Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
La scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare la processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2003, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 19/02/2003
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 316
Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 21437/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
avverso la sentenza 15/03/2001 della Corte di Appello di Lecce, sez. dist. Di Taranto, nei confronti di:
ON PI, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dottor Conzatti Alessandro.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Dottor Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 15.03.01 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dichiarava la nullità dell'ordinanza 20.02.00 del Tribunale di Taranto, per omessa valutazione dell'impedimento a comparire addotto dall'imputato già dichiarato contumace, e degli atti successivi, ivi compresa la sentenza dello stesso Tribunale in data 28.02.00, appellata dall'imputato ON PI, e rimetteva gli atti al primo giudice per il nuovo giudizio.
Riteneva la Corte territoriale che il tribunale erroneamente avesse disatteso la richiesta della difesa per legittimo impedimento dell'imputato (documentato senza alcun dubbio da certificato di ricovero ospedaliero) sul presupposto della non valutabilità ai fini della sospensione o del rinvio del dibattimento del sopravvenuto impedimento a comparire dell'imputato, perché già dichiarato contumace.
Premettendo che l'ordinanza dichiarativa della contumacia era stata emessa nella vigenza del vecchio rito, mentre la seconda nella vigenza della novella 479/99, argomentava il giudice di appello che l'art. 420 ter, non ripetendo il limite della "prima udienza" contenuto nell'abrogato art. 486, 1^ comma c.p.p. ("Quando l'imputato, anche se detenuto,non si presenta alla prima udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento..."), imponeva la verifica dell'impedimento dell'imputato anche nelle udienze successive, ragione per cui l'interpretazione che escludesse da tale verifica il contumace avrebbe determinato una disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, tra situazioni sostanzialmente identiche e si sarebbe posta in contrasto col riconoscimento del diritto dell'imputato ad intervenire personalmente nel processo, ulteriore rispetto al diritto di essere in quella sede assistito e rappresentato, sanzionata dalla nullità a regime intermedio del procedimento (art. 178 lett. c) c.p.p.). Di conseguenza, riconosciuta un'autonoma tutela al diritto di intervento dell'imputato, al mancato intervento non poteva sopperire la rappresentanza garantita comunque al contumace dal secondo comma dell'art 420 quater (" L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore") c.p.p.. Infine, essendo la contumacia una facoltà dell'imputato riconosciuta dalla legge, l'esercizio di una facoltà non poteva avere implicazioni negative, mentre negare al contumace la possibilità di allegare un legittimo impedimento, qualora intendesse intervenire nel processo, assumerebbe una valenza sanzionatoria, contraria ai principi di ordine generale.
Analogamente, nel sistema previgente, l'imputato, dichiarato contumace alla prima udienza, poteva dare prova del legittimo impedimento a comparire fino al termine della discussione, e il giudice aveva l'obbligo di valutare l'impedimento addotto e, all'esito, di revocare la contumacia o di confermarla con un nuovo provvedimento, mentre l'omessa valutazione dell'impedimento comportava la nullità assoluta del processo per violazione del diritto di difesa (Cass. 289/95). Ricorre il Procuratore Generale per l'annullamento della sentenza, deducendo la violazione (art. 606, 1^ comma, lett. b) c.p.p.) degli artt. 420 ter e 420 quater c.p.p.. Premette il Procuratore ricorrente che la prima udienza davanti al Tribunale fu tenuta in data 01.07.99, e in quella udienza venne dichiarata la contumacia dell'imputato; che il processo venne rinviato all'udienza del 28.02.00, e in quella occasione pervenne al tribunale un certificato di ricovero ospedaliero dell'imputato, non accompagnato da alcuna richiesta, ne' dell'imputato ne' del difensore;
che il tribunale valutò comunque tale documentazione e dispose procedersi oltre, avendo ritenuto che l'imputato contumace non poteva addurre alcun legittimo impedimento.
Sostiene il ricorrente la validità della interpretazione del giudice di primo grado atteso che: a) la scomparsa del riferimento alla ®prima udienza¯ nel sistema vigente non è significativa, verosimilmente essendo riconducibile alla nuova collocazione della norma nella disciplina dell'udienza preliminare, teoricamente tenuta in un'unica udienza, essendo i relativi sviluppi solo eventuali;
b) il rinvio disposto nelle udienze successive è previsto nel 3^ comma dell'art. 420 ter, omologo al 3^ comma dell'art. 486, "ergo" il primo comma dell'art. 420 ter si riferisce comunque solo alla prima udienza;
c) l'art. 420 quater ("Contumacia dell'imputato") non prevede il caso di rinvio dell'udienza per giustificato impedimento dell'imputato contumace, in quanto non contiene alcun riferimento al 3 comma dell'art 420 ter, secondo il quale la sopravvenienza dell'impedimento impone la sospensione del dibattimento;
d) non è conferente l'argomento circa la possibilità per l'imputato di far pervenire la prova del legittimo impedimento fino al termine della discussione dibattimentale, rispetto alla data dell'udienza in cui fu dichiarata (irritualmente, in tal caso) la contumacia, trattandosi di ipotesi espressamente consentita dal 5^ comma dell'art. 420 quater c.p.p.; e) l'imputato che ha scelto di rimanere assente dal processo non può dolersi di eventuali inconvenienti, implicitamente accettati nel momento dell'opzione preliminare di non comparire, per cui non può escludersi, in mancanza di alcuna richiesta di rinvio, che l'inoltro della documentazione sullo stato di salute sia stato motivato unicamente dall'intento di giustificare la mancata comparizione;
f) il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in una con la novella del 1999 che ha esaltato i riti alternativi e la potenziale deflazione dell'udienza preliminare, diviene un canone interpretativo anche nella subietta materia, in specie al fine di assicurare la rituale instaurazione del contraddittorio con regole certe e inderogabili.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che il primo diritto dell'imputato è quello di scegliere se presenziare al processo che lo riguarda, per cui l'interpretazione proposta dal giudice di appello della nuova normativa sul punto, basata sulla letterale mancanza dell'espressione "prima udienza" nell'art 420 ter c.p.p., vanificherebbe la scelta di rimanere assente nel processo, imponendo una presenza virtuale dell'imputato al dibattimento, quale logico presupposto per la valutazione delle cause dell'assenza.
In linea di fatto, inoltre, appare rilevante, proprio alla luce della premessa, la mancata manifestazione da parte dello stesso interessato o del suo difensore della volontà di chiedere un rinvio dell'udienza per impedimento assoluto dell'imputato, in quanto solo con un espressa richiesta in tal senso il collegio giudicante poteva ritenere l'interesse dell'imputato stesso a fare cessare la contumacia e quindi a consentire l'esame dell'istanza di rinvio dell'udienza.
In definitiva, l'art. 420 ter c.p.p. non consente, neppure nell'attuale formulazione, un rinvio dell'udienza, successiva alla prima, per impedimento a comparire dell'imputato, allorché questi sia stato dichiarato contumace, a norma dell'art. 487 del codice previgente o dell'art. 420 quater in vigore.
Non essendosi verificata la nullità nel processo di primo grado come ritenuta dalla Corte d'Appello, la sentenza viene quindi annullata per consentire la prosecuzione del processo.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Lecce per il giudizio. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004