Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 ottobre 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 febbraio 2005 |
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- 1. C. Mistrorigo | Incostituzionale l’automatico diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro in caso di condanna per fatti di lieve entitàhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Contrasto all’immigrazione clandestina: il caso El Dridi e i suoi sviluppiLaura Grimaldi · https://www.iusinitinere.it/
Sono trascorsi quasi sette anni dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE sul caso El Dridi, ma il tema dell'immigrazione è quanto mai attuale. Nella sentenza del 28 Aprile 2011[1] è stato evidenziato il contrasto tra la Direttiva rimpatri (2008/115/CE)[2] e la normativa nazionale che prevedeva la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, in caso di inottemperanza all' ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro (ex art.14 co.5.ter del T.U. Immigrazione)[3]. Il procedimento a quo concerneva un cittadino algerino, Hassen El Dridi, entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno, che era stato condannato in primo grado a un anno di …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 29762 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 29/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 29/12/2020), n.29762 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4083/2020 proposto da: I.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MIGLIACCIO; – ricorrente – contro UTG – PREFETTURA DI ROMA; – intimata – avverso l'ordinanza del GIUDICE DI …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 13196 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13196 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME' Giuseppe – Presidente – Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere – Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere – Dott. SCHIRO' Stefano – Consigliere – Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 15853/209 proposto da: LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BRINDISI, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; – …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 1963 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1963 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6570/2019 proposto da: S.A.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Cau, giusta mandato in calce al ricorso; – ricorrente – contro Ministero dell'Interno, e Prefettura di Sassari, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in …
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Giurisprudenza • +500
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- 4. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 11/12/2025, n. 1561Provvedimento: Pubblicato il 11/12/2025 N. 01561/2025 REG.PROV.COLL. N. 01596/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Casadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, non costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento datato 31 luglio 2025, in forza del quale la Questura di Ferrara ha respinto …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di immigrazione
- Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri) 1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, comma 1, lettera i-bis) , e 65, comma 2, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificati dalla presente legge:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
(Omissis).
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all' art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; (Omissis).
"Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - (Omissis).
2. Sono inoltre deducibili: (Omissis).
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
(Omissis). - Art. 2. (Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ", dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) - 1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Note all'art. 2:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
- Per il testo vigente dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , v. nelle note all'art. 3.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".