Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
Il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volontà espressa di chi propone e l'assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest'ultima sia incompatibile con una volontà contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 11/11/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 3157
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 10272/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI TO N. IL 07/09/1972;
avverso la sentenza n. 1179/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 04/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 dicembre 2013 la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del 28 maggio 2012 con cui il Tribunale di Imperia aveva condannato l'appellante ST BE alla pena di quattro mesi di reclusione e Euro 300 di multa per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2. 2. Ha presentato ricorso il difensore, lamentando violazione di legge processuale e vizio motivazionale per mancato accoglimento di motivo d'appello in ordine alla inutilizzabilità di prove documentali dal fascicolo del PM acquisite senza il consenso delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 Il ricorrente ripropone una doglianza già presentata al giudice d'appello, che l'aveva attentamente considerata, rilevando che dai verbali del giudizio risultava che all'udienza del 28 maggio 2012 il PM aveva chiesto di essere autorizzato a produrre la denuncia dell'Inps con i relativi allegati e nulla aveva eccepito il difensore dell'imputato, così pervenendosi all'acquisizione da parte del giudice. Ne ha dedotto che era stato, mediante la mancata opposizione del difensore - legittimato a prestare il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del PM -, fornito tacito consenso all'acquisizione stessa, richiamando giurisprudenza di questa Suprema Corte.
È in effetti principio generale, comune sia al processo penale sia al processo civile, che le parti possono manifestare, in sede processuale, la loro volontà in modo non formale, e quindi anche mediante un comportamento fattuale (per facta concludentia) che implichi logicamente e inequivocamente quel consenso che non viene dato in modo espresso. L'art. 431 c.p.p., comma 2, rimette a un vero e proprio potere dispositivo delle parti l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento "di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva". E l'accordo tra le parti attraverso il quale si esplica il potere dispositivo può formarsi anche mediante la manifestazione di volontà espressa di chi propone e l'assenza di opposizione della controparte, qualora, come nel caso in specie, complessivamente il suo condursi processuale non sia incompatibile con l'intendere in ciò un consenso tacito (in tal senso, seppure assai concisamente, tra gli arresti massimati v. Cass. sez. 2, 6 maggio 2010 n. 19679 citata dal giudice d'appello - nonché Cass. sez. 5, 8 maggio 2008, n. 34685). D'altronde, non è discutibile la legittimazione del difensore a esercitare un siffatto potere dispositivo, che ha contenuto tecnico. Anche sotto questo aspetto la corte territoriale si è correttamente rapportata agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (la corte richiama Cass. sez. 5, 25 gennaio 2011 n. 13525; ma v. soprattutto Cass. sez. 6, 11 febbraio 2010 n. 7061, che identifica nella legittimazione a prestare consenso una "estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove" da ritenersi altresì "conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore").
3.2 Di tale giurisprudenza prende atto anche il ricorrente, interpretandola peraltro come non sufficiente a sostenere l'assunto della corte territoriale. Ad avviso del ricorrente, infatti, dovrebbe ritenersi che un'espressione a verbale come "il difensore non si oppone" non costituisce inequivoca manifestazione di consenso, e ciò sulla scorta di una, ormai non recentissima e comunque anteriore agli arresti già citati, pronuncia di questa Suprema Corte (Cass. sez. 1, 11 febbraio 2005 n. 12881). Questa pronuncia reputa che la dizione normativa "le parti possono concordare" presente nell'art. 493 c.p.p., comma 3, esiga una manifestazione espressa della volontà
concordante delle parti, non essendo sufficiente la non opposizione di una alla proposta dell'altra.
L'orientamento del suddetto arresto concerne specificamente, tuttavia, anziché l'art. 431, proprio l'art. 493 c.p.p., comma 3, che intende come norma eccezionale, facendo discendere da una siffatta natura l'interpretazione che ne offre. In motivazione, infatti, si afferma che quanto delineato dall'art. 493, comma 3, costituisce un "meccanismo negoziale, attuabile unicamente mediante una positiva ed inequivoca manifestazione di consenso: attesa la natura eccezionale della norma, che costituisce deroga alle regole fondamentali in tema di acquisizione delle prove ai fini del giudizio, deve escludersi la possibilità di una interpretazione estensiva, che omologhi il "non opporsi" al "concordare"". Pertanto, non può ritenersi pertinente alla questione in esame l'arresto invocato dal ricorrente. Ma anche qualora si ritenesse che esso possa avervi incidenza, non si può non aderire comunque alla impostazione delle successive pronunce sopra citate. Invero, non può anzitutto definirsi sistematicamente eccezionale consentire alle parti di espletare un potere dispositivo nella individuazione del thema probandi e delle prove - s'intende, non patologicamente raccolte - utilizzabili, essendo il processo dibattimentale un processo di parti, diretto, quanto meno prevalentemente (solo se "assolutamente necessario" può incidere sull'istruttoria il giudice: art. 507 c.p.p.) all'accertamento della verità giuridica, e non un rito inquirente completamente diretto jure imperii all'accertamento della verità materiale. Nè, poi, appare condivisibile affermare che in un negozio sia frutto di una "interpretazione estensiva" ritenere che costituisca tacita accettazione di una proposta il non opporsi ad essa. In un contesto in cui viene chiaramente manifestata la proposta di acquisire quel che altrimenti sarebbe inutilizzabile, come nel caso appunto dell'art. 431, un atteggiamento di mancata opposizione non può che significare - in un diritto moderno e razionale, ovvero svincolato dai formalismi arcaici perché non identificante automaticamente la sostanza con la forma - consenso tacito, ovvero per facta concludenza, a meno che dal complesso della condotta difensiva non emerga una posizione di contrasto a tale acquisizione. Il perfezionamento di un negozio, anche processuale, come già si è detto non è vincolato a forma espressa, per cui il riconoscimento della forma tacita non è frutto di una interpretazione estensiva, bensì di una comprensione completa dell'istituto negoziale;
a ciò pone eccezione soltanto l'ipotesi di una forma specifica imposta dalla legge, che nel caso di specie non ricorre.
3.3 Infine, il ricorrente sostiene che, non essendo stato espresso verbalmente il consenso alla acquisizione, la corte territoriale avrebbe "legittimato un processo dibattimentale
"cartolare"...vanificando in toto la c.d. oralità del processo" ed esonerando così la pubblica accusa dall'obbligo dall'onere della prova. Anche questo argomento è privo di consistenza, dal momento che, come si è visto, pure il processo penale è un processo di parti, per cui il contenuto dell'onere della prova viene determinato in relazione all'esercizio del potere dispositivo a opera delle parti. Quanto, poi, all'asserito "sfregio" all'oralità del processo, non si può non rilevare che se questo si realizzasse, come in sostanza prospetta il ricorrente, fondandosi sul contenuto dei verbali, l'argomento prova davvero troppo, se non addirittura conduce ad absurdum il ragionamento difensivo. La condotta delle parti deve, infatti, essere attestata proprio dai verbali, i quali ne danno atto sia per quanto concerne le dichiarazioni, sia per quanto concerne le mancate opposizioni che, se il contesto non introduce incompatibilità come si è evidenziato, assumono significato di consensi taciti a proposte/richieste di controparte o di rinunce tacite ad eccezioni.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze in esso contenute, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
0Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015