Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo ostativo del divieto del "ne bis in idem", previsto dall'art. 18, lett. m), della l. n. 69 del 2005, occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto ed a prescindere, nei casi in cui la condotta arrechi danno ad una pluralità di vittime, anche dall'identità delle vittime. (Fattispecie in cui era stata autorizzata la consegna, per reati concernenti il traffico di persone, nei confronti di soggetto condannato in Italia per più fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commessi nello stesso periodo, sul presupposto sopratutto che diverse fossero le vittime del reato e la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo che per accertare l'identità dei fatti non bastasse un mero raffronto delle imputazioni ma fosse indispensabile un'approfondita analisi delle motivazioni dei due provvedimenti giudiziari).
Commentario • 1
- 1. Condanna italiana contrasta con assoluzione greca: ne bis in idem? (Cass. 36539/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2024
Annullato il mancato riconoscimento dell'idem di una sentenza di condanna italiana rispetto ad una sentenza assolutoria greca: la nozione di «stessi fatti», richiamata dalle decisioni quadro sul reciproco riconoscimento nell'ambito dell'Unione europea, ai fini del il divieto del bis in idem, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea, in quanto non può essere lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri l'esegesi di tale concetto sulla base del loro diritto nazionale, occorrendo di esso garantire l'applicazione uniforme nel diritto dell'Unione europea. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Sentenza n. 36539-24 dd. 5 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/01/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 232
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 1047/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
H.C.C. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 93/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Costa Andrea, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22-29 novembre 2013 la Corte d'appello di Torino ha disposto la consegna immediata di H.C.C.
all'autorità giudiziaria della Romania, in esecuzione del m.a.e. n.23/D/2012 del 7 marzo 2012, emesso in base alla sentenza n. 20/D/2- 2-2012 del Tribunale di Bacau, divenuta definitiva il 7 marzo 2012, per reati in materia di traffico di minorenni, traffico di persone, prossenetismo e costituzione di un gruppo organizzato. La consegna è stata disposta limitatamente ai reati di traffico di minorenni (parti lese B.G. e S.L. ) e traffico di persone (parti lese C.L. e L.V. ).
2. Avverso la su citata pronunzia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di H.C.C. , deducendo cinque motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Vizi di inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n), in quanto i fatti oggetto del m.a.e.
potevano essere giudicati in Italia, e per essi si era già verificata la prescrizione del reato o della pena.
2.2. Vizi di inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. m) ed o), emergendo dagli atti che la persona richiesta in consegna è stata condannata in Italia, con sentenza passata in giudicato, per gli stessi fatti oggetto del m.a.e. e con una pena in fase di esecuzione.
2.3. Vizi di inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. a), in quanto la sentenza del Tribunale di B.
è stata emessa in contumacia del condannato ed è passata in giudicato, senza che nel m.a.e. si chiarisca, tuttavia, dove e quando sia stata eseguita la notifica della citazione, e, soprattutto, dove e quando sia stata notificata la sentenza, al fine di permettergli l'eventuale impugnazione. Nessuna assicurazione, peraltro, è stata fornita in merito alla possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato emittente.
2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, non avendo la Corte di merito spiegato, nel disporre la consegna per due soli reati, quale pena in concreto dovrebbe scontare il condannato, tenuto conto che la sentenza prevede un'unica pena di anni otto, commisurata per tutti i reati contestati all'H. .
2.5. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 669 c.p.p., poiché i fatti contestati nel m.a.e. (traffico di minorenni e traffico di persone) e per i quali v'è stata condanna in Romania, al di là della loro qualificazione giuridica, sono sostanzialmente gli stessi per i quali l'H. è stato condannato in Italia, con la conseguenza che le autorità romene - peraltro a conoscenza del fatto che l'H. era stato arrestato in Italia per gli stessi fatti in data (OMISSIS) - non avrebbero dovuto iniziare l'azione penale per il divieto del bis in idem, cui anche la Romania è vincolata ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di Schengen.
La Corte d'appello, in definitiva, ben avrebbe potuto, a norma dell'art. 669 c.p.p., ordinare l'esecuzione della sentenza di condanna meno grave, ossia quella pronunciata in Italia per una pena che il ricorrente sta già espiando.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Preliminarmente, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la censura incentrata sulla prospettata violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. a), ove si considerino le implicazioni della regula iuris pacificamente elaborata da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, è legittima la consegna disposta ai fini dell'esecuzione di una pena irrogata mediante decisione pronunciata "in absentia", quando nello Stato membro di emissione sia consentito alla persona richiesta di ottenere un nuovo giudizio, una volta venuta a conoscenza della decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti (da ultimo, v. Sez. 6, n. 25303 del 21/06/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 252724, proprio con riferimento ad un m.a.e. emesso dalle autorità rumene).
Del rispetto di tale fondamentale garanzia, peraltro, le stesse Autorità emittenti danno chiaramente conto, allorquando fanno riferimento, all'interno del m.a.e., alla possibilità per il condannato di sollecitare un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 522 c.p.p. rumeno.
5. Fondati, di contro, ed assorbenti rispetto agli ulteriori profili di doglianza dal ricorrente prospettati, devono ritenersi i rilievi (v., supra, i parr.
2.2. e 2.5) incentrati sulla possibile presenza della condizione ostativa delineata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. m), secondo cui la consegna viene rifiutata se la persona richiesta dall'autorità emittente è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita, ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più esserlo in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna.
Al riguardo, l'impugnata pronuncia, pur riconoscendo che la persona richiesta in consegna è stata processata e condannata in Italia - con sentenza del 9 ottobre 2008, n. 5004/08, del Tribunale di Torino, confermata nei successivi gradi di giudizio - alla pena di anni sette e mesi nove di reclusione ed euro ventiquattromila di multa, per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di un rilevante numero di donne, talora anche di minore età, oltre che per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al fine di reclutare quelle persone per destinarle alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale (capo 8), ex art. 110 c.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 3 e 3 ter, parte prima), non si sofferma adeguatamente sulla fondatezza dell'eccezione difensiva formulata in merito alla presenza di un possibile giudicato sugli stessi fatti oggetto del mandato di arresto europeo, escludendo genericamente ogni preclusione alla consegna per i reati di traffico di minorenni e di traffico di persone sulla base dell'apodittica affermazione che tali fatti non siano stati oggetto di esame nella su citata sentenza del Tribunale di Torino.
Dalla motivazione della sentenza (in atti rinvenuta) emessa dalla medesima Corte d'appello in data 15 dicembre 2009, che confermava la su citata pronuncia del Giudice di prime cure del 9 ottobre 2008, sembra evincersi che i fatti risalgono al 2005, e sono dunque temporalmente collocabili in un'epoca in cui la Romania non faceva ancora parte dell'Unione europea, con la conseguenza che è stata ritenuta fondata anche l'ipotesi di reato enucleata nel su menzionato capo sub 8), essendosi i tre coimputati (tra i quali v'è anche l'H.C.C. ) "pacificamente attivati per favorire l'ingresso in Italia delle donne sfruttate".
Invero, la necessità di impedire la violazione del divieto di bis in idem, ossia di un principio posto a garanzia dei diritti fondamentali del cittadino europeo - che significativamente è stato inserito dall'art. 50 della Carta di Nizza nel catalogo dei principi fondamentali dell'Unione europea e che ora, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è da ritenere direttamente applicabile in tutti gli ordinamenti degli Stati membri dell'U.E. - impone un apprezzamento di merito basato su un'attenta comparazione dei fatti che hanno costituito l'oggetto delle pronunce di condanna poste a fondamento dei rispettivi titoli esecutivi.
Valutazione, questa, che evidentemente non può essere effettuata in questa Sede, esulando dalle competenze proprie del giudizio di legittimità ed involgendo la disamina dei profili storico-fattuali delle regiudicande, senza escludere l'opportunità di un eventuale ampliamento della base cognitiva attraverso l'acquisizione di informazioni ed accertamenti integrativi ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16. 6. L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, compreso nel capitolo 3, intitolato "Applicazione del principio ne bis in idem", del titolo 3^ di quest'ultima, a sua volta intitolato "Polizia e sicurezza", dispone quanto segue: "Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita".
La regola del ne bis in idem rappresenta un diritto fondamentale dei cittadini ed è strettamente collegato ai principi del giusto processo, tutelando al contempo una esigenza strutturale di stabilità del sistema giuridico, la cui legittimità si sostanzia nell'autorità della res iudicata.
La Corte di giustizia dell'Unione europea (C. giust. U.E., 9 marzo 2006, C-436/04, Van Esbroeck, punto 31) ha da tempo stabilito il principio secondo cui la circostanza che la qualificazione giuridica dei fatti per i quali è stata pronunciata una condanna nel primo Stato contraente è diversa da quella dei fatti per i quali è stato avviato un procedimento penale nel secondo è priva di pertinenza, poiché una qualificazione giuridica divergente dei medesimi fatti in due Stati contraenti diversi non può ostare all'applicazione dell'art. 54 della C.A.A.S..
Entro tale prospettiva, inoltre, la Corte di Lussemburgo ha precisato che l'unico criterio pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 54 della CA.A.S. è quello dell'identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro (v. sentenze Van Esbroeck, cit, punto 36; v., inoltre, C. giust. U.E., 28 settembre 2006, C ò 467/04, Gasparini, punto 54, e C 150/05, Van Straaten, punto 48), indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato.
Per determinare se esista o meno un tale insieme di circostanze concrete, i giudici nazionali competenti devono accertare se i fatti materiali dei due procedimenti costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto (v., in tal senso, le citate sentenze Van Esbroeck, punto 38;
Gasparini, punto 56, nonché Van Straaten, punto 52). Ne deriva che, nel valutare la nozione di "medesimi fatti" ai sensi dell'art. 54 della CA.A.S., bisogna partire dal prendere in considerazione globalmente i comportamenti illeciti concreti che hanno dato luogo a un procedimento penale dinanzi ai giudici dei due Stati contraenti.
Compete, dunque, ai giudici nazionali valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto che hanno dato luogo ai procedimenti penali avviati contro lo stesso soggetto nei due Stati membri contraenti interessati sia tale da poter ritenere che si tratti dei "medesimi fatti" ai sensi dell'art. 54 della CA.A.S..
7. A tale riguardo, questa Suprema Corte ha più volte affermato che il principio del "ne bis in idem", finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 c.p.p., e segg.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) e nell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.). (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, dep. 26/06/2013, Rv. 255701; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 21/01/2005, Rv. 230760). Anche nella prospettiva tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, la nozione di identità del fatto è stata costantemente intesa quale coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il "medesimo fatto", ai fini della preclusione connessa al rispetto del principio del ne bis in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, Rv. 231799; v., inoltre, Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, dep. 20/07/2010, Rv. 247895; Sez. 2, n. 26251 del 27/05/2010, dep. 09/07/2010, Rv. 247849; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, dep. 27/05/2008, Rv. 240106; Sez. 4, n. 15578 del 20/02/2006, dep. 05/05/2006, Rv. 233959).
8. Non dissimili da tale risultato ermeneutico appaiono, peraltro, gli esiti del percorso giurisprudenziale ormai da tempo intrapreso dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che al riguardo, superando precedenti difformità di orientamento, ha provveduto ad armonizzare la propria interpretazione del concetto di idem factum nella prospettiva di una dimensione internazionale della fondamentale garanzia del ne bis in idem (Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine c. Russia, 10 febbraio 2009).
Richiamando la più recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Corte giust., 9 marzo 2006, C- 436/04, Van Esbroeck, pp. 27-36; Corte giust., 18 luglio 2007, C- 367/05, Kraaijenbrink, p. 36) e della Corte interamericana dei diritti dell'uomo (Loayza-Tamayo c. Perou, 17 septembre 1997, serie C, n. 33, p.66), la Corte di Strasburgo ha infatti osservato, nella pronuncia su menzionata, come nel panorama internazionale sia predominante l'approccio più favorevole all'individuo, ovvero quello che nel valutare la nozione di idem, al di là delle differenti espressioni linguistiche utilizzate, valorizza l'identità dei fatti materiali e non l'idem legale p. 80). Di conseguenza, essa ha rigettato le implicazioni della lettura restrittiva, sino a quel momento maggioritaria all'interno della sua stessa giurisprudenza, della disposizione di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 della C.E.D.U., leggendo tale principio come divieto di giudicare un individuo per una seconda "infrazione", qualora questa scaturisca dagli stessi fatti, o da fatti che sono sostanzialmente identici (pp.81 - 82; nello stesso senso v., inoltre, Corte EDU, Sez. 4, Ruotsalainen c. Finlandia, 16 giugno 2009, p.50s.). Escludendo ogni lettura formalistica relativa all'identità della qualificazione giuridica, la Corte EDU privilegia dunque, nella sua più recente elaborazione, il criterio dell'identità dei fatti materiali, assumendo quali parametri di riferimento l'insieme delle circostanze fattuali concrete relative allo stesso autore e indissolubilmente legate fra loro nel tempo e nello spazio (pp. 83 - 84).
Per quel che attiene ai criteri di identificazione dell'infrazione, la Corte EDU ha precisato di aver seguito in passato prospettive del tutto differenti, a volte dando rilevanza ai fatti, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, a volte, invece, attribuendo rilievo a questa ed ammettendo che gli stessi fatti potessero dar luogo ad infrazioni distinte, a volte, infine, ricercando elementi essenziali comuni alle due infrazioni.
Inoltre, con riferimento all'oggetto del divieto di bis in idem, la stessa Corte Europea ha precisato che, ai sensi del su citato art. 4 del Protocollo n. 7, è irrilevante che il secondo procedimento si sia chiuso con una condanna o con un'assoluzione (Corte EDU, Sez. 1, Zigarella c. Italia, 3 ottobre 2002).
9. Alla luce di tale impostazione ricostruttiva, basata su un canone ermeneutico la cui specifica valenza assume tratti sostanzialmente comuni sia nella prospettiva fatta propria dalla giurisprudenza nazionale, sia in quella valorizzata dalla Corte di giustizia U.E. e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, è necessario confrontare, dunque, l'impianto motivazionale che sorregge rispettivamente i due giudicati di condanna, quello italiano e quello rumeno, per verificare se i fatti oggetto delle rispettive delibazioni possano dirsi, o meno, identici, con riguardo ai contenuti ed alle finalità della garanzia sottesa alla previsione del motivo ostativo incentrato sulla preclusione derivante dall'applicazione del principio del ne bis in idem.
In tal senso, analogamente a quanto si è già affermato in relazione all'affine procedura estradizionale (ex art. 705 c.p.p., comma 1, e art. 9 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957), deve ribadirsi che, ai fini della configurabilità del motivo ostativo basato sull'ipotesi disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. m), occorre avere riguardo al criterio della identità
sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'interesse tutelato, ovvero dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto (arg. ex Sez. 6, n. 26414 del 15/06/2012, dep. 06/07/2012, Rv. 253046). Nè, peraltro, appare necessario, per l'operatività del divieto di doppio giudizio, che anche la vittima sia la stessa, come, a mero titolo esemplificativo, può accadere nell'ipotesi in cui il reo, con la propria condotta, arrechi danno ad una pluralità di persone e venga per ciò condannato: pur non interferendo in alcun modo, tale evenienza, con la possibilità del danneggiato che non abbia preso parte al processo penale di promuovere l'azione per chiedere il risarcimento del danno dinanzi al giudice civile, deve ritenersi che il divieto di un nuovo processo sul medesimo fatto resta fermo, quand'anche il nominativo di una delle vittime non sia stato mai menzionato nel giudizio.
10. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, esamini il compendio storico-fattuale alla base dei due giudicati di condanna e provveda a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi in questa Sede statuiti. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014