Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
La designazione quale difensore d'ufficio dell'imputato, in sostituzione del difensore di fiducia regolarmente citato ma non comparso, di un avvocato non inserito nell'apposito elenco dei difensori d'ufficio (art. 97, comma secondo, cod. proc. pen.), non configura alcuna nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte osserva che la disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 cod. proc. pen. si riferisce alla designazione del difensore immediatamente reperibile quale sostituto del difensore fiduciario non comparso, ma che tale adempimento non comporta alcun riferimento alle peculiari regole che presiedono alla nomina del difensore d'ufficio, istituto, questo, ben diverso e per il quale solo valgono le prescrizioni stabilite dal medesimo art. e dalle corrispondenti norme di attuazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22934 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 589
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 005815/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR SE N. IL 10/07/1948;
avverso SENTENZA del 11/01/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE T. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. CLEMENTI Marco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell'11 gennaio 2006 la Corte d'appello di Palermo, sezione prima penale, in riforma della pronunzia del locale Tribunale in composizione monocratica che aveva assolto OR SE dall'imputazione ascrittagli, perché il fatto non costituisce reato, affermava la sua penale responsabilità in relazione al reato di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 30, accertato in Palermo il 29 settembre 2000, e lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed Euro 10.500 di multa.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, OR, il quale lamenta: a) violazione degli artt. 487 e 179 c.p.p. per omessa notifica all'imputato della citazione per l'udienza dell'11 gennaio 2006, data del rinvio dalla precedente udienza dell'11 ottobre 2005, rinviata per legittimo impedimento del difensore: b) violazione dell'art. 178 c.p.p., art. 179 c.p.p., in riferimento all'art. 97 c.p.p., comma 4, art. 111 Cost., comma 2, in conseguenza dell'omesso riconoscimento dell'impedimento del difensore di fiducia e della designazione, quale difensore di ufficio, di un legale non iscritto nell'apposito albo dei difensori d'ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4; c) manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'applicazione della L. n. 646 del 1982, art. 30 e erronea applicazione della legge penale in assenza di prova della sussistenza dell'elemento soggettivo. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento ai motivi di doglianza illustrati ai precedenti punti a) e b) il Collegio osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Plocastro ed altri, rv. 220093). Nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che nel giudizio di primo grado e al momento della pronuncia della decisione da parte del Tribunale di Palermo l'11 dicembre 2003 l'imputato aveva indicato quale propria residenza quella di Palermo, via Giovanni Campolo n. 92.
Proprio a tale indirizzo veniva tentata, peraltro senza esito, in quanto l'imputato risultato nel frattempo essersi trasferito in via Orsa Minore n. 3, Palermo (v. dichiarazione del portiere dello stabile e allegati a f. 51), la notifica dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di prima istanza. Il 25 febbraio 2005 l'appello del Pubblico Ministero veniva notificata alla moglie convivente dell'imputato all'indirizzo di via Orsa Minore n. 3, scala B, Palermo, e in tale luogo veniva anche eseguita la notifica del decreto citazione per il giudizio d'appello. All'udienza dell'11 ottobre 2005 la Corte d'appello di Palermo, sezione prima penale, rilevata la regolarità delle notifiche effettuate all'imputato e al difensore di fiducia, dichiarava la contumacia dell'imputato e nominava un sostituto processuale, attesa l'assenza del legale di fiducia, che aveva dedotto un impedimento professionale. La Corte, ritenendo giustificato tale impedimento, rinviava l'udienza all'11 gennaio 2006 e disponeva la comunicazione dell'ordinanza dibattimentale all'imputato e al difensore di fiducia (Sez. Un. 28 febbraio 2006, n. 8285, rie. Grassia, rv. 232906). L'ufficiale giudiziario effettuava, peraltro, con esito negativo, due accessi rispettivamente in data 29 ottobre e 2 novembre 2005 all'abitazione dell'imputato in via Orsa Minore n. 3, scala B, Palermo, in relazione alla notifica dell'ordinanza dibattimentale con cui era stato disposto il rinvio all'udienza dell'11 gennaio 2006. All'esito infruttuoso dei due accessi, nell'osservanza delle disposizioni di legge, veniva spedito all'indirizzo di via Orsa Minore n. 3, scala B, Palermo, avviso di raccomandata che non veniva ritirato dall'imputato nei termini di legge e sul quale, pertanto, veniva apposta l'attestazione di compiuta giacenza (v. avviso di deposito della raccomandata in data 17 novembre 2005 inviata all'imputato in via Orsa Minore n. 3, Palermo e relativa attestazione di compiuta giacenza da parte dell'ufficio postale a f. 25 retro). Anche all'udienza dell'11 gennaio 2006, celebratasi nella contumacia dell'imputato, il difensore di fiducia faceva pervenire ulteriore istanza di rinvio, adducendo, quale nuova ragione di impedimento, la con testualità di altro impegno professionale dinanzi davanti alla seconda Corte d'assise di Palermo (situata nello stesso palazzo di giustizia), anche se il difensore d'ufficio, nominato in sua sostituzione, addiceva che l'avv. Clementi quel giorno si trovava a Torino per non meglio precisate.
La Corte d'appello, premesso che dell'impegno professionale dell'avv. Clementi a Torino non vi era agli atti alcuna valida certificazione (v. attestazione della cancelleria del gip del Tribunale di Torino in data 18 gennaio 2006, ossia in data successiva alla celebrazione dell'udienza d'appello, in cui, peraltro, non è precisato se si trattasse di udienza a carico di imputato detenuti) ne' in quale data l'avviso di fissazione della stessa fosse stato notificato all'avv. Clementi) e che la contestualità dell'impegno professionale davanti ad altro giudice di Palermo non poteva integrare un valido impedimento, rigettava la nuova istanza di rinvio.
2. Occorre, in proposito, rilevare che, in tema di impedimento del difensore, è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici delle circostanze di fatto sottoposte al suo apprezzamento.
3. La designazione, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, quale difensore d'ufficio dell'imputato in sostituzione del legale di fiducia, regolarmente citato ma non comparso, di un avvocato immediatamente reperito, non inserito nell'apposito elenco dei difensori d'ufficio disciplinato dall'art. 97 c.p.p., comma 2, così come sostituito dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, artt. 1 e ss., non configura alcuna nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.). La disciplina dettata dall'art. 97 c.p.p., comma 4, si riferisce alla designazione del difensore immediatamente reperibile quale sostituto del difensore fiduciario non comparso: tale adempimento non comporta alcun riferimento alle peculiari regole che presiedono alla nomina del difensore di ufficio, istituto, questo, ben diverso, e per il quale solo valgono le prescrizioni stabilite dal medesimo articolo e dalle corrispondenti norme di attuazione (Sez. 2, 28 maggio 2004, n. 25718, ric. Ispidi, rv. 229030). Per completezza occorre osservare che in proposito non è prevista alcuna previsione specifica di nullità e che nel nostro ordinamento vige il principio di tassatività delle nullità (in senso conforme Sez. 3^, 18 febbraio 2004, n. 14742, ric. Maiorana, rv. 228528).
4. Per quanto concerne l'ultima censura il Collegio osserva che il reato di cui alla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30 (omessa comunicazione al Nucleo di Polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona condannata per associazione di stampo mafioso o di persona sottopose, con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziata di appartenenza ad associazione maliosa) richiede indubbiamente, secondo una lettura costituzionalmente orientate della norma (v. sul punto Corte costituzionale sentenza n. 169 del 2001, nonché ordinanze n. 0 442 del 2001, n. 282 del 2001 n. 260 del 2001, n. 144 e 68 del 2001) un'indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere la sussistenza di un dolo in re ipsa desunto dalla mera condotta omissiva (Sez. 1^, 30 gennaio 2002, ric. Le Pera, rv. 221494). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Palermo con motivazione compiuta ed immune da vizi logici e giuridici ha evidenziato gli specifici elementi fattuali in quanto tali non sindacabili in sede di legittimità, indicativi delta sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma, sottolineando la circostanza che nell'atto di compravendite immobiliare venne indicato, quale corrispettivo della vendita, la somma di L. trenta milioni, anziché quella reale di quarantanove muori, al fine di far risultare la quote di corrispettivo spettante a OR comproprietario dell'immobile insieme con la moglie, pari a quindici milioni è quindi, inferiore al limite di legge e, inoltre, che l'importo fu interamente corrisposto dalla compratrice all'imputato con assegno di conto corrente di cui OR risultava beneficiario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2006