Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2013, n. 44214
CASS
Sentenza 18 ottobre 2013

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La scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare la processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell'udienza richiesto dal difensore di un imputato contumace sulla scorta della mera deduzione che il soggetto era detenuto per altra causa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2013, n. 44214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44214
Data del deposito : 18 ottobre 2013

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