Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
La radicale violazione di diritti fondamentali riconducibili al concetto di "equo processo" comporta l'annullamento della sentenza viziata. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ravvisato una lesione del diritto di difesa in un caso nel quale - a causa dell'erronea rappresentazione, da parte dei giudici di merito, dell'esistenza di una nomina come difensore di fiducia di un avvocato mai nominato, e comunque deceduto - non era stata garantita all'imputato l'effettività della difesa, essendo stato nominato di volta in volta, nelle diverse fasi processuali, un difensore di ufficio sempre diverso, che si è ritenuto non poter assicurare l'indispensabile stabilità del rapporto con l'imputato e l'assunzione di adeguate iniziative a sua tutela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2013, n. 36625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36625 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/05/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1277
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 24041/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ST, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 16 dicembre 2011, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 29 aprile 2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. CETRONI CIRAOLO MARIA GABRIELLA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 16 dicembre 2011, confermava la condanna pronunciata il 29 aprile 2009 dal Tribunale di Palermo nei confronti di TO ST, dichiarato colpevole del delitto di riciclaggio di autovettura provento di furto.
Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo il seguente motivo: nullità della sentenza in relazione all'art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 2, artt. 96, 91, 125 e 111 c.p.p., art. 118 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 119 c.p.p., art. 181 c.p.p., comma 2, art. 484.
Il ricorrente rileva che nella richiesta di rinvio a giudizio e in tutto il primo grado di giudizio viene indicato quale difensore di fiducia l'avv. Ludovico Anselmi, senza che risulti dagli atti la nomina di costui da parte dell'imputato e senza che sia stata preso in considerazione il fatto del decesso del suddetto avvocato con cancellazione dall'albo il 17 giugno 2005, prima ancora della celebrazione dell'udienza preliminare. Il ricorrente censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale l'indicazione dell'avv. Anselmi quale difensore di fiducia dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado sia stato frutto di un mero errore materiale e che all'imputato è stato nominato un difensore d'ufficio nel corso dell'udienza preliminare;
sostiene che tutto il giudizio di primo grado è stato celebrato senza consentire all'imputato di esercitare il suo diritto di difesa. Con memoria depositata dal difensore di fiducia vengono ribadite le esposte censure anche con riferimento alla violazione dell'art. 6 della CEDU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
Emerge dagli atti che nella richiesta di rinvio a giudizio del 18 maggio 2005 l'imputato risultava difeso di fiducia dall'avv. Anselmi Ludovico, la cui nomina, peraltro, come ammesso dalla sentenza impugnata, non è agli atti;
che, alla data dell'udienza davanti al G.I.P., il 14 giugno 2007, lo stesso imputato, dichiarato contumace, risultava difeso d'ufficio. Come ammesso sempre dalla stessa sentenza impugnata, alla data della suddetta udienza l'avv. Anselmi era già deceduto, mentre non è confermato quanto ritenuto in via puramente congetturale dalla Corte di Appello che il G.I.P. avesse proceduto alla nomina del difensore d'ufficio "verosimilmente dopo avere preso atto del decesso del difensore di fiducia o della mancata nomina". Certo è che nel giudizio davanti al Tribunale di Palermo l'imputato, dichiarato contumace, risulta assistito e difeso dal difensore di fiducia avv. Ludovico Anselmi, indicato come "assente", con la conseguente nomina, volta per volta e in ciascuna udienza, di un difensore d'ufficio sempre diverso. La vicenda processuale, così sinteticamente descritta, non può degradarsi, come vorrebbe la sentenza impugnata, a semplice "errore di verbalizzazione, che di fatto non ha cagionato pregiudizio all'imputato". Certamente vi è stata un lesione del diritto di difesa, quale riconosciuto dall'art.24 Cost., e dall'art. 6, p. 3, lett. c) della CEDU, poiché non è
stata garantita all'imputato l'effettività della difesa, essendo stato nominato, di volta in volta, nelle diverse fasi processuali, un difensore d'ufficio sempre diverso, che non poteva assicurare la indispensabile stabilità del rapporto con l'imputato stesso e l'assunzione di adeguate iniziative a tutela della posizione dell'accusato, e ciò sulla base della erronea rappresentazione da parte dei giudici di merito dell'esistenza di una nomina a difensore di fiducia di un avvocato in realtà o addirittura mai nominato, come affermato dal ricorrente, o, comunque, deceduto come risulta certo dagli atti. Pertanto, la radicale violazione di diritti fondamentali, riconducibili al concetto di "equo processo" (cfr. Corte EDU, Sannino c. Italia del 27/04/2006), comporta l'annullamento non solo della sentenza impugnata, ma anche di quella di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2013