Sentenza 15 dicembre 2014
Massime • 2
L'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, anche perché la legge consente l'acquisizione allo stesso, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile un verbale contenente un riconoscimento fotografico).
In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria.
Commentario • 1
- 1. Atti inseriti per errore nel fascicolo dibattimentale: sono utilizzabili se non è proposta eccezioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 luglio 2022
L'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proprorre entro il termine previsto dall'art. 491, comma secondo, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di favoreggiamento in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile, a seguito della mancata eccezione di parte, un verbale di arresto nella parte descrittiva dei contatti telefonici intercorsi tra i congiunti di un latitante e l'imputata e del comportamento da questa tenuto in occasione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 15624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15624 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 15/12/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 3836
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 14289/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LU GI N. IL 17/11/1962;
avverso la sentenza n. 1844/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 09/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MICCOLI GRAZIA;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. FRATICELLI Mario, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per il ricorrente l'avv. SBARDELLATO Ida, in sostituzione dell'avv. ZEPPOLA Fabio, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, in data 9 gennaio 2014, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città -sezione distaccata di Maglie- ha escluso la recidiva e ha rideterminato la pena inflitta a DE LU GI, imputato dei reati di cui all'art. 494 c.p. (capo a), art. 62 c.p., n. 2, artt. 482 e 477 (così riqualificato quello contestato ai capi B e C ai sensi degli artt. 476, 482, 468) e 495 c.p., (contestato al capo D).
2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con i seguenti motivi.
2.1. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di valutare in maniera adeguata le doglianze in tema di prova avanzate dalla difesa con i motivi di appello, in violazione dei criteri previsti dall'art. 192 c.p.p.. Ha censurato, altresì, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di utilizzare le dichiarazioni rese da un soggetto nel verbale con il quale è stato attestato un riconoscimento fotografico, senza che vi fosse il consenso della difesa alla sua acquisizione. In tal modo, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 191 c.p.p.. 2.2. Il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui non ha ritenuto di accogliere il motivo proposto in appello di assoluzione dal reato di cui all'art. 494 c.p., (capo a) o in subordine di ritenerlo assorbito in quello di cui agli artt. 477 (come dal primo giudice riqualificato quello originario di cui all'art. 476 c.p., art. 482 c.p. (capi b e c) e art. 495 c.p., (capo d), con eliminazione della ritenuta continuazione. Nell'appello si era, ancora, sostenuto che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere assorbito il delitto di cui all'art. 468 c.p., (capi b e c) in quello di cui all'art. 477 e 482 c.p., nonché insussistente il reato di cui al capo D (art. 495).
2.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza in relazione all'omessa puntuale indicazione dei criteri seguiti nel determinare il trattamento sanzionatorio.
3. In data 10 dicembre 2014 è stata depositata una memoria nell'interesse del ricorrente, nella quale sono stati ribaditi i motivi già dedotti e sono state proposte ulteriori considerazioni in ordine a quello di violazione dell'art. 192 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso, perché si limitano a reiterare pedissequamente le doglianze già proposte con l'appello e in relazione alle quali la Corte territoriale ha fornito congrua e logica motivazione. Va a tal proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inammissibilità (Sez. 5^, n. 28011 del 15/02/2013 - dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4^, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5^, 27.1.2005 - 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5^, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389). Va ricordato, inoltre, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e); la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una vantazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Più approfonditamente, si è affermato che la specificità dell'art. 606 c.p.p., lett. e), dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione dì norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale;
sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi dì determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3^, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi proposti dal ricorrente si limitano a censurare proprio la sussistenza di prove a suo carico. Quanto dedotto risulta però -come si è detto- del tutto generico e le censure non considerano effettivamente gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, cui la Corte territoriale ha anche fatto specificamente e legittimamente rinvio.
L'assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per il ricorso di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti, rilettura inibita a questa Corte. Peraltro, l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione del giudice d'appello sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche nella valutazione dell'attendibilità dei testi esaminati.
Nè va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata in punto di responsabilità ha confermato quella di primo grado, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4^, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
2. Va giusto precisato in punto di diritto ed in relazione alla doglianza relativa alla parte in cui i giudici hanno ritenuto di utilizzare le dichiarazioni rese da un soggetto nel verbale con il quale è stato attestato un riconoscimento fotografico, che dalle stesse sentenze di primo e secondo grado emerge che il suddetto verbale è stato acquisito agli atti senza che vi fosse il dissenso della difesa.
Il ricorrente ha sostenuto che tale verbale non era stato oggetto di acquisizione acconsentita, ma non ha allegato al ricorso il documento dal quale trarre prova di tale assunto e ciò ha fatto in violazione del principio di autosufficienza del motivo di ricorso (Sez. 5^, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Peraltro, anche di recente questa Corte ha affermato che il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volontà espressa dì chi propone e l'assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest'ultima sia incompatibile con una volontà contraria. (Sez. 3^, n. 1727 del 11/11/2014 - dep. 15/01/2015, Pistis, Rv. 261927) Giova, inoltre, precisare che l'inutilizzabilità di atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica, ma consegue alla tempestiva eccezione disparte, che nel caso in esame non risulta proposta nei termini (Sez. 3^, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini e altro, Rv. 250806). Tale principio è da ritenersi più che mai valido tenuto conto della normativa che consente accordi delle parti sull'acquisizione nel fascicolo di atti ulteriori, rispetto a quelli previsti nel comma 1 dell'art. 431 c.p.p.. 3. Qualche precisazione va pure fatta in ordine al motivo nel quale il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte territoriale perché non ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 494 c.p., (capo a) in quello di cui all'art. 477 c.p., (come dal primo giudice riqualificato quello originario di cui all'art. 476 c.p., 482 (capi b e c) e art. 495 c.p., (capo d), con eliminazione della ritenuta continuazione.
È noto che, per la giurisprudenza di questa Corte, l'assorbimento del reato di sostituzione di persona, previsto testualmente dal reato di cui all'art. 494 c.p., ad opera di altro reato, si determina ogni qual volta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta materiale integrante il diverso reato. Ed infatti, se la diversa ipotesi delittuosa ledesse anche la pubblica fede, opererebbe la clausola di riserva di cui all'art. 494 c.p., destinata a valere anche al di là del principio di specialità ("se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica). Sussiste, cioè, concorso materiale tra gli stessi reati nel caso in cui, come quello di specie, la sostituzione venga realizzata con un'ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie delittuosa (Sez. 5^, n. 14350 del 23/01/2012, Manna, Rv. 252306; Sez. 5^, n. 24816 del 09/05/2003, Ferruti, Rv. 225945).
Alla luce di tali principi, la decisione della Corte territoriale appare corretta.
4. Infondato è l'ultimo motivo con il quale il ricorrente ha censurato la sentenza in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Per vero il motivo proposto risulta generico, limitandosi con riferimento alla determinazione della pena base a lamentarsi della sua eccessività, senza nulla aggiungere in ordine ai criteri che sarebbero stati violati.
Relativamente alle doglianze sul diniego delle attenuanti generiche, deve ritenersi sufficiente la motivazione della Corte territoriale che a tal fine ha valorizzato il grave precedente penale che risulta a carico dell'imputato, sebbene poi abbia escluso la contestata recidiva.
Questa Corte anche di recente ha affermato che l'esistenza di precedenti penali può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 6^, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015