Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 ottobre 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 febbraio 2005 |
Commentari • 204
- 1. Accoglienza rifugiati e richiedenti asilo e revoca finanziamenti pubblici. La giurisdizione è del giudice amministrativo.Marco Calabrò · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Revoca di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo: la giurisdizione è del giudice amministrativo (nota a Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2020, n. 3375) di Marco Calabrò Sommario: 1. La vicenda. – 2. L'organizzazione del sistema di accoglienza della popolazione immigrata in Italia. – 3. La tesi (respinta) dell'inquadramento del modello di finanziamento dei progetti di accoglienza in una dinamica di tipo contrattuale. – 4. La duplice ratio del riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo: la riconducibilità della fattispecie nell'ambito degli accordi ex art. 15, l. n. 241/1990 e la natura discrezionale del …
Leggi di più… - 2. Corte di Cassazione Civile, sezione VIhttps://www.asgi.it/
In caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione territoriale competente, dello “status” di rifugiato, che non venga impugnata dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi dell'art. 19, primo comma, del d.lg. n. 286 del 1998, deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale. La novità non deve essere valutata in senso rigorosamente oggettivo, potendo anche trattarsi di una circostanza soggettivamente nuova, perché appresa medio tempore, integrante un non evidenziato fattore di rischio od un fatto non emerso davanti alla Commissione riguardante, …
Leggi di più… - 3. Revoca della sospensione condizionale: necessario verificare se il precedente è estinto (Cass. Pen. n. 35879/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 novembre 2025
La massima La revoca del beneficio ex art. 168 c.p. presuppone l'esistenza attuale e giuridicamente rilevante della precedente condanna. Se, nelle more, il giudice dell'esecuzione dichiara estinto il reato richiamato come “precedente”, tale dato deve essere considerato e il giudice dell'impugnazione deve rivalutare la revoca: occorre verificare la reale natura (delitto/contravvenzione) e la effettiva estinzione del titolo presupposto. La sentenza integrale Cassazione penale sez. IV, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 03/11/2025), n.35879 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato Ca.Ro. penalmente …
Leggi di più… - 4. Art. 599 - Decisioni in camera di consigliohttps://www.filodiritto.com/
- 5. Testo Unico sull'immigrazionehttps://www.studiocataldi.it/
Raccolta Normativa DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. TITOLO I PRINCIPI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2018, n. 32044Provvedimento: 32044-1 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE AURELIO CAPPABIANCA -- Primo Pres.te f.f. - PERMESSO DI SOGGIORNO ex art. 22, co. 12- - Presidente Sezione quater, TUI - ANTONIO MANNA - AGO Ud. 09/10/2018 - -Rel. Consigliere - PU LUCIA TRIA R.G.N. 1828/2018 GIACINTO BISOGNI - Consigliere - 401.32044 Rep.RAFFAELE FRASCA - Consigliere - ADRIANA DORONZO - Consigliere - G.P. COA lence 23 4.17 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ALDO CARRATO - Consigliere - Consigliere -GUIDO MERCOLINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1828-2018 proposto da: OH IN, elettivamente …Leggi di più...
- necessità del parere del p.m·
- permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo·
- fondamento·
- fattispecie·
- irrilevanza·
- diniego·
- opposizione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- sussistenza·
- giurisdizione civile·
- stranieri·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- ordine e sicurezza pubblica·
- polizia di sicurezza·
- limitazioni di polizia
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 40982Provvedimento: 40982-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 14 - Presidente - Domenico Carcano UP 21/06/2018- Grazia Lapalorcia R.G.N. 15148/2017 GI UM ST ZZ GO De EN RI SS NN EL OR LB GI CC -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di 1. MI AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2015 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente GI CC; udito il Pubblico Ministero, in persona del …Leggi di più...
- sussistenza·
- natura circostanziale delle previsioni di cui al comma terzo·
- sicurezza pubblica·
- stranieri
- 3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/05/2025, n. 8970Provvedimento: Pubblicato il 09/05/2025 N. 08970/2025 REG.PROV.COLL. N. 08712/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8712 del 2024, proposto da Comune di Vitulano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei …Leggi di più...
- art. 27 D.M. 10.8.2016·
- violazione giusto procedimento·
- controllo amministrativo-contabile·
- annullamento in autotutela·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 21 quinquies legge 241/90·
- revoca finanziamento·
- eccesso di potere·
- SPRAR/SIPROIMI
- 4. Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14748Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27244/2025 del Ruolo Generale e promossa da , nato il [...] in [...] (C.U.I. Parte_1 , elettivamente domiciliato in Fondi (LT), via Arnale rosso n. C.F._1 45/a, presso lo studio dell'Avv. Ylenia Pannone, dalla quale è rappresentato e difeso; - ricorrente - nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 …Leggi di più...
- diritto soggettivo·
- conversione permesso di soggiorno·
- art. 19 ter d.lgs 150/2011·
- giurisdizione civile·
- integrazione sociale·
- permesso di soggiorno·
- compensazione spese·
- protezione speciale·
- art. 19 TUI·
- vita privata
- 5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 16/12/2024, n. 22698Provvedimento: Pubblicato il 16/12/2024 N. 22698/2024 REG.PROV.COLL. N. 11538/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11538 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Salacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del …Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- violazione di legge·
- irricevibilità istanza·
- art. 10-bis l. n. 241/1990·
- art. 4 D.Lgs. n. 286/1998·
- permesso di soggiorno·
- eccesso di potere·
- compensazione spese di lite·
- requisiti per il rilascio·
- condanne penali
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di immigrazione
- Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri) 1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, comma 1, lettera i-bis) , e 65, comma 2, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificati dalla presente legge:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
(Omissis).
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all' art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; (Omissis).
"Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - (Omissis).
2. Sono inoltre deducibili: (Omissis).
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
(Omissis). - Art. 2. (Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ", dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) - 1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Note all'art. 2:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
- Per il testo vigente dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , v. nelle note all'art. 3.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".