Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
La scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare la processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell'udienza richiesto dal difensore di un imputato contumace sulla scorta della mera deduzione che il soggetto era detenuto per altra causa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2013, n. 44214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44214 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 18/10/2013
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2307
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 6557/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TO N. IL 20/07/1979;
avverso la sentenza n. 775/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 26/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. DELEONARDIS Cosimo, insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 9 giugno 2009, il Tribunale di Brindisi ha ritenuto ON NI responsabile di quattro episodi di rapina al medesimo ascritti, nonché di ricettazione e porto di taglierino, condannandolo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 2.300 di multa. Proposto appello avverso la sentenza di primo grado, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo F) per prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine ai residui reati ad anni sei, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed Euro 2.250 di multa, confermando, quindi, i giudizio di responsabilità penale e disattendendo le eccezioni in rito formulate dalla difesa. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore il quale rinnova nei primo due motivi le eccezioni processuali già dedotte e disattese dai giudici del gravame. Si deduce, infatti, che la citazione a giudizio in primo grado era stata notificata non presso il luogo di residenza dell'imputato, ma erroneamente al difensore, sul presupposto che vi fosse stata una elezione di domicilio che, invece, non era stata mai effettuata. I giudici dell'appello, osserva il ricorrente, pur dando atto di tali circostanze, hanno affermato la regolarità della notifica sul rilievo che l'imputato aveva effettuato una elezione di domicilio presso il difensore in sede di richiesta di ammissione al patrocinio dei non abbienti: elezione di domicilio, peraltro, circoscritta - osserva il difensore - a quel solo procedimento, che ha natura speciale e per il quale la domiciliazione del richiedente è necessaria per le notificazioni dei relativi atti. Da ciò la nullità della citazione che, incidendo sulla vocatio in iudicium, ha carattere di nullità assoluta.
Si deduce anche la erroneità dei principi affermato dai giudici a quibus per disattendere la seconda eccezione, fondata sul fatto che la difesa, pur avendo dedotto in sede di appello l'intervento stato di detenzione dell'imputato, già dichiarato contumace, ed attestato quindi il suo impedimento, non avrebbe ottenuto il rinvio della udienza, sul rilievo che la difesa stessa non avrebbe allegato uno specifico interesse del ON a partecipare al processo. Osserva, infatti, il ricorrente che l'assunto risulterebbe erroneo, in quanto dedotto l'impedimento era onere dei giudici procedere, a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 2, e consentire all'imputato di partecipare alla udienza.
Si lamenta, poi, vizio di motivazione in punto di responsabilità, sottolineandosi le incongruenze e le contraddizioni che riguarderebbero i vari elementi evocati a conforto del giudizio di colpevolezza, quali le varie inflessioni dialettali segnalate dai testi, il giudizio di compatibilità somatica effettuato da un appartenente del R.I.S. dei Carabinieri, o gli elementi acquisiti dall'uso del cellulare tramite la ubicazione delle celle agganciate. Elementi ambigui e la cui scarsa pregnanza aveva indotto il Giudice per le indagini preliminari a respingere la richiesta di misura cautelare, fondata sugli stesse circostanze di fatto emerse anche nel dibattimento.
La prima eccezione concernente la asserita irregolarità della notificazione della citazione in primo grado si rivela non fondata in quanto questa Corte, con giurisprudenza da tempo consolidata, ha avuto modo di affermare che l'elezione di domicilio effettuata con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale in relazione al quale il beneficio è richiesto. (ex plurimis e da ultimo, Sez. 3^, n. 14416 del 19/02/2013 - dep. 27/03/2013, El Hairi, Rv. 255029). Essendo stata dunque effettuata in sede di procedimento incidentale elezione di domicilio presso il difensore, la notificazione anche della citazione a giudizio presso il domicilio eletto si rivela del tutto regolare. Del pari non fondata è anche la secondo eccezione relativa al mancato rinvio della udienza in appello per sopravvenuta detenzione dell'imputato già contumace. Come correttamente rammentano i giudici a quibus, infatti, questa Corte non ha mancato di sottolineare che la scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare la processo. (Sez. 2^, n. 1633 del 19/02/2003 - dep. 21/01/2004, P.M. in proc. Leone, Rv. 227244). Lo stato di detenzione, infatti, pur determinando una condizione di impedimento, opera all'evidenza su piani differenziati a seconda che si realizzi nei confronti di un imputato già dichiarato contumace rispetto a quello che tale status non abbia assunto, giacché nel primo caso la scelta manifestata dall'interessato è quella di rinuncia alla partecipazione al dibattimento: rinuncia alla quale non può che seguire una manifestazione contraria di volontà, che non può essere insita nella semplice deduzione dell'impedimento ad opera del difensore, senza alcuna specificazione in ordine alla scelta di dismettere la condizione di contumace. D'altra parte, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi. (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006 - dep. 14/11/2006, Arena, Rv. 234599): il che avvalora la tesi secondo la quale il sistema prevede una serie di garanzie dirette ad impedire che la condizione di contumacia possa insorgere senza la consapevolezza e la volontà dell'imputato; ma una volta che tali garanzie siano state osservate, il contumace impedito non può non essere tenuto a manifestare una univoca volontà partecipativa, pena, altrimenti, l'insorgenza, per il giudice, di un obbligo di rinvio senza che ad esso corrisponda il concreto esercizio di un diritto. Evenienza, questa, icasticamente scolpita nella sentenza di primo grado, ove i giudici del merito non hanno mancato di sottolineare come il dedotto impedimento fosse intervenuto dopo circa un anno che era in corso il dibattimento e il sopravvenuto stato di detenzione fosse stato dedotto - senza nessuna precisazione circa la volontà di presenziare e senza neppure che venisse formulata una espressa istanza di rinvio - proprio alla udienza di discussione. Palesemente inammissibili sono, infine, le censure riguardanti l'affermazione di responsabilità, volgendosi le stesse a contrastare, per di più esclusivamente sul piano del merito, profili secondari o sottoposti a disamina parcellizzata (quali la inflessione dialettale, o il giudizio di compatibilità somatica, la tracciatura del cellulare) rispetto al complesso degli elementi puntualmente messi in luce nella sentenza di primo grado (identità degli oggetti di camuffamento, di abbigliamento, e delle armi rinvenuti in possesso dell'imputato in occasione della rapina del 19 dicembre 2005 in relazione alla quale venne arrestato, con quelli utilizzati dai rapinatori nei fatti oggetto del presente giudizio;
possesso da parte dei rapinatori di una valigetta 24 ore nera identica a quella trovata nella disponibilità del ON allorché venne arrestato per la successiva rapina di Milano;
identiche modalità esecutive;
impiego dello stesso strumento di minaccia;
capi di abbigliamento del tutto corrispondenti;
coincidenze somatiche riscontrate sulla base dei fotogrammi estrapolati dal sistema di video sorveglianza;
presenza in prossimità dei luoghi in cui erano avvenute le rapine, in base all'analisi delle celle impegnate dai cellulari dell'imputato). Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2013