Articolo 205 del Codice di procedura penale
Articolo 175Articolo 206
Versione
24 ottobre 1989
Art. 205. Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica e' assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuita' e la regolarita' della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessita'.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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