Sentenza 28 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di successione di leggi penali, l'adesione di uno Stato all'Unione europea non determina la non punibilità del delitto, commesso anteriormente alla data di entrata in vigore del Trattato di adesione, consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio italiano dello straniero che sia cittadino di tale Stato. (Fattispecie in tema di delitto ex art. 12, comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2008, n. 10265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10265 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 28/02/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 398
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 031639/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) FA LO, N. IL 24/11/1964;
avverso SENTENZA del 13/04/2007 TRIB. VENEZIA SEZ. DIST. di SAN DONÀ DI PIAVE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. FRATARCANGELI R., che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G..
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 13 aprile 2007 il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona di Piave, in composizione monocratrica, assolveva, "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", CR LO dal reato di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 12, comma 3, a lui contestato per avere compiuto un'attività di accompagnamento e trasporto diretta a favorire l'ingresso clandestino nello Stato di più di cinque cittadini rumeni, privi del prescritto visto d'ingresso, sul rilievo che la sopravvenuta acquisizione, fin dal 1 gennaio 2007, dello status di straniero "comunitario" da parte dei cittadini bulgari e rumeni comportava l'inapplicabilità dell'art. 1 e delle conseguenti norme incriminatici del citato D.Lgs. n. 286 del 1998. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, il quale denuncia violazione di legge, in quanto l'appartenenza all'Unione Europea non esplica alcun effetto sulle condotte poste in essere anteriormente, idonee a integrare il reato, e la successiva adesione all'Unione europea non concorre a delineare la fattispecie penale che è rimasta invariata.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del P.G. è fondato.
Le norme che hanno modificato lo status dei rumeni, facendoli diventare cittadini dell'Unione europea, non possono considerarsi integratici della norma penale ne' possono operare retroattivamente con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 c.p., comma 2, che, in tema di successione di leggi penali, stabilisce che la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva. Con una recente decisione (Cass, Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451 rv. 238197), condivisa da questo Collegio, le Sezioni Unite di questa Corte, richiamando una precedente pronunzia (Cass., Sez. Un. 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano) hanno affermato che, per individuare l'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., comma 2 non può trovare accoglimento la teoria della doppia punibilità in concreto e, quindi, non ci si può limitare a considerare se il fatto, punito in base alla legge anteriore, sia punito, o meno, anche in base a quella posteriore, in quanto l'indagine sugli effetti penali della successione di leggi extrapenali va condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta e non al fatto concreto, al fine di stabilire se la norma extrapenale modificata svolga in collegamento con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo rimasta letteralmente immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e in parte non sia più prevista come reato. In questo caso, infatti, ci si trova in presenza di un'abolito criminis parziale, analoga a quella che si verifica quando è la stessa disposizione penale ad essere modificata con l'esclusione di una porzione di fattispecie che prima ne faceva parte. La successione avvenuta tra norme extrapenali non incide, invece, sulla fattispecie astratta, ma comporta, più semplicemente, un caso in cui in concreto il reato non è più configurabile, quando, rispetto alla norma incriminatrice, la modificazione della norma extrapenale comporta solo una nuova e diversa situazione di fatto.
L'adesione della Romania all'Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 12, comma 3, e successive modifiche, contestato all'imputato, in quanto il Trattato di adesione e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso (Cass, Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451 rv. 238197). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 28 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008