Articolo 97 del Codice di procedura civile
Articolo 92Articolo 98
Versione
21 aprile 1942
Art. 97.
(Responsabilita' di piu' soccombenti).

Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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