda madre dell'apparato il funzionamento del sistema informatico di gestione dei parcometri della predetta società in modo tale che al sistema i parcometri risultassero "fuori servizio" ma nel contempo perfettamente efficienti per gli utenti, così procurandosi l'ingiusto profitto rappresentato dal denaro (in monete) inserito dagli utenti negli apparecchi per la sosta e non registrato e dall'imputato successivamente prelevato utilizzando le chiavi apri-parcometri di cui era in possesso quale dipendente con mansioni di "cassiere parcometri" della società stessa. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
1. Violazione di legge in relazione agli artt. 484 e 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. per mancata concessione del rinvio dell'udienza dibattimentale seppure sussistesse un legittimo impedimento dell'imputato. Rileva, al riguardo, il ricorrente che nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare all'udienza del 19/3/2010 aveva chiesto il rinvio della stessa documentando di essere chiamato lo stesso giorno a rendere testimonianza in altro procedimento innanzi al Tribunale di Brescia ma che il Giudice di prime cure ha illegittimamente respinto le relativa istanza procedendo in detta udienza alla raccolta di prove testimoniali e che la Corte d'Appello ha ritenuto non fondato il gravame al riguardo proposto dal che ne deriverebbe la nullità delle impugnate decisioni.
2. Mancata assunzione della prova decisiva della consulenza tecnica in ordine alla valutazione della funzione della "scheda madre" all'interno del sistema informatico di un parcometro, nonché all'idoneità quantomeno in senso astratto del verificarsi degli effetti contestati con la semplice sostituzione della stessa. Lamenta, al riguardo il ricorrente, di avere richiesto ex art. 507 cod. proc. pen. al Giudice di prime cure e, poi, in via preliminare alla Corte di Appello che fosse disposta una perizia informatica al fine di accertare se attraverso un intervento relativo alla scheda madre del sistema informatico fosse effettivamente possibile determinare nel sistema gli effetti contestati circa la funzionalità dello stesso ma che i Giudici di merito hanno illegittimamente respinto tale richiesta richiamandosi a ragioni tecniche riferite dai testimoni che non sarebbero 2 I comunque utilizzabili ai fini della decisione stante il disposto dell'art. 194 cod. proc. pen.
3. Violazione di legge in relazione alla mancata acquisizione da parte del Giudice di merito del verbale della testimonianza di SA LI assunta dal Tribunale di Cremona in funzione di Giudice del lavoro. Evidenzia la difesa del ricorrente che la richiesta testimonianza del SA poteva fornire i necessari chiarimenti in ordine alla disponibilità del denaro da parte dell'imputato e di cui si è argomentato in sentenza. In ogni caso vi sarebbe anche un vizio di motivazione sul punto.
4. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione tecnica sulla concreta dinamica dell'evento contestato, sotto il profilo della possibilità tecnica della verificazione dell'alterazione dei risultati del parcometro con la semplice sostituzione della scheda madre dello stesso Insussistenza della prova certa in ordine alla - sussistenza del nesso causale. Lamenta la difesa del ricorrente che i Giudici di merito hanno omesso di accertare con certezza se la sostituzione della scheda madre di un parcometro poteva permettere l'alterazione dei risultati prodotti dall'elaborazione del software dello stesso. La decisione dei Giudici di merito si è invece fondata su argomenti tecnici sconosciuti agli stessi ed astrattamente ricostruiti sulla base delle sole dichiarazioni testimoniali. Ciò determinerebbe il vizio di motivazione in merito, quantomeno sotto il profilo dell'illogicità delle argomentazioni adottate con riguardo all'idoneità dell'azione contestata che incide sulla prova circa la sussistenza di un nesso causale tra azione e risultato.
5. Violazione di legge in ordine all'utilizzo ai fini della decisione del contenuto della registrazione fonografica. Lamenta, al riguardo, la difesa del ricorrente che il contenuto della registrazione fonografica introdotta all'interno del fascicolo del dibattimento, per le sue caratteristiche non poteva essere utilizzata come prova, neppure in via indiziaria, non avendo superato il vaglio di una sufficiente attendibilità alla luce di quanto dichiarato dal perito dott. MANFREDI all'uopo incaricato dal Giudice. Ne consegue che, ai fini del decidere, sono stati utilizzati elementi che, invece, non erano utilizzabili con evidente riflessa sulla validità della decisione.
6. Omessa e/o erronea valutazione dell'esito negativo della perquisizione domiciliare e veicolare eseguita nei confronti dell'imputato, nonché omessa e/o erronea valutazione della deposizione del Mar. CO in ordine Ө all'accertamento dell'esistenza di alterazioni nei parcometri -Contraddittorietà della sentenza in relazione alla deposizione del Mar. CO. Evidenza al riguardo la difesa del ricorrente che il Mar. CO ha eseguito la perquisizione domiciliare e veicolare dell'imputato senza rinvenire alcun materiale informatico o attrezzo idoneo a porre in essere la condotta oggetto di contestazione ma i Giudici territoriali non hanno tenuto in debita considerazione l'esito negativo della perquisizione che costituisce una circostanza probatoria favorevole al ricorrente. A ciò si aggiunge il fatto che la tesi dedotta in sentenza è in contraddizione con quanto riferito dal Mar. CO che ha escluso che fossero state accertate alterazioni o manomissioni dei parcometri. Sotto questo profilo i Giudici di merito non hanno fornito alcuna motivazione che potesse superare il ragionevole dubbio emergente dalle dichiarazioni rese dal predetto testimone.
7. Violazione di legge in ordine alla valutazione dell'attendibilità del teste ME, in quanto il Giudice ha ritenuto attendibile lo stesso solo per mancata prova offerta dalla difesa in ordine ad inimicizia grave con l'imputato - Vizio di motivazione non avendo il Giudice correttamente argomentato sul punto ed erronea valutazione della deposizione testimoniale del ME. Osserva le difesa del ricorrente che deve essere censurata la valutazione effettuata con motivazione asseritamente illogica e contraddittoria dal Giudice di prime cure circa l'attendibilità del teste ME, valutazione asseritamente priva di un rigoroso vaglio e che non tiene conto delle spiegazioni fornite sul punto dall'imputato. Tra l'altro il Giudice avrebbe tenuto conto del fatto che il ME ha dichiarato che "operazione descritta non era difficoltosa" così ancora una volta utilizzando una dichiarazione resa in violazione del disposto dell'art. 194 cod. proc. pen.
8. Erronea valutazione da parte del Giudice in ordine alla verifica negativa circa la manomissione dei parcometri nei mesi di maggio, giugno e luglio - Omessa valutazione della circostanza che le anomalie dell'incasso dei parcometri sono state rilevate per i mesi di giugno e luglio mentre già dal 20 giugno il D'GE aveva cambiato mansione. Erronea valutazione del deposizione del teste CU. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che i Giudici di merito non hanno fornito alcuna idonea argomentazione sulla circostanza che i testi CO e OM hanno riferito che nessuna anomalia tecnica era stata verificata sui parcometri e, ancora, che non hanno correttamente valutato le deposizione del 4 19 teste CU che ha negato di aver mai consegnato al ricorrente la scheda madre contraffatta.
9. Violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. sotto il profilo espresso dal principio che il Giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio" la sentenza appare viziata da contraddittorietà ed illogicità. Con detto motivo di ricorso, sostanzialmente riepilogativo di parte delle doglianze di cui ai motivi precedenti si evidenza ancora come il fatto che i dubbi circa la possibilità che attraverso la sostituzione della scheda madre si potesse alterare la funzionalità dei parcometri, la omessa corretta valutazione della deposizione del teste CO, l'utilizzo indebito di valutazioni personali dei testimoni sono tutti elementi dai quali si sarebbe dovuto quantomeno trarre un ragionevole dubbio circa la colpevolezza del ricorrente e che quindi lo stesso doveva essere mandato assolto dai fatti-reato in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, innanzitutto, essere evidenziato che i motivi di ricorso sopra riassunti ripercorrono sostanzialmente le stesse questioni già poste in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello ed alle quali quest'ultima ha dato risposta con una motivazione congrua, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Ancora, è doveroso ricordare che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un. sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 14624 گار del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), ed anche la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099). Infine, prima di passare all'esame di singoli motivi di ricorso, va ricordato che, sempre secondo consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto - 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Così chiarite le linee giuda cui ritiene di attenersi l'odierno Collegio al fine di assumere le presente decisione si rileva quanto segue.
2. Il motivo di ricorso riassunto al superiore punto 1 è infondato. L'imputato, già dichiarato contumace, nel corso del Giudizio di primo grado aveva segnalato per mezzo del difensore un impedimento a comparire in una delle udienze dovuto al fatto che era contemporaneamente chiamato a rendere testimonianza innanzi ad un'altra Autorità Giudiziaria. Va detto subito che dall'esame del verbale d'udienza del 19/3/2010 innanzi al Tribunale di Piacenza (in composizione monocratica) si evince il fatto che il difensore dell'imputato si è limitato a produrre copia del verbale di udienza del 15/1/2010 innanzi al Tribunale di Brescia dal quale si evince un'intervenuta 6 گار decisione di procedere innanzi ad esso all'assunzione della testimonianza del D'GE all'udienza del 19/3/2010. La questione già posta alla Corte d'Appello è stata dalla stessa correttamente respinta con richiamo all'orientamento giurisprudenziale condiviso anche dall'odierno Collegio secondo il quale "La scelta dell'imputato di rimanere - estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare la processo" (Cass. Sez. 2, sent. n. 44214 del 18/10/2013, dep. 29/10/2013, Rv. 257504; ed anche in tal senso Sez. 2, sent. n. 1633 del 19/02/2003, dep. 21/01/2004, Rv. 227244). Sul punto, infatti, questa Corte non ha mancato di sottolineare in una situazione riguardante addirittura lo stato di detenzione dell'imputato (quindi certamente più cogente rispetto a quella nella quale l'imputato avrebbe potuto documentare al Giudice innanzi al quale era chiamato rendere testimonianza il proprio contemporaneo impegno nel processo che direttamente lo riguardava) che detto stato, infatti, pur determinando una condizione di impedimento, opera all'evidenza su piani differenziati a seconda che si realizzi nei confronti di un imputato già dichiarato contumace rispetto a quello che tale status non abbia assunto, giacché nel primo caso la scelta manifestata dall'interessato è quella di rinuncia alla partecipazione al dibattimento: rinuncia alla quale non può che seguire una manifestazione contraria di volontà, che non può essere insita nella semplice deduzione dell'impedimento ad opera del difensore, senza alcuna specificazione in ordine alla scelta di dismettere la condizione di contumace. D'altra parte, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi. (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, dep. 14/11/2006, Rv. 234599): il che avvalora la tesi secondo la quale il sistema prevede una serie di garanzie dirette ad impedire che la condizione di contumacia possa insorgere senza la consapevolezza e la volontà dell'imputato; ma una volta che tali garanzie siano state osservate, il contumace impedito non può non essere tenuto a manifestare una univoca volontà partecipativa, pena, altrimenti, l'insorgenza, per il giudice, di un obbligo di rinvio senza che ad esso corrisponda il concreto esercizio di un diritto. 7 Ora nel caso in esame nessuna espressione della volontà dell'imputato di partecipare all'udienza innanzi al Tribunale dei Piacenza risulta essere stata formulata. A ciò deve doverosamente aggiungersi che nella comparazione degli interessi in gioco per l'imputato certamente era prevalente quello di andarsi a difendere nel processo che lo vedeva imputato piuttosto che quello di ZI (pur sempre legittimo) di raccogliere la sua testimonianza innanzi ad altra Autorità Giudiziaria. Ne consegue che nulla avrebbe impedito all'imputato di far valere il proprio impedimento a comparire innanzi al Tribunale di Brescia segnalando di essere lo stesso giorno intenzionato a comparire innanzi al Tribunale di Piacenza ove era sottoposto a processo, ma ciò non è stato fatto, così come non è stata neppure fornita la prova del fatto che il D'GE abbia effettivamente reso nel medesimo giorno testimonianza innanzi al Tribunale di Brescia. Non trattandosi quindi di un assoluto impedimento a comparire da parte dell'imputato, non avendo comunque lo stesso manifestato espressamente tale volontà, essendo stato l'imputato contumace rappresentato in udienza dal proprio difensore, correttamente ha agito il Tribunale di Piacenza nel non accogliere l'istanza di rinvio e nel procedere oltre con l'istruttoria dibattimentale.
3. Il motivo di ricorso riassunto al superiore punto 2 è altresì infondato. La questione relativa alla mancata disposizione di una consulenza tecnica in ordine alla valutazione della funzione della "scheda madre" all'interno del sistema informatico di un parcometro, nonché all'idoneità quantomeno in senso astratto del verificarsi degli effetti contestati con la semplice sostituzione della stessa è già stata posta innanzi alla Corte di Appello la quale ha evidenziato (cfr. pagg. 10 e 11 dell'impugnata sentenza) che, al di là del fatto che l'accertamento non era più eseguibile alla data del processo essendo mutato, rispetto all'epoca dei fatti, il sistema informatico e che a maggior ragione non erano più possibili accertamenti tecnici su impianti che esistevano nel 2007 e su una scheda madre mai rinvenuta e sequestrata, la questione era comunque irrilevante alla luce del fatto che l'alterazione del sistema informatico di gestione dei parcometri e le anomalie consistite in ingiustificati periodi di "fuori servizio" delle colonnine, con evidenti riflessi sugli incassi della APCOA, hanno trovato univoci riscontri testimoniali. Sulla premessa che "deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia;
ovvero quella che, non 8 گادشما ر assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante" (ex ceteris Cass. Sez. 4, sent. n. 6783 del 23/01/2014, dep. 12/02/2014, Rv. 259323) va anche ricordato che "la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione" (Cass. Sez. 4, sent. n. 7444 del 17/01/2013, dep. 14/02/2013, Rv. 255152). Ora poiché la motivazione sul punto adottata dalla Corte di Appello è da ritenersi assolutamente adeguata, oltretutto ben essendo possibile che il giudizio di responsabilità dell'imputato anche per fatti che implicano risvolti tecnico- informatici possa essere fondato - come è avvenuto nel caso che in questa sede ci occupa sulla base di una corretta ricostruzione della vicenda legata - prevalentemente ad un attento esame delle dichiarazioni testimoniali, nessun vizio è ravvisabile nella sentenza impugnata. A ciò si aggiunge che proprio nella ricostruzione dei fatti così come operata dalla Corte di Appello nelle pagine da 1 a 4 della sentenza impugnata - che dopo avere riportato le emergenze della sentenza del Giudice di prime cure ha espressamente dato atto di condividerle è ravvisabile il nesso causale tra la - condotta dell'imputato e l'evento che si è venuto a determinare ed oggetto di contestazione, con la conseguenza che gli oneri motivazionali sul punto risultano pienamente adempiuti. Infine, la questione relativa al fatto che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione di cui all'art. 194 cod. proc. pen. nel momento in cui si è servita per la decisione delle "ragioni tecniche riferite dai testimoni" è posta in maniera del tutto generica e, per l'effetto, è inammissibile. In nessuna parte della sentenza impugnata si fa riferimento agli “apprezzamenti personali” dei testimoni ed all'utilizzo di essi ai fini di prova. Per contro nella sentenza sono contenuti riferimenti a fatti oggettivi riguardanti vicende alle quali i testimoni hanno assistito o sono stati direttamente parte e sarebbe stato onere in questo caso - rimasto inadempiuto - della difesa nel rispetto del principio giurisprudenziale dell'autosufficienza" del ricorso, indicare espressamente i punti delle testimonianze nei quali erano contenuti detti “apprezzamenti personali" riportandone testualmente i passi (od allegando i relativi verbali) nonché di indicare i punti della sentenza impugnata dove detti apprezzamenti erano stati utilizzati come prova. Non essendo ciò stato fatto, la doglianza difensiva sul 9 وار punto rimane a livello di mera asserzione e, per l'effetto, non può che ritenersi inammissibile.
4. Una valutazione di manifesta infondatezza investe il motivo di ricorso riassunto al superiore punto 3. La questione riguarda la mancata acquisizione da parte del Giudice di prime cure del verbale della testimonianza di SA LI assunta dal Tribunale di Cremona in funzione di Giudice del lavoro. Fermi restando i principi giurisprudenziali già ricordati nel paragrafo che precede, va detto che il motivo di ricorso, così come è stato posto, è caratterizzato da assoluta genericità. Asserire, come è dato testualmente leggere nel ricorso che "la deposizioni di SA LI poteva fornire i necessari chiarimenti>> in ordine alla circostanza della conta dei soldi e di cui è argomentato in sentenza" equivale ad esprimere un'opinione personale che è ben lungi dal costituire un argomento apprezzabile da questa Corte Suprema al fine della valutazione della ricorrenza della situazione di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. La doglianza relativa al vizio di motivazione sul punto da parte della Corte territoriale è, poi, palesemente infondata atteso che i Giudici della Corte di Appello risultano avere esaminato la questione e con una motivazione idonea e comunque frutto di una valutazione di puro merito (come tale insindacabile in questa sede) hanno evidenziato che le dichiarazioni testimoniali del SA (che sarebbero entrate nel processo anche solo attraverso l'acquisizione del verbale redatto innanzi al Giudice del lavoro di Cremona - ndr) "rese dopo che il prevenuto era stato adibito a diverse mansioni e diverso luogo di lavoro proprio in Cremona, e dopo il suo licenziamento avvenuto il 28/8/2007, difficilmente potrebbero superare il vaglio di attendibilità".
5. Il motivo di ricorso riassunto al superiore punto 4 torna sul vizio di motivazione in ordine concreta dinamica dell'evento contestato, sotto il profilo della possibilità tecnica della verificazione dell'alterazione dei risultati del parcometro con la semplice sostituzione della scheda madre dello stesso. Detto motivo di ricorso si aggancia a quello già esaminato al superiore paragrafo 3 ed al riguardo non può che essere ribadita la valutazione di infondatezza dello stesso essendosi già evidenziato come la Corte d'Appello, con una motivazione congrua e logica ha chiarito come la prova sui fatti addebitati all'imputato (e di conseguenza il rapporto causale tra azione ed evento) sia desumibile dagli altri elementi raccolti in dibattimento. 10 A ciò va aggiunto che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di Appello non risulta affatto essersi addentrata in valutazioni tecniche propriamente intese, ma aver attuato un'operazione decisionale del tutto diversa che, passando attraverso l'analisi degli altri elementi probatori acquisiti, l'hanno portata a ritenere lo si ribadisce - con una valutazione di "puro merito" che le condotte addebitate all'imputato sono state effettivamente realizzate ed hanno portato ai risultati indicati nell'imputazione.
6. Il motivo di ricorso riassunto al superiore punto 5 riguarda, come detto, il lamentato indebito utilizzo ai fini della decisione del contenuto della registrazione fonografica acquisita agli atti. Il punto richiede un breve sconfinamento nel "fatto" così come ricostruito nella motivazione della sentenza impugnata. L'odierno imputato D'GE aveva confidato al collega ME di essere in possesso di una scheda madre artefatta che gli consentiva di ottenere un fittizio "fuori servizio" del parchimetro con relativa stampa dello scontrino per l'utente che pagava regolarmente il parcheggio ma senza registrazione della somma nel sistema informatico della APCOA, con la conseguente possibilità di impossessarsi del denaro dato in pagamento dall'utente. -Il ME, a sua volta, aveva riferito il tutto al superiore OM oltretutto insospettito del fatto che il D'GE intorno alla metà del giugno 2007 gli aveva rivolto l'inusuale richiesta di cambiargli in banconote circa 1.000 € in monete accennandogli a "delle cose" che stava facendo a Piacenza - quindi si era procurato un registratore mediante il quale aveva provveduto a registrare le successive conversazioni con l'odierno ricorrente. Dette registrazioni erano, poi, state sottoposte alla consulente di parte MATTIONI che aveva provveduto alla trascrizione delle stesse con l'acquisizione del relativo documento agli atti processuali. Ancora la Corte territoriale ha dato atto (pag. 3) di quanto emerge dalla sentenza del Giudice di prime cure circa il fatto che l'imputato, in sede di interrogatorio, ha ammesso di aver parlato telefonicamente con il ME e che il contenuto delle conversazioni non è stato disconosciuto. Ciò premesso, come detto, il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità di dette conversazioni avendo il consulente dott. MANFREDI all'uopo nominato dal Giudice chiarito che è emersa "un'obiettiva impossibilità a rispondere alla parte di quesito relativa alla genuinità della trascrizione" essendo stato smarrito il CD originale sul quale era stata registrata la telefonata. 11 حود Anche detta questione è stata posta alla Corte di Appello che nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 11 e 12), richiamandosi all'analoga decisione già assunta dal Tribunale, ha evidenziato come comunque il contenuto delle conversazioni registrate è stato anche riferito dal teste ME, ritenuto attendibile, e che lo stesso imputato, pur negandone il contenuto, non ha negato di avere intrattenuto con il ME le conversazioni telefoniche oggetto di registrazione. Al riguardo, fermo restando il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale "la registrazione di conversazioni ad opera di uno degli interlocutori è legittima ed utilizzabile a fini probatori in quanto la stessa non realizza alcuna "intercettazione" in senso tecnico, ma si risolve sostanzialmente in una particolare forma di "documentazione" (ex multis Cass. Sez. 6, sent. n. 6323 del 10/04/1996, dep. 24/06/1996, Rv. 205096) va anche ricordato che questa Corte Suprema, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, ha avuto modo di ulteriormente precisare che "le dichiarazioni rese dall'imputato al teste e da costui registrate su nastro magnetico possono in ogni caso costituire oggetto di testimonianza diretta del teste" (Cass. Sez. 1, sent. n. 5467 del 22/04/1992, dep. 09/05/1992, Rv. 190333), ciò perché la presenza di uno strumento di registrazione adottato dalla parte privata (che non è agente od ufficiale di polizia giudiziaria) non incide sulla diretta percezione da parte della stessa del contenuto di frasi di un colloquio (ambientale o telefonico) al quale ha direttamente partecipato e, per l'effetto, non incide sulla possibilità delle medesima di riferire in sede di testimonianza circa il contenuto delle frasi utilizzate nel colloquio stesso. Ragionando a contrario si verrebbe a sostenere il paradosso secondo il quale se un soggetto privato partecipa ad un colloquio ben può testimoniare sul contenuto dello stesso mentre se intende, di propria iniziativa, anche registrarlo all'insaputa dell'interlocutore ciò farebbe venir meno la sua possibilità di testimoniare al riguardo. Ne consegue che se per ragioni derivate (lo smarrimento del CD originale) non sia possibile per il perito incaricato rispondere al quesito relativo alla genuinità della loro trascrizione, ciò non impedisce che la stessa esistenza della registrazione (e prima ancora della conversazione non negata dall'imputato) possa comunque essere valutata come elemento di conforto alle dichiarazioni del soggetto legittimamente chiamato a testimoniare sul contenuto della stessa. La sentenza impugnata ha quindi correttamente dato atto della situazione ed ha evidenziato come comunque gli elementi emergenti dalla conversazione 12 وار registrata sono stati acquisiti anche attraverso la deposizione del teste ME che aveva proceduto alla registrazione. Nessun vizio motivazionale e tantomeno di diritto è ravvisabile al riguardo, con la conseguenza che anche detto motivo di ricorso è da considerarsi manifestamente infondato.
7. Il motivo di ricorso riassunto al superiore punto 6 riguarda, come detto, la mancata considerazione dell'esito negativo della perquisizione domiciliare e veicolare eseguita nei confronti dell'imputato. Sul punto deve semplicemente osservarsi che l'elemento indicato dalla difesa del ricorrente è assolutamente neutro atteso che il mancato rinvenimento in possesso dell'imputato di uno strumento utilizzato per commettere il reato non è assolutamente indicativo del fatto che il reato non sia stato commesso dallo stesso alla luce del fatto che non v'è stato alcun intervento in flagranza e che la "scheda madre" de qua ben potrebbe avere avuto qualsivoglia destinazione nel tempo intercorso tra la commissione dei fatti e l'esecuzione delle perquisizioni. Per il resto deve essere ricordato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187). Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da 13 consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep.
6.7.2004 rv 229220). Quanto, poi, alla doglianza inserita nello stesso motivo di ricorso circa il fatto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in debito conto le dichiarazioni del teste CO nella parte in cui ha dichiarato, sulla base degli accertamenti effettuati dalla stessa APCOA a da OM IA, che nessun parcometro in quel periodo era stato manomesso od alterato, va ribadita la già evidenziata problematica dell'autosufficienza del ricorso. La difesa del ricorrente si è, infatti, limitata anche in questo caso ad estrapolare un passaggio di una dichiarazione testimoniale che non si è preoccupata di trascrivere integralmente, né di riportare attraverso l'allegazione del relativo verbale al ricorso. Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha, infatti, già ritenuto che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso» (Sez. I, sentenza n. 16706 del 18 marzo 22 aprile 2008, CED Cass. n. - 240123; Sez. I, sentenza n. 6112 del 22 gennaio - 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 243225; Sez. V, sentenza n. 11910 del 22 gennaio 26 marzo 2010, CED Cass. n. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. VI, sentenza n. 29263 dell' 8 - 26 luglio 2010, CED Cass. n. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni 14 قرار logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso). A ciò si aggiunga, per solo dovere di completezza, che dalla lettura dei motivi di Appello riportati nella sentenza qui in esame non risulta che parte ricorrente avesse eccepito l'erronea valutazione della deposizione del Mar. CO. Anche in questo caso va ricordato che in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto. Per le ragioni esposte anche detto motivo di gravame deve, quindi, ritenersi infondato.
8. Il motivo di ricorso così come riassunto al superiore punto 7 riguarda la valutazione dell'attendibilità del teste ME. La Corte territoriale (cfr. pagg. 3, 4, 12 e 13 della sentenza impugnata), riportando e facendo proprie le analoghe valutazioni già espresse dal Tribunale, con una valutazione di puro merito, come tale incensurabile in questa sede, ha vagliato positivamente attendibilità delle dichiarazioni dello stesso anche alla luce dei riscontri indicati nella sentenza stessa e della non comprovata situazione di inimicizia o di rancore con l'imputato. Detta valutazione appare congrua e logica e poiché "non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti" (Cass. Sez. 2, sent. n. 20806 del 05/05/2011, dep. 25/05/2011, Rv. 250362), anche detto motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato. Circa la lamentata inosservanza del disposto dell'art. 194 cod. proc. pen. parte ricorrente fa richiamo ad un passo che non emerge dal testo della richiamata pag. 8 della sentenza qui impugnata. Se, come sembra potersi dedurre, il riferimento è ad un passaggio della sentenza del Giudice di prime cure, la 15 doglianza è pacificamente inammissibile non rivolgendosi direttamente al contenuto della sentenza che in questa sede ci occupa.
9. Il motivo di ricorso così come riassunto al superiore punto 8 nella sua prima parte è assolutamente generico e, per l'effetto, inammissibile. Lo stesso contiene infatti il riferimento (anch'esso totalmente generico) alle deposizioni dei testi CO e OM che non vengono riportate nel dettaglio e delle quali si è già detto al superiore paragrafo 7 nonché il riferimento al fatto che il D'GE già dal 20 giugno 2007 aveva mutato le proprie mansioni lavorative con la conseguenza che egli non potrebbe essere ritenuto responsabile di anomalie relative ai parcometri riguardanti parte del mese di giugno e comunque il mese di luglio dello stesso anno. Non indica né documenta il ricorrente gli elementi dai quali dovrebbe ricavarsi detta asserzione che, pertanto, rimane a livello verbale stante la già evidenziata impossibilità di questa Corte Suprema di andare a ricercare negli atti la fonte di tale dato con la conseguenza che l'affermazione stessa non può ritenersi elemento idoneo a ritenere viziata la sentenza impugnata nella parte in cui non si è specificamente occupata di tale aspetto. Quanto alla doglianza concernente la valutazione di attendibilità del teste CU inserita nello stesso motivo di ricorso, risultando anch'essa del tutto generica, non possono che richiamarsi le osservazioni già fatte con riguardo ad analoga problematica giuridica sollevata con riferimento alle dichiarazioni del teste ME. In ogni caso la Corte territoriale con motivazione congrua e logica (cfr. pag. 12 e 13 della sentenza impugnata) ha spiegato il ruolo del CU nella vicenda non mancando di evidenziare come la consegna dell'apparecchiatura elettronica all'odierno ricorrente da parte del CU ha trovato conforto nelle dichiarazioni dei testi SE, LO CA e EF oltre che nel fatto (a dir del vero tutt'altro che trascurabile) che CU RI ha "patteggiato" una condanna per fatti analoghi commessi ai danni di altra società. 10. Infine, il motivo di ricorso così come riassunto al superiore punto 9 non è altro se non riepilogativo delle ragioni di doglianza illustrate nei motivi precedenti. La ritenuta infondatezza degli stessi travolge anche detto motivo, non ravvisandosi vizi nella sentenza impugnata nel fatto che non sia stata pronunciata sentenza assolutoria, quantomeno sotto il profilo della sussistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, nei confronti dell'imputato. 16 Il principio per il quale la condanna può essere pronunziata solo quando la responsabilità sia provata oltre ogni ragionevole dubbio, era già vigente nell'ordinamento italiano, anche prima della modifica dell'art. 533 cod. proc. pen. operata con legge 20 febbraio 2006, n. 46, sia in ragione delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, sia perché desumibile dall'art. 530 cod. proc. pen., il quale impone l'assoluzione quando la prova è incompleta. Del resto siffatta locuzione ricorre di frequente nelle pronunzie di questa Corte. Il superamento o meno del dubbio ragionevole non può però che essere rilevato dalla motivazione della sentenza e non integra violazione della legge processuale. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna de_ ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato tenuto conto del fatto che, rispetto alla richiesta formulata dal patrono di parte civile non può essere liquidato l'onorario relativo alla "fase introduttiva del giudizio" non sussistendo detta fase nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile A.P.C.O.A. Parking Italia S.p.a. che liquida in € 1.755,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA Dr. Mario GENTILE Mario Geubil DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 GEN 2015215 A M N E CA E IL CANCELLIERE R E V Claudia Pianelli 17